AMBIENTE
ACQUE – modifiche per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane
Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
Il Regolamento che sarà applicabile a decorrere dal 26 giugno 2023, definisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
Le nuove disposizioni riguardano gli obblighi in carico al gestore degli impianti di affinamento e gli obblighi in materia di qualità delle acque affinate nonché i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
RIFIUTI – uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione
Regolamento (UE) 2020/735 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione.
Il regolamento modifica il regolamento n. 142/2011 che reca le norme per l'utilizzo del letame di animali di allevamento negli impianti di combustione aggiungendo la possibilità di includere l'uso delle farine di carne e ossa come combustibile.
La disciplina si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW e consente di rispettare i limiti di emissione degli impianti medi di combustione ai sensi della direttiva 2015/2193 sulle emissioni degli impianti medi di combustione (recepita dal D.lgs. 183/2017).
REACH – aggiornate le prescrizioni per la compilazione delle schede di sicurezza
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Le novità introdotte sono le seguenti:
- Riportare informazioni riguardo le nanoforme come da accordi con il Regolamento (UE) 2018/1881.
- Uniformare i criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) integrati a livello Europeo secondo la sesta e settima revisione del GHS.
- Inserimento in SDS del codice UFI (identificatore di formula univoco) per i prodotti ad uso industriale.
- Prescrizioni specifiche per gli interferenti endocrini.
- Inserimento di limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Il Regolamento si applica dal 1 gennaio 2021, ma le schede di dati di sicurezza non conformi al Regolamento potranno continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
SOSTANZE PERICOLOSE – l’acido perfluoroottanoico inserito nel regolamento POP (inquinanti organici persistenti)
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell’8 aprile 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati.
Il regolamento, modifica la parte A dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP), includendo l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
RIFIUTI – REcer - Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti
Decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 2020 “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”.
Il Decreto organizza il funzionamento del REcer, la cui effettiva operatività verrà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente.
Il REcer sarà interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del Codice Ambiente e con il registro elettronico nazionale.
Presenterà due sezioni:
- sezione «Autorizzazioni ordinarie» destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del Codice Ambiente
- sezione «Procedure semplificate» destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del Codice Ambiente.
I dati del REcer saranno resi disponibili alle amministrazioni pubbliche e vengono inserite dalle autorità competenti relativamente alle autorizzazioni e agli esiti delle procedure semplificate.
I dati saranno soggetti a controlli a campione da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che avranno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.
I dati potranno essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo.
TUTELA AMBIENTALE – norme d’interesse inserite nella conversione del Decreto “liquidità”
Legge n. 40 del 5 giugno 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
La Legge contiene le seguenti indicazioni:
- Spostamento di termini: confermato lo spostamento dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 del termine ultimo per la sospensione del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. L'indicazione ha effetti per esempio, sulla iscrizione dei veicoli nell'Albo Gestori.
- Smaltimento rifiuti sanitari: i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del DPR n. 254 del 15 luglio 2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, vanno sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, fino a 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.
- Inclusione dei servizi ambientali nelle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa: modificata la lista delle attività contenute nell'articolo 1 comma 53 della Legge anticorruzione (n. 190 del 6 novembre 2012) con l’aggiunta delle voci servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali (attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti), mentre sono state eliminate le voci pre-esistenti trasporto di materiali in discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi.
- Pneumatici fuori uso: si stabilisce che gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale per l'anno in corso siano parametrati su base biennale anziché annuale (come previsto dall'articolo 228, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006).
ENERGIA – nomina energy manager 2020
Il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (decreto Liquidità), all’art. 37 ha prorogato la scadenza per l’invio della nomina dell’energy manager al 21 luglio 2020.
AEE – decreto di adeguamento alla disciplina europea
Decreto Legislativo n. 42 del 12 maggio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il Decreto modifica il decreto legislativo n. 27 del 4 marzo 2014 in diversi articoli che regolano l'applicazione del decreto ed inoltre estende il divieto per le AEE immesse sul mercato di contenere le sostanze di cui all’allegato II dello stesso decreto legislativo (piombo, mercurio, cadmio etc.) anche a tutte le altre AEE che non rientrano nell’ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.
