AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2024
09/07/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2024

AMBIENTE

ENERGIA – recesso dell’UE dal trattato sulla Carta dell’energia
Decisione (UE) 2024/1638 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa al recesso dell’Unione dal trattato sulla Carta dell’energia.
Decisione (UE) 2024/1677 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che approva il recesso della Comunità europea dell’energia atomica dal trattato sulla Carta dell’energia.

Il trattato sulla Carta dell’energia, entrato in vigore il 16 aprile 1998 con il fine di promuovere la cooperazione internazionale su questioni energetiche tra paesi OCSE, Russia e Comunità Europea, non è stato più aggiornato sostanzialmente dagli anni Novanta, diventando dunque obsoleto e ancora legato all’utilizzo dei combustibili fossili. Di conseguenza, l’UE ha riscontrato che esso non risulta più compatibile con i nuovi obiettivi climatici e il ruolo fondamentale delle risorse rinnovabili nell’economia attuale, e ha quindi ufficializzato il recesso suo e di EURATOM da tale trattato (già diversi Stati membri avevano deciso, singolarmente, di recedere negli scorsi anni, tra cui l’Italia nel 2016).

In vigore dal 5 giugno 2024.

ACQUE RIUTILIZZO – specifiche tecniche del Piano di gestione dei rischi
Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi.

La produzione ed erogazione di acque destinate al riutilizzo in agricoltura da parte di impianti di trattamento e affinamento di acque reflue urbane depurate deve basarsi su un Piano di gestione dei rischi, redatto sulla base degli “elementi della gestione dei rischi” di cui al Regolamento UE n. 2020/741 (che stabilisce le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell’acqua depurata a fini irrigui in agricoltura), e da presentarsi alle autorità competenti per l’autorizzazione al riuso di tali acque. Tali elementi includono, tra gli altri, informazioni sui sistemi di stoccaggio, descrizione delle tecniche di irrigazione, individuazione di potenziali pericoli.

Il nuovo Regolamento n. 2024/1765 integra quindi quanto già definito nel Reg. n. 2020/741, in relazione ai principali elementi da includere nella stesura del Piano.

In vigore dal 10 luglio 2024.

VARIE – aggiornamento elenco beni e servizi ambientali
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1769 della Commissione, del 26 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 per quanto riguarda l'aggiornamento del compendio indicativo dei beni e servizi ambientali e delle attività economiche.

È stato aggiornato l’elenco dei beni e servizi e delle attività economiche ambientali che gli Stati membri devono tenere in considerazione al momento di predisporre i “conti economici ambientali”, ossia quella sezione di contabilità statale che misura il contributo e l’impatto dell’economia nazionale sull’ambiente.

In vigore dal 17 luglio 2024.

SOSTENIBILITA’ – requisiti di progettazione ecocompatibile
Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.

Viene istituito un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile (ossia le regole per lo sviluppo di prodotti concepiti per essere sicuri, resistenti e riciclabili) che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Obiettivo finale di tale quadro è il miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, riducendone l’impronta ambientale e assicurandone la libera circolazione nel mercato interno dell’UE.

I requisiti devono essere tali da migliorare, tra gli altri, gli aspetti di affidabilità, durabilità, consumo di risorse e produzione prevista di rifiuti di un prodotto.

Il Regolamento prevede, tra le altre disposizioni, anche l’istituzione di:
- Un “passaporto digitale di prodotto” (strumento per rendere disponibili le informazioni su un prodotto a tutti i soggetti coinvolti nel suo ciclo di vita, da produttori ad utilizzatori)
- Misure per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti, promuovendone il riutilizzo (con divieto di distruzione per determinati articoli e accessori di abbigliamento dal 19 luglio 2026 per le grandi imprese e dal 19 luglio 2030 per le medie imprese)

Le disposizioni si applicano a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi (con alcune specifiche eccezioni).

In vigore dal 18 luglio 2024.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE – nuove deroghe per alcuni Stati membri
Decisione di esecuzione (UE) 2024/1762 della Commissione, del 5 giugno 2024, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali.

Vengono modificate le deroghe consentite per il trasporto di merci pericolose nel territorio nazionale di alcuni Stati membri UE (non viene inclusa l’Italia) e nello specifico: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria.

In vigore dal 28 giugno 2024.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – misure per l’approvvigionamento di tecnologie Net-Zero
Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Per tecnologie “a zero emissioni nette (Net-Zero)” si intendono prodotti finali, componenti o macchinari specifici per la produzione di prodotti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione.

Il Regolamento istituisce un quadro per garantire l’accesso dell’UE ad un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali tecnologie, stabilendo misure per ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento (incrementando dunque la produzione e favorendo le catene di approvvigionamento), istituendo un mercato dei servizi di stoccaggio di CO2, incoraggiando la domanda di tecnologie Net Zero, sostenendo spazi di sperimentazione e migliorando le competenze sul tema attraverso il sostegno alle accademie.

