AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2021
12/11/2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2021

AMBIENTE


ECOLABEL – nuovi criteri ecologici per strutture ricettive, prodotti vernicianti, per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali

- Decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica la decisione (UE) 2017/175 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica. La Decisione ha modificato l’art. 6 della decisione (UE) 2017/175 come segue: “I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti strutture ricettive e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025“.

- Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione del 26 ottobre 2021 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali. La Decisione stabilisce una serie di criteri applicabili ai prodotti cosmetici aggiornando la Decisione 2014/893/UE ed inserisce i criteri applicabili per i prodotti per la cura degli animali.

- Decisione (UE) 2021/1871 della Commissione del 26 ottobre 2021 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. La Decisione modifica i criteri ecologici stabiliti con la Decisione 2014/312/UE per l’assegnazione del marchio Ecolabel ai prodotti vernicianti per esterni ed interni, introducendo nuove deroghe per i pigmenti al biossido di titanio e per l’additivo TMP per i pigmenti, finalizzate a garantire un’elevata diffusione del sistema per tale gruppo di prodotti.

RIFIUTI – direttiva SUP (Single Use Plastics)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1 ottobre 2021 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.

La Decisione indica le modalità di applicazione della Direttiva (UE) 904/2019 (Direttiva SUP) per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.

La Direttiva 2019/904 fissa obiettivi per la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (Parte F dell’Allegato alla Direttiva). In particolare, per il 2025, l’obiettivo fissato è pari al 25% in peso di tutte le bottiglie monouso immesse sul mercato e, per il 2029, è pari al 90%.

Al fine di garantire la comparabilità e l’accuratezza dei dati, la Commissione, con la Decisione 2021/15752/UE, ha stabilito la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata ed il formato con cui gli Stati Membri dovranno comunicare i dati sui rifiuti di bottiglie monouso che sono stati raccolti separatamente ogni anno.

RIFIUTI – esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero

Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Il regolamento aggiorna l’allegato del Regolamento 1428/2007 in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero elencando, per i vari Paesi non OCSE che hanno comunicato la propria posizione in merito:
- i rifiuti per i quali vige il divieto di importazione (colonna a)
- la procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive (colonna b)
- nessun controllo nel paese di destinazione (colonna c)
- altre procedure di controllo, alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile (colonna d).

EMISSIONI IN ATMOSFERA – emissioni di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro per l'anno 2019

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1876 della Commissione del 20 ottobre 2021 sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2019.

La Decisione riporta in allegato, la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE per ciascuno Stato membro per l'anno 2019, calcolata in base ai dati d'inventario corretti al momento del completamento della revisione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 525/2013.

CAM – servizio di pulizia e sanificazione

Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 24 settembre 2021: Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".

Decreto correttivo che intende sanare alcune criticità operative del precedente DM 20 gennaio 2021, introducendo alcune deroghe in particolare per quanto riguarda le cere e le cere metallizzate.

Con riferimento al servizio di pulizia in ambito sanitario, viene eliminato il divieto di utilizzo di elementi tessili monouso e carta, mentre nelle pulizie in ambito civile decade l’obbligo di documentare tale utilizzo per motivi di sicurezza.

RIFIUTI – linee guida per il piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

Il Decreto riporta le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna con le procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:
- impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. 152/2006
- impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 152/2006.
- centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, D. Lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, ed è diviso in tre parti:
- metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE
- metodologia speditiva per la pianificazione provinciale
- schede e dati utili per il PEE.

Si ricorda che i titolari delle attività individuate nell’allegato al DPCM, entro il 21 dicembre 2021, devono trasmettere al prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Successivamente, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, il prefetto redige/aggiorna il piano di emergenza esterno.

RADIAZIONI IONIZZANTI E RIFIUTI RADIOATTIVI – operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti STRIMS

Comunicato dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione pubblicato in data 22 ottobre 2021 “Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi”.

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi - STRIMS, consultabile sul sito https://strims.isinucleare.it/it

I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, hanno 90 giorni per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro

Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 11 del 14 ottobre 2021 “Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120”.

Approvazione dei modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro delle attività di raccolta e trasporto dei materiali metallici avviati alle operazioni di recupero, di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici).

