AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2019
24/04/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2019

AMBIENTE

 

 

CLP – modifiche al Regolamento

Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sulla base delle disposizioni contenute nella sesta e settima edizione riveduta del GHS (sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), il Regolamento costituisce l’ultimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP.

Dovrà essere applicato a partire dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.

Le principali novità sono:

  • una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati
  • una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili
  • modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione
  • modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (ad es.: gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle)
  • sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (ad es.: H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico) ed apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza
  • eliminata l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3; n. CAS: 10588-01-9) come inibitore di corrosione in situ in sistemi chiusi di raffreddamento ad assorbimento acqua/ammoniaca.

In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (n. CE 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di grande alesaggio a due e quattro tempi utilizzati nei settori industriale, dell’edilizia, della produzione di energia elettrica, ferroviario e marittimo.

In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del 1,2-dicloroetano

Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 1,2-dicloroetano (n. CE 203-458-1; n. CAS: 107-06-2) come:

  • solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva epirubicina
  • solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva prednisolone steaglato.
In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

    RIFIUTI – BAT per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

    Reso disponibile dalla Commissione europea, il 28 febbraio 2019, l’aggiornamento del documento di riferimento per le migliori tecniche disponibili (BAT) per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, in conformità con la Direttiva 2006/21/CE.

    Nel documento si trovano dati aggiornati ed informazioni sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, compreso le migliori tecniche disponibili per garantire la sicurezza, per la prevenzione o la riduzione del deterioramento dello stato dell’acqua, per la prevenzione o riduzione dell’inquinamento atmosferico e del suolo, per il monitoraggio associato.

     

    ECOLABEL – modificati alcuni criteri per i detersivi

    Decisione (UE) 2019/418 della Commissione, del 13 marzo 2019, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219.

    Modificati alcuni criteri Ecolabel per i detersivi, per le difficoltà di attuare tecnicamente i criteri ecologici. Interessati i detersivi per piatti, per lavastoviglie domestiche ed industriali, per bucato a mano domestici ed industriali, i prodotti per la pulizia delle superfici dure.

    Prorogata al 30 giugno 2019 il periodo transitorio di validità delle licenze Ecolabel per i prodotti di pulizia delle superfici dure rilasciate sulla base della decisione 2011/383/UE abrogata con la decisione 2017/1217/UE.

     

    RIFIUTI – chiarimenti sul compostaggio in loco

    Nota del Ministero dell'Ambiente n. 4223 del 7 marzo 2019 “Risposta a quesiti relativi all'applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia”.

    In risposta a diversi quesiti avanzati dalla Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente ha fornito i propri chiarimenti interpretativi sull’applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità).

    In sintesi i chiarimenti:

    • le attività di compostaggio sul luogo di produzione, benché possano contribuire alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti, si precisa che il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto.
    • Il requisito sostanziale che differenzia l’autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità riguarda il numero di utenze che effettuano l’attività di compostaggio. Qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività.
    • Compostaggio di comunità è l’attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto.
    • Nel compostaggio locale (procedura autorizzativa semplificata), il produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost. Tale tipologia di attività non necessità di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti, oppure di comuni limitrofi. A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto. Inoltre, esso può anche essere conferito ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto. Infine, diversamente dalle precedenti, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati, e nell’ipotesi di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all’utente che ha prodotto il rifiuto, questi dovrà conformarsi alla normativa relativa alla gestione dei rifiuti e, in particolare, iscriversi all’albo dei gestori dei rifiuti.

    In allegato alla nota il Ministero riporta uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.

    Ulteriori considerazioni riguardano, infine, i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, nell’ambito delle tipologie di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità.

     

    ALBO GESTORI AMBIENTALI – chiarimenti in merito ai requisiti morali

    Con Delibera n. 4 del 7 marzo 2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato ha esaminato il caso di condanne per lo stesso reato, in tempi diversi, con pene (per ogni condanna) pari o inferiori ad un anno di reclusione.

