AMBIENTE
SOSTENIBILITA’ – Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese
Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.
Pubblicata la Direttiva UE n. 2024/1760, relativa alla “Due Diligence” aziendale ai fini della sostenibilità, che stabilisce norme in materia di:
- Obblighi rispetto agli impatti (ambientali e sui diritti umani) negativi, effettivi e potenziali, delle attività di società, loro filiazioni e loro partner commerciali e responsabilità delle violazioni di tali obblighi;
- Obblighi di adottare ed attuare piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici che rendano compatibili le strategie aziendali con quanto previsto dall’accordo di Parigi.
Le principali realtà, tra le altre, che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva sono le grandi società con > 1000 dipendenti e con fatturato netto superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio, per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio di esercizio.
Per dimostrare una condotta responsabile, le aziende dovranno esercitare il dovere di diligenza in diversi modi: integrandolo nelle proprie politiche e sistemi di gestione dei rischi; individuando, valutando, prevenendo, attenuando e riparando i loro impatti negativi; svolgendo dialoghi con i portatori di interessi; instaurando e mantenendo meccanismi di notifica e procedure di reclamo; monitorando l’efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza; effettuando comunicazioni pubbliche sul dovere di diligenza.
In vigore dal 25 luglio 2024, dovrà essere recepita entro il 26 luglio 2026. I relativi obblighi prevedono specifiche date di decorrenza a seconda dell’entità della realtà aziendale (le prime imprese interessate, dal 2027, saranno quelle con > 5000 dipendenti e un fatturato globale > 1,5 miliardi di euro).
PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE – ventilatori a motore
Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione.
Aggiornate le specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore, con potenza elettrica di ingresso compresa tra 125 W e 500 kW al loro punto di massima efficienza, anche quando integrati in altri prodotti.
In vigore dal 24 luglio 2024, si applica dal 24 luglio 2026 (l’art. 6 e l’art. 9, paragrafo 2, si applicano dal 24 luglio 2024).
SOSTANZE PERICOLOSE – nuovi divieti all’uso del mercurio
Regolamento (UE) 2024/1849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/852, sul mercurio per quanto riguarda l’amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di esportazione importazione e fabbricazione.
Nuove restrizioni agli usi del mercurio. Viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2025, è vietato l’utilizzo e l’esportazione dell’amalgama dentale e dal 1° luglio 2026 anche l’importazione e fabbricazione (salvo esigenze mediche specifiche del paziente). Inoltre, dal 2026 e dal 2027 verrà vietata anche importazione, esportazione e fabbricazione di una serie di lampade a mercurio.
In vigore dal 30 luglio 2024.
SOSTENIBILITA’ – norme europee sulla riparazione dei beni
Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.
L’Unione europea stabilisce norme comuni sulla riparazione dei beni, introducendo il “diritto alla riparazione”, nell’ottica del consumo sostenibile: la nuova Direttiva UE n.2014/1799 si applica infatti alla riparazione di beni acquistati dai consumatori “in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’articolo 10 della Direttiva UE n. 2019/771” (e quindi di beni difettosi fuori garanzia).
La Direttiva mira, tramite varie misure ed incentivi, a rendere più semplice, accessibile e trasparente per i consumatori il servizio di riparazione dei beni in alternativa alla loro sostituzione, per cercare di ridurre i rifiuti e spingere i fabbricanti a produrre beni più duraturi e con caratteristiche di riparabilità, riutilizzo e riciclabilità. Viene prevista, tra le altre, anche l’istituzione di una piattaforma online europea per la riparazione, dove i consumatori potranno trovare riparatori e/o venditori di beni ricondizionati e acquirenti di beni difettosi.
Tra i prodotti interessati troviamo elettrodomestici, computer, tablet e cellulari, già soggetti alle regole di ecodesign.
In vigore dal 30 luglio 2024, da recepire entro il 31 luglio 2026.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – norme sulle emissioni di metano nel settore energetico
Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942.
