AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2025
24/02/2025

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2025

AMBIENTE

SOSTENIBILITA’ – report “semplificato” per imprese assicurative e riassicurative
Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.

La Direttiva n. 2025/2 stabilisce che anche le imprese assicurative e riassicurative “piccole e non complesse” potranno predisporre un report di sostenibilità “semplificato”, avvalendosi della deroga prevista all’art. 19 bis della Direttiva n. 2013/34, già applicabile a determinate imprese (come piccole e medie imprese quotate).

In vigore dal 26 gennaio 2025. Le disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 29 gennaio 2027 e si applicheranno dal 30 gennaio 2027.

FGAS – deroga per alcune apparecchiature alimentari
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde.

Introdotta una deroga, dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, per l’immissione sul mercato di alcune tipologie di apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, e nello specifico:
- abbattitori con capacità a pieno carico compresa tra 25 kg e 100 kg di alimenti;
- gelatiere per gelato artigianale con una capacità di raffreddamento superiore a 2 kW;
- produttori di ghiaccio con una capacità di produzione compresa tra 200 kg e 2000 kg nell’arco di 24 ore;
- carrelli per la conservazione e la rigenerazione di alimenti con potenza nominale di ingresso compresa tra 1,5 kW e 10,5 kW;
- armadi fermalievitazione con una potenza assorbita compresa tra 1 kW e 2 kW;
- granitori e macchine per creme fredde con una capacità a pieno carico di liquidi refrigerati superiore a 3 litri.

In vigore dal 15 gennaio 2025, si applica dal 1° gennaio 2025.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – formato per la comunicazione dei dati sugli impianti termici da parte degli Stati membri
Decisione di esecuzione (UE) 2025/57 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Direttiva n. 2015/2193 ha stabilito che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Di conseguenza, entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031, tali Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea relazioni contenenti le informazioni relative all'attuazione della Direttiva, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi ad essa e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.

La Decisione di esecuzione n.2025/57 stabilisce quindi il formato e la modalità elettronica con cui gli Stati membri comunicano alla Commissione tali dati, unitamente ad una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri.

RIFIUTI – rettifica al Regolamento sulle spedizioni
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024).

Apportate alcune modifiche al Regolamento n. 2024/1157 in tema di spedizioni di rifiuti, con la variazione di alcuni riferimenti ai “rifiuti domestici” (ora “rifiuti nazionali”).

RIFIUTI – nuovo Regolamento sugli imballaggi
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

Stabilite nuove prescrizioni per il ciclo di vita degli imballaggi: obiettivo del nuovo Regolamento n. 2025/40 è armonizzare le misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, cercando di prevenire o ridurre gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e contribuendo alla transizione verso un’economia circolare e la neutralità climatica.

Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi (indipendentemente dal materiale) e ai relativi rifiuti (indipendentemente dal contesto di utilizzo o dalla provenienza degli imballaggi).

Non vengono variate le disposizioni della Direttiva n.2008/98/CE per la gestione dei rifiuti pericolosi o le prescrizioni già esistenti relative a sicurezza, qualità, igiene dei prodotti imballati, o in materia di trasporto.

Le nuove disposizioni riguardano, tra gli altri, i seguenti temi:
- Libera circolazione degli imballaggi sul mercato;
- Imballaggi riciclabili, compostabili, riutilizzabili;
- Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica;
- Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura ed informazioni;
- Obblighi di fabbricanti, importatori, distributori, gestori dei rifiuti;
- Obblighi degli operatori economici per la riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (come l’obbligo per settori alberghieri e della ristorazione di garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire con bevande o alimenti pronti);
- Borse di plastica;
- Gestione dei rifiuti di imballaggio e responsabilità estesa del produttore.

In vigore dal 11 febbraio 2025, si applica dal 12 agosto 2026 (l’articolo 67, paragrafo 5, dal 12 febbraio 2029). Abroga la Direttiva n. 94/662/CE dal 12 agosto 2026 e la Decisione n. 97/129/CE dal 12 agosto 2028.

