AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2023
07/04/2023

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2023

AMBIENTE

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate il 2, 3 ed il 27 marzo 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -):

- formulazione di 4-tert-OPnEO (come Triton X-100) da utilizzare nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT);

- nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT);

- tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci, come coadiuvante tecnologico nell’inattivazione virale e nei relativi processi di purificazione;

- tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci per la pulizia dei filtri nei processi di inattivazione virale;

- come coadiuvante tecnologico per processi specifici in strumenti di diagnostica o in attività di laboratorio secondo quanto indicato nell’allegato;

- uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie;

- uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie;

- uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti in vitro destinati a test immunologici e microbiologici ad alte prestazioni condotti con micropiastre o particelle magnetiche;

- uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti ai fini dell'estrazione, dell'inattivazione virale e della purificazione di materiale biologico sottoposto a ulteriore formulazione e/o utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni della diagnostica in vitro;

- uso industriale di materie prime contenenti 4-terz-OPnEO ai fini della stabilizzazione delle proteine nelle applicazioni della diagnostica in vitro per uso veterinario

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – aggiornamento dei metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche
Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Con il Regolamento vengono aggiornati i metodi di prova necessari per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 al fine di renderlo adeguato al progresso tecnico e allo stato delle conoscenze scientifiche. Tale modifica ha portato, alla ridefinizione dei metodi di prova atti alla determinazione delle proprietà chimico-fisiche, le proprietà tossicologiche e quelle ecotossicologiche delle sostanze chimiche ed è stata necessaria per inserire all’interno dello stesso, le nuove metodologie di prova recentemente adottati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) al fine di portare una diminuzione dei test sugli animali.

Il nuovo regolamento è costituito da tre tabelle:
- metodi di prova per le proprietà fisico-chimiche della sostanza;
- metodi di prova per le proprietà tossicologiche;
- metodi di prova per le proprietà ecotossicologiche;

con un elenco completo di tutti i metodi di prova ritenuti idonei al fine di acquisire delle informazioni utili a comprendere le proprietà intrinseche delle sostanze chimiche con un particolare riferimento al metodo di prova internazionale corrispondente, oltre che alla soppressione delle descrizioni dettagliate di tutti i metodi di prova i quali, per loro natura, non corrispondono più alla recente versione dei metodi di prova internazionale, oppure quelli non più utili o idonei alla generazione di informazioni per il REACH.

Il Regolamento, che interessa tutte le imprese che producono o immettono sul mercato sostanze chimiche pericolose, entra in vigore il 26 marzo 2023.

RIFIUTI – modifiche al divieto di uso del piombo nei veicoli fuori uso
Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione del 16 dicembre 2022 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori.

La direttiva modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, inserendo nuove deroghe al divieto di uso del piombo ai pezzi di ricambio.

Viene sostituito l’allegato II alla Direttiva 2000/53/CE recante i “Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)” relativa ai veicoli fuori uso al fine di disciplinare le esenzioni relative all’uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e negli accumulatori.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della citata direttiva disponeva: “Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all’allegato II alle condizioni ivi specificate”.

A tal riguardo, come riportato nell’allegato, ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

Le disposizioni devono essere recepite entro il 01/06/2023 (per quanto riguarda la disciplina italiana la norma di riferimento è il D. Lgs. 209/2003).

ECOLABEL – modifiche ai criteri ecologici per le strutture ricettive e i servizi di pulizia di ambienti interni, proroga del periodo di validità dei criteri per detersivi, prodotti per la pulizia di superfici dure e servizi di pulizia di interni

- Decisione (UE) 2023/705 della Commissione del 29 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all’energia. La Decisione apporta delle modifiche alle Decisioni precedenti, che stabiliscono i criteri per il marchio Ecolabel per le strutture ricettive e i servizi di pulizia di ambienti interni. Le Decisioni comprendono i requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all’energia che devono essere aggiornati sulla base degli atti legislativi in materia.

- Decisione (UE) 2023/693 della Commissione del 27 marzo 2023 che modifica le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218, (UE) 2017/1219 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. Con la Decisione viene prorogato al 31 dicembre 2026, l'applicazione degli attuali criteri per ottenere il marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue per detersivi, detergenti ed al 31 dicembre 2027 i criteri per i servizi di pulizia di interni.