Il Regolamento UE n.2024/1787, volto a contrastare le emissioni di metano nel settore energetico, stabilisce norme per “misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia.”. Vengono inoltre stabilite norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di metano (come una Banca dati sulla trasparenza del metano).
Rientrano nel campo di applicazione:
- Ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, raccolta e trattamento di gas fossile;
- Pozzi inattivi, tappati temporaneamente o permanentemente;
- Trasporto e distribuzione gas naturale, stoccaggio sotterraneo e operazioni in terminali e impianti del GNL;
- Miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto.
Sono incluse nel campo di applicazione del Regolamento anche le emissioni di metano al di fuori dell’Unione per petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato unionale.
In vigore dal 4 agosto 2024.
ENERGIA – norme comuni per i mercati interni di gas rinnovabile, gas naturale e idrogeno
Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE, (rifusione).
Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (rifusione).
La Direttiva UE n.2024/1788 istituisce un quadro comune per la decarbonizzazione dei mercati del gas naturale e dell’idrogeno ed ha come obiettivo la facilitazione dell’introduzione del gas rinnovabile, gas naturale a basse emissioni di carbonio e idrogeno nel mercato e nel sistema energetico europeo, per consentire l’abbandono del gas di origine fossile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione.
Vengono inoltre stabilite norme comuni per trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio e per la realizzazione di un sistema dell’idrogeno interconnesso a livello comunitario.
In vigore dal 4 agosto 2024 (l’art. 93 si applica dal 5 agosto 2026).
Il Regolamento UE n.2024/1789 stabilisce invece norme per le condizioni di accesso ai sistemi del gas naturale e dell’idrogeno e per la gestione di mercati trasparenti e funzionanti, tramite ad esempio la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe e la definizione di obblighi di trasparenza. Si applica agli impianti di stoccaggio di gas naturale e di idrogeno ad eccezione dell’art. 34, paragrafo 5 (relativo anche agli impianti di GNL e ai terminali dell’idrogeno).
In vigore dal 4 agosto 2024, si applica dal 5 febbraio 2025 (con alcune eccezioni).
EMISSIONI INDUSTRIALI – revisione della Direttiva IPPC-IED
Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.
L’Unione Europea revisiona la direttiva sulle emissioni industriali n.2010/75/UE (Direttiva “IPPC-IED”), che stabilisce norme relative alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento da specifiche realtà industriali (soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, o AIA) e la Direttiva n. 1999/31/CE (relativa alle discariche di rifiuti).
Tra le novità si segnalano:
- Inclusione, nel campo di applicazione della Direttiva IPPC-IED, di attività minerarie di estrazione e di grandi impianti per la fabbricazione di batterie e di una maggiore estensione di grandi allevamenti di pollame e suini;
- Previsione di introduzione di un sistema di autorizzazione elettronica;
- La modifica di alcune definizioni chiave e l’introduzione di nuovi articoli (come l’art. 14 bis- Sistema di gestione ambientale) e Capi alla Direttiva IPPC-IED.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 2026 per recepire le nuove regole UE.
In vigore dal 4 agosto 2024.
TUTELA AMBIENTALE – nuovo regolamento sul ripristino della natura
Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.
Il Regolamento UE n.2024/1991 stabilisce nuove norme per:
- contribuire al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e resilienza degli ecosistemi degli Stati membri, attraverso il ripristino di quelli degradati,
- conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici
- garantire una maggiore sicurezza alimentare
- adempiere agli impegni internazionali dell’Unione
Obiettivo congiunto dell’Unione è ripristinare almeno il 20% degli ecosistemi terrestri e il 20% di quelli marini entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Priorità fino al 2030 sono i siti rientranti nella Rete Natura 2000. Gli Stati membri dovranno dunque impegnarsi a redigere Piani nazionali per il ripristino entro il 1° settembre 2026.
