AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2024
17/06/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2024

AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA/PRTR – nuovo portale europeo per la comunicazione delle emissioni industriali
Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

In previsione l’abrogazione del Regolamento n. 166/2006, con l’introduzione di nuove norme per la raccolta e comunicazione dei dati ambientali relativi alle installazioni industriali e la predisposizione di un nuovo portale online per l’accesso pubblico a tali dati, in sostituzione dell’attuale registro PRTR. Secondo il nuovo Regolamento n. 2024/1244, ciascun gestore di un’installazione che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I, che raggiunge o supera le soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, e che emette una delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alle soglie applicabili o supera le soglie di rifiuti previste, comunica annualmente alla propria autorità competente le informazioni e i dati su:
- Emissioni di sostanze inquinanti
- Trasferimenti fuori sito di rifiuti e di sostanze inquinanti in acque reflue
- Informazioni sulle singole installazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma della Direttiva n. 2010/75
- Utilizzo di acqua, energia e materie prime pertinenti
- Informazioni contestuali (es. volume di produzione e ore operative)
- Emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, ove disponibili.

In vigore dal 22 maggio 2024, si applica dal 1° gennaio 2028.

VARIE – nuove misure per l’approvvigionamento di materie prime critiche
Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

Il nuovo Regolamento n. 2024/1252 stabilisce nuove misure per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non energetiche e non agricole (di cui 17 definite strategiche, come il rame), che rivestono una grande importanza economica e sono fondamentali nella realizzazione delle transizioni verdi e digitali.

Tra le misure previste, le imprese di grandi dimensioni individuate dagli Stati membri, che utilizzano le materie prime strategiche per fabbricare, ad esempio, batterie per lo stoccaggio di energia, aeromobili, pompe di calore, dispositivi elettronici mobili, droni, dovranno effettuare almeno ogni tre anni una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di tali materie.

Inoltre, gli operatori tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti di estrazione a norma della Direttiva n. 2006/21 dovranno fornire uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche da tali rifiuti.

In vigore dal 23 maggio 2024. Gli articoli 40 e 41 si applicano dal 24 maggio 2028.

SOSTENIBILITA’ – proroga ai termini di adozione dei principi ESG
Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi.

Approvata la proroga al 30 giugno 2026 (inizialmente era il 30 giugno 2024) del termine, per la Commissione UE, per adottare i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) specifici per settore industriale e per le imprese di paesi terzi operanti in Unione Europea. Ricordiamo che tali principi specificano le informazioni che le imprese devono comunicare, nello stilare il report di sostenibilità previsto dalla Direttiva n. 2013/34 (come modificata dalla Direttiva n. 2022/2464), per dichiarare in che modo le questioni di sostenibilità influiscano sull’andamento dell’azienda, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Viene dunque garantito più tempo alle imprese per applicare la prima serie di principi, non settoriali, definiti ai sensi del Regolamento n. 2023/2772, e per prepararsi alla successiva.

In vigore dal 28 maggio 2024.

ENERGIA – nuova direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Numerose novità previste dalla Direttiva n. 2024/1275, che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione. Si segnalano in particolare:
- Adozione da parte degli Stati membri, entro il 31/12/2026, del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, con l’obiettivo di trasformare gli edifici esistenti in un parco immobiliare ad emissioni zero entro il 2050
- Fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici residenziali e le unità immobiliari e per gli edifici non residenziali
- Previsione di installazione di apparecchiature per l’energia solare su tutti i nuovi edifici, con determinate scadenze e sulla base della superficie coperta
- Istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici

La Direttiva n. 2010/31, come modificata dagli atti elencati all’allegato IX, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026.

In vigore dal 28 maggio 2024.

EMISSION TRADING – nuove regole sul sistema di controllo dei dati comunicati dai gestori
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori.

Modificato il Regolamento n. 2018/2067, che stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della Direttiva n. 2003/87 e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Nello specifico, sono sostituiti l’art. 2 (Ambito di applicazione) e 4 (Presunzione di conformità) e vengono introdotte ulteriori modifiche ed aggiunte, che riguardano il sistema dei controlli sui dati comunicati dai gestori degli impianti che emettono gas ad effetto serra nell'ambito dell'Emission trading system Ue e le modalità di accreditamento e gli obblighi dei verificatori di tali dati.

In vigore dal 16 maggio 2024.

REACH – restrizioni all’uso dei silossani
Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6).

Nuove restrizioni all’uso dei silossani D4, D5 e D6, composti chimici utilizzati in diversi prodotti commerciali e professionali, inclusi cosmetici, cere, prodotti per il lavaggio e la pulizia e in diverse applicazioni industriali e identificati come sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche). Le date dalle quali viene vietata l’immissione sul mercato (in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in peso) e l’uso di tali sostanze, gli specifici utilizzi interessati dalle restrizioni e le eventuali deroghe sono identificati alla voce 70 dell’allegato XVIII del regolamento REACH.

In vigore dal 6 giugno 2024.

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – metodi di misurazione per macchine e attrezzature funzionanti all’aperto
Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Pubblicati nuovi metodi di misurazione del rumore trasmesso per via aerea, da applicare per determinare il livello di potenza sonora delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Viene dunque sostituito l’allegato III della Direttiva n. 2000/14, che fino ad oggi aveva definito tali metodi di misurazione. Tra le tipologie di macchine e attrezzature coinvolte sono inclusi montacarichi da cantiere, betoniere, tagliaerba, idropulitrici, compattatori di rifiuti, motopompe.

