AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2024
18/12/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA NOVEMBRE 2024

AMBIENTE

ARIA – nuova Direttiva per un’aria più pulita in Europa
Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

La Direttiva n.2024/2881 introduce nuove disposizioni in materia di qualità dell’aria, con l’obiettivo che l’aria nell’Unione raggiunga livelli di inquinamento zero entro il 2050. Vengono fissati nuovi valori limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine: si tratta di parametri soggetti a periodico riesame in accordo con l’OMS (con prima scadenza al 31 dicembre 2030).

Tra le nuove disposizioni si segnalano:
- L’introduzione del “diritto al risarcimento” ai cittadini per danni alla salute a causa della cattiva qualità dell’aria;
- Nuove soglie limite/valori-obiettivo/soglie di allarme/soglie di informazione per alcuni inquinanti (NOx, SO2, polveri sottili, benzene, CO, arsenico, piombo, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, ozono), che gli Stati membri devono rispettare entro determinate scadenze (indicate in Allegato I);
- L’obbligo per gli Stati membri di definire provvedimenti di emergenza (tabelle di marcia e piani di azione a breve termine) nel caso in cui si superi un valore limite o valore obiettivo o si rischi di superare le soglie di allarme per alcuni inquinanti;
- Nuovi requisiti per il monitoraggio e modellizzazione della qualità dell’aria.

In vigore dal 10 dicembre 2024, alcuni articoli si applicano dal 12 dicembre 2026. Le Direttive n.2004/107 (concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente) e n. 2008/50 (precedente Direttiva in materia di qualità dell’aria ambiente) sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro l’11 dicembre 2026.

SOSTANZE PERICOLOSE – revisione del Regolamento CLP
Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Con il Regolamento si interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono modificati alcuni articoli (artt. 1,2,3,5,6,9, 35,36,37,38,40,42,45 e 46, 50,52, 53, 53-bis) e riscritti completamente altri:

- articolo 10 – Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele;
- articolo 13 – Decisione di classificare le sostanze e le miscele;
- articolo 30 – Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta;
- articolo 48 – Pubblicità di una sostanza classificata;
- articolo 53 quater – Atti delegati distinti per diversi poteri delegati.

Vengono poi aggiunti:
- articolo 48 bis sulle “Offerte di vendita a distanza” di sostanze e miscele: richiede che l’offerta indichi chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta (contenuti all’articolo 17);
- articolo 54 bis sulle “Relazioni e riesame” (prevede che entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenti al parlamento UE una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratto da vegetali).

Inoltre, al Regolamento CLP viene inserito nel Titolo III, un nuovo Capo 3 relativo ai “Formati dell’etichettatura” fisica e digitale.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- Limiti di concentrazione: (fattori M e stime della tossicità acuta) si spiega che le sostanze possono essere classificate in quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base all’esposizione per via orale, cutanea o per inalazione, secondo determinati criteri numerici. I valori sono espressi in valori approssimati di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta, ma è ora opportuno specificare ulteriormente il significato delle stime di tossicità acuta per migliorarne la chiarezza e la coerenza. Analogamente ai fattori M e ai limiti di concentrazione, le stime della tossicità acuta, corredate di una giustificazione, dovrebbero essere notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fini dell’inclusione nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature.

- Decisione di classificare le sostanze e le miscele: in generale, tutte le forme o gli stati fisici delle sostanze e delle miscele dovrebbero essere classificati. Tuttavia, quando le prove scientifiche disponibili giustificano una classificazione diversa legata a una forma o a uno stato fisico specifici, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle nel processo di auto classificazione dovrebbero avere la possibilità di classificare in modo diverso una sostanza o miscela a seconda della forma o dello stato fisico.

- In base alla modifica introdotta all’art.13 del CLP: se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata senza essere limitata a una forma o a uno stato fisico specifici, tale classificazione armonizzata dovrebbe applicarsi a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici. Se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata solo per una forma specifica di tale sostanza, è opportuno chiarire che la classificazione della sostanza per le altre forme o gli altri stati fisici deve rimanere soggetta all’auto classificazione.

- Aggiornamento delle informazioni dell’etichetta: l’allegato II parte 2 del Regolamento contiene disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele: in base alla modifica queste indicazioni vanno applicate a tutte le miscele di cui all’allegato II, parte 2, indipendentemente dal fatto che siano classificate o contengano sostanze classificate.

- La pubblicità di una sostanza classificata: la modifica mira a garantire che le pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contengano le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente. Le pubblicità dovrebbero pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari per l’UE (EUH), con deroghe in caso di pubblicità non visive, ma non serve indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall’indicazione di pericolo.

La normativa entra in vigore il 10 dicembre 2024, ma la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027, per dare ai fornitori il tempo necessario di adeguarsi.

