AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2017
22/06/2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA MAGGIO 2017

AMBIENTE

 

 

SOSTANZE PERICOLOSE – fenolo e bisfenolo A nei giocattoli

Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 e Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017, che modificano, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo ed il bisfenolo A.

Le Direttive modificano la normativa comunitaria che regolamenta la sicurezza dei giocattoli prevedendo, a partire dal novembre 2018, l’applicazione del limite di migrazione per le sostanze in questione nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

 

CLP – modifiche per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiornarlo ed adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. Il provvedimento si applica dal 01/12/2018, tranne le modifiche elencate all'articolo 2, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 01/06/2017. Le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente Regolamento anche prima del 01/12/2018.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – mercurio

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.

Il Regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio, delle miscele di mercurio, ed alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio, nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 31 maggio 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

È autorizzato fino al 21 settembre 2027 l’uso del Triossido di cromo come ossidante o indurente nella fabbricazione di acciaio inossidabile colorato, in quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica (in conformità all’articolo 60, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1907/2006).

 

AEE RAEE – garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti

Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 68 del 9 marzo 2017 “Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”.

Le disposizioni del regolamento si applicano per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le esclusioni stabilite (agli articoli 3 e 40, comma 3) dal medesimo decreto legislativo.

La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.

La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.

 

ENERGIA – accesso agli incentivi per impianti a biomasse e a biogas

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 aprile 2017 “Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas”.

Stabilite le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario di cui all’art. 8, comma 7, D.M. 6 luglio 2012, in base al quale: “Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all’Allegato 5”. Il premio, infatti, è corrisposto agli impianti alimentati con:

  • prodotti di origine biologica
  • sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2017 (es. determinate tipologie di sottoprodotti di origine animale, di sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale, ecc.).

Il Decreto stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minimedelsistemadi analisi delleemissioni (SAE), utilizzabile ai fini dell’accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo (sistema SME).

 

RIFIUTI – residui di produzione

Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n. 7619 del 30/05/2017 avente per oggetto "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264".

In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero correda la circolare di un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.gs.152/06 e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.

Di particolare interesse il punto 5 “Documentazione contrattuale e scheda tecnica” dove viene riportata la seguente tabella di riferimento per la compilazione della scheda tecnica necessaria alla dimostrazione dei requisiti di sottoprodotto che varrà come prova documentale dei requisiti stessi :

REQUISITO DA DIMOSTRARE

CAMPI DELLA SCHEDA TECNICA DA RIEMPIRE

 

CARATTERISTICA DI RESIDUO DI PRODUZIONE

(articolo 184-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sull’impianto di produzione e sul sottoprodotto. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione;

- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione;

- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione;

CERTEZZA DELLUTILIZZO

(articolo 184-bis, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sulla destinazione del sottoprodotto, su tempi e modalità di deposito e movimentazione, nonché sull’organizzazione e continuità del sistema di gestione. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Tipologie di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;

- Impianto o attività di destinazione (la compilazione di questo campo, comportando l’individuazione anche sotto il profilo soggettivo del destinatario, può essere effettuata anche in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo);

- Riferimenti di eventuali intermediari (la compilazione di questo campo è eventuale e può essere effettuata in un momento successivo rispetto alla produzione del residuo);

- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto;

- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi;

- Tempo massimo previsto per il deposito, a partire dalla produzione fino all’impiego definitivo;

- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto;

UTILIZZO DIRETTO, SENZA TRATTAMENTI DIVERSI DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

(articolo 184-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 152/06)

È necessario fornire informazioni sul sottoprodotto e sui trattamenti necessari a consentirne l’impiego. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto

(in questo campo vanno descritti i trattamenti eventualmente necessari al fine dell’impiego e va fornita la dimostrazione della non estraneità dei medesimi rispetto alla “normale pratica industriale”, nonché, in conformità all’articolo 6 del Decreto, la dimostrazione che, già nelle condizioni in cui si trova al termine del ciclo produttivo, il residuo rispetta tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che l’impiego dello stesso non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente);