ADR – aggiornamento tecnico-scientifico ADR-RID-ADN
Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), al fine di allinearsi agli aggiornamenti biennali degli accordi internazionali di riferimento.

Le principali modifiche introdotte sono:
- Allegato I (ADR): gli allegati A e B dell’accordo ADR sono aggiornati e applicabili dal 1° gennaio 2025. Viene specificato che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.
- Allegato II (RID): l’allegato RID è aggiornato con disposizioni valide dal 1° gennaio 2025, mantenendo la stessa sostituzione terminologica.
- Allegato III (ADN): i regolamenti allegati all’ADN, inclusi alcuni articoli specifici, sono modificati e resi applicabili dalla stessa data, con un’analoga revisione terminologica.

Gli Stati membri dovranno recepire queste modifiche entro il 30 giugno 2025, adeguando le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri
Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione.

Definita la nuova modulistica con cui gli Stati membri UE, ogni quattro anni, trasmettono alla Commissione le informazioni sull’attuazione della Direttiva Seveso III (n. 2012/18) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti legati a sostanze pericolose. Abrogato il vecchio modulo, introdotto dalla Decisione di esecuzione n. 2014/896.

Si applica dal 1° gennaio 2027.

SOSTANZE PERICOLOSE/REACH–nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
In data 21 gennaio 2025, l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), delle seguenti sostanze:

Nome della sostanza
Numero EC
Numero CAS
Motivo dell'inclusione
Esempi di utilizzo
6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico
701-118-1
2156592-54-8
Tossico per la riproduzione (Articolo 57c)
Lubrificanti, grassi, prodotti di rilascio e fluidi per la lavorazione dei metalli
O,O,O-trifenil fosforotioato
209-909-9
597-82-0
Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d)
Lubrificanti e grassi
Octametiltrisilossano
203-497-4
107-51-7
Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e)
Produzione e/o formulazione di: cosmetici, prodotti per la cura personale/salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi
Perfluamina
206-420-2
338-83-0
Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e)
Produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche e macchinari e veicoli
Massa di reazione di: trifeniltiophosfato e derivati fenilici terziari butilati
421-820-9
192268-65-8
Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d)
Nessuna registrazione attiva

Infine, la voce relativa al tris(4-nonilfenil, ramificato e lineare) fosfito è stata aggiornata per riflettere le sue proprietà di interferenza endocrina.

Le aziende devono gestire i rischi associati a queste sostanze e fornire informazioni sulla loro sicurezza ai consumatori. L'inclusione nella lista comporta obblighi legali per le aziende, come la notifica all'ECHA e l'aggiornamento delle schede di sicurezza.

SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025
Pubblicato il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici per il 2025, che delinea le attività di vigilanza e controllo che le singole Regioni dovranno attuare.

Il Piano mira a garantire la sicurezza dei prodotti chimici sul mercato e si articola in due principali aree di controllo: controlli documentali, eseguiti dalle AUSL, e controlli analitici, condotti dalle ARPA. Le attività di controllo si concentreranno sulle aziende appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di sostanze, sia in quanto tali, sia contenute in miscele o articoli, con particolare attenzione ai settori di maggiore rilevanza e alle sostanze presenti nella candidate list e negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH.

EMISSION TRADING – disciplina del Comitato ETS
Decreto Ministeriale 4 novembre 2024. Disciplina del funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica.

A seguito dell’introduzione, con il D.Lgs. n.147/2024, di nuove regole nazionali sul sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, in attuazione della Direttiva n. 2023/958 e della Direttiva n. 2023/959, il Decreto Ministeriale 4 novembre 2024 introduce nuove regole sul funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica, tra cui disposizioni su costituzione del Comitato, decadenza, revoca e sostituzione dei membri, deliberazioni e consultazioni, audizione dei soggetti interessati.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato ETS e dalla nomina dei componenti della Segreteria tecnica.