Tra le tecnologie coinvolte troviamo quelle fotovoltaiche, eoliche, geotermiche, a idrogeno e del biogas.

In vigore dal 29 giugno 2024.

REACH – nuova sostanza inclusa nella Candidate List
ECHA ha aggiunto una nuova sostanza all’elenco delle “sostanze chimiche estremamente preoccupanti”, con l’inclusione del Perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), ritenuto “tossico per la riproduzione”. L’inclusione nella Candidate List prevede una serie di immediati obblighi normativi per i soggetti interessati, tra cui l’informazione a clienti e consumatori da parte di fornitori di articoli, qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. La nuova sostanza potrebbe dunque in futuro essere inserita nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, insieme alle altre per il cui uso viene richiesta specifica autorizzazione.

VARIE – disposizioni nazionali sulle materie prime critiche
Decreto Legge 25 giugno 2024, n. 84. Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

Il Decreto definisce misure per l’attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2024/1252, in relazione all’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche “strategiche”, per il loro ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica. Obiettivo del decreto è assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti di estrazione di carattere strategico.

Sono incluse misure relative ai termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione e di autorizzazioni alla realizzazione di progetti di riciclaggio/trasformazione di materie prime critiche strategiche. Viene inoltre istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche strategiche e viene modificato l’art. 57 bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) del D.Lgs. n. 152/2006.

In vigore dal 26 giugno 2024.

VARIE – competenze di polizia ambientale dell’Arma dei carabinieri
Decreto Ministeriale 11 aprile 2024. Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

Il Decreto definisce le competenze del personale ispettivo dell’Arma dei carabinieri in materia ambientale in relazione, ad esempio, a vigilanza, prevenzione e repressione per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento atmosferico, idrico e acustico e sorveglianza e accertamento di illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti. Vengono inoltre precisati i criteri per lo svolgimento delle attività ispettive presso le aziende.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per variazioni dotazione dei veicoli
Deliberazione (naz.) 28 giugno 2024, n. 2/ALBO/CN. Modifica termini di validità dell'accettazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli

L’art. 18 comma 2 del DM n.120 del 3 giugno 2014 dispone che, nel caso di variazione della dotazione dei veicoli, le imprese allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del Decreto 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.

La Deliberazione n. 2 del 28 giugno 2024, in attesa del completo rinnovo delle Sezioni dell’Albo e per tutelare le imprese iscritte, definisce nuovi termini temporali di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (180 giorni a decorrere dalla data di accettazione della stessa), rilasciata per variazione della dotazione di veicoli, al fine dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi.

A decorrere dal 1° novembre 2024, si applicherà nuovamente il termine massimo di 60 giorni.

REACH/CLP – Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2024
Il 6 giugno 2024 il Ministero della Salute ha pubblicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)” per l’anno 2024, elaborato al fine di pianificare le verifiche della completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse.

Le imprese coinvolte nei controlli sono quelle appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

• Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;

• Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla Candidate List e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC)

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Piemonte. Approvazione Linee Guida per sperimentazioni dei prelievi fluviali
Determinazione del Dirigente (reg.) 31 maggio 2024, n. 430. Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021 e del D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Approvazione delle Linee Guida per le sperimentazioni dei rilasci dei deflussi ambientali.

La normativa regionale prevede che i soggetti concessionari di prelievi idrici da corsi d'acqua naturali possano proporre volontariamente di sperimentare nuove modulazioni dei prelievi stessi, purché tali sperimentazioni siano compatibili con l'ecosistema fluviale e i loro effetti sull'ambiente fluviale siano debitamente monitorati. Obiettivo della normativa è individuare tipologie di prelievo sempre più adattate alle particolari tipologie di tratti fluviali dove insiste il prelievo. La Determinazione n. 430 approva dunque le “Linee Guida per sperimentazioni riguardanti le modulazioni dei prelievi fluviali”, elaborate per supportare i concessionari a formulare le richieste di sperimentazione e gli Enti competenti ad adottare decisioni fondate su considerazioni tecnico-scientifiche.

RIFIUTI – Regione Piemonte. Secondo Rapporto di monitoraggio ambientale rifiuti speciali
Determinazione del Dirigente (reg.) 28 maggio 2024, n. 412. D.C.R. n. 253-2215 del 16/01/2018 - L.R.1/2018 e L.R. 7/2012: approvazione del secondo Rapporto di monitoraggio ambientale relativo ai rifiuti speciali.

