AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2022
18/07/2022

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GIUGNO 2022

AMBIENTE

REACH – Triossido di cromo e Dicromato di sodio

Pubblicate il 16 giugno 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per:

- uso industriale di miscele a base di triossido di cromo per il trattamento superficiale dei pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione di motori per aeromobili militari, comprese le componenti critiche per la sicurezza la cui avaria compromette l’aeronavigabilità;

- per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP).

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

SOSTANZE PERICOLOSE – acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) proposto per l’inclusione nel regolamento POP (inquinanti organici persistenti)

Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alla proposta di modifica dell’allegato A di tale convenzione.

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è di sostegno all’inclusione dell’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione, tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti senza deroghe specifiche.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – misure per garantire la riduzione dei gas serra
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Il regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:
- soddisfino i criteri di sostenibilità;
- forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC.

All’art. 2 del Regolamento vengono definiti i sistemi volontari che sono le organizzazioni che certificano la conformità degli operatori economici ai criteri e alle norme, compresi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001 e nel regolamento delegato (UE) 2019/807.

Tali sistemi istituiscono una struttura di governo per dotarsi della capacità giuridica e tecnica, dell’imparzialità e dell’indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti, oltre al monitoraggio interno di verifica.

RIFIUTI – recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
Legge n. 60 del 17 maggio 2022 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge SalvaMare)”.

La legge equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare a quelli delle navi, favorendone così la raccolta e lo smaltimento da parte dei pescatori. Viene consentito così ai pescatori e alle diverse associazioni di settore di raccogliere e portare a riva i rifiuti in mare, laghi, fiumi e lagune e di conferirli in appositi spazi predisposti nei porti. Si consideri che fino ad oggi chi portava rifiuti a riva rischiava di essere sanzionato o di pagare una tassa commisurata al quantitativo, come se li avesse prodotti a bordo.

RIFIUTI/ENERGIA – Conversione del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022
Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito si segnalano le principali novità in materia di energia e ambiente contenute nella Legge di conversione del DL 36/2022:

- Art. 23 bis: stabilite misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse. All’articolo 5-bis del DL 21/2022, convertito dalla Legge 67/2022, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».

- Art. 25 bis: aggiunta del comma 5-ter all’articolo 224 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina il Consorzio nazionale imballaggi (Conai). La norma prevede che “L’accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere ai relativi obblighi, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all’articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

- Art. 26 bis: potenziato il controllo in materia di reati ambientali. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del D. Lgs. 152/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”. All’articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché’ l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti». 2. Il decreto di cui al comma 4-bis dell’articolo 318-ter del D. Lgs. 152/2006, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- Art. 48: abrogazione dell’articolo 231, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 inerente alla procedura per la demolizione di veicoli fuori uso che non siano da qualificare come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 209/2003:

RUMORE – Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici
Decreto del Ministero della transizione ecologica del 1 giugno 2022 “Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico”.

Il Decreto determina i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici.

Il decreto contiene tre allegati:
- Allegato 1 “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure;
- Allegato 2 “Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”;
- Allegato 3 “Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”.

RIFIUTI – statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno (Rilegno)
Decreto del Ministero della transizione ecologica del 11 aprile 2022 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno (Rilegno)”.

Approvazione dello Statuto, il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente.

RIFIUTI – statuto del Consorzio nazionale imballaggi in legno (Conai)
Decreto del Ministero della transizione ecologica del 12 aprile 2022 “Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi in legno (Conai)”.

Approvazione dello Statuto, il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente.

RIFIUTI – Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti
Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2022 “Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti”.

Con il Decreto viene approvato il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) che avrà valenza per gli anni dal 2022 al 2028.

Il PNGR costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale strumento è previsto e definito dall’art. 198bis del D. Lgs. n. 152/2006 e fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il Programma, partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un’economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell’ambiente.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporti transfrontalieri di rifiuti
Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 5 del 21 aprile 2022 ” Modifica e integrazione alla deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016”.

La Delibera aggiorna e sostituisce il modello di accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che era previsto nell’Allegato B della deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, ai fini delle variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali per le imprese ricadenti nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 152/2006). L’Allegato della Delibera costituisce il nuovo Modello che le imprese dovranno usare in caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, ai fini della modifica dell’iscrizione all’Albo.

REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022
Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 582 del 20 maggio 2022 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche) e CLP. Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022".

La Delibera prende atto e recepisce in ambito regionale il "Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2022" di cui all'Allegato "A" ed approva il "Piano Regionale Controlli REACH e CLP Anno 2022" di cui all'Allegato "B", che comprende la pianificazione generale dell'attività di vigilanza REACH e CLP per tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH e CLP Anno 2022, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare).

RIFIUTI – ISPRA presenta il “Rapporto Rifiuti Speciali” edizione 2022
Il Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2022 presenta i dati, riferiti all’anno 2020, sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, a livello nazionale e regionale (per la gestione anche a livello provinciale) e sull’import/export.

Quasi 7 milioni di tonnellate in meno di rifiuti speciali sono state prodotte nel 2020, anno della pandemia e del lockdown, con un calo del 4,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante il calo significativo nel 2020 (-5,2%, oltre 3,5 milioni di tonnellate) il settore delle costruzioni si conferma quello che produce più rifiuti speciali (45,1% del totale), seguito dalle attività di gestione dei rifiuti e di risanamento ambientale (26,3%) e dalle attività manifatturiere (18,2% circa 26,7 milioni di tonnellate).

A diminuire di più sono i rifiuti non pericolosi (-4,6%), che rappresentano il 93,3% del totale di quelli speciali, mentre quelli pericolosi calano di circa 300 mila tonnellate (-3%).

NORMA TECNICA – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 26101-1:2022
“Acustica - Metodi di prova per la qualificazione dell'ambiente acustico - Parte 1: Qualificazione degli ambienti a campo libero”

La norma specifica la metodologia per qualificare gli spazi acustici come spazi anecoici e semi-anecoici che soddisfano i requisiti del campo sonoro libero.


SICUREZZA

REACH – Triossido di cromo e Dicromato di sodio
Pubblicate il 16 giugno 2022 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per:
- uso industriale di miscele a base di triossido di cromo per il trattamento superficiale dei pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione di motori per aeromobili militari, comprese le componenti critiche per la sicurezza la cui avaria compromette l’aeronavigabilità;

- per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (num. CE: 234-190-3, num. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP).

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

TUS – nota dell’INL sui provvedimenti di sospensione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1159 del 7 giugno 2022 fornisce chiarimenti in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/08, (come sostituito dall’art. 13 del DL n. 146/2021), in particolare, le indicazioni vertono sulla possibilità di non adottare il provvedimento cautelare o di adottarlo posticipandone gli effetti in relazione alle ipotesi in cui l’interruzione dell’attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione o potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Disposto fino al 22 giugno 2022, l’obbligo di indossare FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto: navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado”. Per le strutture sanitarie l’obbligo di utilizzo della mascherina è stato portato al 30 settembre 2022.

- Decreto Legge n. 68 del 26 giugno 2022 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Stabilita la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

- Il 30 giugno 2020, è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del lavoro, Ministero della salute, MISE, INAIL e parti sociali). Il documento snellisce ed aggiorna le misure di prevenzione previste dai precedenti Protocolli condivisi del 14 marzo e 24 aprile 2020, del 6 aprile 2021. Tali misure riguardano le informazioni (attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19), le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili. Il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

LAVORO SOMMERSO – Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico
Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito si segnalano le principali novità in materia di sicurezza sul lavoro contenute nella Legge di conversione del DL 36/2022:

- Con l’articolo 19 e per una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività di vigilanza confluiranno nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Un portale che sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli accertamenti ispettivi.

- Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: Art. 19-bis (Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del DL 5/2012, convertito, dalla Legge 35/2012, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". L’articolo 17 del DL 5/2012 è relativo alle semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.

- L’articolo 20 del DL 36/2022, (Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) prevede che l’Inail promuova appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione, tra gli altri: di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro; di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con la conversione, la norma è stata confermata con una modifica: al comma 1, dopo le parole: l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono inserite le seguenti: “con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

RUMORE – Criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici
Decreto del Ministero della transizione ecologica del 1 giugno 2022 “Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico”.

Il Decreto determina i criteri per la misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro-eolici.

Il decreto contiene tre allegati:
- Allegato 1 “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure;
- Allegato 2 “Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”;
- Allegato 3 “Procedura che non prevede lo spegnimento degli aerogeneratori potenzialmente impattanti”.

