AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2021
30/08/2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2021

AMBIENTE

EMISSIONI IN ATMOSFERA – neutralità climatica
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

Il Regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione. Il provvedimento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 e della riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030. Si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del Regolamento (UE) 2018/1999.

REACH – IPA modifica dell’allegato XVII
Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive.

Con il Regolamento, si è introdotto il divieto di immettere sul mercato granuli o pacciame che contengano più di 20 mg/kg della somma di tutti gli IPA.

Quando utilizzati devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto.

Ai fini della restrizione si applicano le seguenti definizioni:
- granuli: miscele che si presentano come particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale
- pacciame: miscele che si presentano come particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale
- materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica: granuli utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica per migliorare le prestazioni tecnico sportive dell’erba sintetica
- utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive: qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica.

Il Regolamento si applica dal 10 agosto 2022, il materiale già in uso non deve essere rimosso.

RUMORE – metodi di determinazione
Direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore.

Con la direttiva viene modificato ed aggiornato l’allegato II della direttiva 2002/49/CE che definisce i metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare, ai fini dell’informazione al pubblico, in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura.

Nell’allegato figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono in chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili. Gli Stati membri saranno tenuti a impiegare questi metodi a partire dal 31 dicembre 2021.

ACQUE – nuovo limite per le acque potabili per il parametro Cromo
Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021 “Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Cromo”.

Con il Decreto, il parametro del Cromo nelle acque potabili viene posto a 25 µg/l e la sua entrata in vigore nel territorio nazionale è fissata al 12 gennaio 2026.

Abrogato definitivamente il DM del 14 novembre 2016, più volte prorogato, che doveva entrare in vigore il 30 giugno 2021 fissando il parametro a 10 µg/l.

Questa scelta risponde agli ultimi rapporti OMS e anticipa le scelte della direttiva (UE) 2020/2184 che fissava il parametro a 25 µg/l, ma da applicare da parte degli Stati Membri entro il 12 gennaio 2036.

CAM – acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli
Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 17 giugno 2021 “Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”.

Con il Decreto sono stati rivisti ed aggiornati i criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di limitare le emissioni di inquinanti dei veicoli e di altri impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita (produzione, uso, manutenzione, smaltimento, compreso lo smaltimento delle batterie di trazione nel caso di veicoli elettrici).

Il CAM Veicoli recepisce quanto previsto dalla direttiva 2019/1161/UE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che fissa per ciascuno Stato Membro degli obiettivi minimi per gli acquisti verdi pubblici di veicoli ibridi o elettrici.

CAM – forniture e noleggio di prodotti tessili
Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 30 giugno 2021 “Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili”.

Con il Decreto vengono adottati nuovi criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, comprese le mascherine filtranti, i dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Il decreto ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili.

Nel decreto vengono definite le specifiche tecniche (sostanze chimiche, requisiti prestazionali, criteri premianti) che i prodotti devono rispettare e che le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di richiedere.

Il testo entra in vigore dal 12 settembre prossimo.

ADR – Validità del certificato "barrato rosa" - chiarimenti.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 21715 del 5 luglio 2021 “Validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306), cd. "barrato rosa" – chiarimenti”.

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla scadenza del “barrato rosa” del certificato ADR inerente i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, disponendo la relativa proroga di validità.

Se la validità del “barrato rosa” era terminata tra il 31 gennaio 2020 e il prossimo 31 luglio 2021, avrebbe dovuto essere prorogato per i novanta giorni successivi alla sua scadenza nominale. Considerato che si tratta di un certificato ricompreso nel perimetro applicativo dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 (convertito con legge n. 27 del 2020), la sua scadenza è prorogata fino al 29 ottobre 2021.

Tutto ciò ha valore rispetto al territorio italiano e ai trasporti italiani. Per i viaggi di trasporto internazionale la circolare del 5 luglio 2021 del MIMS chiarisce che si rientra nell’ambito di applicazione della circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008.

VIA – funzionamento degli Osservatori ambientali
Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 25 giugno 2021 “Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali”.

Il Decreto, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dispone l’istituzione di osservatori ambientali in fase di Valutazione di Impatto Ambientale. L’Osservatorio ambientale può essere istituito in considerazione della particolare rilevanza, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, delle opere o degli interventi, sentito il soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Gli “Osservatori ambientali” sono organismi collegiali che fungono da supporto all’autorità competente per lo svolgimento delle attività previste in materia di valutazione impatto ambientale nei casi di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti.