In attuazione delle disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS) e del relativo Piano di monitoraggio ambientale (strumento necessario per monitorare negli anni l’attuazione del Piano rifiuti ed i suoi effetti sulla gestione del sistema rifiuti e sulle componenti ambientali), viene approvato il secondo Rapporto di monitoraggio ambientale relativo ai rifiuti speciali, redatto con cadenza triennale.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Piemonte. Autorizzazione di carattere generale per attività di betonaggio, lavorazione materiali lapidei e ulteriori attività
Determinazione del Dirigente (reg.) 27 maggio 2024, n. 404. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla DD n. 347 del 3 luglio 2000.

Viene adottata l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati.

PFAS – Regione Piemonte. Avvio monitoraggio preliminare nelle acque destinate al consumo umano
Delib. Giunta Reg. 3 giugno 2024, n. 23-8708. Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Avvio monitoraggio preliminare delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) comprese nei parametri di cui all'allegato I B della Direttiva (UE) 2020/2184 per quanto riguarda "PFAS-totale" e "somma di PFAS" nelle acque destinate al consumo umano e approvazione del documento di "Indicazioni relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano".

Determinazione del Dirigente (reg.) 10 giugno 2024, n. 388. DGR n. 23-8708 del 3 giugno 2024. Approvazione del documento "Indicazioni operative relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano".

Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2020/2184, che richiede il controllo obbligatorio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili a partire dal 12 gennaio 2026, e considerando che sul territorio piemontese è presente l'unico stabilimento nazionale di produzione di alcune di queste sostanze, vengono approvati gli "Indirizzi relativi al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano” e le "Indicazioni operative relative al monitoraggio preliminare di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano" e avviato il monitoraggio preliminare di tali sostanze per il 2024-2025.

VIA/VAS – Regione Piemonte. Tariffe oneri istruttori
D.G.R. 10 Giugno 2024, n. 21-8755. Legge regionale 13/2023, articolo 12, comma 2. Recepimento delle tariffe per gli oneri istruttori per i procedimenti di VIA e di VAS di competenza della Regione Piemonte, di cui all'Allegato C della medesima legge regionale 13/2023.

Sono recepite le tariffe per lo svolgimento dei procedimenti di VIA e VAS di competenza regionale e approvate le modalità con cui le imprese devono effettuare il versamento degli oneri istruttori.

INERTI – Regione Veneto. Aggiornamento del Piano Regionale Attività di Cava
Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 10 giugno 2024. Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), L.R. n. 13/2018. Aggiornamento dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 32 del 27.03.2018. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Piano regionale dell'Attività di Cava (PRAC) disciplina l'attività di cava nel territorio regionale con la finalità di garantire i fabbisogni di materiali inerti e perseguire in contemporanea obiettivi di tutela ambientale.

Con la Deliberazione n. 640 viene adottata la proposta di aggiornamento del PRAC e dato avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di VINCA.

VIA – Regione Veneto. Disciplina del Comitato tecnico regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 680 del 18 giugno 2024. Comitato tecnico regionale VIA. Disciplina ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della Legge regionale 27/05/2024, n. 12.

In attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 27 maggio 2024 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)), viene approvata la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale.

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Provincia di Verona. Mappa acustica strade provinciali
Delibera del Presidente n.64 del 17/06/2024. Adozione della mappatura acustica delle infrastrutture con più di 3.000.000 di veicoli/anno riferita all’anno 2021 ai sensi del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale – quarta fase.

Viene adottata la mappatura acustica per le strade provinciali con flussi di traffico superiore ai 3.000.000 veicoli/anno.

NORME TECNICHE – Emissioni COV
Norma Tecnica UNI EN ISO 6 giugno 2024, n. 16000-11
Aria interna - Parte 11: Determinazione dell'emissione di composti organici volatili da campioni di prodotti da costruzione e arredamento - Campionamento, conservazione dei campioni e preparazione dei provini.

La norma specifica le procedure di campionamento, le condizioni di trasporto, di stoccaggio e il substrato utilizzato che possono influenzare le emissioni di composti organici volatili per tre tipologie di prodotti da costruzione o arredamento: solidi, liquidi e combinati. Per i singoli prodotti è specificata la preparazione di un provino per ciascuna tipologia.

NORME TECNICHE – Emissioni COV
Norma Tecnica UNI EN ISO 6 giugno 2024, n. 16000-9
Aria interna - Parte 9: Determinazione dell'emissione di composti organici volatili da campioni di prodotti per l'edilizia e l'arredamento - Metodo della camera di prova delle emissioni.

