AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2019
24/06/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2019

AMBIENTE

 

 

REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime)

Pubblicata il 2 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE 203-924-4; num. CAS: 111-96-6) come sostanza chimica di processo nella fabbricazione di Dynabeads®.

In quanto, Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non esistono alternative idonee.

 

REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicata il 29 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Rifiutata la richiesta di autorizzazione all’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-09) sotto forma di bagno fuso per modificare superfici, in particolare mediante brunitura, di prodotti medicali delicati, in particolare di strumenti microchirurgici.

In quanto, la domanda non conteneva gli elementi necessari di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

 

ENERGIA – biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa

Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

Il Regolamento da un lato stabilisce i criteri per la determinazione delle materie prime ad elevato rischio ILUC (Indirect Land Use Change : cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni effettuato per produrre biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa in terreni prima destinati alla produzione di alimenti o mangimi), dall’altro prevede modalità e criteri per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

 

RIFIUTI – combustibile esaurito e rifiuti radioattivi

Legge n. 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018”.

L’art. 18, in merito al combustibile esaurito ed ai rifiuti radioattivi, integra il decreto 45/2014, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, definendo la responsabilità primaria e la responsabilità ultima in materia.

    RAEE – trasmissione dati all’Ispra

    Legge n. 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018”.

    L’art. 19 è dedicato ai RAEE ed interviene sul decreto 49/2014, ai fini di dare una corretta attuazione alla direttiva RAEE 2012/19/UE. In particolare si prevede che i produttori e i terzi (che agiscono in loro nome), trasmettano annualmente e gratuitamente all’Ispra i dati relativi ai RAEE :

    • ricevuti presso i distributori
    • ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento
    • oggetto di raccolta differenziata.

     

    RIFIUTI – esclusione sfalci e potature

    Legge n. 37 del 3 maggio 2019 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018”.

    L’art. 20 riscrive in parte l’art. 185 (comma 1, lett. f), del decreto 152/2006 (Testo Unico Ambientale) precisando che fra i materiali ai quali non si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti vi sono :

    • la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

     

    RIFIUTI – rifiuti radioattivi del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra

    Legge n. 40 del 8 maggio 2019 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra”.

    Con la Legge, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo con la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) sulle responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del CCR di Ispra.

    Attribuiti al Governo italiano responsabilità e oneri di smantellamento del reattore Ispra-1 e di gestione dei rifiuti radioattivi fino al trasferimento dal sito del CCR di Ispra al futuro “deposito nazionale”.

     

    SOSTANZE PERICOLOSE – restrizioni nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

    Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 aprile 2019 “Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1 marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”.

    Il Decreto ha modificato il D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014 (cosiddetta disciplina Rohs), in attuazione alle direttive UE sopraelencate, conseguentemente sono state indicate le date di scadenza relative all'utilizzo di determinati composti a base di piombo o di rame nei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

     

    AIA – redazione della relazione di riferimento

    Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 104 del 15 aprile 2019 “Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v) - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06”.

    Il Decreto contiene le modalità di redazione della "Relazione di riferimento" e riporta anche le metodiche di indagine relativamente alle sostanze pericolose da ricercare.

    La relazione di riferimento ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.

    Devono presentare tale relazione:

    • Attività soggette ad autorizzazione statale: Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
    • Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
    • Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a determinate soglie.
    • Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII, pertanto sottoposte ad autorizzazione regionale.
    • Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW se alimentate, anche parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale.
    • Impianti ed attività per i quali, in base alla verifica (applicando la procedura prevista nell’allegato 1 al Decreto), risulta essere necessaria la presentazione della domanda di riferimento.

     

    VIA – valutazione di impatto sanitario (VIS)

    Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2019 “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)”.

    Le linee guida, come previsto dal D. Lgs. n.104 del 16 giugno 2017, si applicano a programmi e progetti di competenza statale, ma possono rappresentare un modello di riferimento anche per programmi e progetti di rilevanza regionale, per consentire una uniforme metodologia di valutazione a livello nazionale.