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Cancellazione d'ufficio del codice dell'EER 07 02 18 - scarti di gomma
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 10 del 22 ottobre 2021: Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

Con la circolare, l'Albo rende nota la cancellazione dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma” da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.

La misura è conseguenza della legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale non ricomprende più̀ in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

RIFIUTI – 10 anni di recupero e riciclo di PFU pneumatici fuori uso

Sono oltre 2,2 milioni le tonnellate di Pneumatici Fuori Uso gestite da Ecopneus in 10 anni.

Ecopneus è la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso, costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia.

L’attività di recupero e riciclo ha evitato l’emissione di oltre 3,36 milioni di tonnellate di Co2 equivalenti, prelievi di materie prime per 3,3 milioni di tonnellate e consumi di acqua di 15,5 milioni di m3, benefici a cui si aggiunge il risparmio dato dalla riduzione delle importazioni di materiale vergine.

La gestione dei PFU ha apportato beneficio alla collettività e all’ambiente, promosso un sempre maggiore l’impiego della gomma riciclata in tante applicazioni utili nello sport, nelle infrastrutture stradali, per il benessere animale, nell’arredo o come energia.

NORME TECNICHE – Etichette e dichiarazioni ambientali
Norma Tecnica UNI EN ISO 14021:2021
“Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”

La norma specifica i requisiti per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, comprese dichiarazioni, simboli e grafica relativi ai prodotti. Essa descrive termini selezionati e generalmente utilizzati nelle asserzioni ambientali e indica i requisiti per il loro utilizzo.

La norma inoltre descrive una metodologia generale di valutazione e verifica per le asserzioni ambientali auto-dichiarate, una valutazione specifica contenente metodi di valutazione e verifica per le asserzioni selezionate nella stessa.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 11202:2020
“Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate”

La norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione delle macchine e delle apparecchiature alla postazione di lavoro e in altre specifiche posizioni in situ. Una postazione di lavoro, occupata da un operatore, può essere situata in uno spazio aperto, in una stanza dove opera la sorgente sottoposta a prova, in una cabina fissata alla sorgente sottoposta a prova o in un alloggiamento a distanza dalla sorgente sottoposta a prova. Una o più specifiche posizioni possono trovarsi in prossimità di una postazione di lavoro, o in prossimità di una macchina sorvegliata o non sorvegliata. Tali posizioni sono a volte denominate posizioni di assistenza.


SICUREZZA


TUS – modifica al D. Lgs. 81/08 in materia di sanzioni e sospensione dell’attività per violazioni nel campo dei contratti di lavoro e della sicurezza sul lavoro
Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

L’art. 13 del Decreto sostituisce interamente l’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 apportando delle modifiche allo scopo di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

A seguito delle ispezioni di Ispettorato del lavoro o dello SPISAL potrà avvenire la sospensione dell'attività aziendale quando:

1. viene riscontrato che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (la sospensione non si applica se il lavoratore non in regola risulti l'unico occupato dall'impresa)

2. in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate nel nuovo allegato I del D. Lgs. 81/2008:
- mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- mancata formazione ed addestramento
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- mancanza di protezioni verso il vuoto
- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Il provvedimento di sospensione si applica alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni relative alla mancata formazione o mancata fornitura di DPI contro la caduta dall’alto. Unitamente al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato nazionale del lavoro o SPISAL possono imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione immediatamente all’atto dei propri accertamenti oppure, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente provvede ai provvedimenti da adottare in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, che procedono di conseguenza in applicazione alla normativa antincendio.

Per ottenere la revoca della sospensione è necessario:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari
- nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza, il pagamento della Somma Aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Di seguito l’elenco delle Fattispecie ed il relativo importo della Somma Aggiuntiva:
a) Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Euro 2.500
b) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione - Euro 2.500
c) Mancata formazione ed addestramento - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
d) Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile - Euro 3.000
e) Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Euro 2.500
f) Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
g) Mancanza di protezioni verso il vuoto - Euro 3.000
h) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - Euro 3.000
i) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000
j) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000
k) Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - Euro 3.000
l) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - Euro 3.000

Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Su richiesta dell’azienda, e dopo aver assolto alle prescrizioni dell’ente di controllo, la revoca è concessa dopo il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

Rimangono comunque applicabili le altre sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

E’ ammesso ricorso contro i provvedimenti di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

Il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive per il lavoro irregolare.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza. Le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità.