ANTINCENDIO – Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 3 giugno 2022 “Aggiornamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”.

Il Decreto aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2018, sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile per consentire l’immissione di idrogeno miscelato nella rete del gas naturale fino al 2%.

REACH – RV Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022
Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 582 del 20 maggio 2022 “Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche) e CLP. Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH e CLP - Anno 2022".

La Delibera prende atto e recepisce in ambito regionale il "Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici Anno 2022" di cui all'Allegato "A" ed approva il "Piano Regionale Controlli REACH e CLP Anno 2022" di cui all'Allegato "B", che comprende la pianificazione generale dell'attività di vigilanza REACH e CLP per tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH e CLP Anno 2022, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare).


MICROCLIMA – rischio legato ai danni da calore
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 3783 del 22 giugno 2022 “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.

La nota richiama il fatto che l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisca l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, con riferimento a lavori all’aperto o esposti a temperature elevate, rimandando a quanto indicato nella precedente nota ministeriale n. 4639 del 2 luglio 2021.

INAIL – nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio sul lavoro
Pubblicata da INAIL la Circolare n. 25 del 14 giugno 2022 “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro”.

La circolare illustra il nuovo servizio per l’invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, di inserire informazioni e dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione e di trasmissione dei certificati medici.

INAIL – proroga dei termini della Sorveglianza sanitaria eccezionale
Comunicata sul sito dell’INAIL la proroga fino al 31 luglio 2022 dei termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati alla già menzionata norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL tramite l’apposito servizio online.

INAIL – Sistemi cibernetici collaborativi
I nuovi dispositivi robotici indossabili realizzati a livello prototipale da INAIL e Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nell’ambito del progetto “Sistemi cibernetici collaborativi”, sono in grado di mitigare i fattori di rischio da sovraccarico biomeccanico diminuendo fino al 40% lo sforzo fisico degli operatori.

Il team di ricerca XoLab di IIT (Wearable Robots, Exoskeletons and Exosuits Laboratory), in collaborazione e con il supporto del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL, ha realizzato i prototipi di tre dispositivi: XoTrunk, per supportare la schiena e il tronco, XoShoulder, per fornire sostegno alle spalle, e XoElbow, per il sostegno dei gomiti.

XoTrunk è pensato per alleggerire il sollevamento ripetitivo di carichi fino a un peso di circa 20 chilogrammi e, più in generale, è dedicato a tutti i lavori che potrebbero gravare sulla schiena dell’operatore. È l’unico dispositivo di questo tipo, inoltre, che può supportare anche le operazioni di traino, molto comuni nell’ambito della logistica. L’esoscheletro è dotato di due motori elettrici e di sofisticati algoritmi proprietari, che in tempo reale regolano l’assistenza sulla base dei movimenti di chi lo indossa per massimizzarne l’efficacia. XoTrunk si può utilizzare anche in sinergia con XoKnee, un esoscheletro in tessuto che si connette al robot e garantisce un supporto più efficace all’operatore durante l’attività di sollevamento ripetitivo di carichi.

XoShoulder è stato sviluppato per venire incontro alle esigenze di chi sovraccarica le spalle durante l’attività di lavoro quotidiana. Lo scenario tipico è quello dei lavori che vengono svolti su automobili poste su piattaforme sopraelevate, dove l’operatore tende ad affaticare le spalle, dovendo mantenere sollevati strumenti pesanti per tempi prolungati oltre l’altezza delle spalle. Il prototipo è equipaggiato con due motori da 70 W con una coppia di 12 N/m, ciascuno dei quali è dotato di avanzati algoritmi di controllo che lo rendono in grado di fornire supporto solo quando serve, senza intralciare i movimenti dell’operatore.

XoElbow, invece, è un prototipo che assiste l’operatore nel sollevamento di pesi vicino al corpo. Lo scenario di utilizzo potrebbe essere il sollevamento di pesanti pneumatici durante la fase di montaggio su ponte sollevatore. È dotato degli stessi motori di XoShoulder e al momento rappresenta un unicum nel campo degli esoscheletri.