In vigore dal 18 agosto 2024
ENERGIA – aree idonee per impianti a fonti rinnovabili
Decreto Ministeriale 21 giugno 2024. Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il DM stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione, da parte delle Regioni e Province autonome ed entro il 30 dicembre 2024, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC (Piano nazionale energia e clima). Per tali aree idonee viene dunque previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse. Nelle aree “ordinarie” sono invece applicati i regimi autorizzativi ordinari. Regioni e Province autonome dovranno individuare anche le aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
In vigore dal 3 luglio 2024.
ORGANIZZAZIONE GENERALE AMBIENTE– Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di ambiente
Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche.
Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli.
In sintesi riportiamo le principali novità:
- All’art. 2: prevista una procedura di censimento da parte delle amministrazioni per individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
- All’art. 3: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
- All’art. 5: impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria. Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente, per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni.
- All’art. 6: introduzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale. Si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.
- All’art. 7: introduzione di meccanismi di dialogo e collaborazione in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale.
Il Decreto entra in vigore il 2 agosto 2024.
RIFIUTI – proroga termine per approvazione TARI
Legge 4 luglio 2024, n. 95. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
È stato posticipato al 20/07/2024 il termine per l’approvazione da parte degli Enti dei costi di gestione dei rifiuti urbani a carico di cittadini ed imprese e sotto forma di tassa o tariffa. Tale termine identifica la scadenza entro cui Comuni o Enti territorialmente competenti approvano i piani finanziari per il servizio di gestione rifiuti urbani e la relativa tassa rifiuti (o tariffa corrispettiva puntuale).
In vigore dal 7 luglio 2024.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – locazione di veicoli senza conducente
Circolare (Comitati) 9 luglio 2024, n. 2. Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali – Aggiornamenti normativi.
In relazione a quesiti sopraggiunti in riferimento alla Legge 10 agosto 2023, n.103, relativa all'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato una circolare in cui fornisce diversi aggiornamenti operativi relativamente alle condizioni in cui viene ammessa la locazione di tali veicoli, ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese intenzionate ad usufruirne per il trasporto rifiuti.
VARIE – conversione in legge Decreto Agricoltura
Legge 12 luglio 2024, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
È stato convertito in legge il Decreto n.63/2024 (“Decreto Agricoltura”), con modificazioni. Viene confermato il divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici (con alcune eccezioni), salvo interventi di modifica/rifacimento/potenziamento di impianti già installati, senza incremento di area occupata. Si segnala il Capo V per le misure che riguardano imprese di interesse strategico nazionale, come la procedura per la prevenzione dei rischi di incidenti industriali rilevanti (“Seveso III”).
In vigore dal 14 luglio 2024.
EMISSIONI INDUSTRIALI – Comitato per sequestro e stoccaggio CO2
Decreto Legge 29 giugno 2024, n. 89. Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
Viene istituito il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS), attività considerate strategiche per la politica energetica nazionale ed europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Le funzioni che dovrà svolgere il nuovo Comitato (individuate dal D. Lgs. n. 162/2011) sono, ad oggi, in mano del Comitato ETS. Modalità, operatività e funzionamento del nuovo Comitato CCS saranno definiti con successivo decreto.
In vigore dal 30 giugno 2024.
CLIMA – report SNPA 2023
Report ambientali SNPA n. 42/2024 – ISBN 978-88-448-1217-1. Delibera del Consiglio SNPA n. 250/24 del 02.07.2024
Il Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA) ha pubblicato il rapporto annuale “Il Clima in Italia nel 2023”, dove analizza i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi e fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno passato in esame.
