AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2019
09/12/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA OTTOBRE 2019

AMBIENTE

 

REACH – termini registrazione sostanze in regime transitorio

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio.

Il regolamento stabilisce che:

  • il metodo di calcolo dei quantitativi annui di sostanze soggette a un regime transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 30 del REACH sulla base dei tre anni precedenti continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile.
  • Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del REACH non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27; quindi a partire dal nuovo anno se un’azienda vuole registrare dovrà inviare un inquiry (dossier di indagine) ad ECHA senza poter fare più affidamento sulle pre-registrazioni fatte.
  • Gli obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione continuano a dover essere rispettati. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del REACH.

 

REACH – digestato esentato dall’obbligo di registrazione

Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con il regolamento viene aggiunto il digestato all’elenco di sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del REACH.

L’inserimento del digestato nell’allegato V, punto 12 del regolamento (CE) n. 1907/2006 mira a precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l’esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando così le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori così come dalle autorità che ne controllano l’applicazione.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export

Regolamento delegato (UE) 1701/2019 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Modificati gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose:

  • l’allegato I, recante l’Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione, l’Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (procedura di previo assenso informato), l’Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC,
  • l’allegato V, che riporta le sostanze chimiche e gli articoli soggetti a divieto di esportazione.

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA – registro elettronico europeo

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

La Decisione è relativa all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti («E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire a tutti la partecipazione al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell’inquinamento ambientale.

L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini dell’Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS 10588-01-9, 7789-12-0) per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee

 

REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di sodio

Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5; num. CAS: 7775-11-3) per la formulazione di miscele per le applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per applicazioni, nel settore aerospaziale, dei rivestimenti di conversione chimica e dei rivestimenti in sospensione nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza e riproducibilità (per i rivestimenti di conversione chimica), protezione dalla corrosione, resilienza al calore, resistenza alla corrosione ad alta temperatura, resistenza all’umidità e all’acqua calda, resistenza agli sbalzi termici, aderenza e flessibilità (per i rivestimenti in sospensione).

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee

 

AIA – aggiornamento modulistica

Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 311 del 10 ottobre 2019 “Definizione formato modulistica per presentazione domanda di AIA statale”.

Aggiornato il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.

Negli Allegati sono contenuti:

  • i moduli per la domanda
  • le informazioni generali
  • i dati e notizie sull'installazione attuale
  • i dati e notizie sull'installazione da autorizzare
  • i dati per l'Applicazione delle BAT ed effetti ambientali
  • i dati per l'Attuazione delle prescrizioni e PMC
  • Guida alla compilazione della domanda.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – dotazioni minime alla categoria 1

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 “Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017”.

Sulla base della normativa, risulta del tutto evidente che il soggetto dispensato dalle verifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera 6 del 30 maggio 2017, che intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico, come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019.

 

 

 

SICUREZZA

 

REACH – termini registrazione sostanze in regime transitorio

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio.

Il regolamento stabilisce che:

  • il metodo di calcolo dei quantitativi annui di sostanze soggette a un regime transitorio di cui all’articolo 3, paragrafo 30 del REACH sulla base dei tre anni precedenti continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Il dichiarante, una volta completata la registrazione di una sostanza, ne calcola successivamente il quantitativo per anno civile.
  • Dopo il 31 dicembre 2019 le registrazioni preliminari effettuate a norma dell’articolo 28 del REACH non sono più valide e a tutte le sostanze soggette a un regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27; quindi a partire dal nuovo anno se un’azienda vuole registrare dovrà inviare un inquiry (dossier di indagine) ad ECHA senza poter fare più affidamento sulle pre-registrazioni fatte.
  • Gli obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione continuano a dover essere rispettati. In tale contesto i dichiaranti possono ricorrere a piattaforme informali di comunicazione analoghe ai forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze di cui all’articolo 29 del REACH.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export

Regolamento delegato (UE) 1701/2019 della Commissione del 23 luglio 2019 recante modifica degli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Modificati gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) relativo all’esportazione e all’importazione di sostanze chimiche pericolose.

 

AGENTI CHIMICI – quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale

Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Definito un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici :

  • Anilina
  • Clorometano
  • Trimetilammina
  • 2- fenilpro pano (cumene)
  • Acetato di sec-butile
  • 4-ammino toluene
  • Acetato di isobutile
  • Alcool isoamilico
  • Acetato di nbutile
  • Tricloruro di fosforile

Gli Stati membri hanno tempo fino al 20 maggio 2021 per conformarsi alla presente direttiva.

 

DPI – adeguamento tecnico

Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico.

Modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/Cee, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro. In particolare :

  • allegato I - rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale
  • allegato II - elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono
  • allegato III - elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

 

RISCHIO BIOLOGICO – adeguamento tecnico

 

Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.

Modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/Ce, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. In particolare :

•allegato I - elenco indicativo dei tipi di attività professionali

•allegato III - classificazione comunitaria degli agenti biologici

•allegato V - indicazioni su misure e livelli di contenimento

•allegato VI - contenimento per processi industriali.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS 10588-01-9, 7789-12-0) per il trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di sodio

Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Cromato di sodio (num. CE: 231-889-5; num. CAS: 7775-11-3) per la formulazione di miscele per le applicazioni, nel settore aerospaziale, della sigillatura dopo anodizzazione, dei rivestimenti di conversione chimica, del decapaggio e dell'incisione.