IPPC / AIA – misure urgenti per il riesame delle AIA di impianti strategici
Decreto Legge 30 gennaio 2025, n. 5

Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva n. 2010/75/UE (Direttiva IPPC) e nello specifico alle disposizioni sul rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di AIA, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, viene disposto che il gestore degli impianti di interesse strategico nazionale dovrà prevedere, nella documentazione per il riesame, anche la “valutazione del danno sanitario” (VDS).

Le modalità e criteri per la stesura della valutazione sono contenuti nel Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, che dovrà essere aggiornato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge e successivamente almeno ogni dieci anni. Nelle more dell’aggiornamento del Decreto di riferimento per le modalità di stesura della VDS, i gestori dovranno fornire ai fini del riesame dell’AIA uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), sulla base delle linee guida adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019 e dei valori limite di riferimento di cui al D.Lgs. n.155/2010 e, per la valutazione del rischio sanitario, dei valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA vigente.

In vigore dal 31 gennaio 2025.

PREVENZIONE INCENDI – chiarimenti sulla qualifica dei tecnici manutentori
Circolare Ministeriale 3 dicembre 2024, n. 19631. DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative.

Il Decreto 13 settembre 2024 - modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» ha introdotto la proroga dell’entrata in vigore, al 25 settembre 2025, delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori, in ragione delle difficoltà segnalate in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale.

Con la Circolare n.19631, il Ministero dell’Interno specifica che, nella fase transitoria che si concluderà il 25 settembre 2025, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività previa presentazione della richiesta di ammissione all'esame, controllo formale della documentazione trasmessa e rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT), di cui alla nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024, specifico per il singolo presidio antincendio.

Vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito a:
- Portale dei servizi al cittadino: "Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati";
- Modalità di presentazione della domanda di esame e organizzazione dell'esame;
- Soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame;
- Disciplinare d'esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio;
- Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati.

IPPC/AIA/VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Veneto. Nuova disciplina in materia
Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 1. Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Decreto del Dirigente (reg.) 15 gennaio 2025, n. 2. Attuazione dell'articolo 14, commi 3 e 4, del Regolamento regionale n. 2/2025 in materia di VIA adottato ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione modulistica necessaria alla presentazione di istanze e agli adempimenti connessi al procedimento di VIA.

Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 3. Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Decreto del Dirigente (reg.) 15 gennaio 2025, n. 1

Attuazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento n. 3 del 09.01.2025 in materia di Valutazione Ambientale Strategica-VAS adottato ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze da parte dell'Autorità procedente.

Regolamento Regionale 9 gennaio 2025, n. 4. Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).

Decreto del Dirigente (reg.) 15 gennaio 2025, n. 3. Attuazione dell'articolo 19, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande di VINCA e delle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento.

Delib. Giunta Reg. 14 gennaio 2025, n. 28. Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025.

Aggiornata da parte della Regione Veneto la disciplina in materia di:
- VIA;
- VAS;
- VINCA;
- AIA.

Ridefinite le tipologie di piani/progetti soggetti ai vari procedimenti, i soggetti coinvolti, le competenze, le modalità di monitoraggio, le tariffe istruttorie e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze.

I Regolamenti sono entrati in vigore dal 20 gennaio 2025.

RIFIUTI – Regione Veneto. Tributo speciale per deposito in discarica 2024
Decreto del Dirigente (reg.) 8 gennaio 2025, n. 2. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2024.

Approvato il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2024.

AUA – Provincia di Verona. Aggiornata la modulistica
Al seguente link: https://portale.provincia.vr.it/ente/notizie/73 dal 13/01/2025 sono stati resi disponibili i nuovi modelli relativi al procedimento di Autorizzazione Unica

Ambientale:
- nuova istanza, modifica sostanziale e rinnovo;
- comunicazione di modifica non sostanziale;
- istanza di voltura.

NORME TECNICHE – Radioattività
Norma Tecnica UNI ISO 23 gennaio 2025, n. 8690.
Misure di radioattività - Radionuclidi beta e gamma emettitori - Metodo per valutare la facilità di decontaminazione di un materiale.