In vigore dal 22 maggio 2024, si applica dal 22 maggio 2025.

IMPIANTI TERMICI – rettifica alle specifiche di progettazione ecocompatibile per apparecchi per il riscaldamento di ambienti interni
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.

Viene sostituito l’allegato III “Metodi di misurazione e calcoli di cui all’articolo 3” del Regolamento n. 2024/1103, pubblicato in Gazzetta lo scorso aprile, che contiene i metodi per il calcolo dell’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale ai fini del rispetto delle regole di progettazione ecocompatibile. Si ricorda che le nuove specifiche previste dal Regolamento n. 2024/1103 si applicano dal 1° luglio 2025.

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO/SOSTANZE PERICOLOSE – metodi per la misurazione delle microplastiche
Decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano.

Approvata la metodologia per la misurazione delle microplastiche nelle acque potabili, con l’obiettivo di inserirle negli elenchi di controllo delle sostanze preoccupanti nelle acque potabili da monitorare da parte degli Stati membri (ai sensi della Direttiva 2020/2184/UE), in quanto potenzialmente rischiose per la salute umana.

ANTINCENDIO – classificazione dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio
Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE.

Con il Regolamento è stato aggiornato il sistema di classificazione della prestazione in relazione alla reazione al fuoco, dei pannelli e i rivestimenti in legno massiccio, per limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato.

Nell’allegato, tabella 2, della Decisione n. 2006/213 della Commissione Ue sono stabilite le classi di reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio.

Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno.

Il regolamento entra in vigore il 20 agosto 2024.

SOSTANZE PERICOLOSE – esenzione all’uso del cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED.

Stabilita una nuova deroga (fino al 31 dicembre 2027) all’uso del cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) per il downshift depositati direttamente su chip, per semiconduttori LED destinati all’utilizzo nelle applicazioni di visualizzazione e proiezione. Viene inoltre aggiornata la scadenza, al 21 novembre 2025, per l’utilizzo del seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione.

In vigore dal 10 giugno 2024.

EPR – modalità di iscrizione al Registro Nazionale dei produttori
Decreto Ministeriale 15 aprile 2024, n. 144. Definizione delle modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR.

Definite le modalità di iscrizione al Registro Nazionale dei produttori, per quei soggetti sottoposti al regime di responsabilità estesa del produttore ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, vengono identificate le modalità di trasmissione delle informazioni e le modalità di vigilanza e controllo di cui all’art. 178-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – modificate le Linee Guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose
Decreto Ministeriale 7 maggio 2024, n. 135. Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

Il Decreto sostituisce le Linee Guida adottate dal DM n.664/2023, pubblicato in Gazzetta lo scorso gennaio, modificate a seguito della comunicazione di ISPRA n.19709/2024 del 9 aprile 2024.

DANNO AMBIENTALE – aggiornata la Guida operativa DNSH
Circolare Ministeriale 14 maggio 2024, n. 22. Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).

Pubblicata la nuova Guida per il rispetto del principio “non arrecare danno significativo all’ambiente” (DNSH), tematica centrale per le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR). Secondo il Regolamento n. 2020/852 e n. 2021/2139, infatti, gli interventi previsti nel PNRR devono rispettare tale principio ed essere dunque soggetti ad una valutazione preventiva di conformità. La Guida ha lo scopo di assistere le Amministrazioni in tale valutazione; non introduce nuovi vincoli o adempimenti, ma si limita a riorganizzare e rendere più fruibili le indicazioni che derivano dalle diverse fonti giuridiche italiane ed europee e dalla prassi allo stato.

ADR – nuovi chiarimenti al DM 7 agosto 2023
Circolare Ministeriale 14 maggio 2024, n. 13921. Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

La Circolare intende chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare aiuta ad interpretare quanto indicato nel DM, esplicitando con esempi le varie condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del DM 7 agosto 2023, la Circolare chiarisce che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Vengono inoltre chiariti gli aspetti relativi alle prescrizioni di sicurezza e formazione previste dall’art.7 del DM: al riguardo, si sottolinea che la durata e periodicità dei corsi di formazione, comunque obbligatori ai sensi del DM, è lasciata alla discrezione del legale rappresentante “sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse”.

VARIE – nuove disposizioni per imprese agricole, pesca, acquacoltura e di interesse strategico
Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Il nuovo DL n. 63/2024 introduce disposizioni urgenti, tra le quali si sottolinea il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici (con alcune eccezioni, tra cui i progetti legati al PNRR o finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile).

In vigore dal 16 maggio 2024.

RIFIUTI – proroga alla “Plastic Tax”
Legge 23 maggio 2024, n. 67. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria.

Tra le varie disposizioni della Legge n. 67/2024, viene prorogata ulteriormente al 1° luglio 2026 (in precedenza era il 1° luglio 2024) l’applicazione delle disposizioni relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), anche conosciuta come “Plastic Tax”, introdotta con la Legge n. 160/2019.

In vigore dal 29 maggio 2024.