RIFIUTI – procedura per la caratterizzazione ecotossicologica
Quaderno di Laboratorio ISPRA n.8/2024. Sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti
Il Regolamento UE n. 2017/997, che ha completato il quadro di riferimento relativo alle caratteristiche di pericolo per i rifiuti con i criteri per la definizione dell’ecotossicità, introduce i criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo “HP14”, attraverso l’applicazione del cosiddetto metodo “convenzionale”, tramite cui la pericolosità viene verificata sotto il profilo chimico tramite sommatorie delle concentrazioni delle sostanze classificate “ecotossiche” ai sensi del Regolamento CLP. Inoltre, esso stabilisce la possibilità di utilizzare, oltre ai metodi previsti dal regolamento CLP, qualsiasi altra norma tecnica o linea guida riconosciuta a livello internazionale, rendendo di conseguenza complessa l’interpretazione dei risultati.
Sulla base di queste premesse, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha pubblicato un documento tecnico indirizzato allo sviluppo di una procedura sperimentale per la caratterizzazione ecotossicologica (HP14) di alcuni rifiuti (come i fanghi industriali), con l’obiettivo di introdurre “un metodo di integrazione ponderata che, tramite indici sintetici chimici ed ecotossicologici, consente di valutare in maniera più realistica il pericolo ambientale complessivo di un rifiuto”.
EMISSION TRADING – assolvimento obbligo di conformità 2023 per impianti piccoli emettitori
Deliberazione n. 125/2024. Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2023 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU ETS di cui all’articolo 2 della Deliberazione n. 23/2021
Viene fissato al 30 settembre 2024 il termine per assolvere all’obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l’anno 2023 da parte dei gestori degli impianti piccoli emettitori e vengono definite le procedure per la quantificazione delle emissioni in eccesso, l’assolvimento dell’obbligo di conformità (compensazione finanziaria, trasferimento quote) e dell’obbligo di notifica.
BONIFICA SITI CONTAMINATI – Regione Lombardia. Accesso e gestione Portale Siti Contaminati
Delib. Giunta Reg. 1 luglio 2024, n. XII/2669. Approvazione delle modalità di gestione, accesso e utilizzo del portale siti contaminati PSC-AGISCO gestito da ARPA Lombardia e Regione Lombardia
Vengono approvate le modalità di gestione, accesso e utilizzo del Portale Siti Contaminati (PSC-AGISCO), strumento regionale per la gestione delle informazioni e dei dati tecnici e amministrativi relativi ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati, realizzato per fornire un supporto operativo ai soggetti coinvolti nel procedimento di bonifica e per efficientare il processo di gestione dell'informazione ambientale associata ai procedimenti.
ENERGIA – Regione Lombardia. Installazione impianti agrivoltaici
Delib. Giunta Reg. 15 luglio 2024, n. XII/2783. Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole
Vengono approvati gli “Indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole”, in allineamento con la recente disciplina nazionale sulle aree idonee, unitamente alla documentazione necessaria per la predisposizione delle istanze e per la gestione e conduzione dell’impianto.
ARIA – Regione Piemonte. Proposta aggiornamento Piano Regionale di Qualità dell’Aria
D.G.R. 15 Luglio 2024, n. 3-32. Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 13. Decreto legge n. 121/2023. Adozione della proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA) e approvazione del Rapporto ambientale, ai fini dell'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS.
La Giunta regionale del Piemonte ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), ai fini dell’avvio della fase di valutazione della procedura di VAS.
ARIA – Regione Veneto. Proposta aggiornamento Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 02 maggio 2024. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Proposta di aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 90/2016. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
La Giunta regionale veneta ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), avviando le procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
ARIA – Regione Veneto. Estensione divieti e limitazioni
Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024. Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021.
In attesa della approvazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), ed in ragione delle disposizioni del D. Lgs. n. 121/2023, nel quale è stato imposto anche alla regione Veneto di provvedere, “entro dodici mesi dall’approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti”,
nell’ottica di dare continuità all’attuazione di misure confluite nell’aggiornamento del PRTRA viene estesa la validità delle misure di divieto e limitazione, già elencate nell’Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021, tra le quali troviamo:
- Divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;
- Rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previsti dall’Accordo di Bacino Padano: introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro 2 (compreso) nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone Agglomerato;
- Abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde.