La norma specifica un metodo generale di prova di laboratorio per la determinazione del tasso di emissione specifico di un'area di composti organici volatili (COV) da campioni di prodotti da costruzione o di arredamento di nuova produzione in condizioni climatiche definite. Il metodo può, in linea di principio, essere applicato anche a campioni di prodotti stagionati. I dati sulle emissioni ottenuti possono essere utilizzati per calcolare le concentrazioni in una stanza modello. Il presente documento è applicabile a varie camere di prova delle emissioni utilizzate per la determinazione delle emissioni di COV da prodotti da costruzione o arredamento. Il presente documento è applicabile anche a campioni di pannelli a base di legno e altri prodotti da costruzione, al fine di determinare il tasso di emissione di formaldeide.

NORME TECNICHE – Trasporto merci pericolose
Norma Tecnica UNI EN 13 giugno 2024, n. 12972
Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche.

La norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l'omologazione di tipo, l'ispezione iniziale, l'ispezione periodica, l'ispezione intermedia e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose.


SICUREZZA

REACH – nuova sostanza inclusa nella Candidate List
ECHA ha aggiunto una nuova sostanza all’elenco delle “sostanze chimiche estremamente preoccupanti”, con l’inclusione del Perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), ritenuto “tossico per la riproduzione”. L’inclusione nella Candidate List prevede una serie di immediati obblighi normativi per i soggetti interessati, tra cui l’informazione a clienti e consumatori da parte di fornitori di articoli, qualora questi contengano sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso. La nuova sostanza potrebbe dunque in futuro essere inserita nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, insieme alle altre per il cui uso viene richiesta specifica autorizzazione.

ANTINCENDIO – classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione
Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.

Il Regolamento stabilisce classi di prestazione dei prodotti da costruzione, aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti. Sono inoltre previste classificazioni per quanto riguarda la resistenza al fuoco di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

PARI OPPORTUNITA’ – redazione del Rapporto biennale per la parità di genere per il biennio 2022/2023
Decreto del Ministero Lavoro e delle politiche Sociali del 3 giugno 2024 “Definizione delle modalità per la redazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto legislativo n. 198/2006”.

Il Decreto, in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, sostituisce il precedente decreto del 29 marzo 2022 e definisce le nuove modalità per la redazione telematica del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.

Dal 4 giugno e fino al 15 luglio 2024 è possibile compilare il Rapporto biennale per la parità di genere per il biennio 2022/2023, in base alle nuove modalità definite dal Ministero e consultabili nell’apposita Guida Operativa.

Sul portale Servizi Lavoro è disponibile un nuovo applicativo per la compilazione e la trasmissione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese, sia pubbliche che private, con più di 50 dipendenti.

Il Ministero, inoltre, specifica che per rispettare tale limite, la dimensione aziendale deve essere calcolata in base alla somma dei lavoratori impiegati nelle diverse sedi e unità produttive in Italia. Le imprese con sede legale in altri Paesi hanno l’obbligo di presentare il Rapporto biennale per la parità di genere solamente nel caso in cui abbiano impiegato in Italia oltre 50 dipendenti.

Il mancato invio del Rapporto biennale per la parità di genere o l’inserimento di dati falsi o incompleti nello stesso, comportano una sanzione amministrativa dai 1.000 ai 5.000 euro, emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Individuazione dei datori di lavoro delle sedi del Ministero dell’interno e delle Prefetture
Decreto del Ministero dell’interno del 7 novembre 2023 “Disposizioni relative all’individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il Decreto individua i datori di lavoro delle sedi del Ministero dell’interno, Prefetture e Uffici territoriali del Governo ai fini degli adempimenti degli obblighi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 56 del 10 giugno 2024 “cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

FORMAZIONE – utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/2024 del 23/05/2024 - Interpello ai sensi dell’articolo 12 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”.

L’Università degli Studi di Siena ha formulato il seguente quesito:

- Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008 anche a fronte di quanto previsto dal decreto-legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

La Commissione ritiene che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

INAIL – Istruzione Operativa sul Servizio online di Simulazione Regolarità Contributiva
Pubblicata sul sito dell’Inail l’Istruzione Operativa del 6 giugno 2024 “Servizio online: Simulazione Regolarità Contributiva Inail".

Con l’istruzione operativa viene illustrato il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, rilasciato per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 60/2023.

Con tale normativa, è stata prevista la possibilità, per le imprese, di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

A tal fine, è stato rilasciato il servizio in oggetto, che permette di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell’Istituto.

Con riferimento alle modalità operative di tale servizio, l’Inail precisa che:
- in presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso;

- nel caso, invece, in cui non sia presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest’ultima.

Laddove non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione sarà “Regolare”.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di possibili irregolarità, l’esito della simulazione sarà “Da verificare” e la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI - Regione Veneto. Piano Mirato di Prevenzione (PMP) silice e pietre artificiali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 10 giugno 2024 “Approvazione del "Piano Mirato di Prevenzione (PMP) silice e pietre artificiali" finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori di tale comparto”.