La norma si applica alle misure di radioattività su superfici che possono essere contaminate da sostanza radioattive. La facilità di decontaminazione di una superficie è una proprietà ed un importante criterio per la selezione dei materiali utilizzati nell'industria nucleare, negli impianti di stoccaggio temporaneo o di smaltimento di materiali radioattivi. Il test descritto nel presente documento è un metodo di laboratorio rapido che ha lo scopo di confrontare la facilità di decontaminazione di diversi materiali. I risultati del test possono rappresentare un parametro da tenere in considerazione quando si selezionano i materiali per rivestimenti come vernici, ceramiche o materiali impermeabili. I radionuclidi utilizzati per effettuare le prove sono quelli comunemente presenti nell'industria nucleare (137Cs, 134Cs e 60Co) in forma liquida. Questo metodo può anche essere utilizzato con altri radionuclidi e altre forme chimiche, a seconda delle esigenze dell'operatore, se le soluzioni sono chimicamente stabili e non corrosive del campione. Questo metodo non misura la facilità di decontaminazione dei materiali nell'uso pratico, poiché ciò dipende, tra altri fattori, dal/i radionuclide/i presente/i, dalla loro forma chimica, dalla durata dell'esposizione al contaminante e dalle condizioni ambientali. Questo metodo non intende descrivere le procedure generali di decontaminazione o determinare l'efficienza delle procedure di decontaminazione (vedere la serie ISO 7503). Questa metodologia non è adatta se si utilizzano sostanze radiochimiche i cui radionuclidi emettono raggi gamma di bassa energia o particelle beta che vengono facilmente attenuate nella superficie.

NORME TECNICHE – Radioattività
Norma Tecnica UNI ISO 23 gennaio 2025, n. 23548.
Misura della radioattività - Radionuclidi alfa emettitori - Metodo generico con l'uso di spettrometria alfa.

La norma descrive il metodo generico per la misura di radionuclidi alfa emettitori, per tutti i tipi di campioni (suolo, sedimento, materiale da costruzione, campioni alimentari, acqua, aria, bioindicatori ambientali, campioni biologici come urine e feci, ecc.) con la spettrometria alfa. Questo metodo può essere usato per qualsiasi tipo di indagine ambientale o attività di monitoraggio di radionuclidi alfa emettitori.

NORME TECNICHE – Aria ambiente
Norma Tecnica UNI ISO 30 gennaio 2025, n. 12884.
Aria ambiente - Determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici totali (fase gas e particellare) - Raccolta su filtri adsorbenti con analisi gascromatografiche/spettrometria di massa.

La norma specifica le procedure di campionamento, pulizia e analisi per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nell'aria ambiente. È progettato per raccogliere gli IPA sia in fase gassosa che in fase particellare e per determinarli collettivamente. Si tratta di un metodo ad alto volume (da 100 l/min a 250 l/min) in grado di rilevare concentrazioni di 0,05 ng/m3 o inferiori di IPA con volumi di campionamento fino a 350 m3. Il metodo è stato validato per periodi di campionamento fino a 24 ore. La precisione in condizioni normali può essere pari al ± 25% o migliore e l'incertezza al ± 50% o migliore (vedere Appendice A, tabella A.1). La presente norma internazionale descrive una procedura per il campionamento e l'analisi degli IPA che prevede la raccolta dall'aria su una combinazione di filtro per particelle fini e trappola assorbente e la successiva analisi mediante gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS).

NORME TECNICHE – Acque potabili
Norma Tecnica UNI EN 30 gennaio 2025, n. 12122
Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Soluzione di ammoniaca

La norma si applica alla soluzione di ammoniaca utilizzata per il trattamento delle acque destinate al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti della soluzione di ammoniaca e fa riferimento ai corrispondenti metodi analitici. Fornisce informazioni per il suo utilizzo nel trattamento delle acque. Fornisce inoltre informazioni di base relative alla manipolazione e all'uso sicuri della soluzione di ammoniaca (vedere Appendice B).