- Legge n. 133 del 24 settembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Conversione in Legge del DL 111/2021 con i contenuti anche del DL 122/2021, con la conferma della validità del testo molecolare, che passa da 48 a 72 ore da quando viene eseguito. Inoltre, il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare. Proroga al 31/12 di alcune disposizioni in merito ai lavoratori fragili, definizione dei tempi in caso di casi positivi e in merito alla responsabilità di verifica.

- Decreto Legge n. 139 del 8 ottobre 2021 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dai personali”. Con riferimento all'obbligo per i lavoratori pubblici e privati di possesso del Green Passa da venerdì 15 ottobre, si evidenzia la novità introdotta che permette al datore di lavoro di richiedere con un preavviso tale possesso (in caso di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro). Il Decreto indica che per le attività nel settore Spettacoli e cultura, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, inoltre indica le capienze consentite per gli eventi in zona bianca: per teatri, cinema, concerti è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso; nei musei è stata eliminata la distanza interpersonale di almeno un metro; per gli eventi sportivi non più del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; nelle discoteche non più del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 8 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia”. L’Ordinanza dispone il passaggio della Regione Sicilia in area bianca.

- Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 8 ottobre 2021 “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto contiene le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della pubblica amministrazione che a partire dal 15 ottobre 2021 rientreranno a lavorare in presenza.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione”. Le linee guida chiariscono l’obbligo di possesso del green pass per tutti i dipendenti pubblici e tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per qualsiasi attività lavorativa connessa, l’obbligo non si applica invece agli utenti dei servizi.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Il Decreto contiene le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per gli spostamenti da Paesi esteri.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza conferma l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” fino al 31 dicembre 2021, la sperimentazione dei voli “Covid-tested” continua a produrre effetti fino al 31 gennaio 2022.

ANTINCENDIO – criteri per la gestione antincendio nei luoghi di lavoro – aggiornamento del TUS

Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto riporta le nuove norme di riferimento in merito alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, all’informazione e formazione lavoratori e addetti, alla designazione degli addetti, ai requisiti dei docenti.

Si applica ai luoghi di lavoro (articolo 62 del TUS), per i cantieri temporanei e mobili e le attività a rischio incidente rilevante, le norme riguardano solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

In merito alla gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto.

Vengono indicati i criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, devono essere indicati i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro. Il piano di emergenza deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Per gli altri ambienti di lavoro non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In merito all’informazione e formazione dei lavoratori, il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio (sé stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TUS). L’articolo 5 riporta i criteri per la formazione, che sono elencati in dettaglio nell’allegato III. L’aggiornamento della formazione deve essere almeno quinquennale, se in ritardo al momento dell’entrata in vigore del decreto, si dovrà recuperare entro 12 mesi.

I corsi possono essere svolti da VVF e soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 o dallo stesso datore di lavoro se in possesso dei requisiti.

I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Il decreto entrerà in vigore il 4 settembre 2022.

ANTINCENDIO – criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio antincendio nei luoghi di lavoro – aggiornamento del TUS

Decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV), aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento fino a 100 occupanti
- superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri
- piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.

Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.

Il Decreto abroga e sostituisce all’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998.

Il decreto entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

ANTINCENDIO – DM 01/09/2021 qualificazione di manutentore qualificato – primi chiarimenti dei VVFF
Circolare del Ministero dell’Interno n. 14804 del 6 ottobre 2021 “DM 01/09/2021 – Primi chiarimenti”.

La circolare offre chiarimenti in merito a:
- requisiti dei docenti,
- individuazione dei soggetti formatori,
- attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame,
- requisiti delle sedi di esame,
- procedure relative all'esame di idoneità.