    Se è stata applicata la disciplina del reato continuato (art. 671 cpc e art. 81 cp) le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno, in questo caso la pena dovrà essere “valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale”.

    Infine, l’esito positivo della messa alla prova (artt. 168-bis e 168-ter cp) non potrà avere influenza sul requisito morale.

     

     

     

    SICUREZZA

     

    CLP – modifiche al Regolamento

    Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

    Sulla base delle disposizioni contenute nella sesta e settima edizione riveduta del GHS (sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), il Regolamento costituisce l’ultimo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del CLP.

    Dovrà essere applicato a partire dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.

    Le principali novità sono:

    • una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati
    • una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili
    • modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione
    • modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (ad es.: gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle)
    • sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (ad es.: H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico) ed apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza
    eliminata l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

      REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

      Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

      Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3; n. CAS: 10588-01-9) come inibitore di corrosione in situ in sistemi chiusi di raffreddamento ad assorbimento acqua/ammoniaca.

      In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

       

      REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

      Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

      Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (n. CE 215-607-8; n. CAS: 1333-82-0) nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di grande alesaggio a due e quattro tempi utilizzati nei settori industriale, dell’edilizia, della produzione di energia elettrica, ferroviario e marittimo.

      In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

       

      REACH – autorizzazione all'uso del 1,2-dicloroetano

      Pubblicata il 7 marzo 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

      Autorizzato l’uso del 1,2-dicloroetano (n. CE 203-458-1; n. CAS: 107-06-2) come :

      • solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva epirubicina
      • solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva prednisolone steaglato.
      In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

       

      DIRETTIVA MACCHINE – elenco norme armonizzato

      Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

      A seguito del lavoro svolto dal Cenelec e dal CEN, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine) sono state sostituite, riviste o modificate.

      Nella Decisione sono riportati i seguenti allegati :

      • allegato I : riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE
      • allegato II : riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE pubblicati con limitazione (riferimento limitato a punti delle norme)
      • allegato III : riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati.

       

      DPI – adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

       

      Decreto Legislativo n. 17 del 19 febbraio 2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.

      Il Decreto modifica la normativa nazionale in materia di DPI per adeguarla al Regolamento Europeo e quindi apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. 475/92 (attuativo della direttiva europea sui DPI 89/686/CEE), va ad abrogare il D.Lgs. 10/97 e infine apporta delle modifiche testuali al D.Lgs. 81/08 (Art. 74 e 76).

      Le principali novità sono relative a:

      • Mercato dei DPI (norme armonizzate, presunzione di conformità dei DPI, requisiti essenziali di sicurezza)
      • Procedura di valutazione della conformità (organismi notificati)
      • Marcatura CE (attestati di certificazione CE e marcatura, disposizioni per la documentazione tecnica)
      • Vigilanza del Mercato DPI (Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che potranno avvalersi delle camere di commercio)
      • Sanzioni (inasprimento delle sanzioni per i fabbricanti, i distributori e gli importatori)
      • Oneri e pagamenti (gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato sono a carico degli operatori economici interessati, con definizione rimandata a successivi decreti del MISE e del Ministero lavoro).
      In vigore dal 12 marzo 2019.

       

      ANTINCENDIO – distributori di gas naturale per autotrazione

      Decreto del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2019 "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione".

      Il Decreto apre la strada ai rifornimenti di metano auto in modalità self service, modifica e integra il decreto 24 maggio 2002 recante le “norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”, dispone quindi che gli utenti che intendono fruire della modalità self debbano essere:

      • preventivamente istruiti in merito alle modalità di effettuazione del rifornimento (presso un distributore o attraverso di un tutorial)
      • registrati in una specifica banca dati.

       

      GAS COMBUSTIBILI – aggiornamento della legislazione di settore

      Decreto legislativo n. 23 del 21 febbraio 2019 “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”.