Per quanto riguarda il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati delle AEE, lo stesso potrà comportare l’esclusione del divieto di contenere le sostanze di cui all’allegato II, purché avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa, che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore e solo in presenza delle nuove condizioni indicate dall’art. 1 del Decreto legislativo 42/2020.
EMISSION TRADING – decreto di adeguamento alla disciplina europea
Decreto Legislativo n. 47 del 9 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”.
Il Decreto abroga parzialmente il precedente D. Lgs. n. 30 del 13 marzo 2013 e recepisce le novità previste per la quarta fase del sistema EU ETS.
Il provvedimento rinnova radicalmente, con il consenso delle Parti coinvolte, la struttura organizzativa del Comitato ETS e assegna al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, il compito di svolgere annualmente oltre 1200 procedimenti istruttori, attraverso il supporto di esperti dedicati e con l’ausilio del sistema telematico denominato “Portale ETS”, che consente ai gestori di impianti fissi e agli operatori rientranti nel regime ETS di interloquire direttamente con la pubblica amministrazione attraverso la scrivania telematica a loro dedicata.
ADR – disposizioni sui corsi di aggiornamento
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16464 del 15 giugno 2020 “Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR”.
- Tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, e del consistente numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, si ritiene possibile l'utilizzo di aule esterne alle sedi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi in oggetto, alle condizioni indicate nella Circolare.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4042 del 23 giugno 2020 “DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR”.
- Tra i corsi abilitanti e le prove d'esame richiamate dal predetto DPCM rientrano anche i corsi per i conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati. I corsi dovranno essere svolti rispettando le "Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole”.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17475 del 24 giugno 2020 “Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR svolti da enti di formazione. Autorizzazione all'uso di aule esterne”.
- La Circolare specifica requisiti e modalità per lo svolgimento anche in aule esterne a quelle già autorizzate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione dei corsi in oggetto.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – classificazione dei rifiuti CER 99
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 “Utilizzo codici EER 99”.
Fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, le sezioni devono procedere all’esame dei codici che terminano con 99 alle seguenti condizioni:
- il codice EER sia adeguatamente descritto
- sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e Reg. (UE) n. 1357/2014.
Tali condizioni non si rendono necessarie qualora il codice EER del rifiuto sia individuato da norme regolamentari (ad es. DM 5/2/98) o da provvedimenti rilasciati dalle competenti amministrazioni agli impianti di destinazione.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga iscrizioni in scadenza
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 “Procedimenti disciplinari”.
In sede di procedimento disciplinare, le variazioni intervenute sulle imprese iscritte all’Albo in data successiva all’avvenuta contestazione degli addebiti all’iscritto, non assumono rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione.
NORME TECNICHE – gestione per la qualità
Norma Tecnica UNI ISO 10002:2019
“Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni”
La norma fornisce linee guida per il processo di trattamento dei reclami relativi a prodotti e servizi all'interno di un'organizzazione, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo, funzionamento, mantenimento e miglioramento. Il processo di trattamento dei reclami descritto è adatto per essere utilizzato come uno dei processi di un sistema di gestione per la qualità nel suo complesso. I termini "prodotto" e "servizio" si riferiscono agli output di un'organizzazione che sono destinati a, o richiesti da, un cliente.
La norma è destinata ad essere utilizzata da qualsiasi organizzazione, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati. È inoltre destinata all'utilizzo, da parte delle organizzazioni, in tutti i settori.
NORME TECNICHE – linee guida per la gestione degli incidenti
Norma Tecnica UNI ISO 22320:2019
“Sicurezza e resilienza – Gestione delle emergenze – Linee guida per la gestione degli incidenti”
La norma fornisce le linee guida per la gestione degli incidenti, e comprende:
- i principi che comunicano il valore e spiegano lo scopo della gestione degli incidenti
- i componenti di base della gestione degli incidenti, tra cui il processo e la struttura, che si concentrano su ruoli e responsabilità, compiti e gestione delle risorse
- lavorare insieme attraverso la direzione congiunta e la cooperazione.