CLP – nuove classi di pericolo per gli interferenti endocrini
Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento integra i criteri armonizzati di classificazione delle sostanze e delle miscele contenuti nell'allegato I del regolamento "CLP" (CE) n. 1272/2008, con particolare riferimento da un lato alle sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l'ambiente, con l'introduzione di due nuove categorie ("accertati o presunti" e "sospetti"):
- categoria 1 - EUH380: Interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana;
- categoria 2 - EUH381: Sospetti interferenti endocrini per la salute umana;
- categoria 1 - EUH430: Interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente;
- categoria 2 - EUH431: Sospetti interferenti endocrini per l’ambiente;

per quanto riguarda le miscele di sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB); (una miscela è classificata come PBT o vPvB se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PBT o vPvB in percentuale pari o superiore allo 0,1 %):
- PBT - persistenti bioaccumulabili e tossiche - EUH440;
- vPvB - molto persistenti molto bioaccumulabili EUH441;

per quanto riguarda le miscele di sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM) (una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso):
- PMT - persistenti, mobili e tossiche - EUH450;
- vPvM - molto persistenti e molto mobili - EUH451.

La definizione delle nuove classi di pericolo ne comporta l'introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo anche negli allegati III (Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta) e VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate) del regolamento 1272/2008.

Il provvedimento entra in vigore il 20 aprile 2023 ma, per consentire ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni, contiene disposizioni sull'applicazione differita dei nuovi obblighi, con scadenze di classificazione ed etichettatura che vanno dal 1 maggio 2025 al 1 maggio 2028.

ACQUE – nuova direttiva acque potabili
Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

il Decreto Legislativo attua la Direttiva (UE) 2020/2184 disciplinando la qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Oltre ad abrogare la precedente normativa (D.lgs. 31/01 e s.m.i.), il nuovo Decreto introduce molte novità significative:

- sono definite nuove responsabilità per i gestori del ciclo idrico integrato, per i gestori delle reti interne (domestiche), per chi utilizza le acque nell'ambito di imprese alimentari, per altri soggetti che gestiscono impianti interni "prioritari" (strutture sanitarie, ristorazione nelle varie sue forme, alberghi, campeggi, centri sportivi, palestre, centri benessere, caserme, scuole, centri odontoiatrici, navi, stazioni, aeroporti, istituti penitenziari, stabilimenti balneari);

- è prevista l'implementazione di piani di sicurezza in tutte le strutture citate, con possibile ricorso anche ad analisi di laboratorio interne, con l'introduzione dell'approccio basato sul rischio;

- viene normata la gestione delle "case dell'acqua";

- sono previste responsabilità e controlli sui materiali a contatto con le acque e sui materiali per il trattamento e la filtrazione;

- si chiarisce l'estensione dell'obbligo di accreditamento per i laboratori che effettuano le analisi, specificando per quali parametri esso è richiesto;

- sono ridefiniti i controlli, interni ed esterni (ufficiali), aggiornando l'elenco dei parametri chimici e microbiologici per i quali è richiesta la determinazione e i relativi criteri e limiti;

- sono previste infine sanzioni, anche severe, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni.

Per quanto riguarda le analisi delle acque, è stato aggiornato l'elenco dei parametri chimici e microbiologici per i quali è richiesta la determinazione e i relativi criteri e limiti. Relativamente alle acque potabili, l’Azienda Sanitaria Locale può comunque sempre modificare la lista dei parametri da analizzare prevista dal Decreto, in base alle peculiarità territoriali.

Ecco, in sintesi le principali novità in merito:
- i profili analitici non subiscono variazioni, viene invece modificato il riferimento di legge che diventa il D.lgs. 18/2023 sul Rapporto di Prova;

- il limite di legge è stato adeguato per i seguenti parametri:
· Rame da 1,0 mg/l passa a 2,0 mg/l;
· Selenio da 10 μg/l passa a 20 μg/l;
· Antimonio da 5 μg/l passa a 10 μg/l;
· Boro da 1,0 mg/l passa a 1,5 mg/l;

- il parametro “Residuo 180°C” viene sostituito con la dicitura parametro “Solidi disciolti totali”;

- i parametri “Solidi disciolti totali” e “Durezza totale” sono inclusi nella lista dei parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione impiegati nell’ambito di sistemi di gestione idro-potabili, insieme a Calcio e Magnesio;

- non c’è più indicazione di valori raccomandati per il “Disinfettante residuo” qualora impiegato.