      Il Decreto aggiorna la legislazione nazionale sulla sicurezza degli apparecchi a gas per adeguarla alle norme europee ed apporta sostanziali modifiche alla Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971(sicurezza dell'impiego del gas combustibile).

      Tra le novità di rilievo
      • allargamento del concetto di sicurezza anche ai materiali, alle installazioni e agli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri
      • l'attribuzione del ruolo di vigilanza al ministero dello Sviluppo economico in generale sull'applicazione della legge, al ministero dello Sviluppo economico e al ministero dell'Interno per quanto riguarda la vigilanza del mercato (si avvarranno delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonché, per gli accertamenti di caratteretecnico, anchedialtri uffici tecnici dello Stato o di organismi e laboratori accreditati)
      • In merito alle sanzioni viene prevista la depenalizzazione dei reati, le relative sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori possono arrivare a 50.000 €.

       

      FORMAZIONE – interpello sui corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza

      Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia

      di salute e sicurezza, l’Interpello n. 3 del 20 marzo 2019, che ha fornito, alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, un parere in merito a quale sia, il corretto numero massimo di partecipanti ai corsi e/o convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza.

      La Commissione, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del ACSR del 07/07/2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa

       

      ANTINCENDIO – elettrodotti e attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante

      Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Circolare prot. n.3300 del 06/03/2019 “Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239”.

      Gli elettrodotti pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non ricompresi nell'allegato I del DPR 151/11, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105.

      Il soggetto proponente dovrà presentare al competente Comando dei Vigili del fuoco la seguente documentazione in duplice copia:

      • richiesta di valutazione della compatibilità dell'elettrodotto con le infrastrutture esistenti corredata del relativo versamento, commisurato a 4 ore di istruttoria, ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. e del D.M. 2 marzo 2012.
      • planimetrie in scala opportuna che riportino il tracciato delle opere e le eventuali attività soggette ai controlli di prevenzione incendi con cui l'elettrodotto potrebbe interferire
      relazione che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi (elenco norme in allegato 1), secondo il modello in allegato 2, a firma di un tecnico abilitato ai sensi del DM 07/08/2012.

       

      ANTINCENDIO – testi normativi coordinati di prevenzione incendi

      Sul portale dei Vigili del fuoco è stata creata una pagina dove sono pubblicati i testi coordinati relativi alla normativa vigente in tema di prevenzione incendi.

       

      ATTREZZATURE DI LAVORO – Aggiornamento tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro

      Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Nota n. 4393 del 4/03/2019 "Aggiornamento tariffe attività di verifica periodica attrezzature di lavoro".

       

      INL – chiarimenti sulle sanzioni previste dalla Legge di bilancio 2019

      Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n.2594 del 14 marzo 2019 con la quale fornisce ulteriori precisazioni riguardo l’individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) della Legge di Bilancio 2019.

      L’Ispettorato precisa che:

      • la recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “trasgressore“ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi
      • con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi dal Datore di lavoro
      • gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purché diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito
      • l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.

       

      INL – cambio di titolarità per impianti audiovisivi

      L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019 con cui ha chiarito che nelle ipotesi in cui si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) in locali già dotati degli impianti/strumenti audiovisivi, non integra di per sé profili di illegittimitàa condizione che gli impiantisiano stati installati osservando le procedure di legge (L. 300/1970) e non siano intervenuti mutamenti.

      In questo caso sarà opportuno che il titolare subentrante:

      • comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato, gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti
      • attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.
      In caso contrario, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art.4 L. n. 300/1970, rinnovando quindi le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative.

       

      INL – linee guida per l’attività di vigilanza sullo sfruttamento del lavoro

      Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5 del 28 febbraio 2019 “Oggetto: art. 603 bis c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – attività di vigilanza – Linee guida”.

      La Circolare contiene le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che forniscono indicazioni al personale ispettivo per contrastare il fenomeno del caporalato ed in particolare si sofferma sugli elementi costituitivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

       

      INAIL – aggiornamento delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

      La Corte dei Conti ha registrato i tre decreti del 27 febbraio 2019 (relativi a : Gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività - Gestione Navigazione - Premi speciali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti) con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo sistema tariffario predisposto da Inail.