VARIE – Regione Veneto. Adozione variante del PTRC
Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 02 luglio 2024. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del PTRC - Variante con specifica considerazione dei valori paesaggistici - I Stralcio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 , del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11 .
Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) è stato approvato con Deliberazione amministrativa n. 62 del 30 giugno 2020. La presente Deliberazione adotta il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare del PTRC - Variante con specifica considerazione dei valori paesaggistici - I Stralcio.
RIFIUTI – Comune di Verona. Regolamentazione rapporto servizio di raccolta e trasporto rifiuti
Deliberazione della Giunta Comunale n. 754/2024. Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/r/rif - recepimento disposizioni ARERA sul contratto di servizio raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero rifiuti urbani
Sulla base della deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, la quale ha previsto che i contratti di servizio in essere per la raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani “siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”, la Delibera n.754/2024 aggiorna, in accordo con tali scadenze, il complesso delle norme regolanti i termini, modi e condizioni del rapporto per il servizio di gestione rifiuti urbani nella Città di Verona.
NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale
Norma Tecnica UNI EN ISO 14002-1:2020 [recepimento in lingua italiana]
Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 1: Generalità.
La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di gestire sistematicamente gli aspetti ambientali o di rispondere agli effetti del cambiamento delle condizioni ambientali all'interno di una o più aree tematiche ambientali, sulla base della ISO 14001. La norma costituisce anche un quadro per elementi comuni delle parti successive della serie ISO 14002.
NORME TECNICHE – Qualità dell’acqua
Norma Tecnica UNI ISO 27 giugno 2024, n. 24384
Qualità dell'acqua - Determinazione di cromo (VI) e cromo (III) in acqua - Metodo in cromatografia liquida con spettrometria di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (LC-ICP-MS)dopo pre-trattamento di chelazione.
La norma specifica un metodo per la determinazione del cromo esavalente [Cr(VI)] e del cromo trivalente [Cr(III)] nell'acqua mediante cromatografia liquida con spettrometria di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (LC-ICP-MS) dopo pretrattamento di chelazione. Questo metodo è applicabile alla determinazione del Cr(VI) e del Cr(III) disciolti in acque reflue, superficiali, sotterranee o potabili da 0,20 μg/l a 500 μg/l di ciascun composto come massa di cromo (Cr). I campioni contenenti Cr in concentrazioni superiori all'intervallo di lavoro possono essere analizzati dopo un'adeguata diluizione del campione.
NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera
Norma Tecnica UNI ISO 4 luglio 2024, n. 19694-3
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas serra nelle industrie ad alta intensità energetica - Parte 3: Industria del cemento.
La norma specifica una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) dell'industria del cemento, al fine di rendicontare tali emissioni per vari scopi e su basi diverse, ad esempio in base all'impianto, in base all'azienda (per paese o regione) o anche su base di gruppo internazionale.
NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera
Norma Tecnica UNI ISO 4 luglio 2024, n. 19694-5
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas serra nelle industrie ad alta intensità energetica - Parte 5: Industria della calce.
La norma fornisce una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) provenienti dall'industria della calce. Comprende la produzione di calce e di tutti i prodotti a valle della calce fabbricati nello stabilimento, come calce macinata o idrata. Consente la rendicontazione delle emissioni di gas serra per vari scopi e su basi diverse, ad esempio in base all'impianto, all'azienda (per paese o regione) o alla base di un'organizzazione internazionale.
NORME TECNICHE – Emissioni in atmosfera
Norma Tecnica UNI ISO 4 luglio 2024, n. 19694-4
Emissioni da sorgente fissa - Determinazione delle emissioni di gas serra nelle industrie ad alta intensità energetica - Parte 4: Industria dell'alluminio.