EMISSION TRADING – comunicazione dei dati per l’elaborazione dell’elenco ai sensi dell’art. 25 del DL n.47/2020
Deliberazione n.66/2024. Raccolta dati per l’elaborazione dell’elenco di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE del parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 2003 come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2023/959 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023.

Pubblicate le indicazioni relative alla comunicazione dei dati di riferimento per l’elaborazione dell’elenco, da aggiornarsi ogni cinque anni, di cui all’articolo 25 del DL n. 47/2020 (Elenco degli impianti di produzione di energia elettrica, impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall’EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e impianti inclusi nell’EU-ETS ai sensi dell’articolo 14), sulla base del quale il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva n. 2003/87 e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto delibera l’assegnazione finale delle quote a titolo gratuito.

Le disposizioni della Delibera interessano:
- I gestori di impianti in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata entro il 30 giugno 2024
- I gestori di impianti che esercitano attività di combustione di combustibili in impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani con potenza termica nominale totale superiore a 20 kW, in possesso del numero identificativo dell’impianto rilasciato entro il 30 giugno 2024

EMISSION TRADING – disciplina dell’esclusione dall’EU-ETS
Deliberazione n.67/2024. Applicazione degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2026 – 2030.
Deliberazione n. 68/2024. Modalità operative per la richiesta di esclusione dall’EU-ETS ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della Direttiva 2003/87/CE.

Gli articoli 27 e 27 bis della Direttiva n. 2003/87 disciplinano l'esclusione dall'EU ETS degli impianti piccoli emettitori (PE) e degli impianti molto piccoli emettitori (MPE), subordinatamente all'adozione di misure equivalenti.

In considerazione della necessità di aggiornare la Deliberazione n. 119/2019 del Comitato ETS in linea con le nuove previsioni della Direttiva n. 2023/959, al fine di considerare per la quantificazione delle emissioni consentite 2026-2030 degli impianti di dimensioni ridotte i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030 del 62%, i nuovi parametri di riferimento, la definizione dei piani di neutralità climatica e la disciplina CBAM, la Delibera n. 67/2024 approva i documenti di aggiornamento della proposta italiana per l’applicazione degli articoli 27 e 27bis per il periodo 2026-2030; la Delibera n. 68/2024 definisce invece le modalità operative per la richiesta di esclusione, da parte dei gestori, da EU-ETS.

VARIE – Regione Piemonte. Piano regionale di prevenzione 2024
Determinazione del Dirigente (reg.) 6 maggio 2024, n. 305. Piano regionale di prevenzione 2024: approvazione della programmazione annuale (DGR n. 16-4469 del 29/12/2021).

Viene approvata la programmazione annuale del Piano Regionale di Prevenzione per il 2024, nel quale è incluso uno specifico capitolo su Ambiente e Clima.

REACH – Regione Piemonte. Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2024
Determinazione del Dirigente (reg.) 6 maggio 2024, n. 309. Applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) omissis Attività di controllo sui Prodotti Chimici nell'anno 2024.

Viene recepito il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici - Anno 2024, predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale

per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP.

RUMORE – Regione Piemonte. Modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica
Determinazione del Dirigente Regionale n. 389 del 23 maggio 2024. Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale.

Con la Determinazione vengono approvati:
– il modello di "Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42" (Allegato 1), che sostituisce i modelli approvati con la determinazione dirigenziale n. 202/A1602A del 4 giugno 2018;
– il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017" (Allegato 2);
– il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all'elenco di cui all'art. 21 del d.lgs. 42/2017" (Allegato 3).

Viene inoltre stabilito che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento.

CLIMA – Regione Veneto. Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
Delib. Giunta Reg. 2 maggio 2024, n. 459. Adozione del Documento preliminare della Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. DGR n. 705 del 14 giugno 2022.

Viene adottato il Documento preliminare della Strategia Regionale di adattamento al cambiamento climatico, la cui predisposizione è stata avviata con DGR n. 705 del 14 giugno 2022.

VIA/VAS/VINCA/AIA – Regione Veneto. Aggiornamento della disciplina regionale
Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12. Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa in materia di VINCA, vengono ridefinite le regole regionali sulle valutazioni ambientali e sull’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente a:
- Ripartizione delle competenze, autorità competente, disciplina e aspetti procedurali
- Istituzione di Commissioni/Comitati tecnici regionali e provinciali
- Futuri regolamenti attuativi (per definire, tra gli altri, criteri e modalità di applicazione delle procedure, modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri a carico dei privati proponenti, procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo, abrogazione di disposizioni incompatibili o superate da quelle della presente Legge)
- Sanzioni

In vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi previsti, fatto salvo l’art. 23, le disposizioni relative a procedure e termini per l’adozione dei regolamenti attuativi e le disposizioni relative alle procedure per la costituzione della Commissione regionale VAS e dei Comitati tecnici VIA, regionale, provinciali e della Città metropolitana di Venezia, in vigore dal 1° giugno 2024.

NORME TECNICHE – emendamenti alle norme ISO 9001, 14001, 45001, 50001 in relazione al Cambiamento Climatico
Introdotti due nuovi emendamenti nel testo di diversi standard ISO esistenti relativi ai sistemi di gestione, tra cui le ISO 9001, 14001, 45001 e 50001, che saranno inclusi anche in tutti i nuovi standard in stadio di sviluppo/revisione.