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 29 ottobre 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per applicazioni, nel settore aerospaziale, dei rivestimenti di conversione chimica e dei rivestimenti in sospensione nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza e riproducibilità (per i rivestimenti di conversione chimica), protezione dalla corrosione, resilienza al calore, resistenza alla corrosione ad alta temperatura, resistenza all’umidità e all’acqua calda, resistenza agli sbalzi termici, aderenza e flessibilità (per i rivestimenti in sospensione).

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

 

APPARECCHI A GAS – nuove disposizioni regolamentari

Decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 6 agosto 2019 “Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”.

Il Decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Conferma dell’obbligo per fabbricanti, importatori e distributori di usare la lingua italiana relativamente a dati di recapito, istruzione, informazioni, etichettature e documentazione.

 

D. LGS. 81/2008 – applicazione per Polizia di Stato, VVFF, soccorso pubblico e della protezione civile

Decreto Ministero dell’Interno n. 127 del 21 agosto 2019 “Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

Regolamento in applicazione del D. Lgs. 81/2008 per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro di polizia di Stato, del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della protezione civile. Il regolamento riguarda anche le strutture del ministero dell'Interno per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

 

ANTINCENDIO – modifiche al Codice di Prevenzione incendi

Decreto Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il Codice di Prevenzione incendi (DM 3/8/2015) subisce una nuova modifica per venire incontro alle necessità di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche alla luce dei più aggiornati standard internazionali. Le modifiche sono relative alle seguenti sezioni:

a) Sezione G - Generalità;

b) Sezione S - Strategia antincendio;

c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);

c.3) V.3 (Vani degli ascensori);

d) Sezione M - Metodi.

 

INCIDENTI RILEVANTI – procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Circolare del Ministero dell’Interno n. 15438 del 15 ottobre 2019 “Chiarimenti applicativi dell'allegato L al D.Lgs. 105/15 - procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore”.

La circolare fornisce chiarimenti applicativi dell'allegato “L” del D.Lgs. 105/15 relativo alle procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Il procedimento di prevenzione incendi, per le attività di cui all'allegato I del DPR 151/11, viene incardinato nell'ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza.

 

ANTINCENDIO – chiarimenti in merito al DM 12 aprile 2019

Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 15406 del 15/10/2019 “D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.”.

La Circolare evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto.

 

LAVORI IN QUOTA – interpello

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all'istanza: "Chiarimenti in merito l'obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008".

La Commissione ribadisce la validità dell’articolo 148, riguardante i lavori speciali, che sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.

 

INAIL – incidenti con mezzo di trasporto

Inail ha pubblicato il volume "Gli incidenti con mezzo di trasporto. Un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio occupazionali" che illustra i principali risultati del progetto di ricerca sugli incidenti con mezzo di trasporto con collegamenti tra l’informazione incidentale e l’informazione occupazionale/assicurativa.

 

INAIL – sicurezza alla guida

Inail ha pubblicato il pieghevole "Sicurezza alla guida. Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci" che tratta buona parte delle sostanze che interferiscono sulla lucidità e la prontezza di riflessi indispensabili per una guida corretta e sicura .

 

INAIL – open data INAIL dei primi otto mesi del 2019

Pubblicati online gli open data INAIL dei primi otto mesi del 2019, i dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele.

I dati rilevati evidenziano a livello nazionale una diminuzione degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (-1,2%), ed un aumento di quelli in itinere (+4,6%).

A livello nazionale si evidenziano 28 denunce in meno di infortuni mortali (-3,9%).

 

INAIL – montaggio e smontaggio nel settore degli spettacoli

Inail ha pubblicato il volume "Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di Scaffolder e Rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento" che fornisce, in relazione a quanto previsto dal “decreto palchi e fiere” del 22 luglio 2014 e dalla relativa Circolare ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, spesso operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-1:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 1: Puntali metallici”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-2:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 2: Puntali non metallici”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei puntali non metallici destinati ad essere utilizzati come componenti di DPI costituiti da calzature.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-3:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 3: Solette antiperforazione metalliche”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per solette metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di DPI costituiti da calzature.

 

NORME TECNICHE – dpi - Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-4:2019 - “Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 4: Solette antiperforazione non metalliche”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per solette non metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di DPI costituiti da calzature.

 

NORME TECNICHE – Bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 14456:2019 - “Bombole per gas - Proprietà dei gas e codici di classificazione associati (FTSC)”

La norma fornisce un elenco dei codici FTSC (potenziale di incendio, "potenziale ossidante e infiammabilità", tossicità, stato del gas e corrosività) determinato secondo le proprietà rilevanti dei gas e di alcuni liquidi che sono trasportati sotto pressione.

 

NORME TECNICHE – Bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 10462:2019 - “Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche”

La norma specifica i requisiti per l'ispezione periodica delle bombole per acetilene come richiesto per il trasporto di sostanze pericolose e per la manutenzione in relazione all'ispezione periodica. La norma si applica a bombole per acetilene, con e senza solvente, con una capacità geometrica nominale massima di 150 l

 

NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 12807:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Progettazione e costruzione”

La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, la costruzione e le prove durante la fabbricazione di bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio brasato per gas di petrolio liquefatti (GPL) con una capacità d'acqua da 0,5 l. fino a 15 l. inclusi, esposti a temperatura ambiente. Il documento si applica solo alle bombole aventi una sezione trasversale circolare senza alcun giunto longitudinale.

 

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno - Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-7:2019 - “Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 7: Piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore”

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per macchine stazionarie e trasportabili per:

  • piallatrici a filo, piallatrici a spessore, piallatrici combinate a filo e a spessore.

Le macchine sono progettate per tagliare legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno.

 

 

 

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