SICUREZZA

SOSTANZE PERICOLOSE – nuove sostanze aggiunte alla Candidate List
In data 21 gennaio 2025, l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), le seguenti sostanze:

Nome della sostanza
Numero EC
Numero CAS
Motivo dell'inclusione
Esempi di utilizzo
6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico
701-118-1
2156592-54-8
Tossico per la riproduzione (Articolo 57c)
Lubrificanti, grassi, prodotti di rilascio e fluidi per la lavorazione dei metalli
O,O,O-trifenil fosforotioato
209-909-9
597-82-0
Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d)
Lubrificanti e grassi
Octametiltrisilossano
203-497-4
107-51-7
Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e)
Produzione e/o formulazione di: cosmetici, prodotti per la cura personale/salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi
Perfluamina
206-420-2
338-83-0
Molto persistente, molto bioaccumulativo, vPvB (Articolo 57e)
Produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche e macchinari e veicoli
Massa di reazione di: trifeniltiophosfato e derivati fenilici terziari butilati
421-820-9
192268-65-8
Persistente, bioaccumulativo e tossico, PBT (Articolo 57d)
Nessuna registrazione attiva

Infine, la voce relativa al tris(4-nonilfenil, ramificato e lineare) fosfito è stata aggiornata per riflettere le sue proprietà di interferenza endocrina.

Le aziende devono gestire i rischi associati a queste sostanze e fornire informazioni sulla loro sicurezza ai consumatori. L'inclusione nella lista comporta obblighi legali per le aziende, come la notifica all'ECHA e l'aggiornamento delle schede di sicurezza.

MACCHINE - omologazione delle macchine mobili non stradali circolanti su strada
Regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020.

Il Regolamento ha la finalità di introdurre regole omogenee per gli Stati membri per quanto riguarda l’omologazione delle macchine semoventi non stradali (tra le quali: escavatori, pale caricatrici, rulli compattatori, gru mobili ed altri veicoli specializzati utilizzati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture) che circolano (anche saltuariamente) su strade pubbliche. A tal fine, pone una serie di obblighi a capo di diverse figure (fabbricanti, importatori, distributori e autorità nazionali) tesi a garantire che tutte le macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche siano sicure.

Il Regolamento, adottato il 19 dicembre 2024, comincerà ad essere applicato a partire dal 29 gennaio 2028.

ADR – aggiornamento tecnico-scientifico ADR-RID-ADN
Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Il provvedimento modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), al fine di allinearsi agli aggiornamenti biennali degli accordi internazionali di riferimento.

Le principali modifiche introdotte sono:
- Allegato I (ADR): gli allegati A e B dell’accordo ADR sono aggiornati e applicabili dal 1° gennaio 2025. Viene specificato che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", ove opportuno.

- Allegato II (RID): l’allegato RID è aggiornato con disposizioni valide dal 1° gennaio 2025, mantenendo la stessa sostituzione terminologica.

- Allegato III (ADN): i regolamenti allegati all’ADN, inclusi alcuni articoli specifici, sono modificati e resi applicabili dalla stessa data, con un’analoga revisione terminologica.

Gli Stati membri dovranno recepire queste modifiche entro il 30 giugno 2025, adeguando le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

SOSTANZE PERICOLOSE – Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2025
Pubblicato il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici per il 2025, che delinea le attività di vigilanza e controllo che le singole Regioni dovranno attuare.

Il Piano mira a garantire la sicurezza dei prodotti chimici sul mercato e si articola in due principali aree di controllo: controlli documentali, eseguiti dalle AUSL, e controlli analitici, condotti dalle ARPA. Le attività di controllo si concentreranno sulle aziende appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di sostanze, sia in quanto tali, sia contenute in miscele o articoli, con particolare attenzione ai settori di maggiore rilevanza e alle sostanze presenti nella candidate list e negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH.

SPAZI CONFINATI - comunicazione per l’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 811 del 29 gennaio 2025 “Art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”.