Lo scopo è garantire che i rischi relativi al cambiamento climatico siano tenuti in considerazione nell'ambito dello sviluppo, del mantenimento e dell'efficacia dei sistemi di gestione.

Le modifiche vengono incorporate nel testo degli standard ai Capitoli 4.1 e 4.2, e nello specifico:
- Al punto 4.1 viene aggiunto “L'organizzazione deve determinare quanto possano essere rilevanti i fattori legati al cambiamento climatico”
- Al punto 4.2 viene aggiunta la nota “Le parti interessate rilevanti possono avere esigenze connesse al cambiamento climatico”

Le aziende già certificate e quelle che intendono implementare un sistema di gestione dovranno dunque includere il cambiamento climatico tra le tematiche analizzate nell’analisi del proprio contesto interno ed esterno e nella valutazione dei rischi/opportunità.

Le modifiche introdotte sono già in vigore.

NORME TECNICHE – nuovi standard ISO per l’economia circolare
Pubblicati tre nuovi standard ISO per l’economia circolare:
- ISO 59004 (Vocabolario, principi e orientamenti per l’attuazione)
- ISO 59010 (Guida alla transizione dei modelli di business e delle reti del valore)
- ISO 59020 (Misurazione e valutazione delle prestazioni di circolarità).

L’obiettivo degli standard è supportare le imprese nell’implementazione di pratiche di economia circolare nella gestione aziendale.

NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI EN ISO 3 maggio 2024, n. 5667-3
Qualità dell'acqua - Campionamento - Parte 3: Conservazione e preparazione dei campioni di acqua.

La norma specifica i requisiti generali per il campionamento, la conservazione, la preparazione, il trasporto e la conservazione di tutti i campioni di acqua per analisi fisico-chimiche, chimiche, idrobiologiche e microbiologiche e per la determinazione di analiti e attività radiochimiche. La guida sulla validazione dei tempi di conservazione dei campioni di acqua è fornita nella norma ISO/TS 5667-25. La norma non è applicabile ai campioni di acqua destinati ad analisi ecotossicologiche, analisi biologiche (specificate nella ISO 5667-16), campionamento passivo (specificato nella ISO 5667-23) e microplastiche (specificate nella ISO 5667-27) . La norma è particolarmente appropriata quando i campioni non possono essere analizzati sul posto e devono essere trasportati in un laboratorio per l'analisi.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI 3 maggio 2024, n. 11296
Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata - Criteri finalizzati all'ottimizzazione dell'isolamento acustico di facciata dal rumore esterno.

La norma definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata (serramenti, dispositivi per il passaggio dell'aria, sistemi di oscuramento/schermatura e altri componenti presenti in facciata) e fornisce indicazioni sulla verifica dell'isolamento acustico della facciata dal rumore esterno. Si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea. La norma relativa ai criteri per la posa in opera dei componenti di facciata si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore. L'appendice A della norma costituisce documento di riferimento per l'applicazione dei DPR 18 novembre 1998, n. 459 (art. 5) e 30 marzo 2004, n. 142 (art. 6 e 7), relativi alle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e ferroviario, mediante interventi diretti sui ricettori.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI ISO 23 maggio 2024, n. 9613-2
Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto - Parte 2: Metodo tecnico progettuale per la previsione di livelli di pressione sonora all'aperto.

La norma descrive un metodo tecnico progettuale per calcolare l'attenuazione sonora nella propagazione all'aperto, allo scopo di prevedere i livelli di rumore ambientale a una certa distanza da una molteplicità di sorgenti. Con questo metodo si prevede il livello di pressione sonora continuo equivalente ponderato " A" prodotto da sorgenti sonore di emissione nota in condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione sonora.


SICUREZZA

ANTINCENDIO – classificazione dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio
Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE.

Con il regolamento è stato aggiornato il sistema di classificazione della prestazione in relazione alla reazione al fuoco, dei pannelli e i rivestimenti in legno massiccio, per limitarne esplicitamente l’applicazione solo al legno non trattato.

Nell’allegato, tabella 2, della Decisione n. 2006/213 della Commissione Ue sono stabilite le classi di reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio.

Le prove hanno dimostrato che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio hanno prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno.

Il regolamento entra in vigore il 20 agosto 2024.

RISCHIO SISMICO – Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici
Il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito del 20 marzo 2024 “Differimento del termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica”.

Con il Decreto, viene esteso il termine per il completamento dei lavori di adeguamento antisismico nelle scuole fino al 31 marzo 2025, a causa delle difficoltà riscontrate dagli enti locali nel rispettare le scadenze originali. Questa proroga mira a garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma richiede un'impeccabile gestione del tempo per evitare ritardi e assicurare la qualità delle operazioni.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Rapporto di Sicurezza
Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.

Il Decreto Agricoltura 2024, oltre alle disposizioni urgenti per le imprese agricole, pesca e acquacoltura, contiene una modifica al Decreto 105/2015 (Decreto RiR sugli stabilimenti a rischio rilevante).

All’articolo 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza) del Decreto 105/2015, vengono aggiunti i seguenti periodi: “Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata”.