Il provvedimento è entrato in vigore il 21/03/2023.

RIFIUTI – MUD 2023 proroga della scadenza
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2023 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”.

Il Decreto contiene l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2022, nei seguenti allegati:
- Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale.
- Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata.
- Allegato 3 - Modelli Raccolta dati.
- Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica.
- Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023”.
- Sintesi modifiche MUD 2023.

In base all'articolo 6 della Legge n. 70 del 25 gennaio 1994, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (10 marzo 2023), pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing”
Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto legislativo recepisce la Direttiva europea che disciplina la protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela è riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.

Chiaramente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, che è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato. Entro il 30 giugno 2023 emetterà le nuove linee guida di gestione del whistleblowing.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni (attivati dall’ANAC) e pubblici (mass media). La direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata, oppure che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica.

In sintesi, gli obblighi previsti dalla norma:
- definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative;

- affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;

- calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;

- definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;

- implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;

- fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;

- predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti);

- assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo;

- fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l’organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l’organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;

- comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;

- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, si affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro quando accerta che:
- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata/si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o le procedure adottate non sono conformi al Decreto;
- non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

ACQUE – criteri per la determinazione dei canoni di concessione
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2023 “Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica”.

Con il Decreto vengono stabiliti, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, i nuovi criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica che devono tenere conto dei costi ambientali, dei costi della risorsa e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque discarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

ADR – recepimento ADR, RID, ADN anno 2023
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023 “Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

Il decreto recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2022/2407, che a sua volta aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose:
- ADR (trasporto su strada);
- RID (trasporto ferroviario);
- ADN (trasporto per vie navigabili interne).

Con il decreto sono state apportate delle modifiche all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 35/2010 che sono state sostituite dalle seguenti:

- negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

- nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

- nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”.

Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1 gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.

CAM – servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”.

I CAM sono adottati in riferimento a:
- l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi;
- la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni;
- l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni.

In vigore al 20 luglio 2023.

CAM – forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili
Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”.

I CAM sono adottati in riferimento a servizi e forniture:
- prodotti tessili;
- servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

In vigore al 22 maggio 2023.

RIFIUTI – modifiche all'obbligo di notifica per l’esportazione di rottami ferrosi
Circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 3 marzo 2023 “Modifiche all'obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione Europea”.

Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, sono state introdotte modifiche all'articolo 30 del DL n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022.

La modifica restringe l'ambito oggettivo della norma, disponendo un obbligo di notifica per la singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate o per quella esportazione che, cumulata alle precedenti, nell'arco di un mese solare superi la quantità di 500 tonnellate. In quest'ultimo caso, solo l'operazione che comporta il superamento delle 500 tonnellate nell'arco di un mese solare (esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali) sarà soggetta all'obbligo di notifica.

In merito alle modalità di calcolo del quantitativo di 500 tonnellate di esportazioni di rottami ferrosi nel mese solare, si segnala che si terrà conto anche delle operazioni eventualmente notificate nello stesso mese superiori a 250 tonnellate.

La notifica deve essere presentata almeno 20 giorni prima del giorno dell'operazione di esportazione. Per tale motivo, con la reintroduzione dell'obbligo di notifica dal 28 febbraio 2023, le operazioni di controllo avranno luogo per le esportazioni a partire dal ventesimo giorno successivo la suddetta data (dal 20 marzo 2023).

Infine, si segnala che l'art. 30, così come modificato dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, introduce una sanatoria per le omesse, incomplete o tardive notifiche effettuate sino al 31 dicembre 2022 ed aventi ad oggetto operazioni con quantità esportate inferiori alle le soglie quantitative introdotte dalla suddetta disposizione.

RIFIUTI/ENERGIA – nuove linee guida ISPRA
Comunicato del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023 “Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo”.

Il carbonio organico è determinante nel regolare le principali funzioni chimiche, fisiche e biologiche del suolo, come la capacità di ritenzione idrica, la porosità e la permeabilità, la capacità di scambio cationico, la biomassa e la diversità della comunità microbica e le attività enzimatiche. Uno sviluppo rilevante da analizzare è l’evoluzione dei livelli di nutrienti nel suolo, che potrebbero esaurirsi a seguito della rimozione continua e mancato interramento in loco dei residui colturali utilizzati come biomassa per la produzione di energia. Altro elemento di potenziale criticità ambientale è l’aumento del rischio di erosione del suolo per eventi atmosferici (vento e pioggia).