LEGALITÀ DELL’UTILIZZO

(articolo 184-bis, comma 1, lett. d) d.lgs. n.152/06)

È necessario fornire informazioni sulle caratteristiche del sottoprodotto e sulla conformità dello stesso rispetto all’impiego previsto, sotto il profilo sia tecnico che del rispetto dei requisiti e dei parametri stabiliti da norme di settore, laddove esistenti. In particolare, rileva la compilazione dei seguenti campi della scheda tecnica:

- Conformità del sottoprodotto rispetto all’impiego previsto.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto transfrontaliero

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 5 del 2 maggio 2017 “Proroga del termine previsto dall’articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016”.

Prorogatoal 30 settembre 2017 il termine entro cui le imprese iscritte in cat. 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti) devono iscriversi all’Albo, nel caso in cui queste siano in possesso della ricevuta rilasciata a seguito dell’iscrizione prevista dall’abrogata Delibera del 22 gennaio 2010.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 6, del 30 maggio 2017, recante “Requisiti del Responsabile Tecnico di cui gli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.

Con la Deliberazione, vengono definiti i requisiti, ovvero idoneo titolo di studio, esperienza maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e un’adeguata formazione per lo svolgimento della mansione.

Entrata in vigore il 16 ottobre 2017.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Deliberazione n. 7, del

30 maggio 2017, recante “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’art. 13 DM 120/2014”.

La formazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti RTGR è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento, eccezion fatta per il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

La Deliberazione definisce criteri e modalità di svolgimento delle verifiche quinquennali.

 

VAS – rapporto ISPRA

Ispra ha pubblicato il rapporto "Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle agenzie ambientali e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS".

Il rapporto è articolato in tre capitoli. Il primo riporta la situazione delle normative in materia di VAS a livello regionale, il secondo lo stato dell’arte dei ruoli e delle attività che le Agenzie ambientali svolgono nelle applicazioni di VAS e il terzo è dedicato alle principali difficoltà e carenze riscontrate dalle Agenzie nelle stesse applicazioni.

 

 

SICUREZZA

 

SOSTANZE PERICOLOSE – fenolo e bisfenolo A nei giocattoli

Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 e Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017, che modificano, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo ed il bisfenolo A.

Le Direttive modificano la normativa comunitaria che regolamenta la sicurezza dei giocattoli prevedendo, a partire dal novembre 2018, l’applicazione del limite di migrazione per le sostanze in questione nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o negli altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

 

CLP – modifiche per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiornarlo ed adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. Il provvedimento si applica dal 01/12/2018, tranne le modifiche elencate all'articolo 2, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 01/06/2017. Le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del Regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente Regolamento anche prima del 01/12/2018.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – mercurio

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.

Il Regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio, delle miscele di mercurio, ed alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio, nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 31 maggio 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

È autorizzato fino al 21 settembre 2027 l’uso del Triossido di cromo come ossidante o indurente nella fabbricazione di acciaio inossidabile colorato, in quanto i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica (in conformità all’articolo 60, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1907/2006).

 

COSTI SICUREZZA – integrazioni al Codice Appalti

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il decreto correttivo del Codice Appalti entra in vigore il 20 maggio 2017. Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA – registri di mortalità e di tumori

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017, “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”.

I sistemi di sorveglianza ed i registri, sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti,indicando per ciascuno l’Ente titolare.

Il Decreto presenta i seguenti allegati:

Allegato A: Sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale.

Allegato B: sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale.

Allegato C: Sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale.

Sono riportati anche i Registri già istituiti per malattie professionali quali: mesoteliomi asbestocorrelati (amianto).

 

ANTINCENDIO – corsi personale marittimo

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2017 “Istituzione corsi antincendio per il personale marittimo”.

Il decreto disciplina l’addestramento antincendio di base (Fire Prevention and fire fighting) e antincendio avanzato (Advanced training in fire fighting) per il personale marittimo, nonché l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petrolierie, chimichiere e gasiere.

Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata, e comunque prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento antincendio di base in conformità alle disposizioni sopra indicate.