Pubblicata dall’INL, la nota con chiarimenti sulla comunicazione che i datori di lavoro devono inviare all’Ispettorato per l’uso in deroga di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La nota riguarda quanto previsto dalla Legge “Collegato Lavoro” 203/2024, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del D. Lgs. 81/2008, in vigore dal 12 gennaio 2025, che ha assegnato all’INL la competenza in materia, introducendo l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro, da inviare prima che vengano utilizzati i locali.

L’INL riporta indicazioni in merito a:
- comunicazione (presentata solo per locali già dotati di titolo; in carta semplice o con apposito modulo, inviata per PEC 30 giorni prima dell’utilizzo, modifica o voltura; accompagnata da relazione su lavorazioni e requisiti allegato IV del TU e affiancata da asseverazione di un tecnico abilitato);

- divieti (non sarà presentabile qualora le attività comportino l’emissione di agenti nocivi e non siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, areazione, illuminazione e microclima);

- radon (analisi dei livelli entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e misurazioni della concentrazione media annua; sottolineando che il radon rientra negli obblighi di valutazione rischi per il datore di lavoro);

- volture (dichiarazione per il cambio di ragione sociale e datore di lavoro);

- modifiche (comunicazione da inviare anche per variazione della tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, e utilizzo consentito dopo 30 giorni dalla comunicazione);

- locali con esigenze tecniche (“si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di particolari esigenze tecniche, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”);

- istanze precedenti restano di competenza della ASL;

- diniego (“In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D. Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese”).

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – FAQ con le indicazioni applicative sul sistema della Patente a crediti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato al 17 gennaio 2025 la pagina online con le FAQ relative alle indicazioni applicative sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (patente a crediti).

Disponibili ora le risposte a ventisette quesiti all’indirizzo:

https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – chiarimenti sui tesserini di riconoscimento nei cantieri
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 656 del 23 gennaio 2025 “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”.

La Nota fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla. Tali chiarimenti sono dovuti all’intervento del legislatore che ha modificato, con la Legge n. 203/2024, l’art. 304, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto Legge n. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006).

Nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo dei lavoratori di esporla, rimane inalterato in virtù delle seguenti disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008:

- articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;

- articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;

- articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

Conseguentemente, sono previste le seguenti sanzioni:
- il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i), del D. Lgs. 81/2008;

- il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

- il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008;

- il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.

INAIL – primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici
Pubblicato il manuale “Azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con agenti chimici”, realizzata in collaborazione con il Centro antiveleni di Verona.

Le azioni di primo soccorso da mettere in atto in caso di intossicazione da agenti chimici nei contesti lavorativi richiedono competenza rispetto alle modalità di intervento e conoscenza delle caratteristiche di pericolosità dei prodotti, dei sintomi e segni evidenziabili e delle opportune procedure. Questo perché, paradossalmente, un’azione inappropriata o improvvisata può determinare effetti avversi ancora peggiori rispetto a quanto possibile a causa del contatto con l’agente chimico.

Il manuale vuole essere uno strumento di facile consultazione per i datori di lavoro, gli addetti al primo soccorso aziendale e i lavoratori che possano trovarsi a dover intervenire in caso di infortunio dovuto ad agenti chimici. Seppur non rappresenta un trattato esaustivo di tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi, consente di orientare le azioni opportune, in relazione alla specifica via di esposizione, come anche di tenere in considerazione esposizioni che richiedono accortezze specifiche.

INAIL – Allergie da pollini
Pubblicato il manuale “Allergie da pollini: esposizione in ambito occupazionale – manuale informativo”.

Obiettivo del documento è quello di approfondire il tema delle allergie da pollini, con particolare attenzione alle allergie di eziologia occupazionale.

Il documento è diretto a tutti i numerosi attori della prevenzione, ma anche ai lavoratori e alla popolazione generale, affinché possa contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione.

INAIL – infortuni nel settore della sanità
Il numero Dati INAIL di dicembre 2024 una panoramica sul mondo della sanità. Il periodico statistico dell’Istituto analizza l’andamento infortunistico e tecnopatico in questo settore di attività, tra i più colpiti dalla pandemia nel triennio 2020-2022, con approfondimenti dedicati agli episodi di violenza contro il personale e ai rischi che possono derivare dall’esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche.