      A quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento, la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in vigore dall’inizio di quest’anno, ha riguardato il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

       

      INAIL – guida Autoliquidazione annuale

      Rilasciata da Inail la Guida Autoliquidazione annuale dei premi 2018/2019 e le relative istruzioni operative che forniscono indicazioni in merito alle scadenze, alle novità del premio speciale artigiani e di quello della navigazione, all'aggiornamento delle “Basi di calcolo”, alla riduzione e alla rateazione del premio nonché ai casi particolari.

       

      INAIL – Dossier Donne 2019

      Inail ha pubblicato la consueta analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico sulle lavoratrici. La strada si conferma il rischio più rilevante: anche nel 2017 tra le donne più di un decesso su due è avvenuto in itinere. Molto diffuse le malattie dell’apparato osteo-muscolare, del tessuto connettivo e del sistema nervoso, oggetto di 90 denunce su cento.

      INAIL – open data primo bimestre 2019 su infortuni e malattie professionali

      Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL tra gennaio e febbraio sono state 100.290 (+4,3% rispetto allo stesso periodo del 2018), 121 delle quali con esito mortale (-3,2%). Stabile il numero delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 9.937 (un caso in più).

       

      INAIL – Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza

      L'Inail ha pubblicato il volume "Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza" per tutti coloro che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo prevenzionistico come quello dei cantieri post sisma.

      Rappresenta una sorta di compendio per tutti coloro (compresi i professionisti tecnici) che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo prevenzionistico a causa dei danni prodotti dai sismi del 2016.

       

      EU-OSHA – fabbricazione di nanomateriali nel luogo di lavoro

      EU-OSHA ha pubblicato la scheda "Fabbricazione di nanomateriali nel luogo di lavoro" che offre una panoramica su come trattare questi materiali, che contengono particelle molto piccole e che sono potenzialmente tossici, quando vengono fabbricati nel luogo di lavoro.

      La scheda reca informazioni dettagliate sulla normativa dell’UE in materia, analizza i possibili effetti sulla salute dei nanomateriali, contiene consigli utili per i datori di lavoro su come prevenire o mitigare l’esposizione dei lavoratori ai nanomateriali e descrive le principali vie d’esposizione (inalazione, contatto con la pelle e ingestione).

      La scheda elenca inoltre le misure pratiche che possono essere adottate per prevenire o ridurre l’esposizione ai nanomateriali sulla base del principio STOP:

      S = Sostituzione (comprende anche l’eliminazione completa di una sostanza pericolosa)

      T = Misure tecnologiche

      O = Misure organizzative

      P = Misure di protezione individual

       

      NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 13501-1:2019 - “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco” - Norma Tecnica UNI EN 13501-6:2019 - “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi di alimentazione, controllo e comunicazione”

      Le norme specificano rispettivamente:

      • il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l'eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione che sono trattati nella UNI EN 13501-6.
      • la procedura di classificazione di reazione al fuoco per i cavi elettrici.

       

      NORME TECNICHE – Indumenti di protezione per motociclisti - Norma Tecnica UNI EN 1621-3:2019 - “Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Parte 3: Protettori del petto dei motociclisti - Requisiti e metodi di prova”

      La norma specifica la copertura minima dei protettori del petto dei motociclisti. Essa contiene i requisiti prestazionali in caso di impatto e i metodi di prova, i requisiti per il dimensionamento, i requisiti ergonomici e i requisiti per l'innocuità, l'etichettatura e la fornitura di informazioni.

       

      NORME TECNICHE – sedute da lavoro - Norma Tecnica UNI 10814:2019 - “Sedute da lavoro - Caratteristiche costruttive, requisiti e metodi di prova”

      La norma specifica le caratteristiche costruttive, le dimensioni ed i requisiti con relativi metodi di prova delle sedute da lavoro; rientrano in questa categoria le sedute per cassieri del supermercato, officine, laboratori, ecc. ma non si applica alle sedute per ufficio e per uso domestico.

