GESTIONE
UNI ISO 28001:2020 – Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica
“Sistemi di gestione per la sicurezza della catena logistica -
Migliori pratiche per l'attuazione della sicurezza della catena logistica, valutazioni e pianificazioni - Requisiti e linee guida”
La norma fornisce i requisiti e le linee guida alle organizzazioni coinvolte nella catena logistica internazionale per:
- sviluppare e attuare processi di sicurezza della catena logistica
- stabilire e documentare un livello minimo di sicurezza all'interno di una (o più) catena logistica o segmenti di una catena logistica
- contribuire a soddisfare i criteri dell'operatore economico autorizzato (OCA) pertinente che sono stabiliti nel Framework degli Standards dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane e a conformarsi ai programmi nazionali di sicurezza della catena logistica.
Gli utilizzatori della norma potranno:
- definire il settore di una catena logistica internazionale all'interno della quale desiderano assicurare la sicurezza
- eseguire valutazioni di sicurezza su quel settore della catena logistica e sviluppare adeguate contromisure
- sviluppare e attuare un piano di sicurezza della catena logistica
- formare il personale addetto alla sicurezza nei suoi compiti attinenti la sicurezza.
AMBIENTE
REACH – termini per l’aggiornamento delle registrazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
L’art. 22, par. 1, del Regolamento (UE) 1907/2006 impone ai dichiaranti (fabbricante o l’importatore di una sostanza o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Le informazioni sono considerate “nuove” se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all’aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 indica che entro il termine di 6 mesi dalla data in cui il dichiarante venga a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni, le seguenti modifiche devono essere registrate e comunicate all’Agenzia:
- stato giuridico o dell’identità del dichiarante
- composizione della sostanza
- fascia di tonnellaggio
- nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati
- nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente
- classificazione ed etichettatura della sostanza registrata
- aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro
- proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X
- accesso consentito alle informazioni nella registrazione
- aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari
- altri aggiornamenti combinati
- aggiornamenti delle trasmissioni comuni
- aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento.
REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio
Pubblicata il 4 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, nelle quali le funzionalità fondamentali di resistenza alla corrosione o di inibizione della corrosione sono necessarie per l’uso previsto.
In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.
REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo
Pubblicata il 28 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per la passivazione dell’acciaio stagnato.
In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.
MERCURIO – ratifica Convenzione di Minamata
Legge n. 134 del 8 ottobre 2020 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013”.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. Viene data piena ed intera esecuzione alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima. L’obiettivo della Convenzione è la protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e dei suoi composti. Pertanto iI testo della Convenzione prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e tutelare la salute umana.
VAS – Avvio della consultazione
Comunicato del 7 ottobre 2020 “Avvio della consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico".
La Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità procedente, comunica l'avvio, ai sensi degli articoli 13 comma 5 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica del “Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico”.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo: www.va.minambiente.it
Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità del responsabile tecnico
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 10 del 5 ottobre 2020 “Quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico”.
Con la circolare si comunica che una serie di quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative.
Sul sito web dell'Albo è pubblicato l'elenco aggiornato dei quiz.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifiche per l’iscrizione delle carrozzerie mobili
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 “Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017”.
Le principali modifiche ed integrazioni sono le seguenti:
- Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali). Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili.
- Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.
- L’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.
- Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.
- Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
- Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
- Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.
NORME TECNICHE – Gestione ambientale
Norma Tecnica UNI EN ISO 14050:2020
“Gestione ambientale - Vocabolario”
La norma definisce i termini utilizzati nei documenti nel campo dei sistemi di gestione ambientale e degli strumenti a supporto dello sviluppo sostenibile. Questi includono i sistemi di gestione, gli audit e altri tipi di valutazione, le comunicazioni, gli studi di impronta climatica, la mitigazione dei gas ad effetto serra e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
SICUREZZA
REACH – termini per l’aggiornamento delle registrazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
L’art. 22, par. 1, del Regolamento (UE) 1907/2006 impone ai dichiaranti (fabbricante o l’importatore di una sostanza o l’importatore di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza) la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Le informazioni sono considerate “nuove” se il dichiarante ne è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente ritenere che ne sia venuto a conoscenza successivamente all’aggiornamento più recente o, in assenza di aggiornamenti, dopo la registrazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali informazioni esistessero effettivamente prima di tale data.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 1435/2020 indica che entro il termine di 6 mesi dalla data in cui il dichiarante venga a conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che sia venuto a conoscenza delle nuove informazioni, le seguenti modifiche devono essere registrate e comunicate all’Agenzia:
- stato giuridico o dell’identità del dichiarante
- composizione della sostanza
- fascia di tonnellaggio
- nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati
- nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente
- classificazione ed etichettatura della sostanza registrata
- aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro
- proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X
- accesso consentito alle informazioni nella registrazione
- aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari
- altri aggiornamenti combinati
- aggiornamenti delle trasmissioni comuni
- aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’articolo 131 di tale regolamento.
REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio
Pubblicata il 4 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, nelle quali le funzionalità fondamentali di resistenza alla corrosione o di inibizione della corrosione sono necessarie per l’uso previsto.
In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.
REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo
Pubblicata il 28 ottobre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per la passivazione dell’acciaio stagnato.
In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.
RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza ed indicazioni per i Campionati nazionali ed altri eventi sportivi in presenza di pubblico.
- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Il Decreto contiene il recepimento della direttiva (UE) 2020/739 che comporta la modifica dell’allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 (elenco degli agenti biologici classificati) con l’inserimento del SARS-CoV-2 nella tabella dei virus classificati nel gruppo 3. Inoltre conferma la proroga al 31 gennaio 2021 della possibilità del Governo di agire sul rischio sanitario derivante dal COVID-19 e dispone l’obbligo di avere sempre con sé la mascherina protettiva, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (escluso per le attività sportive, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità).
- Ordinanza del Ministero della Salute del 7 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Contiene l’obbligo di applicazione di determinate misure di prevenzione alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 7 settembre 2020, come prorogato dal DL n. 125 del 7 ottobre 2020.
- Aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" e in particolare le schede relative a "Formazione professionale" e a "Noleggio veicoli e altre attrezzature".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Disposto l’obbligo di utilizzo della mascherina protettiva anche in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche scolastiche, sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati sia all'aperto che al chiuso. Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 mentre per le abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Tutte le attività devono rispettare i contenuti dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
- Comunicato Inail del 13 ottobre 2020 "Coronavirus - fase 3: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza in tutta Italia" con cui si ricorda che le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 prorogate dal d.l. 125/2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Inoltre contiene varie precisazioni tra cui quella in merito ai corsi di formazione, ai corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture, agli esami di qualifica dei percorsi IeFP e ai corsi in materia di salute e sicurezza che sono consentiti a condizione che siano rispettate le disposizioni regionali e le misure del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 141 del 17 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Autorizzato lo svolgimento della formazione professionale, nel rispetto dell'Allegato 9 del DPCM 13 ottobre 2020. Previste alcune misure per il rientro a scuola a seguito malattia nel rispetto di normative precedenti la seguente Ordinanza, misure riguardanti i Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta, regolamentato l'accesso alle Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Rispetto al precedente DPCM 13 ottobre 2020 è stata limitato l’orario per le attività dei servizi di ristorazione (dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo). L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali (consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 mentre sono vietate le sagre e le fiere e sospese le attività convegnistiche o congressuali in presenza.
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”. Smart Working: il provvedimento chiarisce molteplici aspetti di fondamentale importanza per lo svolgimento del lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche nei prossimi mesi.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Sospesi i convegni, i congressi ed eventi simili, vietate le sagre e le fiere di qualunque genere. I servizi di ristorazione di tutti i tipi (pasticcerie e panetterie comprese) sono consentiti dalle ore 5:00 alle 18:00, consentite massimo 4 persone per tavolo, con deroga solo se tutti sono conviventi. Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio. Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, parchi divertimento. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Confermata la didattica in presenza per elementari e medie, didattica a distanza almeno al 75%, per gli istituti superiori, estendibile anche fino al 100% da parte delle singole Regioni. Consigliato il non utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e “fortemente raccomandato” a tutte le persone fisiche di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, applicazione di determinate misure di prevenzione alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in determinati Stati esteri.
- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 145 del 26 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Istituita la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza, a rotazione, per non meno del 75% degli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e delle Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP).
- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 148 del 31 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Contiene misure relative all'attività dei medici di medicina generale.
LAVORO AGILE – misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
Con la Legge è stato convertito con modificazioni il DL 104/2020, di seguito sono indicate le principali disposizioni.
Disposto il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, purché collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che nella stagione sportiva 2019-2020 hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, potranno accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
Prevista la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli e quella per i datori di lavoro privati non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti.
Sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve alcune ipotesi specifiche.
In aggiunta, sino alla stessa data, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal Decreto Dignità, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.
E’ previsto il ricorso al lavoro agile per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (in alternativa al congedo). Sul punto, sino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.
Infine viene riconosciuto sino al 30 giugno 2021, il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile ai genitori di figli con disabilità grave.
PATENTE DI GUIDA – modifiche ai veicoli d'esame
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 ottobre 2020 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/612, che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”.