Scopo del documento è fornire agli operatori economici uno strumento facilmente fruibile per il monitoraggio della qualità e del contenuto del carbonio organico dei suoli interessati dalle asportazioni, al fine di stimare le variazioni in seguito alle attività del progetto di utilizzo di rifiuti e residui colturali per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, garantendone la sostenibilità ambientale.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento relativi alla compilazione dell'applicativo O.R.So.
Decreto del Dirigente n. 4514 del 27 marzo 2023 “Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – Proroga dei termini 2023”.

Con il Decreto, rispetto ai termini stabiliti dalla D.G.R. 6511/2017, vengono prorogati i seguenti termini:
- al 15 maggio 2023 i termini per la compilazione e la convalida dei dati da parte dei Comuni;
- di stabilire che, per le sole parti relative ai costi di gestione della “Scheda Comuni”, il termine per la compilazione di tali dati sia fissato all'8 luglio 2023;
- al 8 luglio 2023 i termini stabiliti per la compilazione e la convalida dei dati da parte dei gestori degli impianti;
- di stabilire che, in considerazione del fatto che le nuove scadenze sono superiori ai termini previsti dalla D.G.R. 6511/2017, comprensivi di un'eventuale richiesta di proroga, tali nuovi termini si intendono perentori e, pertanto, i Comuni e gli Impianti non potranno richiedere alcuna ulteriore proroga alla scadenza agli Osservatori Provinciali Rifiuti, in quanto la stessa si intende già assorbita nei termini stabiliti con il presente atto.

AUA – Regione Lombardia. Differimento del termine per la compilazione dell'applicativo AUA Point
Decreto del Dirigente n. 4503 del 27 marzo 2023 “Ulteriori specifiche e differimento del termine per la compilazione dell'applicativo AUA Point dei dati relativi all'anno 2022 in attuazione della D.G.R. 21 dicembre 2021 - n. 5773”.

Con il Decreto viene stabilito:
- di differire al 30 luglio 2023 il termine indicato al punto 2.1 dell'allegato alla D.G.R. 5773/2021 per il caricamento dei dati relativi al 2022 sull'applicativo AUA POINT da pate dei Gestori delle attività soggette all'Autorizzazione in deroga alle emissioni ex art. 272 c.2 D. Lgs. 152/2006 (extra AUA) ai sensi della D.G.R. 983/2018;

- di approvare l'allegato tecnico parte integrante e sostanziale del provvedimento riportante “ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla registrazione e all'obbligo di compilazione dell'applicativo”.

SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023
E’ stato pubblicato il 9/03/23, dal Ministero della Salute il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023”.

Il Piano si pone una serie di obiettivi di verifica, tra i quali si riportano i seguenti:
- verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele;
- verifica degli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale;
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli;
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento;
- verifica della conformità delle SDS;
- verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi;
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni;
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);
- verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio.

Il Piano individua una serie di tipologie di imprese che saranno prioritariamente scelte per i controlli, tra le quali rientrano le imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti (Seveso) e le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/2006.

RIFIUTI – CONAI previsioni riciclo imballaggi 2023

CONAI ha annunciato la prima previsione di riciclo in Italia per l’anno in corso che dovrebbe raggiungere il 75% di imballaggi riciclati anche se molto dipenderà dalle quantità immesse sul mercato, che sono strettamente legate all’andamento dei costi delle materie prime e dell’energia.

Il risultato supererebbe di dieci punti percentuali quel 65% che l’Unione Europea chiede ai suoi Stati membri entro il 2025.

Nel dettaglio, l’anno iniziato da poco dovrebbe vedere avviato a riciclo oltre il 77% degli imballaggi in acciaio, il 67% degli imballaggi in alluminio, più dell’85% degli imballaggi in carta e cartone, circa il 63% degli imballaggi in legno, quasi il 59% degli imballaggi in plastica e bioplastica, e l’80% circa degli imballaggi in vetro.