Con la Deliberazione viene approvato il documento "Piano Mirato di Prevenzione (PMP) silice e pietre artificiali - Strumenti Operativi" per la valutazione e il contenimento dell'esposizione a SLC e la prevenzione delle patologie ad essa correlate, elaborato dal gruppo di lavoro dedicato, di carattere multi-disciplinare e rappresentativo dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende ULSS del Veneto, delle Università di Padova e di Verona, nonché dei soggetti ed enti del Comitato Regionale di Coordinamento (di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008) e contenuto nell'Allegato A.

RISCHIO BIOLOGICO - Regione Piemonte. DPI residuali emergenza COVID-19
Determinazione del Dirigente Regionale n. 1121 del 27 maggio 2024 “Gestione operativa dei DPI residuali provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 e destinati alla Regione Piemonte”.

Con la Determinazione viene stabilito quanto segue:
- visto che i DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 appartenenti alla tipologia "a" descritta in premessa, essendo terminato il periodo di validità indicato dal produttore non possono essere utilizzati o distribuiti neanche per scopi umanitari;

- visto che i DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 appartenenti alle tipologie "b e c" descritte in premessa, essendo terminato al 31 marzo 2022 il termine di vigenza dello stato di emergenza, è da considerarsi decaduta anche la deroga per la loro distribuzione ed utilizzo sia sul territorio nazionale che estero;

- si dispone quindi la distruzione dei DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 attualmente stoccati presso le strutture in disponibilità del Settore Protezione Civile regionale, anche attraverso impianti di termovalorizzazione autorizzati sul territorio regionale.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Regione Campania. Occupazione di qualità a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 30 maggio 2024 “Protocollo di intesa per garantire l'occupazione di qualità nell'ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" – Determinazioni”.

Con la Deliberazione viene ratificato il "Protocollo di Intesa per garantire l'occupazione di qualità nell'ambito delle politiche di coesione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", allegato al provvedimento.

REACH/CLP – Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2024
Il 6 giugno 2024 il Ministero della Salute ha pubblicato il “Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)” per l’anno 2024, elaborato al fine di pianificare le verifiche della completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di distribuzione delle sostanze, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle stesse.

Le imprese coinvolte nei controlli sono quelle appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:
• Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell’importazione territoriali;

• Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla Candidate List e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC)

INAIL – Malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio
Pubblicata la scheda informativa “malattie professionali nel settore del commercio al dettaglio” i cui dati mostrano che, nel commercio al dettaglio, tra le donne le patologie professionali riguardano principalmente i disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori e le mansioni che hanno dato luogo a queste patologie sono principalmente commessa al dettaglio e cassiera.

Tra gli uomini si evidenziano principalmente patologie della colonna vertebrale (ernie, disturbi dei dischi intervertebrali) legate alla movimentazione manuale dei carichi e le mansioni che hanno dato luogo a queste patologie sono quelle di addetti allo spostamento e consegna merci. Anche i disturbi dell’adattamento emergono come patologia strettamente correlata al settore e tra le donne questo dato è più rilevante.

INAIL – Lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro
Pubblicato il documento “Aggiornamento della stima dei lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro in Italia”.

La polvere di legno duro è classificata, a livello comunitario europeo, quale agente cancerogeno (direttiva 2004/37/CE). Recentemente, sulla base delle informazioni registrate nella banca dati SIREP, è stata effettuata una stima dei lavoratori potenzialmente esposti a tale agente nei settori di attività economica a maggior rischio. L’obiettivo è revisionare la stima con dati aggiornati al 2023.

In Inail è istituito un sistema informativo per la raccolta e la gestione dei dati sulle esposizioni professionali ad agenti cancerogeni, denominato SIREP (Sistema Informativo Registro Esposizioni Professionali), progettato e sviluppato in riferimento ai dispositivi di legge che regolamentano l’obbligo di tenuta e trasmissione del registro di esposizione (art. 243, d.lgs. 81/2008).

INAIL – Esposizione al radon nei luoghi di lavoro
Pubblicata la scheda “Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente”.

È noto che il radon è la sorgente che fornisce alla popolazione il maggior contributo alla dose da radiazioni ionizzanti [UNSCEAR, 2008]. Il radon è un gas, che si genera nelle rocce o nei suoli per effetto del decadimento radioattivo degli elementi appartenenti alle serie dell’uranio e del torio. In questo documento si fa riferimento solo all’isotopo 222 del radon, appartenente alla serie dell’uranio-238.

Dalle rocce o dai suoli, il radon può fuoriuscire all’aria aperta, ove solitamente i livelli si mantengono bassi. Diversamente, la penetrazione all’interno degli edifici fa sì che il radon possa accumularsi e raggiungere concentrazioni in aria anche molto elevate.