L’effetto Covid sul quinquennio 2019-2023.

Nel 2023 i lavoratori (addetti-anno) del settore erano 1.760.591, pari a oltre il 9% di tutti quelli dell’Industria e servizi, impiegati in 94.222 aziende. Nello stesso anno gli infortuni sul lavoro denunciati sono stati oltre 55mila, il 12% del totale dell’Industria e servizi. L’andamento rilevato nel quinquennio 2019-2023 è altalenante, a causa dell’effetto dei contagi professionali da Covid-19 nel triennio 2020-2022, con la sovraesposizione del personale sanitario al rischio di contrarre il virus. Nel primo anno della pandemia, infatti, le denunce complessive sono triplicate, raggiungendo i 167mila casi. Dopo il dimezzamento dei casi nel 2021, la riacutizzazione del virus ha provocato un nuovo aumento nel 2022, con oltre 146mila denunce. I decessi denunciati nel 2023 sono 25, il dato più basso del quinquennio, nel quale spiccano le 215 vittime del 2020.

Nel documento, vengono inoltre trattati i seguenti punti:
- Tre denunce su quattro riguardano le donne.
- Più a rischio infermieri e ostetriche.
- Un infortunio su 10 deriva da un’aggressione.
- Anche per le malattie professionali netta prevalenza delle lavoratrici.

INAIL – Report attività di vigilanza per il monitoraggio dei fattori di rischio e l’assistenza alle imprese
Pubblicato il volume “Report Pre.Vi.S 2014-2020. L’attività di vigilanza per il monitoraggio dei fattori di rischio e l’assistenza alle imprese”

Il monitoraggio dei fattori rischio è una condizione essenziale per stabilire le più appropriate misure di prevenzione da adottare negli ambienti di lavoro.

L’attività di vigilanza condotta dalle istituzioni preposte fornisce una fonte informativa preziosa valorizzata dal sistema Pre.Vi.S: i verbali di prescrizione redatti a seguito dei sopralluoghi. Il documento, sviluppato nell’ambito di un’azione centrale promossa dal Ministero della salute, propone una lettura dell’archivio dati dei primi sette anni di rilevazione, offrendo un quadro di sintesi sulle violazioni riscontrate nei luoghi di lavoro oltre ad approfondimenti su aspetti metodologici e di prospettiva sul tema della vigilanza.

INFORTUNI SUL LAVORO – Regione Veneto. Trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1559 del 30 dicembre 2024 “Adesione al servizio per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro. Approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L)”.

Con il presente provvedimento si approva lo schema di accordo che consentirà la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro da parte dei Medici delle strutture ospedaliere e dei Medici di medicina generale tramite il sistema “REST CMI Certificato Medico Infortunio” reso disponibile dall’I.N.A.I.L.

TUS – Regione Lombardia. Indicazioni alle ATS in merito alla Legge 203/2024
Nota della Dirigente Regionale del 9 gennaio 2024 “Oggetto: Legge 13 dicembre 2024, n. 203 - indicazioni ai Servizi PSAL”.

La nota di Regione Lombardia fornisce alle ATS, ai DIPS e ai servizi PSAL le seguenti indicazioni operative per l’applicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 81/2008:

- Modifiche in tema di sorveglianza sanitaria: l’articolo 1 della Legge 203/24, con il comma 1 lettera d) interviene, modificandolo, sull’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008. Viene sostituito il comma 2-bis, abrogando la possibilità che le visite mediche preventive in fase preassuntiva siano svolte, su scelta del Datore di Lavoro, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS. Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di visite mediche preventive in fase preassuntiva. Le richieste pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS, che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa. Viene inoltre modificato il comma 9 dell’articolo 41, individuando l’azienda sanitaria locale territorialmente competente (ATS), quale unico organo di vigilanza deputato a ricevere il ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale.