È applicabile a qualsiasi organizzazione coinvolta nella risposta a incidenti di qualsiasi tipo e portata. Inoltre, è applicabile a qualsiasi organizzazione con una sola struttura organizzativa, nonché a due o più organizzazioni che scelgono di lavorare insieme mentre continuano ad utilizzare la propria struttura organizzativa o una struttura organizzativa combinata.
Questo documento fornisce alle organizzazioni una guida per migliorare la loro gestione di tutti i tipi di incidenti quali ad esempio, emergenze, crisi, interruzioni e disastri. Le molteplici attività di gestione degli incidenti sono spesso condivise tra organizzazioni e agenzie, con il settore privato, le organizzazioni regionali e i governi che hanno diversi livelli di giurisdizione. Pertanto, è necessario guidare tutte le parti coinvolte nella preparazione e nell'implementazione della gestione degli incidenti.
NORME TECNICHE – linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza
Norma Tecnica UNI ISO 22395:2019
“Sicurezza e resilienza - Comunità resiliente - Linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza”
La norma fornisce linee guida per le organizzazioni al fine di identificare, coinvolgere, comunicare e sostenere gli individui più vulnerabili alle emergenze naturali e indotte dall'uomo (sia intenzionali che involontarie). Include anche linee guida per migliorare continuamente l'offerta di supporto alle persone vulnerabili in caso di emergenza.
Inoltre, è applicabile alle organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni, coinvolte nelle attività di preparazione, risposta e recupero in caso di emergenza, come i governi locali, regionali e nazionali, gli organismi statutari, le organizzazioni internazionali e non governative, le imprese e i gruppi pubblici e comunitari.
SICUREZZA
AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI – modifiche ed aggiornamenti
Decreto Legislativo n. 44 del 1 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/2398, modifica il Testo Unico di Sicurezza all’art. 242, comma 6 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori e gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale).
il medico competente con il nuovo comma 6, è ora tenuto a:
- fornire adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i lavoratori
- segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato
- fornire al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Novità introdotta nell’allegato XLII (Elenco di sostanze, miscele e processi):
- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Modifiche più rilevanti introdotte nell’allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale):
- abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero
- abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile)
- inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI
- inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile
- inserimento di valori limite di esposizione professionale per l’ossido di etilene
- inserimento di valori limite di esposizione professionale l’1-3-butadiene.
RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 56 del 4 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
- Ordinanza di riapertura attività per: servizi per l'infanzia 0/3 anni, informatori scientifici, sale giochi per bambini e adolescenti, piscine condominiali, servizi semiresidenziali per minori.
Legge n. 40 del 5 giugno 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
- Contiene la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19. In riferimento all’art. 2087 del Codice Civile (’obbligo della tutela delle condizioni di lavoro), nel settore pubblico e privato, l’obbligo si può considerare adempiuto con l’adozione di tutte le misure contenute nel Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo con le parti sociali.
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 727 del 9 giugno 2020 “Indicazioni in ordine all'utilizzo della modalità a distanza (FAD) delle azioni di formazione obbligatoria per i corsi autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari durante il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DGR. n. 2136 del 18 novembre 2014, DGR. n. 1101 del 18 agosto 2015, deroga alle linee guida formative approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020)”.
- Con la Delibera viene consentito agli Enti accreditati alla formazione, per la sola durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di utilizzare la modalità di Formazione a Distanza (FAD), in sostituzione delle lezioni in presenza, per i corsi di formazione per gli utilizzatori professionali per l'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e per i consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, alle indicate nell’allegato A.
DPCM del 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Il Decreto autorizza la ripresa di ulteriori attività: sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali, centri estivi, spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, corsi professionali svolti in presenza, eventi e le competizioni sportive a porte chiuse. Il Decreto ripropone negli allegati, i Protocolli condivisi precedentemente pubblicati, con le seguenti novità : le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 (allegato 8)”, le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 (Allegato 9)” e “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico aggiornati al 15 maggio 2020 (Allegato 10)”.