    La VIS è uno strumento a supporto dei procedimenti amministrativi e dei processi decisionali riguardanti piani, programmi e progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA).

    La VIS consiste in un "elaborato predisposto dal proponente al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione", in analogia alla valutazione di impatto ambientale.

     

    ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporti transfrontalieri con la Confederazione Svizzera

    Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 5 del 9 maggio 2019 "Applicazione disposizioni delibera n. 3 del 13 luglio 2016 (documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6)".

    Il Comitato nazionale ritiene che:

    • l'autorizzazione rilasciata dall'autorità Svizzera in conformità all'articolo 9 dell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, può considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'articolo 15, comma 4, lettera c), del D.M. 120/2014
    • il requisito relativo alla capacità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, del D.M. 120/2014, sia da considerarsi comprovato previa presentazione di copia della predetta autorizzazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 3 del 13 luglio 2016 per i soggetti in possesso di licenza comunitaria
    • nel caso di trasporti transfrontalieri, non trovi applicazione quanto contenuto nella circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 circa la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

    Da ultimo, con riferimento al requisito di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), relativo alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, si segnala che la verifica dello stesso è da effettuarsi esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione Svizzera in quanto obbligatori (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale) e non sul c.d. "terzo pilastro" (previdenza individuale) che risulta essere istituto come complementare e facoltativo.

     

    ENERGIA – Guida operativa sui Certificati Bianchi

    Disponibile sul sito del MISE, il Decreto direttoriale 30 aprile 2019 di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE.

    La Guida riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi. Il decreto aggiorna, inoltre, la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.

     

    RAEE – rapporto annuale 2018

    Presentato il "Rapporto Annuale 2018 sul Sistema di Ritiro e Trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia".

    310.610 tonnellate di RAEE raccolti complessivamente in tutta Italia dai sistemi confermano anche per il 2018 il trend di crescita positivo avviato nel 2014 che si traduce in un incremento del 4,8%. Migliora di conseguenza la raccolta media pro capite che si attesta a 5,14 kg per abitante.

    La Valle d’Aosta doppia la media nazionale nella raccolta pro capite, mentre le ultime tre posizioni per raccolta pro capite spettano rispettivamente a Sicilia (2,89 kg/ab), Puglia (2,89 kg/ab) e Campania (2,96 kg/ab).

     

    ACQUE – ARPAV pubblicazione dei monitoraggi PFAS

    Disponibili sul sito di Arpa Veneto (ARPAV) gli esiti dei monitoraggi dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) effettuati dal 2013 al 2018 nei fiumi e nei laghi della regione.

     

    ACQUE – ARPAT linea guida monitoraggio acque impianti produttivi

    Disponibile sul sito di Arpa Toscana (ARPAT) "Linee guida per la predisposizione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee in impianti produttivi" che rappresenta uno strumento operativo utile a realizzare e mettere a regime una rete di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee in corpi idrici a media e bassa permeabilità che per le loro caratteristiche peculiari si discostano spesso dalle normali procedure di campionamento in acquiferi produttivi.

     

    RIFIUTI – Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi

    Disponibile sul sito dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) "Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi".

    Il documento contiene informazioni relative a volumi, masse, stato fisico, attività specifica, contenuto di radioattività e condizioni di stoccaggio dei rifiuti, compresi il combustibile esaurito e le sorgenti dismesse. l’Inventario è aggiornato al 31 dicembre 2017.

     

    NORME TECNICHE – valutazione della conformità in sistemi di gestione ambientale - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019 - “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale”

    La norma definisce i requisiti di conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di audit e di certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS - Environmental Management Systems) ed integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021-1.

     

     

     

     

    SICUREZZA

     

    REACH – autorizzazione all'uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime)

    Pubblicata il 2 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

    Autorizzato l’uso del Bis(2-metossietil) etere (diglime) (num. CE 203-924-4; num. CAS: 111-96-6) come sostanza chimica di processo nella fabbricazione di Dynabeads®.

