AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2017
10/05/2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MARZO 2017

AMBIENTE

 

REACH – autorizzazioni all'uso di alcune sostanze chimiche

Sintesi delle decisioni della Commissione (UE) pubblicate il 8 marzo 2017 (C 72/2) relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione all’uso del 1,2-dicloroetano come solvente di processo e solvente di estrazione nella produzione di ingredienti farmaceutici bioattivi di origine vegetale in quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

CLP – informazioni armonizzate sull’emergenza sanitaria

Comunicazione 2017/C, 11/02 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate relative alla voce 27 dell'allegato XVII (norme tecniche di riferimento per metodi di prova di rilascio del nichel).

 

SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO – halon

Regolamento (UE) 2017/605 della Commissione, del 29 marzo 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 stabilisce date ultime oltre le quali non è più consentito l'uso degli halon per estintori e impianti antincendio in «attrezzature nuove», ivi compresi i nuovi aeromobili.

Il Regolamento ha modificato l'allegato VI "Usi critici degli halon", integrando la definizione di attrezzature nuove per gli aeromobili : “Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo”.

RIFIUTI – residui di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni

Decreto del Ministero dell'ambiente del 15 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni”.

Il decreto, all’articolo 1 definisce le modalità attuative dell'art. 263, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali ad esempio scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

I comuni, da parte loro, con i proventi delle sanzioni, installeranno una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, devono essere riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e sottoposti agli agenti atmosferici dovranno essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua.

Entrata in vigore il 21 marzo 2017.

 

AEE RAEE – restrizioni sostanze pericolose

Decreto del Ministero dell'ambiente del 3 marzo 2017 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Il decreto dà attuazione alle direttive UE che impongono specifiche restrizioni per piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – sanzioni import/export

Decreto Legislativo n. 28 del 10 febbraio 2017 “Disciplina sanzionatoria per violazioni delle disposizioni sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose”.

La norma regolamenta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 120.000 euro e riguardano le attività di :

  • notifica di esportazione (art. 3)
  • informazione sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche (art. 4)
  • esportazione delle sostanze chimiche che comportano obblighi diversi dalla notifica di esportazione (art. 5)
  • esportazione di sostanze/articoli il cui impiego è vietato nell’UE ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente (art. 6)
  • informazione sui movimenti di transito (art. 7)
  • informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate (art. 8).

L'art. 9 dispone, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento.

Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore.

A decorrere dal 2 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, è abrogato

 

ENERGIA – microcogenerazione da fonti rinnovabili

Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2017 “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili”.

La norma disciplina la semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. 20/2007, e di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE.

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese vengono, approvati dei modelli unici relativi agli impianti microcogenerazione ad alto rendimento riportati nell'allegato 1 e agli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili riportati nell'allegato 2.

I modelli unici sono utilizzati per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento ovvero degli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di sistemi di accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione
  • aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
  • alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o GPL
  • per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto
  • ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici
aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

 

VIA / VAS – linee guida per la predisposizione della Sintesi non tecnica

Sul sito web del Ministero dell’Ambiente sono state pubblicate le Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (VIA) e le Linee Guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (VAS), finalizzate a fornire indicazioni metodologiche e criteri redazionali omogenei sia in termini di struttura che di contenuti per tali documenti destinati ad informare il pubblico in maniera chiara, semplice ed efficace.

 

RIFIUTI – residui di produzione

Nota del Ministero dell’Ambiente 3 marzo 2017, n. prot. 3084 avente come oggetto “Art. 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti - Chiarimenti interpretativi”.

Tale norma chiarisce che l’istituzione dell’elenco di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, ma prevede la realizzazione di un elenco contenente le generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della propria attività, con finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.

L'intendimento del decreto in oggetto non è quello di innovare la disciplina sostanziale concernente la legittimità della gestione dei sottoprodotti, bensì quello, più circoscritto e limitato, di indicare "alcune modalità con cui provare" la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto. In secondo luogo, va evidenziato che le suddette modalità di prova non hanno carattere esclusivo.

Infine si conferma la libertà delle Camere di Commercio di definire le modalità più efficaci per l'istituzione di detto elenco, anche prevedendo una apposita modulistica standard da utilizzare on-line, nonché, come espressamente ammesso dall’art. 10, eventualmente indicando un sito internet di riferimento, o avvalendosi delle collaborazioni istituzionali ritenute necessarie, secondo le proprie valutazioni di opportunità.