BONIFICHE – attività di scavo nei siti oggetto di bonifica
Decreto dittatoriale del Ministero della Transizione ecologica n. 113 del 19 luglio 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo”.

Con il Decreto viene definito il formato della documentazione (allegato A) da presentare per l’avvio del procedimento di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica), ed i contenuti minimi della documentazione tecnica (allegato B) da fornire, nei casi di:

- realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, al fine di valutare che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del titolo V, parti IV e VI del Codice Ambientale, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori

- realizzazione di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, per valutare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.

SIN – modulistica per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione
Decreto dittatoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 114 del 20 luglio 2021 “Definizione del formato della modulistica da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale”.

Nell’allegato 1 del Decreto viene definito il formato della documentazione per la presentazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 4, e dell'articolo 242, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, mentre nell’allegato 2 viene definito il contenuto minimo del Piano di caratterizzazione.

TESTO UNICO AMBIENTE – conversione del Decreto semplificazioni e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

In sintesi, le principali novità che modificano il D. Lgs 152/2006:

- Valutazione di impatto ambientale (VIA): articolo 23, con cui viene aumentato da 10 a 15 giorni il termine, decorrente dalla presentazione dell’istanza di VIA, entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla verifica dell’istanza medesima e viene introdotto un termine per l’invio al proponente, da parte dell’autorità competente, della richiesta di documentazione integrativa qualora la documentazione risulti incompleta (l’invio deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la verifica dell’istanza, cioè 15 giorni dalla presentazione della stessa).

- Valutazione di impatto ambientale, limitatamente ai procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC: nell’articolo 24 viene previsto il dimezzamento del termine concesso al pubblico (“chiunque abbia interesse”) per presentare le proprie osservazioni all’autorità competente (tali osservazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente); dimezzamento del termine (da 20 a 10 giorni) entro il quale l’autorità competente, qualora all’esito della consultazione del pubblico o della presentazione delle controdeduzioni (da parte del proponente) alle osservazioni presentate si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, può, per una sola volta, stabilire un nuovo termine per la trasmissione, in formato elettronico, delle modifiche e delle integrazioni agli elaborati progettuali o alla documentazione; viene ulteriormente previsto il dimezzamento del termine per la consultazione relativa alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione (la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati devono avvenire non entro 30 giorni (come previsto dal testo previgente) ma entro 15 giorni.

- L’articolo 25 integra gli articoli 6 e 7-bis del TUA al fine di individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.

- L’articolo 26 modifica la disciplina (contenuta nell’articolo 28 del TUA) relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.

- Valutazione ambientale strategica (VAS): l’articolo 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento VAS contenuta negli articoli 11-18 del TUA, integrando in particolare modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

- Rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale: l’articolo 22 modifica l’articolo 27 del TUA, con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale.

- Provvedimento unico ambientale (PUA): aumento da 5 a 10 giorni del termine decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale l’autorità competente deve provvedere alla pubblicazione dell’avviso al pubblico con cui si apre la fase di consultazione.

- Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), è un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all’esercizio dell’opera e che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Con l’articolo 23, si inserisce nel TUA un nuovo articolo 26-bis, introducendo la disciplina della fase preliminare, mediante una conferenza dei servizi preliminare, al procedimento per il rilascio del PAUR, mentre l’articolo 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del PAUR al fine principale di fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

- Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste): l’articolo 34 modifica l’articolo 184-ter del TUA al fine di razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Inoltre, apporta modifiche al conferimento ad impianti intermedi di smaltimento e nel campo delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti.

- L’articolo 35, modifica varie disposizioni del TUA in materia di gestione dei rifiuti, di seguito le più significative: disposta l’esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente o costituiscano pericolo per la salute umana, a determinate condizioni, dall’ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; semplifica degli aspetti in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; disposizioni sull’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); modifica all’articolo 190 del TUA, in materia di obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico e all’articolo 230 del TUA, in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia; introduce semplificazioni procedurali applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti con l’ausilio di impianti mobili (riduzione da 60 a 20 giorni del termine previsto dall’articolo 208, comma 15, del TUA per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto); si demanda a un decreto MITE il compito di definire le condizioni per l’esercizio delle operazioni di “preparazione per il riutilizzo in forma semplificata” (le operazioni potranno essere avviate solo dopo che le province e le città metropolitane avranno verificato la sussistenza dei requisiti, stabiliti dal decreto ministeriale); modifica all’articolo 219-bis del TUA prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi (tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande); soppressione ovunque ricorrano, le parole “e assimilati” nella Parte Quarta, titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del TUA; viene integralmente sostituito (con l’Allegato III) l’Allegato D della Parte quarta del TUA, recante l’elenco dei rifiuti (nuovo elenco europeo dei rifiuti e relativa classificazione); nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità̀ per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – informazioni relative ai responsabili tecnici
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021 “Disciplina relativa alla pubblicazione e consultazione sul portale dell'Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico”.