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
- Ordinanza di riapertura attività per: cinema e spettacoli, sagre e fiere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, discoteche e locali assimilabili, Casinò di Venezia, attività sportive con contatto. Prosecuzione delle attività con adeguamento della disciplina per : ristorazione, attività turistiche, attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, parchi tematici e di divertimento, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna. Con disposizioni speciali Regionali: servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 anni), informatori scientifici, piscine condominiali, servizi semiresidenziali per minori, Trasporto di persone mediante impianti a fune, strutture residenziali extra ospedaliere, attività non specificamente regolate.
Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 63 del 26 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
- Ordinanza di precisazioni per la riapertura delle attività : trasporto pubblico locale di linea ferroviario, automobilistico, lacuale, lagunare, costiero (allegate le Linee di indirizzo per il settore del trasporto pubblico regionale/locale), trasporto pubblico non di linea e servizi autorizzati, messa a disposizione di quotidiani in esercizi commerciali e di servizi e circoli ricreativi, sport di contatto, di squadra e individuale (allegate le Linee di indirizzo per la ripresa degli sport di contatto e squadra), saune aperte al pubblico, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, attività commerciali o di servizio alla persona all'interno delle aree ospedaliere (allegate le Linee di indirizzo per la ripresa delle attività economiche nelle aree ospedaliere), ippodromi, formazione dei lavoratori dipendenti.
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 9 giugno 2020 ha ampliato, integrato ed aggiornato le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”.
- Previste regole e nuove schede anche per la ripartenza del settore ricreativo: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche. Aggiornate e razionalizzate le schede: Ristorazione, (cerimonie), Attività ricettive (strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini ed escursionistici, ostelli della gioventù, locazioni brevi), Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (Campi estivi), Aree giochi per bambini, Cinema e spettacoli dal vivo (fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza). Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunione del 18 giugno.
- Approvazione delle "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19". Si tratta di linee di indirizzo finalizzate a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza COVID-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in cantiere, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza covid19.
Circolare del Ministero della Salute del 1 giugno 2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19”.
- Indicazioni operative, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, per la progressiva riattivazione delle prestazioni ospedaliere di ricovero diurno, ordinario e ambulatoriali eventualmente differite a causa dell'emergenza da COVID-19.
Circolare del Ministero della Salute n. 21859 del 23 giugno 2020 “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Aggiornamento".
- L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria. La Circolare contiene indicazioni sulle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.
INAIL comunicato del 12 giugno 2020 “Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile”.
- Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
INAIL comunica che dal 1 luglio 2020 sarà attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere le visite mediche che dovranno essere assicurate dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 83. I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL.
DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – proroghe delle validità
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 158 del 8 giugno 2020 “Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e Proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 11, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013”.
Proroghe relative alla carta di qualificazione del conducente:
- il termine di validità annuale, degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, è prorogato al 29 ottobre 2020
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 159 del 8 giugno 2020 “Proroga dei termini di cui all'articolo 122, comma 6, del codice della strada”.
- Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.
- Il termine è prorogato anche per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16356 del 12 giugno 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.
- aggiornato l'elenco dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
DOCUMENTI ABILITATIVI ALLA GUIDA – ampliamento degli obblighi di qualificazione
Decreto Legislativo n. 50 del 10 giugno 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.”
Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/645 che amplia gli obblighi di qualificazione, estendendo tali obblighi alla totalità dei conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, eliminando il riferimento alla sola attività di guida professionale.
Gli Stati membri dovranno scambiarsi reciprocamente le informazioni in materia di qualificazione dei conducenti tramite una specifica rete informatica ed inoltre il Decreto determina la cadenza periodica dei corsi di formazione necessari per mantenere le abilitazioni conseguite.
ADR – disposizioni sui corsi di aggiornamento
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16464 del 15 giugno 2020 “Utilizzo di aule esterne alle sedi autorizzate dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE nonché dei corsi ADR”.
- Tenuto conto della rilevante finalità economica e sociale dell'attività di autotrasporto, e del consistente numero di autisti che devono conseguire o rinnovare la carta di qualificazione del conducente o il certificato di formazione professionale di tipo ADR, si ritiene possibile l'utilizzo di aule esterne alle sedi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica per svolgere i corsi in oggetto, alle condizioni indicate nella Circolare.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4042 del 23 giugno 2020 “DPCM 11 giugno 2020. Riavvio corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR”.