La norma specifica una metodologia armonizzata per il calcolo delle emissioni di gas serra provenienti dalla sezione di elettrolisi degli smelter di alluminio primario e degli impianti di cottura di anodi di alluminio. Specifica, inoltre gli indicatori chiave di prestazione ai fini del benchmarking dell'alluminio e dei confini.
NORME TECNICHE – Sostanze pericolose
Norma Tecnica UNI EN 11 luglio 2024, n. 16637-3
Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Parte 3: Prova di percolazione a flusso ascendente orizzontale.
La norma specifica una prova di percolazione (PT) a flusso ascendente applicabile per determinare il comportamento a lisciviazione delle sostanze inorganiche e organiche non volatili nei prodotti da costruzione in granuli. La prova non è idonea per sostanze volatili in condizioni ambiente.
NORME TECNICHE – Energia
Norma Tecnica UNI ISO 11 luglio 2024, n. 50006
Sistemi di gestione dell'energia - Valutazione della prestazione energetica utilizzando gli indicatori di prestazione energetica e i consumi di riferimento.
La norma fornisce indicazioni su come stabilire, utilizzare e mantenere gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) e i consumi di riferimento (Baseline - EnB) allo scopo di valutare la prestazione energetica in qualsiasi organizzazione, incluse quelle che utilizzano la ISO 50001. Sono fornite indicazioni aggiuntive su come misurare e monitorare le prestazioni energetiche e dimostrare il loro miglioramento. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni, dalla complessità, dall'ubicazione geografica, dalla cultura organizzativa, dai prodotti e dai servizi forniti o dal livello di maturità nel campo della gestione dell'energia.
NORME TECNICHE – PFAS
Norma Tecnica UNI EN 18 luglio 2024, n. 17892
Qualità dell'acqua - Determinazione di determinate sostanze per e poli-fluoroalchiliche in acque potabili - Metodo mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS / MS).
La norma specifica un metodo per la determinazione della frazione disciolta di determinate sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile non filtrata mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS / MS). L'applicabilità del metodo ad altri tipi di acqua come le acque naturali (ad esempio, acque sotterranee e superficiali) o le acque reflue trattate può essere validata separatamente per ogni singolo caso. Per ogni composto target vengono quantificati sia gli isomeri ramificati eventualmente presenti che il rispettivo isomero non ramificato. La serie di sostanze selezionate determinate da questo metodo è rappresentativa di un'ampia varietà di PFAS. Questo metodo è stato validato per gli analiti specificati nel prospetto 1.
NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 25 luglio 2024, n. 26101-2
Acustica - Metodi di prova per la qualificazione dell'ambiente acustico - Parte 2: Determinazione della correzione ambientale.
La norma specifica i metodi per la qualificazione di un ambiente che approssima un campo libero acustico in prossimità di uno o più piani riflettenti. L'obiettivo della qualificazione è quello di determinare la correzione ambientale, che viene utilizzata per correggere il suono riflesso quando si determina il livello di potenza sonora o il livello di energia sonora di una sorgente di rumore a partire dai livelli di pressione sonora misurati su una superficie che avvolge la sorgente di rumore (macchinario o attrezzatura) in tale ambiente. In pratica, il valore determinato è una funzione sia del suono riflesso dall'ambiente di prova sia della forma e delle dimensioni della superficie di misurazione utilizzata per la determinazione. Ai fini del presente documento e dei documenti che vi fanno riferimento, si presume che le differenze tra i valori determinati con superfici di misura diverse siano incluse nell'incertezza di misura dichiarata per il metodo di prova.
SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
Il Decreto si applica ai controlli amministrativi, in materia di sicurezza sul lavoro ed anche ambientale, svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività economiche.
Il Provvedimento introduce norme per la semplificazione dei controlli e rappresenta un impatto rilevante per le imprese che possiedono certificazioni ESG (Environmental, Social, Governance), offrendo loro vantaggi sostanziali nei controlli.