Il decreto entra in vigore il 30 ottobre 2017.

 

PRIMO SOCCORSO – corsi personale marittimo

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 maggio 2017 “Istituzione corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo”.

Il decreto disciplina l’addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave.

Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all’applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW ’78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformità alle disposizioni sopra indicate.

Il decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.

 

IMPIANTI FUNE – esercizio e manutenzione degli impianti adibiti al trasporto di persone

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 maggio 2017 “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.”.

Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone riportate nell'allegato tecnico, che costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone.

 

VERIFICHE PERIODICHE – attrezzature Allegato VII D.lgs. 81/2008

Circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 17 maggio 2017 nella quale vengono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del D.lgs. 81/2008.

 

VERIFICHE PERIODICHE – attrezzature Allegato VII D.lgs. 81/2008

Decreto Interdirettoriale del Ministero del Lavoro n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017.

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI – aggiornata la banca dati sul portale PAF

E' stata aggiornata la banca dati CEM del Portale Agenti Fisici con dieci apparecchiature ad uso estetico :

  • n. 6 apparecchi ad uso estetico : Estetica - Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenze
  • n. 4 apparecchi ad uso estetico : Estetica - Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenze e fotostimolazione a Infrarossi

Le banche dati Campi Elettromagnetici presenti sul Portale Agenti Fisici sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28, 181 e 209 del D.lgs. 81/2008.

 

INAIL – rischio biologico

Pubblicazione INAIL "Contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi " contenente gli aspetti normativi, i risultati di studi epidemiologici, metodologie e tecniche di indagine, valori di riferimento, interventi di sanificazione per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto negli ambienti lavorativi.

 

INAIL – piattaforme elevabili

Pubblicazione INAIL “PLE nei cantieri” che promuove l’uso efficace e sicuro delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili illustrando il quadro legislativo di riferimento, tipologie delle piattaforme, criteri di scelta e modalità d’uso, elementi da considerare nella valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e procedure operative.

 

NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 13501-5 “classificazione al fuoco di prodotti e elementi da costruzione (esposizione dei tetti a un fuoco esterno)”

La norma fornisce i procedimenti per la classificazione del comportamento al fuoco dei tetti/delle coperture dei tetti esposti a un fuoco esterno sulla base dei quattro metodi di prova indicati nella UNI CEN/TS 1187:2012, nonché le regole pertinenti di applicazione estesa.

 

NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI 10847:2017 “Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi - Linee guida e procedure”

La norma stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili solidi.

La pulizia del generatore è esclusa dal campo di applicazione della norma.

La norma ritira e sostituisce la norma UNI 10847:2000.

 

NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1366-10:2017 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi”

La norma specifica i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio.

La norma è da utilizzare unitamente alla EN 12101-8, UNI EN 13501-4, UNI EN 1366-2, nonché alla UNI EN 1363-1, che fornisce ulteriori dettagli per le prove di resistenza al fuoco.

Sono da considerare anche i requisiti di installazione definiti nelle UNI EN 1366-8 e UNI EN 1366-9.

 

NORMA TECNICA – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 54-5:2017 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi".

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l’utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d’incendio installati all’interno e attorno agli edifici. La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.

 

NORMA TECNICA – Dispositivi anticaduta dall’alto - Norma Tecnica UNI ISO 11 maggio 2017, n. 22846-1 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso su fune – Parte 1: Principi fondamentali per il sistema di lavoro”

La norma fornisce i principi fondamentali per l'uso dei metodi di accesso e posizionamento in funi durante i lavori in quota.

 

NORMA TECNICA – Dispositivi anticaduta dall’alto - Norma Tecnica UNI ISO 11 maggio 2017, n. 22846-2 “Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso su fune – Parte 2: Codice di buona pratica”

La norma fornisce le raccomandazioni e linee guida per l'uso di metodi di accesso e posizionamento su funi durante i lavori in quota ed approfondisce i principi fondamentali di cui alla UNI ISO 22846-1, unitamente alla quale si applica.

 

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