Allegate alla circolare n. 3 appendici:
- Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione.
- Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio.
- Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

ANTINCENDIO – criteri per la gestione antincendio nei luoghi di lavoro – primi chiarimenti dei VVFF

Circolare del Ministero dell’Interno n. 15472 del 19 ottobre 2021: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

La Circolare riporta i primi chiarimenti in merito al Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, in particolare sui seguenti quattro aspetti:

- Piano di emergenza (articolo 2 del DM), obbligatorio per i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori o aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente e per quelli previsti dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Deve contenere i nominativi degli incaricati alla prevenzione incendi, i contenuti del Piano sono dettagliati nell’allegato II del decreto.

- Informazione e formazione lavoratori (articolo 2 del DM), è un adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio.

- Designazione e formazione addetti (articoli 4 e 5 del DM), l’aggiornamento è quinquennale con i contenuti minimi indicati nell’allegato III. Sono tre i percorsi sulla base della complessità dell’attività e del livello di rischio. Nell’allegato IV sono indicati i luoghi di lavoro con addetti antincendio con idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996.

- Requisiti dei docenti (articolo 6 e allegato V del DM), elencati i requisiti dei docenti della parte teorica e pratica, prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto.

ANTINCENDIO – separazione delle funzioni di formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quelle di attestazione di idoneità

Decreto del Ministero dell’Interno del 28 settembre 2021 “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il Decreto contiene le modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità.

ANTINCENDIO – norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela

Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2021 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il Decreto contiene la nuova regola tecnica che potrà essere applicata agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, sia esistenti che di nuova realizzazione, escludendo i musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Potrà essere utilizzata anche come riferimento per progettazione ed esercizio di edifici sotto tutela ma che non prevedano attività aperte al pubblico.

RIFIUTI – linee guida per il piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

Il Decreto riporta le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna con le procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:
- impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. 152/2006
- impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 152/2006.
- centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, D. Lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, ed è diviso in tre parti:
- metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE
- metodologia speditiva per la pianificazione provinciale
- schede e dati utili per il PEE.

Si ricorda che i titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro il 21 dicembre 2021, devono trasmettere al prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Successivamente, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, il prefetto redige/aggiorna il piano di emergenza esterno.

RADIAZIONI IONIZZANTI E RIFIUTI RADIOATTIVI – operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti STRIMS
Comunicato dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione pubblicato in data 22 ottobre 2021 “Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi”.

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi - STRIMS, consultabile sul sito https://strims.isinucleare.it/it

I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, hanno 90 giorni per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema.

ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXVIII elenco di soggetti abilitati

Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 65 del 26 ottobre 2021, con il quale è stato adottato il ventisettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

INAIL – istruzioni tecniche sulle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Circolare Inail n. 28 del 28 ottobre 2021 “Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche”.

La circolare contiene le istruzioni tecniche che descrivono, per le quattro gestioni tariffarie, Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, l’ambito applicativo dei dieci grandi gruppi in cui le lavorazioni sono aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei. Con l’aggiornamento, sono state ridefinite alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, aggregate altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, eliminati alcuni cicli produttivi non più attuali, istituite nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, che corrispondono a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.

INAIL – open data infortuni dei primi otto mesi del 2021
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi otto mesi, le denunce di infortunio sul lavoro presentate sono state 349.449 (+8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020), 772 delle quali con esito mortale (-6,2%).
In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 36.496 (+31,5%).
I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

INAIL – valutazione del rischio biomeccanico
Pubblicato da INAIL il fact sheet “Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico”.

La scheda informativa INAIL per la valutazione del rischio biomeccanico presenta le nuove metodologie di valutazione: sistemi optoelettronici, sensori inerziali (Intertial Measurement Units, IMUs) ed elettromiografia di superficie (EMGs), metodologie quantitative, oggettivabili e ripetibili che permettono di identificare il rischio anche nei moderni scenari lavorativi dove si sta sempre più diffondendo l’utilizzo di esoscheletri da parte dei lavoratori e la condivisione degli spazi lavorativi con i cobot.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 11202:2020
“Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate”