Con il decreto è stata recepita, in Italia, la direttiva 2020/612/UE che apporta modifiche ai veicoli d'esame per il conseguimento della categoria A2 e delle categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.
ANTINCENDIO – prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 14/10/2020, prot. 13337, la circolare “Comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme attinenti la Prevenzione Incendi”.
Con la circolare sono state ribadite e sottolineate le novità in materia di prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole.
Si tratta di alcune indicazioni contenute nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia").
La prima riguarda la possibilità di destinare edifici ad attività didattiche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, in base però a precisi criteri. La seconda riguarda la proroga degli adempimenti e adeguamenti antincendio nei condomini previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
ANTINCENDIO – vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 26/10/2020, prot. 14133, la circolare “Servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. 261/96.
Vista la limitazione delle capienze dei locali e delle manifestazioni di pubblico spettacolo nonché la sospensione delle attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche sia all'aperto che al chiuso a seguito dell’emergenza COVID-19, si potrà procedere, nell'ambito della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ad una rivalutazione dell'entità dei servizi dì vigilanza antincendio in precedenza dalla stessa deliberati, eventualmente anche sospendendoli, in funzione dello stato e della natura del locale, dei nuovi affollamenti massimi consentiti dalle disposizioni di carattere sanitario e delle misure tecnico gestionali adottate dal responsabile dell'attività per il controllo del numero degli occupanti.
DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – disciplina assenze ai corsi CQC
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28630 del 14 ottobre 2020 che indica le modalità per riprendere le lezioni dei corsi di formazione per conseguire o rinnovare la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) entro sei mesi dalla data della prima assenza a causa del Covid-19 (per malattia, quarantena o isolamento fiduciario).
INAIL – prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche
Inail ha pubblicato il documento "Forni per le industrie chimiche e affini" che descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei forni per le industrie chimiche e affini a carica liquida. Fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.
INAIL – Covid-19 ed ergonomia scolastica
Inail ha pubblicato "Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica" che contiene indicazioni utili per la prevenzione di disturbi muscoloscheletrici come mal di schiena, dolore al collo e alle spalle, che sono molto frequenti tra gli studenti. I banchi monoposto di nuova generazione, adottati come misura anti Covid-19 con l’obiettivo di garantire il distanziamento fisico tra gli alunni, rappresentano anche un’opportunità per migliorare la qualità delle infrastrutture scolastiche, in quanto realizzati nel rispetto delle norme tecniche europee UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2.
ISS – prevenzione e risposte al Covid-19 nel periodo autunno-invernale
L’Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato il documento "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale".
Il documento costituisce una “cassetta degli attrezzi” per le autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese, prendendo come riferimento i pilastri strategici individuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: coordinamento nazionale, pianificazione, e monitoraggio; comunicazione del rischio e coinvolgimento della popolazione; sorveglianza, team di risposta rapida, indagine sui casi; punti di ingresso/sanità transfrontaliera; laboratori nazionali; Infection Prevention and Control (IPC); gestione clinica dei casi; supporto operativo e logistica.
INAIL – Spid obbligatorio per l’accesso ai servizi
Inail ha pubblicato la circolare n. 36 del 19 ottobre con cui, in attuazione del Decreto Semplificazioni, convertito in legge in data 11 settembre 2020, dal primo dicembre parte la transizione verso l’utilizzo esclusivo dell’identità digitale per l’identificazione e l’accesso ai servizi online dell’Inail. Entro il 28 febbraio 2021 si potrà accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
INAIL – Fibre artificiali vetrose
Inail ha pubblicato la scheda informativa "Fibre artificiali vetrose”. La potenziale tossicità delle FAV in seguito ad inalazione è determinata da alcuni parametri tra cui la dimensione delle fibre che ne determina l’inalabilità nei diversi distretti dell’apparato respiratorio, la composizione chimica e la biopersistenza, che è la capacità di una fibra di riuscire a permanere nell’apparato respiratorio.
Con il divieto di utilizzazione dell’amianto, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano i materiali sostitutivi più utilizzati per le loro particolari proprietà tecnologiche, l’elevata stabilità chimica e fisica, la non infiammabilità, la resistenza alle condizioni ambientali e ai microrganismi, le proprietà dielettriche e di isolamento dalle sollecitazioni termiche ed acustiche.
INAIL – Apparecchiature ibride Rm-Pet e Rm-Rt
Inail ha pubblicato “Apparecchiature ibride di tipo Rm-Pet e Rm-Rt” con lo scopo di arricchire ulteriormente lo spettro dei possibili riferimenti tecnici previsti in applicazione degli standard di sicurezza vigenti, riferiti all’utilizzo delle radiazioni (ionizzanti e non) in ambito clinico per tecniche combinate, accoppiando fra loro due apparecchiature di diagnostica per immagini o anche un'apparecchiatura di diagnostica per immagini e una di terapia radiante.
INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19
Pubblicati da Inail i dati aggiornati al 30 settembre, i contagi sul lavoro da Covid-19 totali sono 54.128, il 17,2% in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio precedente. I casi mortali sono 319, 16 in più rispetto ai dati rilevati al 30 agosto. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail, il rapporto tra i generi conta circa sette contagiati su 10 (70,7%) donne e l’età media scende a 47 anni.
INAIL – infortuni e malattie professionali del settore trasporti e logistica
Pubblicati da INAIL i dati relativi al settore dei trasporti e della logistica. Tra il 2015 e il 2019 le denunce di infortunio sono in calo del 6% da quasi 42.000 a poco più di 39.000.
Decisamente più marcata la diminuzione dei casi mortali denunciati nello stesso periodo, passati da 144 a 111 (-22,9%).
Le denunce di malattia professionale nel 2019 sono state 2.693, con un incremento del 9,2% rispetto al 2018. Tra il 2009 e il 2019 i casi sono più che raddoppiati, con un andamento che non si discosta molto da quanto accaduto per le malattie professionali in complesso.
INAIL – infortuni mortali causati da esplosioni
Inail ha pubblicato la scheda informativa "Gli infortuni mortali causati da esplosioni" che presenta l’approfondimento dei dati descrittivi, delle dinamiche infortunistiche e dei fattori causali caratteristici delle esplosioni registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi “Informo”.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 16750:2020
“Installazione fisse antincendio - Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione”
La norma specifica i requisiti minimi e definisce le specifiche per la progettazione, installazione e manutenzione di sistemi fissi a riduzione di ossigeno inseriti in edifici e impianti di produzione industriale.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 1366-1:2020
“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 1: Condotte di ventilazione”
La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza all'incendio di condotte di ventilazione verticali e orizzontali compresi i pannelli di accesso, che sono parte integrante delle condotte sottoposte a prova. Le prove esaminano il comportamento delle condotte esposte al fuoco dall'esterno e dall'interno delle condotte.
NORME TECNICHE – Macchine per l'industria alimentare
Norma Tecnica UNI EN 12042:2020
“Macchine per l'industria alimentare - Spezzatrici automatiche - Requisiti di sicurezza e di igiene”
La norma specifica i requisiti di progettazione e fabbricazione delle spezzatrici automatiche, aventi una tramoggia di alimentazione, che possono essere utilizzate separatamente o in una linea di produzione nell'industria alimentare e al dettaglio (pasticceria, panifici, confetterie, ecc.) per dividere l'impasto o la sfoglia in porzioni regolabili per produrre il peso richiesto del pezzo di impasto durante un processo di divisione. Queste macchine possono essere alimentate manualmente o meccanicamente.
NORME TECNICHE – Macchine per materie plastiche e gomma
Norma Tecnica UNI EN ISO 20430:2020
“Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a iniezione - Requisiti di sicurezza”
La norma specifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e costruzione di macchine per stampaggio a iniezione per la lavorazione delle materie plastiche e/o della gomma e fornisce informazioni per il loro utilizzo in sicurezza.