Disposizioni circa la pubblicazione e consultazione sul portale dell’Albo delle informazioni relative ai responsabili tecnici in carica e ai soggetti idonei ad assumere tale incarico. In particolare, la Delibera ha chiarito che i responsabili tecnici devono fornire le informazioni relative ai dati di contatto e alle aree geografiche in cui operano o intendono preferibilmente operare tramite l’area riservata sul sito web dell’Albo e potranno scegliere di rendere visibili dette informazioni alle imprese e agli enti già iscritti.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021 “Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020”.

La delibera disciplina l'adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 e definisce le modalità di gestione dei rifiuti elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione nella categoria 6
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 8 del 28 luglio 2021 “Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione nella categoria 6".

La delibera definisce la modulistica per il rinnovo, tramite modalità telematica, dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – requisiti del responsabile tecnico
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 9 del 28 luglio 2021 “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017".

La delibera apporta modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 (relativamente ai requisiti del responsabile tecnico) prevedendo che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo transitorio, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, possa essere detratto il periodo di sospensione delle verifiche.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga scadenze
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 9 del 29 luglio 2021 “Proroga stato di emergenza”.

Vista la proroga dello stato di emergenza al 31/12/2021, le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.

RIFIUTI – riciclo degli imballaggi
CONAI annuncia i dati della nuova Relazione generale 2020. Nonostante la pandemia, si registra una crescita del riciclo degli imballaggi che supera i 3 punti percentuali rispetto al 2019, con il 73% di imballaggi avviati al riciclo, l’Italia si conferma sempre più in linea con gli obiettivi europei.


SICUREZZA

REACH – IPA modifica dell’allegato XVII
Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive.

Con il Regolamento, si è introdotto il divieto di immettere sul mercato granuli o pacciame che contengano più di 20 mg/kg della somma di tutti gli IPA.

Quando utilizzati devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto.

Ai fini della restrizione si applicano le seguenti definizioni:
- granuli: miscele che si presentano come particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale
- pacciame: miscele che si presentano come particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale
- materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica: granuli utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica per migliorare le prestazioni tecnico sportive dell’erba sintetica
- utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive: qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica.

Il Regolamento si applica dal 10 agosto 2022, il materiale già in uso non deve essere rimosso.

RUMORE – metodi di determinazione
Direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato II della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi comuni di determinazione del rumore.

Con la direttiva viene modificato ed aggiornato l’allegato II della direttiva 2002/49/CE che definisce i metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare, ai fini dell’informazione al pubblico, in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura.

Nell’allegato figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono in chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili. Gli Stati membri saranno tenuti a impiegare questi metodi a partire dal 31 dicembre 2021.

RADIOPROTEZIONE – modalità di svolgimento degli esami per gli esperti di radioprotezione
Decreto direttoriale n. 43 del 2 luglio 2021 del Ministro del lavoro che stabilisce, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e al fine di contrastare e prevenire la diffusione del contagio da SARS-COV-2/COVID-19, che anche per l’anno 2021 gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli Esperti di radioprotezione si svolgano a distanza, in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione sincroni.

Gli esperti di radioprotezione sono in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 129 e all’allegato XXI del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 2 luglio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca". Fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e dal DL del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al DM del 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese, è sospesa anche nelle “zone bianche”.

- Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Con il DL viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, inoltre vengono definite le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per l’assegnazione delle “colorazioni” alle Regioni.