Per tale ragione, il radon è considerato come fattore di rischio presente negli ambienti confinati (indoor).

Il radon può essere presente in qualunque ambiente confinato: di vita, di svago o di lavoro. In Italia la concentrazione media di radon indoor è di circa 70 Bq/m3 (Iss, 2010), quasi il doppio del valore medio mondiale di 40 Bq/m3 [UNSCEAR, 2008].

Sulla base dei dati attualmente disponibili si stima che in Italia:
- le abitazioni con concentrazione di radon superiori a 200 Bq/m3 siano circa 800.000;
- i luoghi di lavoro con livelli di radon maggiori di 300 Bq/m3 siano circa 200.000, anche se non si ha un quadro esaustivo dell’intero territorio nazionale [PNAR, 2024].

Dal punto di vista degli effetti sanitari, il radon rappresenta il secondo agente di rischio di sviluppo di cancro ai polmoni, dopo il fumo di tabacco: gli studi epidemiologici attribuiscono al radon circa il 10% di tutti i casi di cancro polmonare (con un range di 3% – 14%), evidenziando un rischio sanitario molto più alto nei fumatori a causa di un effetto sinergico radon-fumo di tabacco che moltiplica gli effetti di ciascun singolo agente.

INAIL – Trasformazione insetti destinati alimentazione
Pubblicato il documento “Aspetti igienistici del settore dell’allevamento e della trasformazione degli insetti destinati all’alimentazione”.

Il documento contiene approfondimenti tecnici su fattori di rischio e prevenzione per il settore.

Gli Insetti sono invertebrati strettamente affini a crostacei e aracnidi, con cui costituiscono il grande gruppo sistematico degli artropodi che comprende oltre l’80% delle specie animali finora descritte. Gli artropodi fanno parte della dieta umana e animale a livello globale, con differenze ascrivibili soprattutto a influenze di ordine culturale.

Va sottolineato che, come nel caso di tutte le altre risorse alimentari, anche l’allevamento degli insetti presenta punti critici che vanno attentamente considerati allo scopo di assicurare elevati livelli qualitativi al cibo prodotto, che deve rispondere a requisiti di sicurezza e sostenibilità.

Tra questi si segnala l’alimentazione degli insetti stessi, che non deve contenere contaminanti microbiologici e inquinanti come i residui chimici e il rispetto di consolidati protocolli di igiene nelle fasi di trasformazione, conservazione e trasporto del prodotto finale (Grabowski et al., 2022).

Dal punto di vista igienistico-industriale, il settore è di grande interesse non solo per la varietà dei cicli produttivi, che mutano tra le aziende a seconda di quali specie di insetti vengano allevate e/o trasformate, ma anche per la necessità di conoscere i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, ancora poco noti in considerazione del carattere innovativo di tale settore in Italia.

INAIL – infortuni nel settore della fabbricazione di mobili
Il numero Dati INAIL di maggio 2024 presenta la fotografia dell’andamento infortunistico e tecnopatico in due importanti settori del manifatturiero italiano: la fabbricazione di mobili e la lavorazione del legno.

Nel 2022 gli infortuni denunciati nel settore della fabbricazione di mobili sono stati 3.450, il 2,3% in più rispetto ai 3.373 dell’anno precedente, a conferma della ripresa del fenomeno già registrata nel 2021, dopo la sensibile contrazione delle denunce rilevata nel 2020 per lo stop delle attività lavorative durante la pandemia. Con 343 casi in meno rispetto al 2018, le denunce del 2022 restano comunque al di sotto del dato registrato negli anni pre-Covid.

NORME TECNICHE – Esercizio degli impianti elettrici
Norma Tecnica CEI EN 50110-1:2024
“Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”

Norma Tecnica CEI EN 50110-2:2024
“Esercizio degli impianti elettrici – Parte 2: Allegati nazionali”

Pubblicato l’aggiornamento della norma CEI EN 50110, importante passo verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle operazioni su impianti elettrici, in vigore da giugno 2024 e in parallelo, fino al 29 maggio 2026, con la versione precedente che continuerà a essere valida. La norma è suddivisa in due parti: la 50110-1 che contiene gli aspetti generali e la 50110-2 che comprende le specifiche nazionali dei paesi membri.