SOSTANZE PERICOLOSE – rettifiche al Regolamento delegato n.2023/207 (che ha modificato il Regolamento CLP)
Rettifica 18 novembre 2024, n. 90724 del Regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Dal 20 aprile 2023, data dell’entrata in vigore del Regolamento delegato n.2023/707, sono state introdotte all’Allegato I del Regolamento CLP nuove classi di pericolo, con tempistiche di adeguamento differite (dal 1° maggio 2025 al 1° maggio 2028) per consentire agli operatori di conformarsi alle novità. La Rettifica n.90724 è intervenuta sul Regolamento n.2023/707, correggendo una quarantina di voci.

SOSTANZE PERICOLOSE – nuova sostanza aggiunta alla Candidate List
In data 7 novembre 2024 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), della sostanza Triphenyl. Phosphate (EC 204-112-2; CAS 115-86-6), per le sue proprietà di interferenza endocrina. Essa viene utilizzata come ritardante di fiamma, plastificante in formulazioni polimeriche, adesivi e sigillanti.

SOSTANZE PERICOLOSE – eliminazione di una sostanza aromatizzante dall’elenco dell’Unione
Regolamento (UE) 2024/2856 della Commissione, del 12 novembre 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eliminazione della sostanza aromatizzante benzen-1,2-diolo (n. FL 04.029) dall’elenco dell’Unione.

È stato eliminato il benzen-1,2-diolo dall’Elenco delle sostanze aromatizzanti e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti, presente in all’Allegato I al Regolamento n.1334/2008. La motivazione riscontrata è che tale sostanza presenti un rischio per la sicurezza poiché la sua genotossicità è stata rilevata in vivo al momento della somministrazione orale.

In vigore dal 3 dicembre 2024.

FGAS – determinati i valori di riferimento per l’assegnazione delle quote di immissione di HFC sul mercato
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Sono stati determinati i valori di riferimento per l’assegnazione, a produttori o importatori che hanno legalmente immesso idrofluorocarburi (HFC) nel mercato dell’Unione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, di quote di immissione sul mercato di HFC per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2026, in accordo alle disposizioni del nuovo Regolamento n.2024/573 per la riduzione delle quantità di HFC immesse sul mercato, con l’obiettivo di raggiungimento di quantità 0 nel 2050.

Nel documento sono elencate le aziende assegnatarie di tali valori.

La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026.

FGAS – rettifiche al Regolamento n.2024/573
Rettifica n. 90731 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Sono stati rettificati diversi refusi presenti nel testo del nuovo Regolamento sugli FGAS n.2024/573, tra i quali si segnala la definizione di “refrigeratore (chiller)”.

ENERGIA – istituita la Piattaforma SUER
Decreto Ministeriale 23 ottobre 2024, n. 368. Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene istituita, come previsto dal D.Lgs. n.199/2021, la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili (ai sensi del D.Lgs. n.28/2011), denominata SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) e collegata con la Piattaforma per le Aree Idonee. Essa viene gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che fornisce anche assistenza e supporto ad operatori e PA. Si attende ora l’approvazione dei modelli digitali per la presentazione delle istanze, a seguito della quale verrà resa accessibile la Piattaforma.

In vigore dal 20 novembre 2024.

ENERGIA – nuovo portale Permitting per i procedimenti di Autorizzazione Unica
Nel comunicato del 11 novembre 2024, il MASE annuncia che dal 2 dicembre è online il portale “Permitting”, nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico (autorizzazioni statali per la realizzazione di impianti energetici). Il primo procedimento che transita sul nuovo portale è quello per i sistemi di accumulo elettrochimico di energia in configurazione “stand-alone”. Successivamente, tutti i servizi di "permitting" (rilascio di autorizzazioni e permessi) statali saranno progressivamente integrati nel nuovo sistema.

RAEE / VARIE – nuove disposizioni nazionali
Legge 14 novembre 2024, n. 166. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

La conversione in legge del Decreto-legge n.131/2024 ha introdotto alcune novità relativamente alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e nello specifico per quanto riguarda:

- i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla raccolta separata dei RAEE e l’introduzione di una nuova sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli operatori;

- le modalità di ritiro (“uno contro uno” e “uno contro zero”), raccolta e deposito preliminare dei RAEE e gli adempimenti per chi ritira questi rifiuti (distributori ed installatori e soggetti da essi incaricati), per cui ad esempio è prevista l’eliminazione dell’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico, della presentazione del MUD e dell’iscrizione al RENTRI;

- l’eliminazione della categoria 3-bis dall’Albo Gestori ambientali, in quanto non è più richiesta l’iscrizione all’Albo per le attività di deposito preliminare e trasporto dei RAEE effettuate da trasportatore, installatore, distributore e soggetti incaricati;

- l’iscrizione e la comunicazione annuale dei dati al Centro di coordinamento RAEE;

Inoltre, si comunica l’introduzione di nuove disposizioni per il regime della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico (ossia per le vendite che avvengono tramite piattaforme online, relativamente ai prodotti per i quali è istituito un regime di EPR, come gli imballaggi), con l’inserimento del nuovo art. 178-quater nel D.Lgs. n.152/2006.