 

ACQUE – esposizione e contaminazione PFAS

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 215 del 28 febbraio 2017 “Approvazione del progetto per il campionamento e il monitoraggio delle acque di falda che alimentano i pozzi utilizzati per l'abbeverata degli allevamenti, per la produzione di alimenti e per l'irrigazione delle colture nelle aree interessate dalla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)”.

Al fine di delineare un quadro conoscitivo dello stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea, viene attivata una campagna di analisi e monitoraggio sui pozzi utilizzati per l'abbeverata degli allevamenti, per la produzione di alimenti e per l'irrigazione delle colture nelle aree interessate dalla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS).

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modulistica per l’iscrizione

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le Delibere n. 2 e 3 del 22 febbraio 2017 che definiscono la nuova modulistica per l’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria (nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10) e con procedura semplificata.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modifica prescrizioni per l’iscrizione

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Delibera n. 4 del 22/03/2017 su "Modifica prescrizioni provvedimenti d'iscrizione". Si indica, per le categorie n.1-6 e 8 -10 di conservare il provvedimento d'iscrizione elettronicamente nell'area riservata del portale dell'Albo Gestori, oppure presso il centro di raccolta gestito, o la sede legale del soggetto iscritto, oppure presso il centro di raccolta gestito, presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione.

 

EMISSION TRADING – Comunicato ai gestori e ai verificatori

Comitato Emission Trading, Comunicato 1/2017.

ISPRA in data 16/03/2017 rettifica la precedente nota del 17/01/2017 segnalando che il valore del potere calorifico inferiore (PCI) standard del gas naturale (metano) per il calcolo delle emissioni 2016 è il seguente : 35,0197 GJ/1000Stm3.

 

EMISSION TRADING – Comunicato ai gestori e ai verificatori

Comitato Emission Trading, Comunicato 2/2017.

Considerato il comunicato n. 1/2017 per la rettifica del potere calorifico inferiore (PCI) standard del gas naturale (metano) e vista la scadenza ravvicinata del 31/03/2017 per il calcolo 2016 delle emissioni, l’Autorità Nazionale Competente provvederà d’ufficio al ricalcolo delle emissioni per l’anno 2016 per tutte le comunicazioni pervenute entro il 31/03/2017 sul nuovo portale AGES.

 

EMISSION TRADING – rilascio quote

Comitato Emission Trading, Delibera 20/2017 “Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 ad impianto privato aut. n. 2426”.

 

EMISSION TRADING – approvazione piani di monitoraggio

Comitato Emission Trading, Delibera 22/2017 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra aggiornati ai sensi dell’art.16, comma 2, del d.lgs. 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i. per n. 132 autorizzazioni sulla base dati AGES, Autorizzazione Gas Effetto Serra”.

 

EMISSION TRADING – verifica emissioni

Comitato Emission Trading, Delibera 30/2017 “Verifica delle emissioni 2015 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 e presa d’atto delle comunicazioni delle emissioni 2015 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 8, comma 2 della delibera 16/201. In allegato 1 impianti verificati con esito positivi, in allegato 2 impianti con richiesta di integrazioni, in allegato 3 impianti verificati da verificatori di parte terza, allegato 4 impianti che dovranno effettuare la verifica in sito delle Comunicazioni 2016”.

 

EMISSION TRADING – rilascio quote di emissione

Comitato Emission Trading, Delibera 34/2017 “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017 – Impianti stazionari. In allegato A, n. 538 impianti a cui sono state rilasciate quote di emissione per l’anno 2017, in allegato B, n. 3 impianti con istruttoria in corso per l’aggiornamento anagrafico, in allegato C, n. 83 impianti con istruttoria in corso per revisione dell’assegnazione e aggiornamento anagrafico, in allegato D, n. 425 impianti per i quali il gestore non ha trasmesso la comunicazione di pagamento della relativa tariffa” .

 

EMISSION TRADING – assegnazione quote

Comitato Emission Trading, Delibera 35/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2014 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per gli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra n.0285 e 1589” .

 

EMISSION TRADING – assegnazione quote

Comitato Emission Trading, Delibera 36/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2015 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. In allegato 1, n. 35 impianti, in allegato 2, n. 18 impianti, in allegato 3, n. 15 impianti” .