    In quanto, Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e non esistono alternative idonee.

      REACH – rifiutata l’autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

      Pubblicata il 29 maggio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

      Rifiutata la richiesta di autorizzazione all’uso del Dicromato di sodio (num. CE 234-190-3; num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-09) sotto forma di bagno fuso per modificare superfici, in particolare mediante brunitura, di prodotti medicali delicati, in particolare di strumenti microchirurgici.

      In quanto, la domanda non conteneva gli elementi necessari di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

       

      SICUREZZA STRADALE – dispositivi di sicurezza per i motociclisti

      Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 aprile 2019 “Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti (DSM)”.

      Il Decreto disciplina l’installazione di dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (barriere continue che presentano dal lato del traffico una superficie continua sia in senso orizzontale che verticale per un’altezza di almeno 80 cm dal piano).

      Previsto l’obbligo di installare barriere salva-motociclisti su tutte le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti che comportano varianti di tracciato e/o rinnovo delle barriere di sicurezza stradali su tratti significativi, oppure su strade esistenti non soggette ad interventi, ma dove siano avvenuti nel triennio almeno cinque incidenti con morti e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori.

      Il provvedimento entra in vigore il 13 novembre 2019, le disposizioni non si applicano per le opere con procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato già approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.

       

      IMPIANTI A FUNE – Proroga dei termini di scadenza

      Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 166 del 13 maggio 2019 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza di cui all'art. 9.1.1”.

      Prorogato al 30 novembre 2019 il termine di scadenza di cui all'art. 9.1.1 del decreto 11 maggio 2017 relativo all’invio all'Autorità di sorveglianza, da parte dell’esercente dell’impianto, del Regolamento di esercizio con i relativi allegati (tra i quali il Piano di evacuazione), nonché del Registro giornale, del Registro di controllo e manutenzione, del Verbale di ispezione annuale e del Rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi, pena la revoca del nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, riguardante gli impianti aerei e terrestri a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.

       

      GAS TOSSICI – revisione delle patenti

      Decreto del Ministero della Salute del 15 gennaio 2019 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014”.

      Disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.

       

      CONTROLLI A DISTANZA – configurabilità del silenzio assenso nella richiesta di autorizzazione

      Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 3/2019 dell'8/05/2019 “Interpello ex art. 9 del D.lgs. n. 124/2004 - Autorizzazione amministrativa ex articolo 4, comma 1 della Legge n. 300/1970”.

      il Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito alla configurabilità del silenzio assenso (Legge n. 241/1990) in riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, attraverso i quali il datore di lavoro pone in essere controlli a distanza sui lavoratori ( art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300 ).

      Stante l’attuale formulazione dell’art. 4 della L. 300/1970, il Ministero ribadisce che non è consentita l’installazione di impianti per i controlli a distanza in assenza di un’autorizzazione espressa sia essa di natura negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento dell’Ispettorato).

       

      SORVEGLIANZA SANITARIA – Tenuta della documentazione su supporto informatico

      Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 4/2019 dell'8/05/2019 “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Articolo 53 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico”.

      La Commissione ritiene che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

      Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

       

      INL – Rapporto annuale sull’attività di vigilanza 2018

      L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha presentato il “Rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale" per l’anno 2018, che costituisce il documento riepilogativo dei risultati della vigilanza svolta dall’Ispettorato nelle sue componenti lavoristica, previdenziale e assicurativa.

       

      INAIL – guida alle tariffe dei premi assicurativi

      Inail ha pubblicato il volume "Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", edizione 2019 che descrive le caratteristiche dell’impianto tariffario entrato in vigore lo scorso primo gennaio, a quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento.

       

      INAIL – guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti

      Inail ha pubblicato "Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse".

      La Guida analizza sette principali ambiti di verifica e per ciascuno presenta delle schede di sintesi della tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l’iter procedurale per attivarla :

      • Impianti di riscaldamento.
      • Impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
      • Recipienti di trasporto gas – bombole per GPL.
      • Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere.
      • Apparecchi di sollevamento.
      • Ponti sospesi e macchine agricole raccoglifrutta.
      Ponti sollevatori per veicoli.