      Per "seduta da lavoro" s’intende una seduta girevole regolabile in altezza, usata in ambienti in cui devono essere svolte attività di lavoro stando seduti, escluso l'ufficio e l'uso domestico.

      Queste sedute da lavoro con altezza del sedile maggiore di 540 mm devono essere munite di appoggiapiedi regolabile in altezza indipendentemente dal sedile. La regolazione dell'appoggiapiedi e quella del sedile devono essere tali da garantire che la loro distanza relativa, per qualsiasi altezza del sedile da terra, copra il campo compreso tra 420 mm e 510 mm. La distanza dell'appoggiapiedi dal sedile deve essere regolabile con un passo non maggiore di 20 mm.

      Il basamento delle sedute da lavoro deve essere costituito da almeno 5 punti di appoggio e questi possono essere costituiti da ruote.

      Nel corpo della norma vengono riportati i seguenti riferimenti normativi:

      - UNI EN 1335-1 Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Dimensioni - Determinazione delle dimensioni;

      - UNI EN 16139 Mobili - Resistenza, durabilità e sicurezza - Requisiti per sedute non domestiche;

      - UNI EN 1022 Mobili- Sedute - Determinazione della stabilità.

       

      NORME TECNICHE – sicurezza macchine agricole - Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-1:2019 - “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo”

      Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-3:2019 - “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software”

      Norma Tecnica UNI EN ISO 25119-4:2019 - “Trattrici, macchine agricole e forestali - Parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - Parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto”

      La norma specifica le caratteristiche costruttive, le dimensioni ed i requisiti con relativi metodi di prova delle sedute da lavoro; rientrano in questa categoria le sedute per cassieri del supermercato, officine, laboratori, ecc. ma non si applica alle sedute per ufficio e per uso domestico.

      Le norme specificano rispettivamente:

      • i principi generali per la progettazione e lo sviluppo delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa può anche essere applicata agli equipaggiamenti municipali (per esempio macchine spazzatrici stradali). Specifica inoltre le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza.
      • i principi generali per lo sviluppo in serie, l'hardware e il software delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legate alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa può anche essere applicata agli equipaggiamenti municipali (per esempio macchine spazzatrici stradali). Specifica inoltre le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza.
      • i principi generali per la produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto delle parti dei sistemi di controllo (SRP/CS) legati alla sicurezza nelle trattrici utilizzate in agricoltura e silvicoltura, nelle macchine semoventi ed in quelle portate e trainate utilizzate in agricoltura. Essa può anche essere applicata agli equipaggiamenti municipali (per esempio macchine spazzatrici stradali). Specifica inoltre le caratteristiche e le categorie richieste per un SRP/CS affinché possa svolgere le proprie funzionalità di sicurezza.

       

      NORME TECNICHE – sicurezza macchine agricole - Norma Tecnica UNI EN 12773:2019 - “Macchine agricole e forestali - Motofalciatrici condotte a piedi - Sicurezza”

      La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione delle motofalciatrici condotte a piedi con lame di taglio rotanti o a moto alternativo, utilizzate in agricoltura, silvicoltura e in orticoltura per tagliare e/o sminuzzare erba o piante similari o cespugli e arbusti.

       

      NORME TECNICHE – Vibrazioni - Norma Tecnica UNI ISO 20816-5:2019 - “Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina - Parte 5: Gruppi di macchine negli impianti idraulici di produzione di energia ed impianti di accumulo con pompe”

      La norma fornisce le linee guida per la valutazione delle misure di vibrazione eseguite sui cuscinetti, sui supporti dei cuscinetti o sugli alloggiamenti dei cuscinetti e quindi per valutare le misurazioni relative alle vibrazioni dell'albero relativo su gruppi di macchine negli impianti idraulici di produzione di energia ed impianti di accumulo con pompe.

       

       

       

       

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