RIFIUTI – Rapporto RAEE 2022
Il Rapporto annuale del Centro di coordinamento RAEE, che fotografa l’andamento della raccolta di RAEE domestici a livello nazionale, evidenza nel 2022 una riduzione dei volumi avviati al riciclo corretto, dato in contrasto con i trend in continua crescita degli anni precedenti, il calo riguarda tutte e tre le macroaree d’Italia: il Nord con il -8,6%, il Centro mostra una riduzione del -6,3%, il Sud con il -1,1% subisce la battuta d’arresto più lieve.

NORME TECNICHE – Gestione ambientale
Norma Tecnica UNI EN ISO 14044:2021
“Gestione ambientale – Valutazione del ciclo di vita – Requisiti e linee guida”

Recepita in lingua italiana, la norma che specifica i requisiti e fornisce linee guida per la valutazione del ciclo di vita – LCA, comprendendo:
- la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’LCA;
- la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);
- la fase di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA);
- la fase di interpretazione del ciclo di vita;
- la rendicontazione e la revisione critica dell’LCA;
- le limitazioni dell’LCA;
- le correlazioni tra le fasi dell’LCA;
- le condizioni per l’utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.

La norma tratta gli studi di valutazione del ciclo di vita – LCA e di inventario del ciclo di vita – LCI.

L’LCA può dare supporto all’identificazione delle opportunità di migliorare la prestazione ambientale dei prodotti nei diversi stadi del loro ciclo di vita; all’informazione a coloro che prendono decisioni nell’industria e nelle organizzazioni governative o non governative; alle scelte di indicatori pertinenti di prestazione ambientale con le relative tecniche di misurazione; e al marketing (per esempio l’attuazione di un sistema di etichetta ecologica).

In generale, le informazioni ottenute attraverso uno studio di LCA o LCI possono essere usate come parte di un processo decisionale molto più completo. Confrontare i risultati di differenti studi di LCA o LCI è possibile solamente se le ipotesi e il contesto di ciascuno studio sono equivalenti.


SICUREZZA

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate il 2, 3 ed il 27 marzo 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -):
- formulazione di 4-tert-OPnEO (come Triton X-100) da utilizzare nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT);

- nel tampone di saggio del kit GSP® Neonatal GALT utilizzato per la determinazione semiquantitativa dell’attività della galattosio-1-fosfato uridil transferasi (GALT);

- tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci, come coadiuvante tecnologico nell’inattivazione virale e nei relativi processi di purificazione;

- tensioattivo nella fabbricazione di biofarmaci per la pulizia dei filtri nei processi di inattivazione virale;

- come coadiuvante tecnologico per processi specifici in strumenti di diagnostica o in attività di laboratorio secondo quanto indicato nell’allegato;

- uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie;

- uso industriale di 4-NPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche per il controllo delle reazioni e della saturazione del supporto cromatografico necessario per la produzione di test immunologici in vitro altamente sensibili e specifici destinati alla diagnosi di infezioni virali (HIV, HCV, dengue) e parassitarie;

- uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti non ioniche nella formulazione di reagenti in vitro destinati a test immunologici e microbiologici ad alte prestazioni condotti con micropiastre o particelle magnetiche;

- uso industriale di 4-terz-OPnEO per le sue proprietà detergenti ai fini dell'estrazione, dell'inattivazione virale e della purificazione di materiale biologico sottoposto a ulteriore formulazione e/o utilizzato per il rivestimento di articoli destinati ad applicazioni della diagnostica in vitro;

- uso industriale di materie prime contenenti 4-terz-OPnEO ai fini della stabilizzazione delle proteine nelle applicazioni della diagnostica in vitro per uso veterinario

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – aggiornamento dei metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche
Regolamento (UE) 2023/464 della Commissione del 3 marzo 2023 recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Con il Regolamento vengono aggiornati i metodi di prova necessari per determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche ai fini del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 al fine di renderlo adeguato al progresso tecnico e allo stato delle conoscenze scientifiche. Tale modifica ha portato, alla ridefinizione dei metodi di prova atti alla determinazione delle proprietà chimico-fisiche, le proprietà tossicologiche e quelle ecotossicologiche delle sostanze chimiche ed è stata necessaria per inserire all’interno dello stesso, le nuove metodologie di prova recentemente adottati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) al fine di portare una diminuzione dei test sugli animali.