 

EMISSION TRADING – assegnazione quote

Comitato Emission Trading, Delibera 37/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti interessati da cessazione parziale delle attività per l’anno 2016 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per cui l’istruttoria è conclusa. In allegato 1, n. 42 impianti” .

 

EMISSION TRADING – notifica quote di emissione

Comitato Emission Trading, Delibera 38/2017 “Approvazione e notifica alla commissione europea del quantitativo annuo di quote di emissione a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), per i quali l’istruttoria è stata positivamente conclusa. In allegato 1, n. 12 impianti”.

 

EMISSION TRADING – assegnazione quote

Comitato Emission Trading, Delibera 39/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 3) del decreto legislativo 4 aprile 2013, n. 30. In allegato 1, n. 15 impianti”.

 

EMISSION TRADING – assegnazione quote

Comitato Emission Trading, Delibera 40/2017 “Assegnazione delle quote a titolo gratuito per l’impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 3) autorizzato ad emettere gas ad effetto serra numero 1216, ed interessato da cessazione parziale delle attività per l’anno 2016. Impianto aut. n. 1216”.

 

SISTRI – aggiornamento manuale

Nella Sezione Manuali e Guide del portale SISTRI del Ministero dell'Ambiente è stata pubblicata la versione aggiornata al 20 febbraio 2017 della “Guida Gestione Azienda“.

Si ricorda che tale documento costituisce un supporto per l’applicativo “Gestione Azienda”, disponibile in area autenticata, attraverso il quale è possibile effettuare in autonomia le seguenti operazioni:

  • Visualizzazione e variazione dell’anagrafica;
  • Visualizzazione del report iscrizione e calcolo del contributo;
  • Richiesta Trasferimento Unità Locale;
  • Richiesta Chiusura Unità Locale;
  • Richiesta Cancellazione Azienda;
  • Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Furto;
  • Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Danneggiamento;
  • Richiesta Dispositivi USB di sostituzione causa Smarrimento;
  • Richiesta Dispositivi USB duplicati;
  • Richiesta Dispositivi USB aggiuntivi;
  • Richiesta dispositivi USB per l’interoperabilità;
  • Richiesta sostituzione Black Box causa Furto;
  • Annullamento pratiche di modifica anagrafica;
  • Visualizzazione e inserimento Pagamenti;
  • Visualizzazione richieste di Rimborso;
Geolocalizzazione sede e unità locale.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – nuova guida ECHA

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) informa che è disponibile in lingua italiana la "Guida interattiva sulle schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione".

Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente.

Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali.

Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza. Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH.

Se una sostanza pericolosa viene registrata in quantità superiore a 10 tonnellate all’anno per dichiarante, è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza completa di scenari d’esposizione.

Uno scenario d’esposizione descrive come controllare l’esposizione umana e dell’ambiente a una sostanza in modo da garantirne un uso sicuro.

Lo scenario d’esposizione fa riferimento a un uso identificato o a un gruppo di usi identificati simili, come la formulazione, l’elaborazione o la produzione di un articolo. Descrive le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi che garantiscono l’uso sicuro della sostanza relativamente all’uso specificato.

Gli scenari d’esposizione possono comprendere una serie di “scenari contributivi”.

Questi scenari sono descritti come tutte le attività che contribuiscono all’uso identificato (ad esempio miscelazione, trasferimento in contenitori più piccoli, applicazione di una sostanza mediante irrorazione ecc.).

Per tutti gli scenari d’esposizione, uno o più scenari contributivi si riferiscono alle condizioni che determinano il rilascio nell’ambiente.

A seconda dell’uso identificato, il rilascio può avvenire da un sito industriale o da varie fonti, come avviene in caso di uso professionale o di consumo.

Uno o più scenari contributivi fanno riferimento all’esposizione dell’uomo.

A seconda dell’uso identificato, questi scenari saranno relativi all’esposizione dei lavoratori o dei consumatori associata a una specifica mansione o attività.

 

NORMA TECNICA – sistemi di gestione ambientale

Norma Tecnica UNI EN ISO 14004:2016 “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione”.

La norma, fornisce delle linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione ambientale che possa essere integrato nel processo principale di attività. Le linee guida della norma sono applicabili a qualunque organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazione o dal livello di maturità.