In vigore dal 15 novembre 2024.

RAEE – chiarimento sull’eliminazione della categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali
Circolare (Comitati) 25 novembre 2024, n. 3. Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 14 bis (Abrogazione Categoria 3bis)

A seguito dell’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali, come effetto del combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’art. 14bis del DL n.131/2024, come convertito dalla Legge n. 166/2024, il Comitato nazionale dell’Albo ha avviato le attività necessarie per l’adeguamento e applicazione del disposto, come il blocco preventivo delle nuove istanze e l’eliminazione delle iscrizioni attuali. Nella Circolare viene dunque comunicato l’inizio delle attività dell’Albo in tal senso, e indicato che verrà prossimamente pubblicata apposita delibera dell’Albo dedicata all’abrogazione della categoria 3-bis.

VARIE – Regione Veneto. Adeguamento ordinamentale 2024
Legge Regionale 5 novembre 2024, n. 27. Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.

Introdotte nuove disposizioni dalla Regione Veneto, con la Legge n.27/2024, relativamente a:
- Tipologie di adempimenti oggetto di comunicazione sia al SUAP che al Registro Imprese;
- Competenza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inferiori a 300 MW e per il rilascio delle autorizzazioni per costruzione, installazione ed esercizio di impianti che producono energia da rifiuti;
- Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

In vigore dal 9 novembre 2024.

ENERGIA – Regione Veneto. Canoni di concessione grandi derivazioni idroelettriche 2024
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1297 del 14 novembre 2024. Determinazioni dei canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche. Anno 2024. L.R. n. 24/2022. Deliberazione/CR n. 105 del 10/09/2024.

Vengono disposte le quantificazioni della componente fissa e della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2024 nella Regione Veneto.

VARIE – Comune di Verona. Istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale
Deliberazione Consiglio Comunale n.2024/70. Regolamento per l’istituzione e la disciplina della figura dell’Ispettore Ambientale. Approvazione.

Approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale, cui conferire compiti di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni in materia di corretto conferimento dei rifiuti urbani.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Approvazione elenco Comuni idonei per uso agronomico dei fanghi da depurazione
Decreto del Dirigente (reg.) 31 ottobre 2024, n. 16412. Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 1°luglio 2014, n. X/2031 - Anno campagna 2024 – 2025.

Viene approvato l'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione, per ognuno dei quali sono indicati: zona di riferimento ai sensi della Direttiva Nitrati, carico di azoto potenziale da effluenti di allevamento, possibilità o impossibilità di distribuzione di fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs. 99/1992 per l'anno campagna 2024- 2025.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Protocollo operativo per impatto odorigeno fanghi ad uso agricolo
Decreto del Dirigente (reg.) 7 novembre 2024, n. 16818. Approvazione protocollo operativo "Valutazione stabilità biologica dei fanghi per uso agricolo come misura del potenziale odorigeno".

Viene approvato il protocollo operativo "Valutazione stabilità biologica dei fanghi per uso agricolo come misura del potenziale odorigeno", per effettuare “la caratterizzazione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nonché dei fanghi trattati, sottoponendoli alla determinazione analitica di specifici parametri e stabilire la loro possibile correlazione con l'impatto odorigeno, al fine di ottenere una banca dati che permetta una valutazione di dettaglio dei parametri rappresentativi del grado di stabilizzazione dei fanghi che potranno essere di supporto alla definizione di un indice di stabilità biologica per la misura indiretta della potenzialità odorigena, la definizione dei valori limite di accettabilità e la messa a punto di metodiche consolidate”.

NORME TECNICHE – Bonifica siti contaminati
Norma Tecnica UNI EN ISO 7 novembre 2024, n. 24212
Tecniche di bonifica applicate ai siti contaminati.

La norma fornisce requisiti e indicazioni sugli aspetti chiave delle tecniche di bonifica. Descrive i principi, le caratteristiche principali, i vantaggi e i limiti da considerare nella selezione nell'ambito di una valutazione di un'opzione di tecniche di bonifica singole o combinazioni di tecniche di bonifica in situ e in loco, tra cui:
- la tipologia di contaminanti da trattare;
- utilizzo attuale e/o previsto del sito;
- contesti giuridici, politici, socioeconomici e ambientali locali.

La norma è applicabile alla bonifica di siti contaminati, ovvero dove il suolo, o il gas del suolo, l'aria ambiente o le acque sotterranee sono contaminati. Identifica quale fase/matrice può essere presa di mira da una tecnica, ad es. fluido (acque sotterranee, gas, fase liquida non acquosa) o solido e a quale contaminante può applicarsi. La norma fornisce inoltre informazioni sui pericoli che possono essere associati all'implementazione della bonifica.