       

      INAIL – open data INAIL primo quadrimestre 2019

      Pubblicati online gli open data INAIL primo quadrimestre 2019, i dati sono provvisori e il loro confronto richiede cautele.

      I dati rilevati al 30 aprile evidenziano a livello nazionale un incremento sia degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (+1,7%), sia di quelli in itinere, che hanno fatto registrare un incremento pari al 6,3%.

      A livello nazionale si evidenziano 14 denunce in più di casi mortali avvenuti in occasione di lavoro e 3 in più di quelli occorsi in itinere (+5,9%).

       

      NORME TECNICHE – aree da gioco - Norma Tecnica UNI EN 1176-1:2018 - “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova”

      La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per attrezzature e superfici per aree da gioco pubbliche installate in modo permanente.

       

      NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 54-7:2018 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione”

      La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori puntuali di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione da utilizzare per i sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'interno o intorno all'edificio.

       

      NORME TECNICHE – apparecchi di sollevamento - Norma Tecnica UNI EN 13135:2018 - “Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura”

      La norma specifica i requisiti per la progettazione e la selezione delle attrezzature: elettrica, meccanica, idraulica e pneumatica utilizzate in tutti i tipi di apparecchi di sollevamento e degli accessori fissi di presa del carico ad esse associati, con l’obiettivo di garantire l’affidabilità delle funzioni di sicurezza e di proteggere il personale dai pericoli per la loro salute e sicurezza.

       

       

      NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL - Norma Tecnica UNI EN 12817:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità minore o uguale a 13 m3” - Norma Tecnica UNI EN 12819:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualificazione dei recipienti a pressione per gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità maggiore di 13 m3”

      Le norme definiscono :

      • l'ispezione ordinaria, l'ispezione periodica e la riqualificazione di recipienti a pressione fissi di gas di petrolio liquefatto (GPL)
      • la marcatura dei recipienti a pressione e/o la tenuta dei registri, per quanto appropriato, come risultato dell'ispezione ordinaria, dell'ispezione periodica e della riqualificazione.

      Rispettivamente per contenitori con capacità da 150 lt. fino a 13 m3 inclusi e per contenitori di dimensioni maggiori di 13 m3 e dei relativi accessori.

       

       

      NORME TECNICHE – esposizione agli agenti chimici - Norma Tecnica UNI EN 689:2019 - “Esposizione nei luoghi di lavoro - Misurazione dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale”

      La norma definisce una strategia per effettuare misure rappresentative dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici in modo da dimostrare la conformità coi limiti di esposizione occupazionale (OELVs). La presente norma europea non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

       

      NORME TECNICHE – Odorizzazione di gas - Norma Tecnica UNI 7133-1:2019 - “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 1: Termini e definizioni” - Norma Tecnica UNI 7133-3:2019 - “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi” - Norma Tecnica UNI 7133-4:2019 - “Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti”

      Le norme definiscono :

      • le definizioni dei principali termini utilizzati nell'ambito dell'odorizzazione di gas combustibili per uso domestico e similare
      • le modalità per determinare le caratteristiche olfattive di fluidi odorosi (rinoanalisi) mediante prove di laboratorio o in campo
      • le caratteristiche olfattive degli odorizzanti e stabilisce ulteriori requisiti di compatibilità con i materiali utilizzati nelle reti di distribuzione per l'impiego di odorizzanti, ad integrazione di quelli contenuti nella UNI EN ISO 13734.

       

      NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori - Norma Tecnica UNI EN 13611:2019 - “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti generali”

      La norma definisce i requisiti generali di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione per bruciatori ed apparecchi a gas o combustibili liquidi. La norma si applica ai dispositivi con pressione massima dichiarata in ingresso fino a 500 kPa e dimensioni nominali dei raccordi fino a DN 250.

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