Le linee guida della norma sono coerenti con il modello del sistema di gestione ambientale della UNI EN ISO 14001, ma non intendono fornire interpretazioni ai requisiti della UNI EN ISO 14001

 

 

SICUREZZA

 

ANTINCENDIO – nuova Regola Tecnica per attività di autorimessa

Decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2017 “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.

Con il decreto sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 75 (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq.; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.).

Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 1° febbraio 1986 e al D.M. 22 novembre 2002.

Contenuti del decreto :

Art. 1 - Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni

Art. 4 - Norme finali

Allegato - REGOLE TECNICHE VERTICALI

Il presente decreto entra in vigore il 2 aprile 2017.

 

ABILITAZIONI ALL’USO DEI TRATTORI – conferma proroga di termini

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”.

In sede di conversione è stato aggiunto all'art. 4 il comma 2-ter che ha differito al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Sintesi nuove scadenze :

  • i lavoratori di nuovo ingresso non hanno obbligo formativo specifico fino al 31/12/2017
  • nel caso al 31/12/2017 non abbiano ancora maturato due anni di esperienza avranno comunque altri due anni di tempo per frequentare il corso di abilitazione (31/12/2019)
  • gli operatori con almeno due anni esperienza dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il 31/12/2018.
La proroga è valida solo per il settore “Agricoltura”.

 

GAS TOSSICI – rinnovo patenti di abilitazione

Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2017 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012”.

La patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del regio decreto n. 147/27.

 

ASCENSORI – nuovo regolamento

Decreto del Presidente delle Repubblica n. 23 del 106 gennaio 2017 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori”.

La norma introduce una serie di interessanti novità nel campo della non conformità:

  • vengono enunciati dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi sia nella fase di progettazione sia in quella costruttiva, a questi obblighi sono tenuti non solo i fabbricatori ma anche gli importatori
  • ogni operatore economico, in ragione del ruolo che riveste nella catena di fornitura, è ritenuto responsabile e considerato “fabbricante” assumendosi, quindi, i relativi obblighi
  • ogni prodotto deve essere tracciato al fine di poter facilmente individuare il luogo di acquisto e il soggetto a cui è stato fornito
  • vengono formulate prescrizioni minime obbligatorie per gli Organismi di valutazione della conformità (OVC) al fine di tutelare la loro indipendenza.

L’art.4 (Disposizioni finali) consente la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 95/16/CE e conformi alle relative disposizioni nazionali di attuazione, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.

Mentre i certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 95/16/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/33/UE e del presente regolamento.

Il presente Decreto entra in vigore il 30 marzo 2017.

 

INAIL – rischio biologico negli ambienti sanitari

Dall’INAIL un applicativo per la valutazione del rischio biologico negli ambulatori Prime cure e in tutti i contesti analoghi dell'ambito sanitario.

Il software è disponibile nella sezione “Prevenzione e sicurezza-promozione e cultura della prevenzione – software” nonché nei “servizi on line” del portale istituzionale.

  

SOSTANZE PERICOLOSE – nuova guida ECHA

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) informa che è disponibile in lingua italiana la "Guida interattiva sulle schede di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione".

Le schede di dati di sicurezza hanno lo scopo di fornire agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l’ambiente.

Per utilizzatori di sostanze chimiche si intendono aziende o individui all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che fanno uso di una sostanza chimica, sia individualmente che all’interno di una miscela, per le proprie attività industriali o professionali.

Le schede di dati di sicurezza sono dirette sia ai lavoratori che manipolano le sostanze chimiche che ai responsabili della sicurezza. Il formato della scheda di dati di sicurezza è definito nel regolamento REACH.

Se una sostanza pericolosa viene registrata in quantità superiore a 10 tonnellate all’anno per dichiarante, è necessario fornire una scheda di dati di sicurezza completa di scenari d’esposizione. Uno scenario d’esposizione descrive come controllare l’esposizione umana e dell’ambiente a una sostanza in modo da garantirne un uso sicuro.

Lo scenario d’esposizione fa riferimento a un uso identificato o a un gruppo di usi identificati simili, come la formulazione, l’elaborazione o la produzione di un articolo. Descrive le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi che garantiscono l’uso sicuro della sostanza relativamente all’uso specificato.