Il nuovo regolamento è costituito da tre tabelle:
- metodi di prova per le proprietà fisico-chimiche della sostanza;
- metodi di prova per le proprietà tossicologiche;
- metodi di prova per le proprietà ecotossicologiche;

con un elenco completo di tutti i metodi di prova ritenuti idonei al fine di acquisire delle informazioni utili a comprendere le proprietà intrinseche delle sostanze chimiche con un particolare riferimento al metodo di prova internazionale corrispondente, oltre che alla soppressione delle descrizioni dettagliate di tutti i metodi di prova i quali, per loro natura, non corrispondono più alla recente versione dei metodi di prova internazionale, oppure quelli non più utili o idonei alla generazione di informazioni per il REACH.

Il Regolamento, che interessa tutte le imprese che producono o immettono sul mercato sostanze chimiche pericolose, entra in vigore il 26 marzo 2023.

CLP – nuove classi di pericolo per gli interferenti endocrini
Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento integra i criteri armonizzati di classificazione delle sostanze e delle miscele contenuti nell'allegato I del regolamento "CLP" (CE) n. 1272/2008, con particolare riferimento da un lato alle sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l'ambiente, con l'introduzione di due nuove categorie ("accertati o presunti" e "sospetti"):
- categoria 1 - EUH380: Interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana;
- categoria 2 - EUH381: Sospetti interferenti endocrini per la salute umana;
- categoria 1 - EUH430: Interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente;
- categoria 2 - EUH431: Sospetti interferenti endocrini per l’ambiente;

per quanto riguarda le miscele di sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB); (una miscela è classificata come PBT o vPvB se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PBT o vPvB in percentuale pari o superiore allo 0,1 %):
- PBT - persistenti bioaccumulabili e tossiche - EUH440;
- vPvB - molto persistenti molto bioaccumulabili EUH441;

per quanto riguarda le miscele di sostanze persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM) (una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso):
- PMT - persistenti, mobili e tossiche - EUH450;
- vPvM - molto persistenti e molto mobili - EUH451.

La definizione delle nuove classi di pericolo ne comporta l'introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo anche negli allegati III (Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta) e VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate) del regolamento 1272/2008.

Il provvedimento entra in vigore il 20 aprile 2023 ma, per consentire ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni, contiene disposizioni sull'applicazione differita dei nuovi obblighi, con scadenze di classificazione ed etichettatura che vanno dal 1 maggio 2025 al 1 maggio 2028.

ANTINCENDIO – modifiche alla Regola tecnica verticale degli impianti di distribuzione del gas naturale
Decreto del Ministero dell’interno del 16 febbraio 2023 “Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”.

Il decreto contiene delle modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021, tali modifiche non interessano le attività progettate attraverso la regola tecnica nella forma antecedente, se realizzate alla data di pubblicazione.

Il Decreto entra in vigore il 1 aprile 2023.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA – direttiva “whistleblowing”
Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il Decreto legislativo recepisce la Direttiva europea che disciplina la protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela è riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.

Chiaramente va tenuto in considerazione che il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto da una qualunque “lamentela”, che è invece di solito legata ad una questione di interesse personale.

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, è l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato. Entro il 30 giugno 2023 emetterà le nuove linee guida di gestione del whistleblowing.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni (attivati dall’ANAC) e pubblici (mass media). La direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata, oppure che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

Nelle aziende con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno e alla divulgazione pubblica.

In sintesi, gli obblighi previsti dalla norma:
- definire ex ante la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative;

- affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;

- calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;

- definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;

- implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante;

- fra le modalità di tutela del segnalante, è necessario implementare misure tecniche che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

- regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;

- predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing, che consentano di gestire, in modo conforme, anche segnalazioni pervenute mediante canali distinti da quello scritto e informatizzato (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontri diretti);

- assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo;

- fornire informazioni chiare e facilmente accessibili riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché riguardo al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne. Tali informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l’organizzazione. In aggiunta, il decreto prevede che, qualora l’organizzazione pubblica o privata sia dotata di un proprio sito internet, tali informazioni vengano rese note in una sezione dedicata del suddetto sito;

- comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;

- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- assicurarsi che, alle informazioni fornite ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, si affianchino le informazioni in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte nel processo, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro quando accerta che:
- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata ostacolata/si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o le procedure adottate non sono conformi al Decreto;
- non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231. Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media pari fino a 249 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

ADR – recepimento ADR, RID, ADN anno 2023
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 gennaio 2023 “Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

Il decreto recepisce in Italia la direttiva delegata (UE) 2022/2407, che a sua volta aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose:

- ADR (trasporto su strada);
- RID (trasporto ferroviario);
- ADN (trasporto per vie navigabili interne).