La norma CEI EN 50110-1 si applica a tutte le operazioni e attività lavorative su, con o in prossimità di impianti elettrici, che:
- operano a livelli di tensione compresi tra la bassissima tensione e l’alta tensione (termine in cui ricadono i livelli comunemente indicati come media e altissima tensione);
- sono progettati per la generazione, la trasmissione, la conversione, la distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica;
- possono essere permanenti e fissi, temporanei, mobili o in grado di essere spostati mentre sono alimentati o non alimentati o carichi. La Norma stabilisce i requisiti per il funzionamento sicuro e l’attività lavorativa su, con o in prossimità di impianti elettrici durante tutte le procedure operative, di lavoro e di manutenzione; essi si applicano a tutti i lavori non elettrici, come i lavori di costruzione in prossimità di linee aeree o cavi sotterranei, nonché ai lavori elettrici, quando esiste il rischio di un pericolo elettrico.

Sebbene la norma non sia stata specificamente sviluppata per essere applicata ai seguenti impianti elettrici, i suoi principi possono essere applicati (in mancanza di altre norme o procedure) a:
- aeromobili, veicoli a cuscino d’aria, imbarcazioni e veicoli;
- sistemi elettronici di telecomunicazione e di trasmissione delle informazioni;
- strumentazioni elettroniche, sistemi elettronici di controllo e di automazione;
- miniere di carbone o di altro genere;
- impianti off-shore;
- sistemi di trazione elettrica;
- attività di ricerca elettrica sperimentale.

La prefazione della norma riporta le principali modifiche rispetto alla precedente edizione.

La nuova edizione sostituisce completamente la Norma CEI EN 50110-1:2014-01, che rimane applicabile fino al 29/05/2026.

La parte 2 della Norma CEI EN 50110 è una serie di Allegati Nazionali (uno per ogni Paese membro) che specificano i requisiti di sicurezza aggiuntivi effettivamente in vigore o le integrazioni nazionali ai requisiti minimi stabiliti dalla norma CEI EN 50110-1. La nuova edizione della norma sostituisce completamente la CEI EN 50110-2:2021-11, che rimane applicabile fino al 29/05/2026.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 360:2024
“Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile”

Norma Tecnica UNI EN 813:2024
“Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali”

Norma Tecnica UNI EN 12841:2024
“Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione della fune”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso e la marcatura per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile. La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura, le istruzioni del produttore e le informazioni per i dispositivi anticaduta di tipo retrattile (RTFA) e si applica a un RTFA con un cordino retrattile singolo e a un RTFA con due cordini retrattili (RTFA doppi) come componenti di uno dei sistemi di arresto caduta trattati dalla EN 363:2018;
- i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante di cinture con cosciali da utilizzare per i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso con fune, dove è richiesto un punto di attacco basso. Le cinture con cosciali non sono idonee ad essere utilizzate per arrestare la caduta;
- La norma si applica ai dispositivi di regolazione della fune destinati ad essere utilizzati nei sistemi di accesso con fune. Essa specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni e istruzioni fornite dal fabbricante.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 12942:2024
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura”

La norma specifica i requisiti minimi per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (RPD) motorizzati che incorporano un'interfaccia respiratoria aderente. Non tratta i dispositivi progettati per l'uso in circostanze in cui c'è o potrebbe esserci una carenza di ossigeno. L'RPD di fuga e i filtri da utilizzare contro il CO non sono trattati dal presente documento.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 20344:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature”

Norma Tecnica UNI EN ISO 20345:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza”

Norma Tecnica UNI EN ISO 20346:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione”

Norma Tecnica UNI EN ISO 20347:2024
“Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro”

Le norme specificano rispettivamente:
- i metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale;
- i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico;
- i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di protezione per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico;
- i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature da lavoro per usi generali. Essa include, per esempio, rischi meccanici, resistenza allo scivolamento, rischi termici e comportamento ergonomico.

NORME TECNICHE – Guanti medicali
Norma Tecnica UNI EN 455-2:2024
“Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche”

La norma specifica i requisiti e fornisce i metodi di prova per le proprietà fisiche dei guanti medicali monouso, al fine di assicurare che essi forniscano e mantengano durante il loro utilizzo un adeguato livello di protezione del paziente e dell'utilizzatore dalla reciproca contaminazione.

NORME TECNICHE – Macchine per la movimentazione stradale
Norma Tecnica UNI EN 17106-2:2024
“Macchine per la movimentazione stradale – Sicurezza – Parte 2: Requisiti specifici per macchine per la pulizia delle superfici stradali”

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi significativi relativi alle macchine per la pulizia della superficie stradale (come definito nella EN 15429-1 e nella EN 17106-1) se utilizzate come previsto e nelle condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante associate all’intera vita utile della macchina come descritto anche nella EN ISO 12100.

NORME TECNICHE – Carrelli elevatori
Norma Tecnica UNI ISO 2328:2024
“Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca e piastre portaforche di tipo agganciato - Dimensioni di montaggio”

La norma descrive le caratteristiche dimensionali ed altri requisiti aggiuntivi, relativi alle piastre portaforche ed ai bracci di forca di tipo agganciato, che permettono l'intercambiabilità di questi bracci di forca e/o di altri dispositivi, in relazione alla portata nominale del carrello e del tipo di braccio di forca, per carrelli elevatori a forche con capacità nominale fino a 10 999 kg inclusi.