- Tra i corsi abilitanti e le prove d'esame richiamate dal predetto DPCM rientrano anche i corsi per i conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE e i corsi per i conducenti addetti al trasporto di merci pericolose svolti dagli enti di formazione autorizzati. I corsi dovranno essere svolti rispettando le "Linee guida per la ripresa delle attività didattiche delle autoscuole”.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17475 del 24 giugno 2020 “Corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE, e corsi ADR svolti da enti di formazione. Autorizzazione all'uso di aule esterne”.
- La Circolare specifica requisiti e modalità per lo svolgimento anche in aule esterne a quelle già autorizzate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione dei corsi in oggetto.
CAMPI ELETTROMAGNETICI – nuove linee guida
Le nuove linee guida sono state rilasciate dalla commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e poi confermate dall'organizzazione mondiale della sanità come strumento di presidio e controllo dell'esposizione alle frequenze del 5G.
L'evoluzione nei protocolli delle telecomunicazioni ha reso possibile il miglioramento della capacità della rete, ampliandone la versatilità d'uso. Con il 5G, per la prima volta la telefonia mobile utilizza le alte frequenze, fino ad ora appannaggio esclusivo dei collegamenti radio base da punto a punto.
Le nuove linee guida per la limitazione delle esposizioni a campi elettromagnetici (da 100 kHz a 300 GHz) comprendono anche le frequenze necessarie alla tecnologia 5G, considerata l'imminente diffusione che avrà luogo.
INAIL – apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile
INAIL ha pubblicato il documento "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile" che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica di tali apparecchiature, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.
INAIL – Carrelli semoventi a braccio telescopico
INAIL ha pubblicato il documento "Carrelli semoventi a braccio telescopico" che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica di tali apparecchiature, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l'evoluzione dello stato dell'arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.
INAIL – esposizione a silice cristallina
Disponibile sul sito dell’INAIL il rapporto "Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000-2019" che raccoglie i dati di venti anni di misurazioni personali di esposizione a silice libera cristallina nei luoghi di lavoro, di concentrazioni ambientali e del tenore di quarzo nei materiali e prodotti utilizzati nel mondo del lavoro.
Come viene osservato nel Rapporto, le misure effettuate nell’arco degli ultimi vent’anni non evidenziano significative riduzioni nell’andamento delle esposizioni, indicando forse un generale abbassamento dell’attenzione verso questo agente chimico.
INAIL – infortuni e malattie professionali tra i lavoratori del settore ambiente
Disponibile sul sito dell’INAIL uno studio che indaga le rischiosità specifiche del settore ambiente per migliorare gli interventi finalizzati alla prevenzione.
Lo studio rileva che a fronte di un aumento del 10% degli addetti/anno, si è registrata una diminuzione del 5,1% degli infortuni sul lavoro denunciati tra il 2013 e il 2017. Un trend coerente con quanto rilevato nell’intero settore dell’igiene ambientale, dove, nello stesso periodo, gli infortuni sono calati del 2%,
INAIL – aggiornamento denunce di contagi sul lavoro da COVID-19
Pubblicato da INAIL il quarto report sulle infezioni di origine professionale. Registrato un totale di oltre 47.000 denunce, circa 3.600 in più rispetto al monitoraggio del 15 maggio. I decessi sono 208 (+37) e quasi sei casi su 10 (58,7%) ricadono nel Nord-Ovest, con il primato negativo nella provincia di Bergamo.
Il settore della Sanità e assistenza sociale, che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili, registra, insieme agli organismi pubblici preposti alla sanità, l’81,6% delle denunce (il 39,3% dei casi mortali). Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (industria alimentare, chimica e farmaceutica), le attività di alloggio e ristorazione e il commercio.
Il 71,7% dei contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all’82,7% del totale.
INAIL – apprendimento condiviso e sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro
Pubblicati da INAIL due nuove factsheet dal titolo:
- Sicurezza, lavoro, innovazione e apprendimento: la scheda inquadra l’uso critico delle nuove tecnologie di connessione nel campo dell’apprendimento e della sensibilizzazione degli studenti in materia di sicurezza sul lavoro, propone inoltre riferimenti in materia di comunicazione social, dispositivi di protezione e normativa attinente, utili ai docenti per progettualità scolastiche sull’argomento.