In sintesi, con la modifica viene disposta una procedura soft per le imprese di interesse strategico nazionale per la valutazione del rapporto di sicurezza presentato dal gestore.

ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 45 del 16 maggio 2024 “cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il cinquantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

SPAZI CONFINATI – Certificazione degli appalti in luoghi confinati
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 859 del 8 maggio 2024 “Certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024”.

L’INL è tornato a trattare di certificazione dei contratti di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

A breve distanza dalla pubblicazione di due note sul medesimo argomento (le note 694/2024 e 1937/2024, con le quali era stato delimitato l’obbligo di certificazione), l’Ispettorato ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione.

Con la nota l’Ispettorato ha chiarito che la previsione contenuta nell’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province (art. 76, comma 1, lett. b).

Nelle diverse ipotesi delle commissioni istituite presso gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa commissione (art. 76, comma 1 lett. c-ter).

ADR – esenzione della nomina del consulente
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13921 del 14 maggio 2024 “Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”.

La Circolare intende chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare aiuta ad interpretare quanto indicato nel DM, esplicitando con esempi le varie condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del DM 7 agosto 2023, la Circolare chiarisce che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 dello stesso D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Vengono inoltre chiariti gli aspetti relativi alle prescrizioni di sicurezza e formazione previste dall’art.7 del DM: al riguardo, si sottolinea che la durata e periodicità dei corsi di formazione, comunque obbligatori ai sensi del DM, è lasciata alla discrezione del legale rappresentante “sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse”.

INAIL – infortuni nel settore metalmeccanico
Pubblicati i seguenti documenti:

– scheda informativa “Dinamiche infortunistiche nell’industria metalmeccanica” con i dati registrati dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro Infor.MO. La scheda presenta un approfondimento del fenomeno infortunistico nell’industria metalmeccanica ed in particolare delle attività della classificazione Ateco 2007: C24 Metallurgia e C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), analizza le cause degli infortuni registrati nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO. e fornisce indicazioni sulle buone pratiche di prevenzione e protezione da applicare per la corretta gestione dei fattori di rischio evidenziati e stimola l’individuazione di linee di azione efficaci per la riduzione di situazioni di rischio grave.

– La pubblicazione “Analisi dei dati statistici di infortunio e malattia professionale per le aziende industriali del settore metalmeccanico e dell’installazione e gestione di impianti” il cui obiettivo è quello di migliorare la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecno-patico nel settore dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, al fine sia di realizzare interventi di informazione di specifico interesse per le imprese metalmeccaniche, sia di individuare soluzioni pratiche di miglioramento continuo delle prestazioni. In particolare, la Parte 1 si riferisce ai dati dell’industria metalmeccanica e la Parte 2 si riferisce al settore dell’Installazione e Gestione di Impianti, in appendice si possono trovare i dati statistici completi per ogni anno analizzato.

INAIL – esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi
Pubblicato il volume “Direttiva UE 2022/431 e novità in tema di esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi”.

La direttiva europea 2004/37/CE introduce nuove misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, in particolare vengono innalzate le attività di prevenzione dei rischi per la salute riproduttiva dei lavoratori con importanti ripercussioni anche per le attività di ricerca in igiene industriale, medicina del lavoro ed epidemiologia occupazionale. Il volume presenta il nuovo quadro normativo e discute delle nuove sfide per la ricerca scientifica su questo tema.

INAIL – bonifica dell’amianto
Pubblicate n. 2 schede informative sull’argomento:
– “Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto – misure di cautela per la rimozione” che propone una procedura di sicurezza per la gestione degli gli abbandoni impropri sul suolo di Rifiuti Contenenti Amianto (Rca) in matrice cementizia compatta ed in buono stato di conservazione, di modesta entità. Nella scheda, vengono proposte misure procedurali ed operative in grado di assicurare un elevato standard di sicurezza per i lavoratori coinvolti e per la tutela degli ambienti di vita limitrofi.

– “Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell’amianto”. Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in matrice friabile che in matrice compatta è previsto l’utilizzo delle Unità di Decontaminazione del Personale (UDP). Talvolta sono state registrate in cantiere modalità di utilizzo non corrette, soprattutto nella fase di decontaminazione in uscita dal cantiere. La scheda ha dunque l’intento di esplicitare le idonee procedure da utilizzare sia in ingresso che in uscita dalle UDP, a tutela sia della salute dei lavoratori che dell’integrità degli ambienti di vita esterni al cantiere. In particolare, tali procedure risultano adeguate nei cantieri di durata di uno o pochi giorni.

INAIL – Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari
Pubblicato “Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari- Aspetti d’interesse medico-legale e prevenzionali”.

Il testo approfondisce gli aspetti di spiccato interesse medico-legale di una recente pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle neoplasie melanocitarie e si propone di rappresentare una sorta di “linea guida” condivisa da esperti clinici, medici del lavoro e medici legali al fine di ricondurre l’accertamento del melanoma denunciato quale malattia professionale a univoci criteri di appropriatezza scientifica.

INAIL – Piattaforme di lavoro elevabili
Pubblicato il documento “Piattaforme di lavoro elevabili” che si propone di mettere a confronto le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e nello specifico la EN 280:2013+A1:2015, che sarà ritirata il 2 febbraio 2025, e la EN 280-1:2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023.