NORME TECNICHE – Strutture per eventi
Norma Tecnica UNI EN 17879:2024
“Strutture per eventi - Requisiti di sicurezza”

La norma specifica i requisiti minimi necessari per garantire la sicurezza di progettazione, calcolo, fabbricazione, assemblaggio, funzionamento, smontaggio, ispezione e manutenzione di quanto segue, ma non limitato a:
- strutture per esempio tetti del palco, pavimenti del palco, torri di localizzazione, torri PA;
- strutture di supporto LED;
- strutture per eventi unici;
- strutture ricettive;
- strutture temporanee per gli spettatori.

Le strutture per eventi sopra indicate sono strutture destinate ad essere installate e smontate appositamente per un evento.

NORME TECNICHE – Tecnologia grafica
Norma Tecnica UNI EN 12643-1:2024
“Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 1: Requisiti generali”

Norma Tecnica UNI EN 12643-2:2024
“Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 2: Attrezzature e sistemi di prestampa e stampa”

Norma Tecnica UNI EN 12643-3:2024
“Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 3: Attrezzature e sistemi di rilegatura e finitura”

Norma Tecnica UNI EN 12643-4:2024
“Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 4: Attrezzature e sistemi di trasformazione”

Norma Tecnica UNI EN 12643-5:2024
“Tecnologia grafica - Requisiti di sicurezza per attrezzature e sistemi di tecnologia grafica - Parte 5: Macchine da stampa a piani indipendenti ad alimentazione manuale”

Le norme trattano rispettivamente:
- le specifiche di sicurezza per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature utilizzate nei sistemi di prestampa, nei sistemi di stampa, nei sistemi di rilegatura e finitura, nei sistemi di conversione, nei sistemi di produzione di cartone ondulato e nelle Macchine da Stampa a Piani indipendenti;

- i requisiti di sicurezza specifici per le attrezzature e i sistemi di prestampa e stampa. Il presente documento fornisce ulteriori requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature di prestampa e pressa e delle attrezzature ausiliarie integrate nel sistema di controllo della pressa;

- i requisiti di sicurezza specifici per le attrezzature e i sistemi di rilegatura e finitura. Fornisce ulteriori requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di nuove attrezzature utilizzate per convertire substrati stampati o vuoti in prodotti tagliati, piegati, fascicolati, assemblati, rilegati o altrimenti finiti;

- tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi alle attrezzature e ai sistemi di trasformazione utilizzati nei settori del cartone ondulato, della stampa di imballaggi, della trasformazione e delle tecnologie grafiche, quando utilizzati come previsto e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili da parte del produttore;

- i requisiti di sicurezza specifici per le macchine da stampa a piani indipendenti. La norma fornisce ulteriori requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine da stampa a piani indipendenti ad alimentazione manuale, per la modalità a corsa singola, la modalità di sosta e la modalità di funzionamento continuo per il taglio e la cordonatura, la goffratura, la stampa a caldo e/o la stampa di carta, cartone e altri materiali trattati in modo simile.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN ISO 14456:2024
“Bombole per gas - Proprietà dei gas e codici di classificazione associati (FTSC)”

La norma fornisce un elenco di codici FTSC (potenziale di incendio, per esempio "potere ossidante e infiammabilità", tossicità, stato del gas e corrosività) determinati secondo le proprietà rilevanti dei gas e di alcuni liquidi che sono trasportati sotto pressione.

NORME TECNICHE – Bombole per gas
Norma Tecnica UNI EN 13322-1:2024
“Bombole trasportabili per gas - Bombole ricaricabili per gas di acciaio saldate - Progettazione e costruzione - Parte 1: Acciaio al carbonio”

La norma norma specifica i requisiti minimi relativi al materiale, alla progettazione, alla costruzione e lavorazione, ai processi di fabbricazione e alle prove delle bombole per gas ricaricabili trasportabili in acciaio al carbonio saldate, di capacità fino a 150 l compresi, per gas compressi, liquefatti e disciolti.

NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose
Norma Tecnica UNI EN 12972:2024
“Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche”

La norma specifica la prova, il controllo e la marcatura per l'omologazione di tipo, l'ispezione iniziale, l'ispezione periodica, l'ispezione intermedia e il controllo straordinario di cisterne metalliche (fasciame e attrezzature) di veicoli cisterna per trasporto su strada, carri cisterna per il trasporto su rotaia, cisterne trasportabili e containers per cisterne per il trasporto di merci pericolose.

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