La norma descrive un metodo per la determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione delle macchine e delle apparecchiature alla postazione di lavoro e in altre specifiche posizioni in situ. Una postazione di lavoro, occupata da un operatore, può essere situata in uno spazio aperto, in una stanza dove opera la sorgente sottoposta a prova, in una cabina fissata alla sorgente sottoposta a prova o in un alloggiamento a distanza dalla sorgente sottoposta a prova. Una o più specifiche posizioni possono trovarsi in prossimità di una postazione di lavoro, o in prossimità di una macchina sorvegliata o non sorvegliata. Tali posizioni sono a volte denominate posizioni di assistenza.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI CEI EN 50710:2021
“Requisiti per la fornitura di servizi remoti sicuri per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza”

La norma specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi remoti sicuri tramite un'infrastruttura di accesso remoto (RAI) effettuata in loco o fuori sede.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 18526-3:2020
“Protezione degli occhi e del viso – Metodi di prova – Parte 3: Proprietà fisiche e meccaniche”

Recepimento in lingua italiana della norma che specifica i metodi di prova di riferimento per determinare le proprietà fisiche e meccaniche dei protettori degli occhi e del viso.

NORME TECNICHE – Macchine
Norma Tecnica UNI EN 1009-4:2020
“Macchine per la lavorazione meccanica di minerali e di materiali solidi simili – Sicurezza – Parte 4: Requisiti specifici per il macchinario per vagliatura (screening)”

Norma Tecnica UNI EN 1009-5:2020
“Macchine per la lavorazione meccanica di minerali e di materiali solidi simili – Sicurezza – Parte 5: Requisiti specifici per il macchinario per la pulizia, il riciclaggio, lo smistamento e il trattamento del fango”

Recepimento in lingua italiana delle norme che trattano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione del macchinario per la vagliatura per la lavorazione meccanica per l’estrazione, il riciclaggio e lavorazione di minerali e sottoprodotti
- i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione del macchinario per la pulizia, il riciclaggio dell’acqua, il trattamento del fango e lo smistamento (diverso dalla vagliatura) per la lavorazione meccanica per l’estrazione, il riciclaggio e lavorazione di minerali e sottoprodotti.

NORME TECNICHE – ascensori
Norma Tecnica UNI 10411-1:2021
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori”

Norma Tecnica UNI 10411-2:2021
“Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari – Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori elettrici a frizione non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente
- i requisiti per la modifica o la sostituzione, di parti di ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/CE né alla Direttiva 2014/33/UE, in conformità alla legislazione vigente.

NORME TECNICHE – ascensori
Norma Tecnica UNI EN 81-22:2021
“Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati”

La norma specifica le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di nuovi impianti permanenti di ascensori elettrici, con trazione o spinta positiva, che collegano piani definiti, aventi una cabina progettata per trasportare persone o persone e cose, sospesa da funi o catene e traslante in un piano verticale lungo guide che sono inclinate con un angolo compreso tra 15° e 75° rispetto all'orizzontale.

NORME TECNICHE – Veicoli raccolta rifiuti
Norma Tecnica UNI EN 1501-1:2021
“Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore”

Norma Tecnica UNI EN 1501-2:2021
“Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale”

Norma Tecnica UNI EN 1501-3:2021
“Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale”

Norma Tecnica UNI EN 1501-5:2021
“Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti”

Le norme specificano rispettivamente:
- tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti relativi al veicolo raccolta rifiuti a caricamento posteriore quando è utilizzato come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il suo prevedibile ciclo di vita
- tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti relativi al veicolo raccolta rifiuti a caricamento laterale quando è utilizzato come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il suo prevedibile ciclo di vita
- tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi rilevanti relativi ai veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale, quando utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il suo prevedibile ciclo di vita
- tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi rilevanti relativi ai dispositivi di sollevamento utilizzati per lo svuotamento dei contenitori di rifiuti progettati per i veicoli raccolta rifiuti e il loro montaggio sui veicoli raccolta rifiuti quando sono utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo inadeguato, che sono ragionevolmente prevedibili da parte del fabbricante per tutto il loro prevedibile ciclo di vita.

NORME TECNICHE – Recipienti a pressione
Norma Tecnica UNI EN ISO 13442-2:2021
“Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali”

La norma specifica i requisiti per i prodotti in acciaio usati per i recipienti a pressione non esposti a fiamma.

NORME TECNICHE – Utilizzo di impianti a GPL
Norma Tecnica UNI/TS 11426:2021
“Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio”

La specifica tecnica fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di distribuzione.

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