La norma non fornisce:
- un elenco esaustivo delle tecniche di bonifica;
- indicazioni su siti contaminati da sostanze radioattive, agenti patogeni o infettivi o "dispositivi pirotecnici" (ad esempio ordigni inesplosi);
- indicazioni sulle tecniche ex situ messe a punto fuori sede;
- un quadro che copre tutte le situazioni individuali o prescrive quali tecniche utilizzare in un contesto specifico.

NORME TECNICHE – Qualità del suolo
Norma Tecnica UNI ISO 14 novembre 2024, n. 5120
Qualità del suolo - Determinazione del perclorato nel suolo mediante cromatografia liquida e spettrometria di massa (LC-MS/MS).

La norma specifica un metodo per la determinazione del perclorato nel suolo e assimilati mediante la cromatografia liquida collegata con la spettrometria di massa. Include il pretrattamento, l'estrazione il clean-up l'analisi col LC-MS, ed i calcoli. Nelle condizioni specificate il limite di quantificazione (LOQ) è circa 4,6 μg/kg di solido secco.

NORME TECNICHE – Qualità del suolo
Norma Tecnica UNI ISO 14 novembre 2024, n. 23265
Qualità del suolo - Test per la valutazione della decomposizione della materia organica in suoli contaminati.

La norma definisce una procedura per la valutazione delle funzioni vitali dei suoli, mediante la determinazione degli effetti dei contaminanti del suolo, e delle sostanze sulla materia organica decomposta. Il test è applicabile a suoli naturali ed a suoli di qualità sconosciuta (suoli contaminati, suoli trattati, suoli dopo recupero ambientale, etc.). Questo documento specifica inoltre come utilizzarlo per valutare sostanze in condizioni di temperatura controllata. Questo documento non è applicabile a sostanze col coefficiente di ripartizione aria/suolo maggiore di 1.

NORME TECNICHE – Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione
Norma Tecnica CEI EN 16 settembre 2024, n. 50172
Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione.

Questa Norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, unitamente alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi. L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende l'illuminazione delle vie di esodo, l'illuminazione di spazi aperti (antipanico) e l'illuminazione delle aree ad alto rischio. La segnaletica di sicurezza per le vie di fuga fa parte dell'illuminazione di emergenza di evacuazione. I sistemi di illuminazione di emergenza comprendono sistemi adattivi e non adattivi. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l'aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l'elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro e la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Sono stati inoltre aggiunti l'Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso, l'Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco, l'Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione e l'Allegato D, sui requisiti di impianto. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004 , che rimane applicabile fino al 27-05-2027.


SICUREZZA

SOSTANZE PERICOLOSE – Revisione del Regolamento CLP
Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Con il Regolamento si interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono modificati alcuni articoli (artt. 1,2,3,5,6,9, 35,36,37,38,40,42,45 e 46, 50,52, 53, 53-bis) e riscritti completamente altri:
- articolo 10 – Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele;
- articolo 13 – Decisione di classificare le sostanze e le miscele;
- articolo 30 – Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta;
- articolo 48 – Pubblicità di una sostanza classificata;
- articolo 53 quater – Atti delegati distinti per diversi poteri delegati.

Vengono poi aggiunti:
- articolo 48 bis sulle “Offerte di vendita a distanza” di sostanze e miscele: richiede che l’offerta indichi chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta (contenuti all’articolo 17);
- articolo 54 bis sulle “Relazioni e riesame” (prevede che entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenti al parlamento UE una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratto da vegetali).

Inoltre, al Regolamento CLP viene inserito nel Titolo III, un nuovo Capo 3 relativo ai “Formati dell’etichettatura” fisica e digitale.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

- Limiti di concentrazione: (fattori M e stime della tossicità acuta) si spiega che le sostanze possono essere classificate in quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base all’esposizione per via orale, cutanea o per inalazione, secondo determinati criteri numerici. I valori sono espressi in valori approssimati di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta, ma è ora opportuno specificare ulteriormente il significato delle stime di tossicità acuta per migliorarne la chiarezza e la coerenza. Analogamente ai fattori M e ai limiti di concentrazione, le stime della tossicità acuta, corredate di una giustificazione, dovrebbero essere notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fini dell’inclusione nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature.

- Decisione di classificare le sostanze e le miscele: in generale, tutte le forme o gli stati fisici delle sostanze e delle miscele dovrebbero essere classificati. Tuttavia, quando le prove scientifiche disponibili giustificano una classificazione diversa legata a una forma o a uno stato fisico specifici, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle nel processo di auto classificazione dovrebbero avere la possibilità di classificare in modo diverso una sostanza o miscela a seconda della forma o dello stato fisico.