In sintesi riportiamo le principali novità:
- All’art. 2: prevista una procedura di censimento da parte delle amministrazioni per individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
- All’art. 3: introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un report certificativo di “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. L’UNI dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso, al quale è associabile il Report certificativo. Le prassi saranno poi approvate con successivi Decreti. Per la determinazione del rischio basso di impresa, si farà riferimento alla sussistenza di alcuni parametri ovvero: il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione (rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008) o altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance); l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività; il settore economico in cui opera il soggetto controllato; le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
- All’art. 5: impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria. Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente, per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni.
- All’art. 6: introduzione del “diritto all’errore scusabile” per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale. Si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.
- All’art. 7: introduzione di meccanismi di dialogo e collaborazione in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale.
Il Decreto entra in vigore il 2 agosto 2024.
PARI OPPORTUNITA’ – proroga del termine per il Rapporto biennale per la parità di genere 2022-2023
Decreto del Ministero Lavoro e delle politiche Sociali del 2 luglio 2024 “Proroga del termine per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, relativamente al biennio 2022-2023”.
Il provvedimento modifica il precedente decreto interministeriale del 3 giugno 2024, limitatamente al termine per la presentazione del rapporto biennale (per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti), per il biennio 2022-2023, prorogandolo al 20 settembre 2024.
FORMAZIONE - Salvataggio in acqua
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 maggio 2024 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti”.
Il Decreto contiene:
- i criteri generali per l’ordinamento del sistema di formazione dell’assistente bagnanti;
- la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti;
- la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine;
- la valorizzazione del carattere altamente specialistico che comporta l’attività dei soggetti abilitati al salvamento.
RISCHIO BIOLOGICO - DPI nelle strutture sanitarie
Circolare del Ministero della Salute n. 19544 del 1° luglio 2024 “Raccomandazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione dalle infezioni virali acute”.
Con la circolare decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria nelle strutture sanitarie, con la raccomandazione ai Direttori Sanitari di valutare l’opportunità di disporre di tali DPI, in base alla diffusione dei virus a trasmissione aerea, delle caratteristiche di ambienti, pazienti, lavoratori e visitatori, al rischio di infezione/trasmissione e delle potenziali complicanze in caso di esposizione.
ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 62 del 2 luglio 2024 “cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.
Adottato con il Decreto il cinquantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.
INFORTUNI SUL LAVORO – rivalutazione prestazioni economiche per danno biologico
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 119 del 16 luglio 2024 “Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2024”.
Il decreto stabilisce un incremento del 5,4% degli importi delle indennità per danno biologico, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Questo aumento è stato determinato in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall'ISTAT per gli anni 2022 e 2023.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – schema della patente a crediti
La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, ha messo a punto lo schema della patente a crediti in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024, fornendo le slide esplicative delle nuove misure all’indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/Patente-a-crediti-lo-schema-del-decreto-attuativo
MICROCLIMA – Regione Lombardia. Piano Mirato del rischio da stress da calore in edilizia
Decreto del Dirigente n. 9642 del 26 giugno 2024 “Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in edilizia”.
Il Decreto approva il "Documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in edilizia", contenuto in allegato A.
MICROCLIMA – Regione Campania. Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini
Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 11 luglio 2024 “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvi successivi provvedimenti:
- è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a "lavoratori esposti al sole", con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnala un livello di rischio "ALTO".
L'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce reato più grave.
INAIL – valutazione dei rischi in ottica di genere
Pubblicato il documento “La valutazione dei rischi in ottica di genere – Aspetti tecnici” che contiene una parte generale per inquadrare e contestualizzare il tema della valutazione dei rischi in ottica di genere, una parte applicativa riportante delle schede di rischio finalizzate all’integrazione della valutazione dei rischi in ottica di genere e un’appendice statistica che delinea il quadro occupazionale, infortunistico e tecnopatico.