In generale tutti e tre i robot indossabili sono stati realizzati in plastica e leghe di alluminio, usate solitamente in ambito aerospaziale, e progettati per i principali contesti industriali nei quali operatori e operatrici sono portati a sovraccaricare il sistema muscolo-scheletrico, come il manifatturiero, le riparazioni meccaniche, l’industria alimentare, la logistica, l’edilizia e l’agricoltura. I prototipi sono stati concepiti per venire incontro alle esigenze di lavoratori e delle lavoratrici adattandosi, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, al tipo di lavoro e alle modalità con le quali viene svolto. Un’altra caratteristica comune e fondamentale per questo tipo di dispositivi è la “trasparenza”. I robot, infatti, non devono intralciare o limitare la mobilità, ma entrare in funzione solo per i compiti più gravosi, supportando il sistema muscolo-scheletrico.

INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo quadrimestre
Pubblicati da INAIL i dati sui contagi sul lavoro da Covid-19 nel primo quadrimestre del 2022 che registra più di 63mila infezioni di origine professionale, pari a circa un quarto del totale dei casi segnalati all’INAIL dal gennaio 2020.

INAIL – piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese
Pubblicato da INAIL il report “I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze territoriali” che illustra l’approccio e i metodi che possono caratterizzare un Piano Mirato di Prevenzione e presenta le esperienze condotte nell’arco di un biennio sul territorio nazionale in diversi contesti socioeconomici.

INAIL – infortuni nel settore manifatturiero
Pubblicata da INAIL l’analisi dell’andamento infortunistico nel settore manifatturiero che nel 2020 vede un calo delle denunce di infortunio del 26,5% diretta conseguenza del crollo della produzione causato dall’emergenza sanitaria, mentre i casi mortali nel 2020 sono stati 223, 22 in più rispetto al 2019. Tra le categorie professionali più colpite al primo posto, ci sono gli attrezzisti di macchine utensili, con il 5,6% delle denunce del settore, seguiti dal personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate (4,9%), dai carpentieri e montatori di carpenteria metallica (4,5%), dai meccanici e montatori di macchinari industriali (3,8%), dal personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino e i falegnami (3,1% per entrambe le categorie), e dai conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati (2,9%).

NORMA TECNICA – Macchine per materie plastiche e gomma
Norma Tecnica UNI EN ISO 20430:2020
“Macchine per materie plastiche e gomma – Macchine per stampaggio a iniezione – Requisiti di sicurezza”

Il recepimento della norma specifica i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e costruzione di macchine per stampaggio a iniezione per la lavorazione delle materie plastiche e/o della gomma e fornisce informazioni per il loro utilizzo in sicurezza. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose e gli eventi relativi alle macchine per stampaggio a iniezione, quando esse sono utilizzate come previsto e nelle condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante durante il ciclo di vita del macchinario.

NORMA TECNICA – Sanità
Norma Tecnica UNI/PdR 129:2022
“Linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)”

La prassi di riferimento fornisce le linee guida sulle soluzioni da attuare nella gestione o nella prevenzione di scenari emergenziali legati alle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza) ed in particolare, per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19.

Il documento riporta, in modo organizzato, le indicazioni emanate dagli Enti e dalle Istituzioni per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle RSA.

I contenuti della Prassi sono da ritenersi integrativi e non sostitutivi di eventuali altri documenti emanati dalle Autorità.

NORMA TECNICA – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 26101-1:2022
“Acustica - Metodi di prova per la qualificazione dell'ambiente acustico - Parte 1: Qualificazione degli ambienti a campo libero”

La norma specifica la metodologia per qualificare gli spazi acustici come spazi anecoici e semi-anecoici che soddisfano i requisiti del campo sonoro libero.

NORMA TECNICA – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 22568-4:2022
“Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per componenti di calzature - Parte 4: Solette antiperforazione non metalliche”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per solette non metalliche con resistenza contro la perforazione meccanica, destinate ad essere utilizzate come componenti di calzature DPI.

NORMA TECNICA – Canne fumarie
Norma Tecnica UNI 10640:2022
“Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale - Progettazione e verifica”

La norma specifica i criteri per la progettazione e verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate per l'evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno

Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-2:2022
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali per pannelli con sega circolare”

Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-3:2022
“Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC/CNC)”

Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-14:2022
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 14: Scorniciatrici su quattro lati”

Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-15:2022
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 15: Presse”

Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-16:2022
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 16: Seghe a nastro da falegnameria e refendini”