- In base alla modifica introdotta all’art.13 del CLP: se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata senza essere limitata a una forma o a uno stato fisico specifici, tale classificazione armonizzata dovrebbe applicarsi a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici. Se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata solo per una forma specifica di tale sostanza, è opportuno chiarire che la classificazione della sostanza per le altre forme o gli altri stati fisici deve rimanere soggetta all’auto classificazione.

- Aggiornamento delle informazioni dell’etichetta: l’allegato II parte 2 del Regolamento contiene disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele: in base alla modifica queste indicazioni vanno applicate a tutte le miscele di cui all’allegato II, parte 2, indipendentemente dal fatto che siano classificate o contengano sostanze classificate.

- La pubblicità di una sostanza classificata: la modifica mira a garantire che le pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contengano le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente. Le pubblicità dovrebbero pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari per l’UE (EUH), con deroghe in caso di pubblicità non visive, ma non serve indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall’indicazione di pericolo.

La normativa entra in vigore il 10 dicembre 2024, ma la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027, per dare ai fornitori il tempo necessario di adeguarsi.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela del lavoro nelle piattaforme digitali
Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva ha l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e di garantire una maggiore protezione dei dati personali per chi lavora attraverso piattaforme digitali.

Prevede diritti minimi per tutti i lavoratori di piattaforme digitali nell’UE che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro riconosciuto secondo le leggi, i contratti collettivi o le prassi nazionali, rispettando anche le decisioni della Corte di giustizia. Inoltre, la Direttiva introduce regole specifiche per proteggere i dati personali dei lavoratori, incluse disposizioni sull’uso di algoritmi nella gestione del lavoro. Queste misure si applicano anche ai lavoratori che non hanno un contratto formale e coinvolge tutte le piattaforme digitali che organizzano attività lavorative nell’UE, indipendentemente dalla loro sede legale o dal diritto nazionale applicabile.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° dicembre 2024 e dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – revisione del Codice della strada
Legge n. 177 del 25 novembre 2024 “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

La legge introduce importanti modifiche al Codice della strada, per contrastare l’incidentalità stradale e migliorare la sicurezza. Di seguito si riportano le novità più importanti introdotte:

- Aumento delle sanzioni per l’utilizzo del telefono (computer portatili, notebook, tablet) alla guida: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi; decurtazione 5 punti patente. Per un’ulteriore violazione nel corso del biennio: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350 a 1.400 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi; decurtazione 10 punti patente. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.

- Guida in stato di ebbrezza, per riscontro tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Per riscontro tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3.200 euro; arresto fino a 6 mesi; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno. Per riscontro superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro; arresto da 6 mesi ad 1 anno; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Per riscontri superiori a 0,8 g/l, prevista l’apposizione sulla patente dei codici unionali volti a indicare il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo (alcolock o Ignition Interlock Device - IID) tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e, nel caso in cui venga rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69). Tutte le sanzioni di cui sopra, sono aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente; sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli.

- Guida sotto l’effetto di stupefacenti: chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni.

- Sorpasso di velocipedi: il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 m. In caso di violazione del divieto in questione è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 167 a 665 euro.

- Limiti di velocità: per il superamento dei limiti di non oltre 10 km/h, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro. Superamento dei limiti di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro; se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 880 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Superamento dei limiti di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro; sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi. In caso di accertamento, tramite postazioni per il rilevamento della velocità, di più violazioni dei commi commesse dallo stesso veicolo, in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora dalla violazione accertata per prima, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo.

- Sospensione breve della patente di guida: introdotta la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, prevedendo per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a 20 punti, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione.

- Neopatentati: estesa da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche: veicoli superiori a 75 kW/t; veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW/t. Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.

- Monopattini elettrici: viene introdotto l’obbligo di contrassegno per tutti i monopattini. In particolare, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro per circolazione senza contrassegno; circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato; mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede. Ulteriori principali novità introdotte sono: l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; l’obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini (prima previsto solo per i minorenni) a tutti i conducenti, con la previsione, in caso di violazione, di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 250 euro; la limitazione della guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 km/h; il divieto di circolare sui marciapiedi e, senza deroghe, quello di andare contromano; il divieto di circolare su piste ciclabili e aree pedonali.

- Abbandono di animali: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Previsto un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze. Inoltre, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l’uso di veicoli.

Le nuove norme entrano in vigore il 14 dicembre 2024.

ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 117 del 11 novembre 2024 “cinquantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il cinquantaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

RLS – designazione
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 5/2024 del 24/10/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In merito alla “Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)», in particolare viene chiesto di chiarire “(….) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come un’unica entità. Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.

Viene, altresì, chiesto di chiarire “(…) se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima” (…)

La Commissione ritiene che la normativa sopra citata preveda espressamente cosa si intenda per “unità produttiva” ossia lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

La Commissione fa presente che la medesima normativa precisa, altresì, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

PREPOSTO – aggiornamento formazione quinquennale
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 6/2024 del 24/10/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Quesito di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art. 37 d.lgs. n. 81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

– l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…..

La Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

INAIL – riduzione contributiva per le imprese edili
Circolare INPS n. 93 del 11/11/2024 “Riduzione contributi edilizia 2024: regole e istruzioni” contenente le istruzioni e il modello di autodichiarazione, per la riduzione contributiva per le imprese edili, fissata all’11,5% anche per il 2024. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 febbraio 2025.

INAIL – Prevenzione incendi per attività commerciali
Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per attività commerciali – La Regola Tecnica Verticale V.8 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività commerciale, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 27 luglio 2010 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.8, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

L’iter procedurale per la certificazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzato alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è stabilito dal DPR 1° agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza) e dei DM 1, 2 e 3 settembre 2021.

INAIL – Prevenzione incendi per asili nido
Pubblicato il volume “Prevenzione incendi per attività asili nido – La Regola Tecnica Verticale V.9 del Codice di prevenzione incendi” che affronta la progettazione di un’attività asilo nido, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 16 luglio 2014 (regola tecnica tradizionale pre Codice) che secondo la V.9, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Per la progettazione di un asilo nido è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RT tradizionale di cui al DM 16 luglio 2014;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al DM 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”.

Si segnala che, individuato uno dei due percorsi normativi, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due regole tecniche alternative e non complementari.

INAIL – infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio
Pubblicata la scheda “Infortuni mortali nel lavoro di magazzinaggio: un caso particolare” che analizza una particolare tipologia di accadimento infortunistico in cui il muletto interviene all’inizio di una concatenazione di eventi che possono portare all’esito fatale.

Queste circostanze hanno mostrato una certa ricorrenza, in quanto in un solo anno sono stati registrati 3 casi con esito mortale del tutto analoghi, senza considerare il fatto che quelli mortali sono solo la punta dell’iceberg di eventi gravi e meno gravi o near miss ben più numerosi. Si ritiene che l’interesse del caso e la maggiore insidia insita nello stesso sia il fatto che il lavoratore coinvolto non percepisca il rischio grave ed immediato al quale viene sottoposto.

INAIL – infortuni mortali nelle lavorazioni agricole
Pubblicata la scheda “Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole” che mostra alcuni risultati dell’analisi documentale svolta per il triennio 2017-2019 su tutti i casi di infortuni mortali denunciati nel settore agricoltura.

Lo studio ha comportato l’analisi tecnica dei documenti relativi ai casi di infortunio mortale denunciati negli anni 2017-2019 presenti nei data base Inail; per ogni singolo caso sono stati esaminati la denuncia di infortunio e la relazione ispettiva, oltre, qualora disponibili, gli altri documenti utili ad approfondire le cause e le circostanze degli eventi mortali correlati ad attività di tipo agricolo.

INAIL – Malattie asbesto correlate
Pubblicato il documento “Le malattie asbesto correlate – Analisi statistica” che nasce dalla necessità di divulgare dati statistici aggiornati riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/4/2024 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

La “questione amianto” continua ad essere oggetto di attenzione da parte di ricercatori, media, politici, parti sociali e semplici cittadini a causa del perdurare dei gravi danni alla salute causati dall’asbesto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno stimato che a livello mondiale oltre il 70% dei decessi per tumori di origine professionale è riconducibile all’esposizione all’amianto.

INAIL – Prevenzione e gestione dei rischi nel settore veterinario
Pubblicato il volume “Prevenzione e gestione dei rischi nel settore veterinario” che analizza i rischi nel settore veterinario, settore in cui nonostante l’impiego di farmaci pericolosi, gli aspetti di prevenzione e protezione professionale degli operatori sono spesso sottovalutati rispetto ad altri ambiti sanitari.

Nel settore, nonostante l’impiego di farmaci pericolosi (Hazardous Medicinal Products – HMPs), introdotti e definiti dalla Direttiva (UE) 2022/431, conformi ai criteri per la classificazione come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B del Regolamento CLP), gli aspetti di prevenzione e protezione professionale degli operatori sono spesso sottovalutati rispetto all’ambito sanitario a causa di una diversa percezione del rischio.

INAIL – L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri
Pubblicato il volume “L’esposizione a silice cristallina respirabile nei cantieri edili e di ingegneria civile” che presenta i dati di esposizione a silice cristallina e a polveri respirabili relativi alle mansioni tipiche dell’edilizia e dell’ingegneria civile; la probabilità di esposizione è stimata utilizzando la metodologia statistica indicata dalla normativa tecnica.