INAIL – corretto utilizzo di apparecchi per la climatizzazione
Pubblicato il documento “Corretto utilizzo di apparecchi per la climatizzazione di piccoli ambienti di lavoro” che si propone di richiamare l’attenzione dei datori di lavoro, dei progettisti, dei consulenti e degli stessi lavoratori sul corretto utilizzo di apparecchi per la climatizzazione di piccoli luoghi di lavoro per evitare che gli stessi si trasformino in fonti rischio per i lavoratori. L’utilizzo di tali apparecchiature è enormemente aumentato anche grazie alla maggiore attenzione al risparmio energetico e alla necessità di ricorrere a fonti energetiche non derivate da combustibili fossili.
INAIL – infortuni nel settore della metallurgia
Il numero Dati INAIL di giugno 2024 è dedicato al settore della metallurgia. Nel quinquennio 2018-2022 gli infortuni denunciati nel settore della metallurgia mostrano un andamento in calo nel primo triennio, con una fortissima diminuzione del 25,9% tra il 2019 e il 2020 per effetto della pandemia, un incremento del 21,4% nel 2021 e un dato costante l’anno successivo. Dal confronto sul quinquennio emerge comunque un calo del 12,2%, dai 5.555 casi del 2018 ai 4.880 del 2022. Andamento replicato anche dagli infortuni mortali, per i quali si registrano 60 denunce totali nel periodo preso in considerazione.
NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 11947:2024
“Valutazione dello stato di degrado dei prodotti e sistemi per la protezione passiva all'incendio di elementi portanti delle opere di costruzione soggette ai controlli di prevenzione incendi”
La norma specifica le modalità per la valutazione dello stato di degrado dei prodotti e sistemi per la protezione passiva all’incendio di elementi portanti delle opere di costruzione soggette ai controlli di prevenzione incendi.
NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI 9994-1:2024
“Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”
La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, ai fini di garantirne l'efficienza. La norma non si applica alle attività di installazione degli estintori d'incendio.
– Installatore di reti di sicurezza
Norma Tecnica UNI 11939:2024
“Attività professionali non regolamentate – Installatore di reti di sicurezza – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”
La norma puntualizza le caratteristiche professionali e le competenze richieste agli installatori di reti di sicurezza, quali addetti al montaggio, allo smontaggio e alle attività di controllo di questi dispositivi di protezione anticaduta.
L’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio è articolata in tre livelli, base, intermedio e avanzato:
- “installatore di reti di sicurezza”, che effettua il montaggio e lo smontaggio;
- “progettista della rete di sicurezza”, tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal committente alla redazione del progetto di disposizione della rete di sicurezza in riferimento alle caratteristiche del luogo di installazione e alle condizioni ambientali;
- “progettista strutturale”, designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dalla rete di sicurezza alla struttura di supporto e per la verifica degli ancoranti.
NORME TECNICHE – Ventilazione degli edifici
Norma Tecnica UNI EN 1751:2024
“Ventilazione degli edifici - Terminali d'aria - Prove aerodinamiche di serrande e valvole”
La norma specifica i metodi per le prove e la valutazione delle serrande e delle valvole utilizzate nei sistemi di distribuzione dell'aria con differenze di pressione fino a 2.000 Pa.
NORME TECNICHE – Utensili per stampi
Norma Tecnica UNI ISO 11901-2:2024
“Utensili per stampi - Molle a gas - Parte 2: Specifiche degli accessori”
Norma Tecnica UNI ISO 11901-5:2024
“Utensili per stampi - Molle a gas - Parte 5: Istruzioni di sicurezza per molle a gas”
Le norme specificano rispettivamente:
- le dimensioni delle basi di fissaggio, delle semiflange di montaggio, dei collari di fissaggio, delle flange di supporto frontale da utilizzare negli utensili per stampi con molle a gas;
- i requisiti di sicurezza per le molle a gas in conformità alle norme ISO 11901-1, ISO 11901-3 e ISO 11901-4 destinate per l'utilizzo negli utensili per stampi e le loro corrette istruzioni di installazione.
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