Le norme trattano rispettivamente:
- tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi che sono rilevanti per le sezionatrici orizzontali per pannelli con sega circolare con il carrello della sega della linea di taglio anteriore montato sotto il supporto del pezzo, che sono caricati e/o scaricati manualmente o meccanicamente, quando sono azionate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, compreso un uso improprio ragionevolmente prevedibile;

- i requisiti di sicurezza e le misure per le macchine foratrici, fresatrici e macchine combinate foratrici/fresatrici a controllo numerico. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi pertinenti alle macchine quando esse sono azionate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile;

- i requisiti e le misure di sicurezza per le scorniciatrici fisse su quattro lati con una larghezza massima di lavoro di 350 mm e una velocità massima dell'avanzamento integrato del pezzo di 200 m/min, con sistema di comando elettrico e/o elettronico, progettate per il taglio di legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno;

- i requisiti e le misure di sicurezza per carichi e scarichi manuali fissi: presse a freddo, presse a caldo, presse piegatrici, presse per incollaggio bordi/frontali, presse a membrana, presse goffratrici, dove la forza di pressione è applicata da attuatori idraulici che spingono l'una contro l'altra due superfici piane o sagomate;

- i requisiti e le misure di sicurezza per seghe a nastro da falegnameria e ai refendini fissi o spostabili con carico e/o scarico manuale, progettate per tagliare legno e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno.

NORMA TECNICA – Macchine per taglio
Norma Tecnica UNI EN 13862:2022
“Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza”

La norma si applica a macchine per taglio di superfici piane orizzontali con operatore a terra, dotate di alimentazione motorizzata o alimentazione manuale per segare, scanalare e fresare superfici di pavimenti di calcestruzzo, asfalto e materiali minerali da costruzione simili dove la potenza principale è fornita da un motore elettrico o da un motore primario a combustione interna. La trasmissione di potenza delle macchine per taglio di superfici piane è meccanica o idraulica.

NORMA TECNICA – Funi di acciaio
Norma Tecnica UNI EN 13411-4:2022
“Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Capocorda con metallo e resina”

La norma specifica i requisiti minimi per i capocorda con metallo fuso e resina di funi di acciaio.

NORMA TECNICA – Macchine per il taglio di pietra e muratura
Norma Tecnica UNI EN 12418:2022
“Macchine per il taglio di pietra e muratura da cantiere - Sicurezza”

La norma si applica alle macchine trasportabili per il taglio di pietra e muratura utilizzate in posizione fissa principalmente in cantieri edili per il taglio di pietre, di altri minerali da costruzione e di materiali compositi che presentano come minimo un piano di appoggio.

NORME TECNICHE – Attrezzature per perforazioni e fondazioni

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-1:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-2:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica, per l'industria mineraria ed estrattiva”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-3:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 3: Attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD)”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-4:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 4: Attrezzature per fondazioni”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-5:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 5: Attrezzature per pareti a diaframma”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-6:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 6: Attrezzature per jetting, cementazione e iniezione”

Norma Tecnica UNI EN ISO 16228-7:2022
“Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 7: Attrezzature ausiliarie intercambiabili”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti comuni di sicurezza per le attrezzature per perforazioni e fondazioni. La parte 1 della norma tratta i pericoli significativi comuni alle attrezzature per perforazioni e fondazioni, quando utilizzati come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina;

- i pericoli significativi per le perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022;

- i pericoli significativi per le attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD), quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022;

- i pericoli significativi per le attrezzature per fondazioni, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022;

- i pericoli significativi per le attrezzature per pareti a diaframma, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022;

- i pericoli significativi per le attrezzature per jetting, cementazione e iniezione, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022;

- i pericoli significativi per le attrezzature ausiliarie intercambiabili, quando utilizzate come previsto e in condizioni di utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile dal fabbricante, correlati a tutta la durata di vita della macchina. I requisiti della presente parte sono complementari ai requisiti comuni formulati nella UNI EN 16228-1:2022.

NORMA TECNICA – Pressione massima di esplosione
Norma Tecnica UNI EN 15967:2022
“Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori”

La norma descrive un metodo di prova progettato per effettuare le misurazioni della pressione di esplosione e della pressione massima di esplosione, della velocità di aumento della pressione di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di esplosione di una miscela quiescente infiammabile di gas/aria/inerte in un volume chiuso a temperatura e pressione ambiente. Il termine "gas" comprende i vapori ma non le nebbie. I fenomeni di detonazione e decomposizione non sono presi in considerazione nella norma.

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