Con il decreto sono state apportate delle modifiche all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 35/2010 che sono state sostituite dalle seguenti:
- negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1 gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
- nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”.

Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1 gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.

ATTREZZATURE DI LAVORO – trentottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 39 del 24 marzo 2023 “trentottesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”.

Adottato con il Decreto il trentottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – tutela dagli atti di violenza sui luoghi di lavoro per gli operatori sanitari
Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché' in materia di salute e adempimenti fiscali”.

Il Decreto inasprisce le pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità con una modifica all’articolo 583-quater del Codice penale:
- nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni”. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.

ANTINCENDIO – abilitazione dei tecnici manutentori qualificati
Circolare del Ministero dell'Interno n. 3747 del 13 marzo 2023 “Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81" – Ulteriori indicazioni”.

La Circolare riporta:
- modulistica requisiti formatori richiesti dalla circolare 14804/2021;
- criteri per mantenimento requisiti, aggiornamento informazioni, gestione dell’autorizzazione;
- annuncio di una prossima predisposizione di una piattaforma informatica sui soggetti formatori;
- prassi della Direzione e delle Direzioni VVF e prassi per il Modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD. B).;
- le tre tipologie di esame come previsto dal decreto 1 settembre 2021, ovvero: “CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione; CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria); CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria – solo valutazione del curriculum e prova orale)”.

SORVEGLIANZA SANITARIA – abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati
Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22 del 9 marzo 2023 “domande per l’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati”.

Il Decreto contiene le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati.

TUS – medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2023 del 14 marzo 2023 su un quesito in materia di sorveglianza sanitaria dell’ANP ( Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola).

L’ANP chiede se (in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del D. Lgs. 81/08) si “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

La Commissione ha ritenuto che: “la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41 del TUS; la Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del TUS, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto.

ANTINCENDIO – Regione Lombardia. Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento
Decreto del Dirigente n. 2949 del 2 marzo 2023 “Recepimento della proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio approvato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

Con il Decreto viene recepito il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.

STRESS LAVORO CORRELATO – Regione Lombardia. Approvazione del Piano mirato di prevenzione
Decreto del Dirigente n. 3520 del 13 marzo 2023 “Approvazione documento Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l'individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende”.

Con il Decreto viene approvato il documento “Piano Mirato di Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l'individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende”, il piano mirato è finalizzato alla diffusione delle indicazioni per promuovere metodi e strumenti opportuni per un buon percorso di valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende.

SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023
E’ stato pubblicato il 9/03/23, dal Ministero della Salute il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2023”.

Il Piano si pone una serie di obiettivi di verifica, tra i quali si riportano i seguenti:
- verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele;
- verifica degli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale;
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli;
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento;
- verifica della conformità delle SDS;
- verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi;
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni;
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);
- verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio.

Il Piano individua una serie di tipologie di imprese che saranno prioritariamente scelte per i controlli, tra le quali rientrano le imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti (Seveso) e le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/2006.

INAIL – Dossier Donne 2023

Pubblicato da INAIL “Dossier Donne” 2023, che analizza l’andamento infortunistico e tecnopatico al femminile attraverso i dati provvisori dell’ultimo biennio e quelli consolidati del quinquennio 2017-2021.

Concentrando l’attenzione sui dati annuali più consolidati, aggiornati al 31 ottobre 2022, nel quinquennio 2017-2021 emerge una diminuzione complessiva del 12,7% delle denunce di infortunio sul lavoro (dalle 646.661 del 2017 alle 564.311 del 2021). Il calo ha interessato entrambi i generi: -13,3% per i lavoratori (da 413.704 a 358.701 casi) e -11,7% per le lavoratrici (da 232.957 a 205.610). Nel 2021, in particolare, l’incidenza degli infortuni occorsi alle donne sul totale delle denunce è tornata ai valori percentuali ante-pandemia (36%). I casi mortali denunciati nel 2021 sono stati complessivamente 1.400, 219 in più rispetto al 2017. Le lavoratrici hanno registrato 34 casi in più, da 114 a 148, pari a un incremento percentuale del 29,8%, quasi il doppio rispetto al +17,3% registrato nello stesso arco di tempo tra i lavoratori, passati da 1.067 a 1.252 decessi (+185 casi).