- Decreto Legge n. 106 del 23 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Il Decreto Legge è la conversione, con modificazioni, del DL n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ed accorpa al proprio interno il DL n. 99/2021 (decreto Lavoro), di cui ne dispone contestualmente l'abrogazione. Previsti nuovi finanziamenti per i contributi a fondo perduto. Ampliata la platea dei beneficiari, vale a dire imprese e partite Iva con fatturato fino a 15 milioni di euro nel 2019. Sono previste poi specifiche aliquote, 20% e 30% da applicare alla perdita media mensile di fatturato per stabilire l’indennizzo. Per le attività economiche chiuse per almeno quattro mesi dal 1 gennaio alla data di conversione del decreto, viene istituito un fondo di sostegno con una dotazione di 100 milioni di euro. Una consistente novità riguarda il capitolo dedicato ai settori del wedding, intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore HORECA per i quali vengono erogati contributi a fondo perduto per un importo massimo di 60 milioni di euro nel corso del 2021. Un incremento di 60 milioni riguarda anche il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. La riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate riprenderà il 1 giugno 2021, il versamento dell’IRAP slitterà invece al prossimo 30 settembre. Confermati i bonus per i lavoratori stagionali, turismo e settore agricolo e lo stop al cashback. Il reddito d’emergenza verrà esteso per altre 4 mensilità da giugno a settembre 2021 secondo i requisiti già previsti dal primo decreto. Sul fronte lavoro, si estende il reddito di ultima istanza anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con disabilità, così come viene introdotto, in via sperimentale, dal 1 luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione e potenziato il contratto di espansione. Novità per i contratti di lavoro a tempo determinato: si consente, fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti i 24 mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello. Stanziati poi, 500.000 euro per l'anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1 febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga. Il blocco licenziamenti rimane confermato fino al 31 ottobre per i settori tessile, moda e pelletteria, per gli altri il divieto resta nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali. Infine, previsto un nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari situazioni di crisi.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con l’Ordinanza viene rivista ed aggiornata la disciplina per i rientri da Paesi esteri.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca”. Proroga fino al 30 agosto 2021 per quanto disposto con precedenti Ordinanze (sospensione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, sospensione delle disposizioni in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese).

ADR – Validità del certificato "barrato rosa" - chiarimenti.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 21715 del 5 luglio 2021 “Validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell'ADR – mod. DTT 307 (ex 306), cd. "barrato rosa" – chiarimenti”.

La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla scadenza del “barrato rosa” del certificato ADR inerente i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, disponendo la relativa proroga di validità.

Se la validità del “barrato rosa” era terminata tra il 31 gennaio 2020 e il prossimo 31 luglio 2021, avrebbe dovuto essere prorogato per i novanta giorni successivi alla sua scadenza nominale. Considerato che si tratta di un certificato ricompreso nel perimetro applicativo dell’art. 103, comma 2, del DL n. 18/2020 (convertito con legge n. 27 del 2020), la sua scadenza è prorogata fino al 29 ottobre 2021.

Tutto ciò ha valore rispetto al territorio italiano e ai trasporti italiani. Per i viaggi di trasporto internazionale la circolare del 5 luglio 2021 del MIMS chiarisce che si rientra nell’ambito di applicazione della circolare prot. n. 103032- DIV3-E del 19 dicembre 2008.

ANTINCENDIO – Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale liquefatto
Decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”.

Approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

La regola tecnica riguarda progettazione realizzazione ed esercizio di impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate che siano nuovi o in caso di ristrutturazione anche parziale di impianti esistenti per quanto riguarda le parti interessate.

Gli impianti esistenti e quelli in ristrutturazione parziale dovranno adeguarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Regola tecnica a quanto previsto dal paragrafo 25 dell’allegato I, Norme di esercizio.

Non dovrà essere applicata agli impianti esistenti che dispongono di progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.

ANTINCENDIO – chiarimento sulla proroga dell’adeguamento per gli edifici sottoposti a tutela
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Lettera prot. 11180 del 19 luglio 2021 in risposta ad un quesito di Prevenzione Incendi riguardante la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42.

Precisando che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc. sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità e/o carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

INAIL – Relazione INAIL 2020 infortuni e malattie professionali
I dati sulle denunce di infortunio nel 2020 registrano, rispetto all’anno precedente, un calo dei casi in complesso e l’aumento significativo di quelli mortali. Sono state registrate poco più di 571mila denunce di infortuni accaduti nel 2020 (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da COVID-19 di origine professionale. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro.

I casi mortali denunciati all’INAIL sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal COVID-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate.

INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19
I contagi sul lavoro da Covid-19 in giugno registrano il minimo storico. Rispetto al monitoraggio precedente, i casi in più sono 1.602 (+0,9%), ma solo 157 sono riferiti all’ultimo mese di rilevazione. È il numero più basso registrato da un anno e mezzo a questa parte, molto inferiore anche alle circa 500 infezioni del luglio 2020.

INAIL – rischio di caduta in piano
Pubblicato da INAIL “Valutare il rischio di caduta in piano” con l’obiettivo di realizzare, per la comunità tecnica, di una serie di manuali operativi sui temi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la divulgazione dei risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.

INAIL – sicurezza delle macchine alimentari
Pubblicato da INAIL “L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari”, il documento raccoglie le schede tecniche sulle macchine afferenti al comitato tecnico normativo–TC 153 macchine alimentari, che trattano le più significative non conformità rilevate, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili, al fine di promuovere un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 1363-1:2021
“Prove di resistenza al fuoco – Parte 1: Requisiti generali”

Il documento specifica i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco. Procedure alternative e aggiuntive per soddisfare requisiti particolari sono fornite nella UNI EN 1363-2.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 17450-1:2021
“Sistemi fissi di estinzione incendi - Componenti per acqua nebulizzata - Parte 1: Caratteristiche del prodotto e metodi di prova per filtri e componenti del filtro”

Il documento specifica le caratteristiche del prodotto e i metodi di prova per i componenti del filtro e del filtro per le connessioni di alimentazione dell'acqua e le tubazioni nei sistemi di nebulizzazione dell'acqua.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN ISO 14557:2021
“Tubazioni antincendio - Tubi di aspirazione e tubi di aspirazione raccordati di gomma e di plastica”

Il documento specifica i requisiti ed i metodi di prova delle tubazioni antincendio di aspirazione di gomma e di plastica. Sono forniti inoltre i requisiti per i tubi raccordati forniti dal fabbricante.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 14387:2021
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura”

La norma fa riferimento ai filtri antigas e ai filtri combinati da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistite (RPD) ad eccezione dei dispositivi di fuga.

I filtri per l'uso contro il CO sono esclusi dal documento.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 143:2021
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antiparticolato - Requisiti, prove, marcatura”

La norma specifica i filtri antiparticolato da utilizzare come componenti sostituibili nei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non assistiti, ad eccezione dei dispositivi per la fuga e dei facciali filtranti.

NORME TECNICHE – vibrazioni
Norma Tecnica UNI EN ISO 8041-2:2021
“Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti di misurazione - Parte 2: Strumenti per la misura dell'esposizione personale alle vibrazioni”

La norma specifica i requisiti minimi per gli strumenti per la misura dell'esposizione personale alle vibrazioni (PVEM).

La norma si applica agli strumenti designati per le misurazioni della vibrazione sul corpo intero in un contesto di applicazione dell'igiene industriale (secondo la ISO 2631-1, la ISO 2631-2 e la ISO 2631-4) e/o la vibrazione mano-braccio (secondo la ISO 5349-1) assieme ai tempi di esposizione associati.

La norma fornisce obiettivi di progettazione specifici e le tolleranze consentite che definiscono le capacità minime di prestazione e i requisiti funzionali degli strumenti progettati per misurare l'esposizione giornaliera della persona alla vibrazione.

La norma non si applica agli strumenti progettati per misurare o registrare i tempi di esposizione senza aver anche eseguito la misurazione della vibrazione. Strumentazione di questo tipo è descritta nella ISO/TR 19664.

NORME TECNICHE – Gru a torre
Norma Tecnica UNI EN 17076:2021
“Gru a torre - Sistemi anticollisione - Requisiti di sicurezza”

La norma specifica i requisiti dei dispositivi e dei sistemi anticollisione installati sulle gru a torre (come definite nella EN 14439) per evitare i rischi di collisione tra più gru in servizio, tra una gru in uso e ostacoli fissi, e oltre zone vietate.

Specifica inoltre i requisiti per i dispositivi di limitazione del campo di lavoro.

NORME TECNICHE – macchine per la lavorazione del legno
Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-11:2021
“Macchine per la lavorazione del legno – Sicurezza – Parte 11: Macchine combinate”

La norma fornisce i requisiti e le misure di sicurezza per le macchine combinate stazionarie e spostabili per la lavorazione del legno, con almeno due unità di lavoro utilizzabili separatamente e con carico e scarico manuale del pezzo. Le unità di lavoro integrate possono essere solo di questi tipi:
- un’unità di taglio
- un’unità di stampaggio
- un’unità di piallatura.

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