- Flash safety lab: un fab lab per l’informazione e la sicurezza: la scheda presenta il fab-lab dell’informazione, Flash Safety Lab, realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.
Il Flash Lab è un ambiente di apprendimento condiviso e interconnesso che utilizza la dimensione creativa e digitale del DIY (do it by yourself) al fine del trasferimento dei contenuti tecnico scientifici della cultura della sicurezza sul lavoro.
INAIL – Lavoro agile in situazioni emergenziali
Pubblicata da INAIL la scheda informativa "Lavoro agile in situazioni emergenziali. Applicazione di un modello ibrido tra lavoro agile e telelavoro".
La scheda analizza il lavoro a distanza, strumento individuato come ausilio indispensabile nella realizzazione delle misure di contenimento della pandemia e scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in relazione a tempo, luogo, strumenti dell’attività lavorativa.
INAIL – macchine scenotecniche
Pubblicato da INAIL il "Vademecum delle macchine scenotecniche" che fornisce indicazioni tecniche concernenti la sicurezza delle principali tipologie di macchine per la realizzazione delle opere temporanee e dell’allestimento scenotecnico.
DPI – documento PAF sul disagio termico causato dai dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Disponibile sul portale PAF Portale Agenti Fisici, nella sezione "Documentazione microclima" il report che fornisce criteri guida sugli elementi fondamentali da prendere in esame con l’introduzione di DPI facciali (mascherine) nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti di criticità legati al disagio termico. Indispensabile che l'introduzione di tali dispositivi negli ambienti di lavoro sia sempre accompagnata da un'attenta valutazione dell'accettazione e delle potenziali ricadute sulle condizioni ergonomiche dell'attività lavorativa svolta.
NORME TECNICHE – gestione per la qualità
Norma Tecnica UNI ISO 10002:2019
“Gestione per la qualità - Soddisfazione del cliente - Linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni”
La norma fornisce linee guida per il processo di trattamento dei reclami relativi a prodotti e servizi all'interno di un'organizzazione, compresi pianificazione, progettazione, sviluppo, funzionamento, mantenimento e miglioramento. Il processo di trattamento dei reclami descritto è adatto per essere utilizzato come uno dei processi di un sistema di gestione per la qualità nel suo complesso. I termini "prodotto" e "servizio" si riferiscono agli output di un'organizzazione che sono destinati a, o richiesti da, un cliente.
La norma è destinata ad essere utilizzata da qualsiasi organizzazione, indipendentemente da tipo o dimensione, o dai prodotti forniti e servizi erogati. È inoltre destinata all'utilizzo, da parte delle organizzazioni, in tutti i settori.
NORME TECNICHE – linee guida per la gestione degli incidenti
Norma Tecnica UNI ISO 22320:2019
“Sicurezza e resilienza – Gestione delle emergenze – Linee guida per la gestione degli incidenti”
La norma fornisce le linee guida per la gestione degli incidenti, e comprende:
- i principi che comunicano il valore e spiegano lo scopo della gestione degli incidenti
- i componenti di base della gestione degli incidenti, tra cui il processo e la struttura, che si concentrano su ruoli e responsabilità, compiti e gestione delle risorse
- lavorare insieme attraverso la direzione congiunta e la cooperazione.
È applicabile a qualsiasi organizzazione coinvolta nella risposta a incidenti di qualsiasi tipo e portata. Inoltre, è applicabile a qualsiasi organizzazione con una sola struttura organizzativa, nonché a due o più organizzazioni che scelgono di lavorare insieme mentre continuano ad utilizzare la propria struttura organizzativa o una struttura organizzativa combinata.
Questo documento fornisce alle organizzazioni una guida per migliorare la loro gestione di tutti i tipi di incidenti quali ad esempio, emergenze, crisi, interruzioni e disastri. Le molteplici attività di gestione degli incidenti sono spesso condivise tra organizzazioni e agenzie, con il settore privato, le organizzazioni regionali e i governi che hanno diversi livelli di giurisdizione. Pertanto, è necessario guidare tutte le parti coinvolte nella preparazione e nell'implementazione della gestione degli incidenti.