Il documento si propone come strumento a supporto dei datori di lavoro per la riduzione del livello di rischio da inalazione di polveri silicotigene, in attuazione di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-ter del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Il volume presenta i dati di esposizione personale a silice cristallina e a polveri respirabili misurati dall’Inail in Italia dal 2000 a oggi, relativi alle mansioni che operano nei lavori di costruzione edile e di ingegneria civile, compresi i cantieri di scavo gallerie con tecniche tradizionali. In particolare, sono inclusi i dati di 1379 campioni, dei quali 541 rilevati in cantieri in galleria e 838 per le mansioni dell’edilizia civile. I dati di esposizione sono raccolti utilizzando la classificazione delle mansioni elaborata dall’Inail con specifico riferimento alla valutazione dell’esposizione a silice cristallina. Le informazioni presentate riguardano 39 mansioni che andranno ulteriormente implementate data la grande varietà di lavori edili e di ingegneria civile.

INAIL – Salute e Sicurezza per gli Operatori della raccolta dei rifiuti
Pubblicato il volume “Salute e Sicurezza per gli Operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana”. L’opuscolo è a disposizione di quanti operano nelle attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento stradale.

L’INAIL ha identificato vari rischi professionali associati alle diverse mansioni degli operatori della raccolta rifiuti, tra cui:
- rischi da lavoro sulla strada: esposizione al traffico e a condizioni meteorologiche avverse;
- rischi da interazioni con macchine e attrezzature e possibili infortuni legati all'uso di mezzi e strumenti di lavoro;
- rischi legati alla presenza di rifiuti: esposizione a materiali pericolosi e inadeguati;
- rischi per la salute: esposizione a agenti chimici, fisici e biologici.

In risposta a questi rischi, il report fornisce informazioni su sistemi di prevenzione e protezione che possono essere adottati, sottolineando l'importanza di formazione, uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e miglioramenti nelle procedure operative.

INAIL – Radiazioni ionizzanti
Pubblicato il documento “Le istruttorie condotte dall’Inail in ambito radiazioni ionizzanti: analisi delle principali criticità emerse” che riporta un’estrema sintesi delle più diffuse criticità riscontrate nelle istruttorie RI condotte dall’Inail per il tramite della Sezione Supporto al SSN in materia di radiazioni, quale organo di consulenza del Ministero della Salute.

Le principali criticità riscontrate riguardano aspetti relativi alla gestione e alla classificazione del personale non direttamente coinvolto nei processi operativi, ma che accede e opera all’interno delle zone controllate per svolgere “attività di contorno” quali pulizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie e attività amministrative.

INAIL – Rischi e prevenzione Sicurezza laser
Pubblicato il documento “Sicurezza laser – Rischi e prevenzione” finalizzato ad orientare gli attori della sicurezza, e non solo, verso una maggiore consapevolezza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche coerenti.

L’impiego dei LASER, senza le opportune misure di prevenzione e protezione, può causare danni alla salute e, in alcuni casi, può rappresentare un fattore di rischio per la sicurezza; soprattutto gli occhi e la cute possono essere seriamente danneggiati, anche in maniera irreversibile. Per tale motivo, la pubblicazione è rivolta non solo a datori di lavoro, ai servizi di prevenzione e protezione, e ai medici competenti, ma anche ai lavoratori stessi, con lo scopo di sensibilizzarli sul tema.

INAIL – Sicurezza legata alla viabilità aziendale e alla organizzazione degli spazi lavorativi
Pubblicata la scheda “Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità” che fa riferimento a casi di infortunio, presenti nella banca dati del sistema Infor.Mo, che presentano sempre tra le cause almeno un fattore ambiente contraddistinto da specifici problemi di sicurezza come l’assenza di spazi adeguati di lavoro/manovra, percorsi in sicurezza, adeguata viabilità, barriere e protezioni, illuminazione idonea, segnaletica, etc. o la presenza di elementi e di ingombri pericolosi.

A tale scopo, nel periodo considerato (2002 – 2022), sono stati selezionati 370 infortuni (17 generati da eventi collettivi) di cui 178 mortali e 192 gravi a cui si associano un totale di 889 fattori di rischio (media 2,4 per infortunio).

FORMAZIONE – Regione Veneto. Collaborazione tra la Regione e l'INAIL per lo sviluppo di iniziative informative e formative
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1279 del 05 novembre 2024 “Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione Regionale Veneto, la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale (USRVe) volto a realizzare una collaborazione per lo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)”.

Avviata una collaborazione tra la Regione e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per lo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a supporto delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); approvato lo schema di Protocollo d'Intesa, (Allegato A) che instaura tra gli Enti una sinergia funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli studenti; il Protocollo d'Intesa avrà durata triennale.

FORMAZIONE – Regione Lombardia. Interventi di formazione aggiuntiva
Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3433 del 18 novembre 2024 “Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Voucher aziendali”.

Approvate in allegato A, le "Linee guida per l'attuazione e realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

NORME TECNICHE – Ambienti confinati
Norma Tecnica UNI 11958:2024
“Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento - Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”

La norma specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento:

a) i criteri per:
- la loro classificazione;
- l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
- l'elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;
- la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione;

b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale;

c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.

Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione
Norma Tecnica UNI EN ISO 45004:2024
“Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro - Linee di indirizzo sulla valutazione delle prestazioni”

La norma fornisce indicazioni su come le organizzazioni possono stabilire processi di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, compreso lo sviluppo di indicatori rilevanti per la valutazione delle prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Esso consente alle organizzazioni di determinare se i risultati attesi sono raggiunti, incluso il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di SSL. Il presente documento è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dal tipo, dal settore industriale, dal livello di rischio, dalla dimensione o dall'ubicazione. Esso può essere utilizzato in modo indipendente o come parte di sistemi di gestione per la SSL, compresi quelli basati sulla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 o altre norme o linee guida.

NORME TECNICHE – Scale verticali
Norma Tecnica UNI 11962:2024
“Scale verticali permanenti con o senza gabbia - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”

La norma introduce standard chiari per le scale verticali permanenti, con o senza gabbia, utilizzate in contesti a rischio di caduta dall’alto. Definisce requisiti di sicurezza e criteri progettuali per le scale verticali con inclinazione oltre i 75 gradi.

La norma si applica alle scale verticali permanenti con o senza gabbia, aventi una inclinazione maggiore di 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso a edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto. La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI ISO 12480-1:2024
“Apparecchi di sollevamento - Uso sicuro - Parte 1: Generalità”

Norma Tecnica UNI ISO 9374-1:2024
“Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità”

Norma Tecnica UNI ISO 9374-4:2024
“Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 4: Gru a braccio”

Le norme specificano rispettivamente:
- le pratiche che permettono un uso sicuro delle gru attraverso l'implementazione di metodi di lavoro in sicurezza che consistono nella pianificazione dei compiti, nella selezione, nel montaggio e smontaggio, nel funzionamento e manutenzione delle gru, e nella selezione di operatori, imbracatori e segnalatori;
- le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal fabbricante per poter fornire l'apparecchio di sollevamento più adatto ai requisiti di impiego e alle condizioni di servizio;
- le informazioni che devono essere fornite dal cliente nella richiesta d'offerta o nell'ordine di una gru a braccio, dal fabbricante quando propone o fornisce una gru a braccio.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 21420:2024
“Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova”

La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione. Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento. La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 17950:2024
“Caschi di protezione - Metodi di prova - Assorbimento degli urti, inclusa la misurazione della cinematica rotazionale”

La norma specifica un metodo di prova per caschi che misura la cinematica traslazionale e rotazionale negli impatti di una testa dotata di casco contro un'incudine.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 13506-1:2024
“Indumenti di protezione contro calore e fiamme - Parte 1: Metodo di prova per indumenti completi - Misurazione dell'energia trasferita utilizzando un manichino strumentato”

La norma specifica i requisiti generali, l'attrezzatura e i metodi di calcolo per fornire risultati che possono essere utilizzati per valutare la prestazione degli indumenti completi o combinazioni di indumenti di protezione esposti per breve durata ad immersione completa nella fiamma.

NORME TECNICHE – Regolatori di pressione
Norma Tecnica UNI EN 334:2024
“Regolatori di pressione del gas per pressioni in entrata fino a 10 MPa (100 bar)”

La norma specifica i requisiti costruttivi, funzionali, di prova, di marcatura, di dimensionamento e di documentazione dei regolatori di pressione per gas della I e II famiglia come definite nella UNI EN 437, utilizzati nelle stazioni di controllo della pressione conformi alla UNI EN 12186 o UNI EN 12279, nelle reti di trasporto e distribuzione e anche nelle installazioni commerciali e industriali:
- per pressioni in entrata fino a 100 bar e diametro nominale fino a DN 400;
- per temperatura di esercizio da -20°C a +60 °C.

NORME TECNICHE – Valvole di sicurezza
Norma Tecnica UNI EN 14382:2024
“Valvole di sicurezza del gas per pressioni in entrata fino a 10 MPa (100 bar)”

La norma specifica i requisiti relativi alla costruzione, al funzionamento, alle prove, alla marcatura, al dimensionamento e alla documentazione delle valvole di sicurezza per gas della I e II famiglia come definite nella UNI EN 437, utilizzate nelle stazioni di controllo della pressione conformi alla UNI EN 12186 o alla UNI EN 12279, nelle reti di trasporto e distribuzione e anche nelle installazioni commerciali e industriali:
- per pressioni in entrata fino a 100 bar e diametro nominale fino a DN 400;
- per temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C.

NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento a gas
Norma Tecnica UNI EN 15502-2:2024
“Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-2: Norma specifica per gli apparecchi di tipo B1”

La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova relativi alla classificazione e marcatura delle caldaie per riscaldamento a gas che sono equipaggiate di bruciatore atmosferico con o senza ventilatore nel circuito di combustione. La norma si applica a caldaie di tipo B11, B11BS, B12, B12BS, B13, B13BS.

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