NORME TECNICHE – macchine utensili
Norma Tecnica UNI EN ISO 16092-2:2020
“Sicurezza delle macchine utensili - Presse - Parte 2: Requisiti di sicurezza per presse meccaniche”
La norma, applicata congiuntamente alla UNI ISO 16092-1, specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura di presse pneumatiche destinate alla lavorazione a freddo dei metalli o materiali parzialmente metallici.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 22915-1:2020
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 1: Generalità”
La norma specifica i criteri fondamentali di prova e i requisiti per verificare la stabilità dei carrelli industriali. Essa si applica ai seguenti tipi di carrelli e condizioni speciali: carrelli controbilanciati dotati di sollevatore, carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni, carrelli a forche ricoprenti, carrelli impilatori a doppio stadio e carrelli commissionatori con posto di guida elevabile fino a 1200 mm. inclusi, carrelli a presa unilaterale, carrelli bidirezionali e multidirezionali, verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali di impilamento con il sollevatore inclinato in avanti, carrelli controbilanciati dotati di sollevatore che movimentano container con lunghezza uguale o maggiore di 6 m., verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con il carico disposto sostanzialmente decentrato da dispositivi motorizzati, carrelli industriali a braccio telescopico, carrelli industriali a braccio telescopico per la movimentazione di container di lunghezza uguale o maggiore di 6 m., carrelli a braccio telescopico fuoristrada, carrelli controbilanciati con sterzo articolato, carrelli spinti manualmente, trasportatore di pesi e persone, verifica supplementare di stabilità per carrelli che operano in condizioni speciali con carico decentrato, dove il decentramento è determinato dall'utilizzo, carrelli commissionatori verticali con posto di guida elevabile oltre 1200 mm.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 22915-2:2020
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 2: Carrelli controbilanciati dotati di sollevatore”
La norma specifica le prove per la verifica della stabilità di carrelli controbilanciati dotati di sollevatore, equipaggiati di forche o di accessori per la movimentazione del carico. Non è applicabile ai carrelli progettati per movimentare container, trattati nella UNI ISO 22915-9.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 22915-3:2020
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 3: Carrelli retrattili e carrelli a forche tra i longheroni”
La norma specifica le prove per la verifica della stabilità dei carrelli retrattili (con sollevatore o forche retrattili) e dei carrelli a forche tra i longheroni, dotati di sollevatore o forche inclinabili o non inclinabili e con una capacità nominale fino a 5 000 kg compresi. Si applica inoltre a carrelli che operano nelle stesse condizioni quando sono dotati di accessori per la movimentazione del carico.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 22915-4:2020
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 4: Impilatori, doppi impilatori e commissionatori con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi”
La norma specifica le prove per la verifica della stabilità dei carrelli impilatori, doppi impilatori e commissionatori verticali con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi. Si applica a quei tipi di carrelli industriali con o senza inclinazione del sollevatore o delle forche, aventi una capacità nominale fino a 5000 kg inclusi. E' anche applicabile ai medesimi carrelli operanti nelle stesse condizioni quando sono muniti di attrezzature per movimentare il carico ed ai commissionatori con posizione dell'operatore elevabile fino a un'altezza di sollevamento di 1200 mm compresi quando dotati di un dispositivo supplementare di sollevamento del carico.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 22915-5:2020
“Carrelli industriali - Verifica della stabilità - Parte 5: Carrelli a presa unilaterale”
La norma specifica le prove per verificare la stabilità di carrelli a presa unilaterale con montanti o bracci forca inclinabili o non inclinabili.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 16307-1:2020
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 1: Requisiti supplementari per carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi”
La norma è destinata all'utilizzo congiuntamente con la UNI EN ISO 3691-1. Questi requisiti sono supplementari a quelli dichiarati nella UNI EN ISO 3691-1 con l'aggiunta dei pericoli, che possono accadere quando si lavora in atmosfere potenzialmente esplosive.
La norma tratta i seguenti requisiti:
- Requisiti elettrici
- Emissioni sonore
- Vibrazioni
- Compatibilità elettromagnetica (EMC).
La norma definisce i requisiti supplementari alla UNI EN ISO 3691-1:
- Velocità di traslazione
- Freni
- Comandi di traslazione e frenatura - Comandi supplementari dal fianco di carrelli - con guidatore a piedi e di carrelli con guidatore in piedi
- Catene di sollevamento
- Blocco dell'inclinazione del sollevatore e del movimento della piastra porta-forche
- Sedile operatore
- Protezioni dai punti in cui si può rimanere schiacciati, cesoiati o intrappolati
- Visibilità
- Istruzioni per l'uso (manuale d'istruzione e marcatura).
NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche
Norma Tecnica UNI EN 13490-3:2020
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo”
La norma specifica le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1.
NORME TECNICHE – Bombole per gas trasportabili
Norma Tecnica UNI EN 17339:2020
“Bombole per gas trasportabili - Bombole e tubi completamente avvolti in composito di carbonio per l'idrogeno”
La norma specifica i requisiti minimi per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove sui prototipi e le ispezioni abituali di fabbricazione delle bombole per gas e tubi compositi per l'idrogeno compresso.
NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose
Norma Tecnica UNI EN 13094:2020
“Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Serbatoi metallici a scarico per gravità - Progettazione e costruzione”
La norma specifica i requisiti per la progettazione e la costruzione di serbatoi metallici a scarico per gravità destinati al trasporto di sostanze aventi una pressione di vapore non maggiore di 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta) a 50 °C.
NORME TECNICHE – sistemi di alimentazione per combustibili liquidi
Norma Tecnica UNI EN 12514:2020
“Componenti per sistemi di alimentazione per unità di consumo a combustibili liquidi”
La norma specifica i requisiti di sicurezza e le prestazioni e i metodi di prova per i componenti dei sistemi di alimentazione. Il loro uso previsto è l'alimentazione con combustibile liquido per una o più unità di consumo da uno o più serbatoi.
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