Per quanto riguarda le malattie professionali, quelle denunciate dalle lavoratrici nel 2021 sono state 14.878, 2.817 in più rispetto all’anno precedente (+23,4%) e pari al 27% delle 55.202 denunciate nel complesso, che rispetto alle 57.996 del 2017 sono calate del 4,8%, per effetto di una riduzione del 4,3% per gli uomini e del 6,1% per le donne.

INAIL – Esposizione ad agenti cancerogeni

Pubblicato da INAIL il volume “Esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia” che descrive e analizza il fenomeno dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni nel contesto occupazionale italiano e propone una panoramica sulla stessa tipologia di dati riferiti ad altri stati, sia facenti parte della comunità europea che internazionali.

INAIL – disabilità e lavoro

Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Disabilità e lavoro: alcuni risultati preliminari di una survey tra medici competenti” che riporta alcuni risultati preliminari di una survey condotta tra i medici competenti al fine di esplorare il fabbisogno formativo e la percezione in ambito “disabilità e lavoro”.

INAIL – malattie professionali nel settore del trasporto su strada

Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada”. In questa scheda vengono integrati i dati sulle malattie professionali derivanti dagli archivi assicurativi dell’Inail e quelli del sistema di sorveglianza Malprof, alimentato dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro del sistema pubblico italiano, tale complesso di informazioni è stato analizzato in ragione dei parametri comparto/settore, mansione e agente, anche sulla base dei valori del proportional reporting ratio (PRR).

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 143:2021
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antiparticolato – Requisiti, prove, marcatura”

Norma Tecnica UNI EN 14387:2021
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura”

Le norme specificano rispettivamente:
- i filtri antiparticolato da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistiti, ad eccezione dei dispositivi per la fuga e dei facciali filtranti;
- i filtri antigas e ai filtri combinati da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistite (RPD) ad eccezione dei dispositivi di fuga.

NORME TECNICHE – Indumenti di protezione
Norma Tecnica UNI EN 17353:2020
“Indumenti di protezione – Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio – Metodi di prova e requisiti”

La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. L’attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l’illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio. Sono inclusi requisiti prestazionali per il colore e la retroriflessione, nonché per le aree minime e il posizionamento dei materiali nei dispositivi di protezione.

NORME TECNICHE – Ventilatori
Norma Tecnica UNI EN ISO 13349-1:2023
“Ventilatori - Vocabolario e definizioni delle categorie - Parte 1: Vocabolario”

Norma Tecnica UNI EN ISO 13349-2:2023
“Ventilatori - Vocabolario e definizioni delle categorie - Parte 2: Categorie”

Le norme specificano rispettivamente:
- i termini nel campo dei ventilatori utilizzati per tutti gli scopi. Non è applicabile alla sicurezza elettrica;
- le categorie nel campo dei ventilatori utilizzati a tutti gli effetti. Non è applicabile alla sicurezza elettrica.

NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-2:2023
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2 : Carrelli industriali a braccio”

Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-3:2023
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza e i mezzi per la loro verifica per carrelli industriali a braccio telescopico e carrelli portacontainer a braccio telescopico (reach stacker) come definiti nella ISO 5053-1, provvisti di forche o dispositivi integrati di movimentazione del carico per normali servizi industriali (per esempio: bracci a forca o mezzi, come bilancini (spreaders), per la movimentazione di containers);

- i requisiti essenziali di sicurezza ed i mezzi per la loro verifica, in aggiunta a quelli della ISO 3691-1, per carrelli industriali dotati di sollevatore verticale non inclinabile.

NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI EN ISO 16307-2:2023
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 2 : Requisiti supplementari per carrelli industriali a braccio telescopico”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16307-3:2023
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati (requisiti aggiuntivi alla EN 16307-1)”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per i tipi di carrelli industriali specificati nel campo di applicazione della UNI EN ISO 3691-2:2023;
- i requisiti per i tipi di carrelli industriali specificati nel campo di applicazione della UNI EN ISO 3691-3 con relativo aggiornamento.

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