L’articolo 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto, tra le quali le piattaforme di lavoro elevabili, siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’Inail è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il DM 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, è stato elaborato un documento di confronto tra le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili.

Questo documento non costituisce ovviamente un riferimento vincolante, ma vuole piuttosto proporsi come esempio interpretativo dell’evoluzione normativa nel settore, che possa essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (fabbricanti, soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL – atmosfere potenzialmente esplosive nella produzione di idrogeno verde da substrati organici
Pubblicata la scheda informativa “Produzione di idrogeno verde da substrati organici. Un focus sul pericolo di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive”.

I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe essere favorita anche dall’utilizzo dell’idrogeno (H2), poiché esso è in grado di immagazzinare grandi quantità di energia all’interno del suo legame chimico.

È fondamentale evidenziare che solamente “l’idrogeno verde”, viene considerato una fonte rinnovabile e pertanto può contribuire fattivamente alla transizione energetica. Le strade percorribili per produrre H2 verde sono sostanzialmente due: l’elettrolisi, in cui si impiega l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e la produzione biologica (bioidrogeno), sfruttando principalmente la fermentazione di substrati organici. La prima modalità è ancora penalizzata da costi elevati, mentre la seconda è in fase di sviluppo e studio su scala pilota. La produzione biologica di H2 da fonti rinnovabili è un ramo emergente rispetto alle tecnologie basate sull’utilizzo di combustibili fossili. Pertanto, la maturità di questo processo è ancora relativamente acerba e la comprensione degli aspetti chiave, relativi all’ottimizzazione delle rese produttive e alla valutazione dei rischi, è ancora incompleta. In tale contesto è necessario studiare, già dalla scala pilota, gli aspetti di sicurezza al fine di definire approcci alla valutazione dei rischi, applicabili al processo su scala industriale.

INAIL – infortuni nella pubblica amministrazione
Il numero Dati INAIL di aprile 2024 è dedicato agli infortuni e alle malattie professionali denunciati dai dipendenti della pubblica amministrazione. Nel quinquennio 2018-2022 il bilancio del fenomeno infortunistico della gestione assicurativa INAIL per Conto dello Stato riferita ai dipendenti pubblici si è chiuso mostrando una tendenza in crescita. Il numero delle denunce pervenute all’Istituto nel 2022 è infatti aumentato del 14,1% rispetto al 2018 e del 35,1% rispetto al 2021, complice il rientro al lavoro in presenza a partire dal 15 ottobre 2021. Il -42,1% dei casi mortali denunciati registrato tra il 2021 e 2022 è invece dovuto principalmente alla diminuzione dei decessi da Covid-19.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Regione Piemonte. Moduli attuativi per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto
Determinazione del Dirigente Regionale n. 291 del 26 aprile 2024 “DGR 22 aprile 2024, n. 23-8469 di approvazione del "Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto". Approvazione moduli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto e istituzione gruppo di lavoro tecnico”.

Con la Determinazione vengono approvati i seguenti moduli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto allegati alla presente determinazione (allegati da 1 a 5):
– Allegato 1 - Richiesta di preadesione al programma di sorveglianza sanitaria ed iscrizione nell'elenco regionale ex esposti ad amianto e relativa informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR);
– Allegato 2 - Questionario - definizione pregressa esposizione ad amianto;
– Allegato 3 - Questionario C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) per la rilevazione dei sintomi respiratori;
– Allegato 4 - Risultati delle visite e degli esami strumentali;
– Allegato 5 - Modello per la raccolta dei dati di sintesi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, Conforme all'ALLEGATO B dell'Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2018, rep. Atti 39/CSR, "dati di sintesi delle regioni e province autonome della sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (visite effettuate, accertamenti radiologici e funzionali, patologie diagnosticate)".

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Piemonte. Piano regionale di prevenzione 2024
Determinazione del Dirigente Regionale n. 305 del 6 maggio 2024 “Piano regionale di prevenzione 2024: approvazione della programmazione annuale (DGR n. 16-4469 del 29/12/2021)”.

Con la Determinazione vengono approvati i seguenti documenti:
– programmazione annuale del Piano Regionale di Prevenzione per il 2024, contenuta nell'Allegato A,
– Documento di indirizzo per le attività di competenza SISP contenuto nell'Allegato B,
– Documento di indirizzo relativo alle attività di vigilanza SPreSAL contenuto nell'Allegato C,
– "Piano formativo 2024" del Piano Regionale di Prevenzione contenuto nell'Allegato D,
– "Piano di Comunicazione 2024" del Piano Regionale di Prevenzione contenuto nell'Allegato E,
– il format per la stesura dei Piani Locali di Prevenzione (PLP) 2024 delle ASL contenuto nell'Allegato F,

Attribuito alle Aziende Sanitarie Locali il compito di redigere il Piano Locale di Prevenzione (PLP) 2024, secondo le indicazioni e il format di cui agli Allegati A e F e di trasmetterlo al settore "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" tramite posta certificata entro il 31 maggio 2024.

RISCHIO RUMORE – Regione Piemonte. Modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica
Determinazione del Dirigente Regionale n. 389 del 23 maggio 2024 “Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale”.