NORME TECNICHE – linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza
Norma Tecnica UNI ISO 22395:2019
“Sicurezza e resilienza - Comunità resiliente - Linee guida per supportare persone vulnerabili in un'emergenza”
La norma fornisce linee guida per le organizzazioni al fine di identificare, coinvolgere, comunicare e sostenere gli individui più vulnerabili alle emergenze naturali e indotte dall'uomo (sia intenzionali che involontarie). Include anche linee guida per migliorare continuamente l'offerta di supporto alle persone vulnerabili in caso di emergenza.
Inoltre, è applicabile alle organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni, coinvolte nelle attività di preparazione, risposta e recupero in caso di emergenza, come i governi locali, regionali e nazionali, gli organismi statutari, le organizzazioni internazionali e non governative, le imprese e i gruppi pubblici e comunitari.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 54-3:2020
“Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio”
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme incendio, inclusi quelli a voce, in un'installazione fissa destinati ad emettere un segnale sonoro di allarme incendio. La norma fornisce la valutazione e la verifica per il mantenimento di prestazione (AVCP) dei dispositivi sonori di allarme.
La norma si applica solo ai dispositivi alimentati da una sorgente esterna.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI 804:2020
“Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili”
La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI 814:2020
“Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili”
La norma specifica i materiali, le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché le designazioni delle chiavi per la manovra dei raccordi e dei tappi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI 7421:2020
“Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili”
La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15269-1:2020
“Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali”
La norma definisce i principi generali per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili, sottoposte a prova secondo la UNI EN 1634-1 e/o UNI EN 1634-3.
La norma è da utilizzare unitamente alle parti pertinenti della serie UNI EN 15269.
NORME TECNICHE – segni grafici
Norma Tecnica UNI EN ISO 7010:2020
“Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati”
La norma prescrive i segnali di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, la protezione dal fuoco, l'informazione sui pericoli alla salute e per le evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere affrontate. Tuttavia, la norma non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, a quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della norma e della serie ISO 3864.
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 407:2020
“Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)”
La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione e degli altri dispositivi di protezione delle mani contro calore e/o fuoco. Essa è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420.
NORME TECNICHE – carrelli industriali
Norma Tecnica UNI EN 16842-9:2020
“Carrelli industriali semoventi - Visibilità - Metodi di prova e verifica - Parte 9: Carrelli commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile”
La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per visibilità a 360° dei carrelli commissionatori a presa frontale e laterale con posto di guida elevabile, in conformità alla UNI ISO 5053-1. La norma deve essere utilizzata congiuntamente alla UNI EN 16842-1.
NORME TECNICHE – attrezzature e accessori per GPL
Norma Tecnica UNI EN 1440:2020
“Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili di acciaio saldato e brasato per gas di petrolio liquefatto (GPL) - Ispezione periodica”
La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole trasportabili ricaricabili di GPL con capacità d'acqua da 0,5 l fino a 150 l. La norma è applicabile all'acciaio saldato e brasato per bombole di GPL con uno specifico spessore minimo della parete progettato secondo UNI EN 1442, UNI EN 12807 e UNI EN 13322-1.
La norma deve essere applicata alle bombole conformi a RID/ADR (comprese le bombole contrassegnate con pi) e anche alle popolazioni esistenti di bombole non RID/ADR.
La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.
NORME TECNICHE – sicurezza del macchinario
Norma Tecnica UNI EN ISO 13851:2020
“Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Principi per la progettazione e la scelta”
La norma specifica i requisiti di sicurezza di un dispositivo di comando a due mani (THCD) e la dipendenza del segnale di uscita dall'azionamento manuale dei dispositivi di azionamento.
La norma descrive le caratteristiche principali dei dispositivi di controllo a due mani per garantire la sicurezza e stabilisce combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi. Non si applica ai dispositivi di convalida, come dispositivi di comando ad azione mantenuta o come dispositivi di controllo speciali.
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