Gli scenari d’esposizione possono comprendere una serie di “scenari contributivi”. Questi scenari sono descritti come tutte le attività che contribuiscono all’uso identificato (ad esempio miscelazione, trasferimento in contenitori più piccoli, applicazione di una sostanza mediante irrorazione ecc.). Per tutti gli scenari d’esposizione, uno o più scenari contributivi si riferiscono alle condizioni che determinano il rilascio nell’ambiente.

A seconda dell’uso identificato, il rilascio può avvenire da un sito industriale o da varie fonti, come avviene in caso di uso professionale o di consumo. Uno o più scenari contributivi fanno riferimento all’esposizione dell’uomo. A seconda dell’uso identificato, questi scenari saranno relativi all’esposizione dei lavoratori o dei consumatori associata a una specifica mansione o attività.

 

 

NORMA TECNICA – antincendio

Norme Tecniche UNI 9494-1 e UNI 9494-2 “sistemi di evacuazione di fumo e calore”

La Parte 1 riguarda Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC), la Parte 2 tratta la Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC).

 

NORMA TECNICA – antincendio

Norme Tecniche UNI EN 54-5 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi” e UNI EN 54-13 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema”

La prima norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l'utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio installati all'interno e attorno agli edifici. La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.

La seconda norma specifica i requisiti per la compatibilità e le possibilità di connessione dei componenti di un sistema di rivelazione e di segnalazione d'incendio che siano conformi ai requisiti della UNI EN 54 o, in assenza di una norma specifica, alle specifiche del fabbricante. La norma specifica inoltre i requisiti per l'integrità di un sistema di rivelazione e segnalazione incendi quando è collegato ad altri sistemi.

 

NORMA TECNICA – servizi antincendio

Norma Tecnica UNI CEI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza”.

La norma specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto.

 

NORMA TECNICA – atex

Norma Tecnica UNI EN 14986:2017 “Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive”.

La norma specifica i requisiti costruttivi per ventilatori costruiti per il Gruppo II G (gruppi di esplosione IIA, IIB e idrogeno) categorie 1, 2 e 3, e Gruppo II D categorie 2 e 3, destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive.

 

NORMA TECNICA – carrelli industriali

Norma Tecnica UNI EN ISO 3691-3 “Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati”.

La norma 3691 fornisce i requisiti essenziali di sicurezza ed i mezzi per la loro verifica, in aggiunta a quelli della ISO 3691-1, per carrelli industriali dotati di sollevatore verticale non inclinabile ed in particolare:

  • Per quei carrelli che hanno un posto di guida elevabile e per i carrelli commissionatori, come definiti nella norma ISO 5053-1, dove il posto di guida elevabile ed il dispositivo di movimentazione del carico si sollevano a più di 1200 mm sopra il livello del suolo;
Per i carrelli elevatori a presa frontale e laterale, come definiti nella norma ISO 5053-1, progettati per traslare con il dispositivo di movimentazione del carico sollevato a più di 120 0mm sopra il livello del suolo e con il dispositivo medesimo sollevato, abbassato o spostato lateralmente, con carico o a vuoto, mentre il carrello è in movimento. Questi carrelli sono progettati per circolare in ambienti chiusi, su superfici preparate orizzontali e lisce (per esempio cemento) e possono essere utilizzati in sistemi di guida, senza sistemi di guida o in entrambi i sistemi e non ne è previsto l’uso per traino o spinta.

 

NORMA TECNICA – dpi antincendio

Norme Tecniche UNI EN ISO 9151:2017 “Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma” e UNI EN ISO 15025:2017 “Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma”.

La prima norma specifica un metodo per determinare la trasmissione del calore attraverso i materiali o gli assemblaggi dei materiali utilizzati per gli indumenti di protezione, mentre la seconda norma specifica due procedure per la determinazione delle proprietà di propagazione della fiamma di materiali flessibili verticalmente orientati, sotto forma di tessuti singoli o con componenti multipli (rivestiti, imbottiti, multistrato, a sandwich e combinazioni simili), quando sottoposti a una piccola fiamma definita.

 

NORMA TECNICA – dpi anticaduta

Norma Tecnica UNI EN UNI EN 1496:2017 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di sollevamento per salvataggio”.

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per dispositivi di sollevamento per salvataggio. La nuova norma sostituisce la UNI EN 1496:2007.

 

NORMA TECNICA – dpi

Norma Tecnica UNI EN ISO 374-5 “Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi”.

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.

 

 

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