Con la Determinazione vengono approvati:
– il modello di "Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42" (Allegato 1), che sostituisce i modelli approvati con la determinazione dirigenziale n. 202/A1602A del 4 giugno 2018;
– il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017" (Allegato 2);
– il modello di "Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all'elenco di cui all'art. 21 del d.lgs. 42/2017" (Allegato 3).

Viene inoltre stabilito che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento.

MICROCLIMA – Regione Lombardia. Piano mirato di prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura
Decreto del Dirigente Regionale n. 7527 del 17 maggio 2024 “Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del piano mirato di prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura”.

Con il Decreto, in allegato A, viene approvato il "Documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura".

NORME TECNICHE – Parità di genere
Norma Tecnica ISO 53800:2024
“Guidelines on the promotion and implementation of gender equality and women’s empowerment”

La norma internazionale rappresenta un utile strumento a supporto della UNI/PdR 125 per promuovere la parità di genere. Il documento fornisce indicazioni per promuovere e applicare la parità di genere e l’empowerment femminile all’interno delle organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione, ubicazione o settore di attività. La norma non è certificabile e non si sostituisce alla UNI/PdR 125, che a livello nazionale rimane il documento maggiormente strutturato e di sicuro riferimento anche in un’ottica di valutazione di conformità, ma può ugualmente essere un valido strumento di supporto.

NORME TECNICHE – Esoscheletri
Norma Tecnica UNI/TR 11950:2024
“Sicurezza e salute nell’uso degli esoscheletri occupazionali orientati ad agevolare le attività lavorative”

Il rapporto tecnico offre un primo significativo contributo in tema di salute e sicurezza sul lavoro, per un uso corretto e consapevole degli esoscheletri.

Approfondisce lo stato dell’arte degli esoscheletri occupazionali e si propone di:
– fornire indicazioni sulla corretta terminologia e definizioni da adottare nel settore degli esoscheletri occupazionali;
– individuare e descrivere le diverse tipologie di esoscheletri ad oggi sviluppati ed in uso negli ambienti di lavoro (con particolare riferimento agli attivi e passivi);
– illustrare i principi generali di progettazione e costruzione degli esoscheletri;
– rappresentare i settori lavorativi di possibile applicazione degli esoscheletri;
– inquadrare le potenziali opportunità e problematiche correlate all’uso degli esoscheletri.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 14972-4:2024
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 4: Protocollo di prova per sistemi di ugelli automatici per locali non di stoccaggio”

Norma Tecnica UNI EN 12845-3:2024
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Parte 3: Guida per la protezione antisismica”

Le norme specificano rispettivamente:
– la valutazione della prestazione al fuoco dei sistemi di acqua nebulizzata per ambienti non adibiti a stoccaggio e non produttivi con carichi leggeri con combustibili ordinari, come uffici, scuole, ospedali e alberghi;
– i requisiti per la protezione antisismica dei sistemi automatici a sprinkler in conformità alla EN 12845:2015+A1:2019.

NORME TECNICHE – progettazione delle planimetrie dell'emergenza
Norma Tecnica UNI ISO 23601:2024
“Identificazione di sicurezza - Segnaletica per le planimetrie di esodo ed evacuazione”

La norma stabilisce i principi di progettazione delle planimetrie dell'emergenza (esodo ed evacuazione) da esporre, che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, l'esodo, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura. Questi piani possono essere utilizzati anche dalle forze di intervento in caso di emergenza. Questi piani sono destinati ad essere esposti come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro. La norma non riguarda le planimetrie destinate ai servizi di sicurezza né i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.

NORME TECNICHE – Piattaforme elevabili
Norma Tecnica UNI EN 1570-1:2024
“Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco”
La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili con le seguenti caratteristiche:
– non servono più di 2 livelli fissi ma possono superare un livello fisso, e con una velocità di spostamento verticale non superiore a 0,15 m/s, a meno che la posizione non sia sicura, e
– per il sollevamento o l'abbassamento di merci (con o senza operatore/i e/o persona/e autorizzata/e, oppure
– per il sollevamento o l'abbassamento di operatori e/o persone autorizzate con o senza merci, in posizioni in cui possono svolgere il lavoro da un tavolo di sollevamento fisso o mobile che è guidato solo durante la sua corsa verticale.

La norma specifica le misure tecniche appropriate per eliminare e ridurre i rischi derivanti dai pericoli significativi elencati nell'Allegato B.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 13557:2024
“Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando”

Norma Tecnica UNI EN 4302:2024
“Apparecchi di sollevamento - Carichi del vento”

Le norme specificano rispettivamente:
– i requisiti di progettazione in materia di salute e sicurezza per i dispositivi di comando e le stazioni di comando delle loro postazioni operative per tutte le tipologie di apparecchi di sollevamento;
– la valutazione dei carichi da vento sugli apparecchi di sollevamento. Stabilisce i metodi generali per il calcolo dei carichi del vento (per le condizioni in servizio e fuori servizio), che sono inclusi nelle combinazioni di carico indicate nella ISO 8686-1 e utilizzati per le prove di competenza come quelle fornite nella ISO 20332 per i componenti strutturali degli apparecchi di sollevamento. Fornisce un metodo di calcolo semplificato e presuppone che il vento agisca orizzontalmente da qualsiasi direzione, o che il vento agisca a velocità costante, o che ci sia una reazione statica al carico del vento applicato alla struttura dell'apparecchio di sollevamento. La norma include delle previsioni per gli effetti delle raffiche (fluttuazioni della velocità del vento) e per la risposta dinamica. Fornisce indicazioni su quando mettere in sicurezza l'apparecchio di sollevamento in caso di fuori servizio.

NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI EN 1755:2024
“Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Requisiti supplementari per l'Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive”

La norma si applica ai carrelli industriali semoventi ed ai carrelli industriali con guidatore a piedi a controllo manuale e semi-manuale come definiti nella ISO 5053-1 compresi i loro dispositivi e attrezzature di movimentazione del carico destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Le attrezzature montate sulla piastra porta forche o sulle forche, che sono removibili dall'utilizzatore, non sono considerate una parte integrante del carrello. La norma specifica i requisiti tecnici supplementari, per la prevenzione dell'accensione di un'atmosfera esplosiva di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, per i carrelli industriali del gruppo di apparecchi II e della categoria di apparecchi 2G, 3G, 2D o 3D. La norma si applica ai carrelli destinati ad essere utilizzati in atmosfere con un intervallo di temperature ambiente da -20°C a +40°C; e pertanto, se non diversamente specificato, i carrelli costruiti in conformità con la presente norma soddisferanno tutte le condizioni di utilizzo all'interno di questo intervallo. L'intervallo di temperatura ambiente da -20°C a +40°C è in linea con la EN ISO 3691-1.

NORME TECNICHE – Forni industriali
Norma Tecnica UNI EN ISO 13577-2:2024
“Forni industriali e connesse apparecchiature di processo - Sicurezza - Parte 2: Sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento dei combustibili”

La norma specifica i requisiti di sicurezza per i sistemi di combustione e di movimentazione e trattamento del combustibile che fanno parte di forni industriali e delle connesse apparecchiature di processo (TPE - Thermo-Processing Equipment), inclusi i sistemi di bruciatori singoli e multipli in apparecchiature e macchine di processo termico.

NORME TECNICHE – Tubazioni di materia plastica
Norma Tecnica UNI EN 12201-1:2024
“Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalità”

Norma Tecnica UNI EN 12201-2:2024
“Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi”

Norma Tecnica UNI EN 12201-3:2024
“Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi”

Norma Tecnica UNI EN 12201-4:2024
“Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole”

Norma Tecnica UNI EN 12201-5:2024
“Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 5: Idoneità allo scopo del sistema”

Le norme specificano rispettivamente:
– i materiali e gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni in pressione di polietilene (PE) (condotte e tubi di servizio);
– le caratteristiche dei tubi in polietilene (PE);
– le caratteristiche dei raccordi a fusione in polietilene (PE) e dei raccordi meccanici;
– le caratteristiche delle valvole e dei corpi delle valvole in polietilene (PE);
– i requisiti dell'idoneità allo scopo degli assiemi dei sistemi di tubazioni in polietilene (PE), specifica i requisiti per l'elettrofusione, la fusione a bicchiere, la fusione di testa e i giunti meccanici. Specifica il metodo di preparazione dei provini per le giunzioni e le prove da eseguire su tali giunzioni per valutare l'idoneità allo scopo del sistema in condizioni normali ed estreme.

Tutte le tubazioni trattate dalle norme, sono per applicazioni interrate o fuori terra, destinate per il trasporto dell'acqua per uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per scarico e fognature in pressione, per sistemi di fognatura in depressione, e dell'acqua per altri usi ad esclusione delle applicazioni industriali.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 22435:2024
“Bombole per gas - Valvole per bombole con riduttori di pressione integrati - Specifiche e prove di tipo”

Norma Tecnica UNI EN ISO 10297:2024
“Bombole per gas - Valvole per bombole - Specifiche e prove di tipo”

Norma Tecnica UNI EN ISO 17871:2024
“Bombole per gas - Valvole per bombole ad apertura rapida - Specifiche e prove di tipo”

Le norme specificano rispettivamente:
– i requisiti di progettazione, i metodi di prova di tipo, la marcatura e le istruzioni per le valvole per bombole con regolatore di pressione integrato (VIPR) destinate a essere montate su bombole per gas, fusti o tubi in pressione o utilizzate come valvola principale per fasci di bombole che trasportano gas compressi, liquefatti o disciolti;
– i requisiti di progettazione, prova di tipo e marcatura per: a) valvole per bombole per gas trasportabili ricaricabili; b) valvole principali (escluse le valvole a sfera) per fasci di bombole; c) valvole per bombole o valvole principali con regolatore di pressione integrato (VIPR); d) valvole per fusti e tubi in pressione; destinate ad essere montate su bombole che trasportano gas compressi, disciolti e liquefatti;
– la progettazione, le prove di tipo, la marcatura, le prove di fabbricazione e i requisiti di esame delle valvole per bombole ad apertura rapida destinate ad essere montate su bombole per gas trasportabili ricaricabili, fusti a pressione e tubi che trasportano: - non tossici; - non ossidanti; - non infiammabili; e - non corrosivi; gas compressi o liquefatti o agenti estinguenti caricati con gas compressi da utilizzare per l'estinzione di incendi, la protezione dalle esplosioni e le applicazioni di soccorso.

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