- Modifiche in tema di locali sotterranei o semisotterranei: l’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D. Lgs. 81/2008. Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei. L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D. Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi. Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D. Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate. Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Lombardia. Sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere
Deliberazione della Giunta Regionale n. n. XII/3679 del 20 dicembre 2024 “Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”.

Con la Deliberazione vengono approvate:
- le "Linee di Indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico", come da allegato A;
- lo "Schema di accordo per la diffusione delle Linee di Indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico", come da allegato B.

NORME TECNICHE – Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale
Norma Tecnica UNI EN ISO 10075-2:2025
“Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale - Parte 2: Principi di progettazione”

La norma fornisce una guida per la progettazione dei sistemi di lavoro, compresi la progettazione dei compiti e dell'attrezzatura, (compresi la robotica e i sistemi autonomi intelligenti) e la progettazione del posto di lavoro, nonché delle condizioni di lavoro, con l'inclusione di fattori sociali e organizzativi, focalizzandosi sul carico di lavoro mentale ed i suoi effetti come specificato nella norma ISO 10075-1. La norma si applica alla progettazione del lavoro e all'uso delle capacità umane, con l'intento di fornire condizioni di lavoro ottimali per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il benessere, le prestazioni e l'efficacia, prevenendo il sovraccarico e il sottocarico, al fine di evitare gli effetti negativi e di promuovere gli effetti facilitanti descritti nella norma ISO 10075-1. La norma comprende solo la progettazione di fattori tecnici, organizzativi e sociali e non si applica ai problemi di selezione o formazione; non affronta i problemi di misurazione del carico di lavoro mentale o dei suoi effetti e si riferisce a tutti i tipi di attività lavorative umane (vedere ISO 10075-1), non solo a quelle che possono essere descritte come compiti cognitivi o mentali in senso stretto, ma anche a quelle con un carico di lavoro prevalentemente fisico. La norma è applicabile a tutti coloro che sono impegnati nella progettazione e nell'utilizzo dei sistemi di lavoro, ad esempio i progettisti di sistemi e attrezzature, i datori di lavoro e i lavoratori e i loro rappresentanti, ove esistenti. Inoltre, si applica alla progettazione di nuovi sistemi di lavoro e alla riprogettazione di quelli esistenti sottoposti a revisione sostanziale.

NORME TECNICHE – sistema di gestione dell’IA (intelligenza artificiale)
Norma Tecnica UNI CEI ISO/IEC 42001:2024
“Tecnologie informatiche – Intelligenza artificiale – Sistema di gestione”

La norma specifica i requisiti e fornisce una guida per la creazione, l’implementazione, la manutenzione e il miglioramento continuo di un sistema di gestione dell’IA (intelligenza artificiale) nel contesto di un’organizzazione. Il documento è destinato a un’organizzazione che fornisca o utilizzi prodotti o servizi che si avvalgano si sistemi di IA. La norma ha lo scopo di aiutare l’organizzazione a sviluppare, fornire o utilizzare sistemi di IA in modo responsabile nel perseguire i propri obiettivi e soddisfare i requisiti applicabili, gli obblighi relativi alle parti interessate e le aspettative nei loro confronti. Il presente documento è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, dal tipo e dalla natura, che fornisca o utilizzi prodotti o servizi che utilizzano sistemi di IA.

Il documento è rivolto sia alle realtà che sviluppano sistemi IA sia a quelle che ne fanno uso, offrendo un quadro metodologico per garantire un utilizzo responsabile della tecnologia, in linea con gli obiettivi aziendali e i requisiti normativi. La norma è applicabile a organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore o natura.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN 353-2:2025
“Dispositivi di protezione individuale contro le cadute - Parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile”

La norma specifica requisiti, metodi di prova, marcatura, istruzioni del fabbricante e informazioni e imballaggio per dispositivi anticaduta di tipo guidato che includono una linea di ancoraggio flessibile che forma un singolo prodotto. Questa linea di ancoraggio è fissata a un punto di ancoraggio superiore per applicazioni verticali e inclinate; per applicazioni orizzontali, il punto di ancoraggio può essere posizionato a livello del piede dell'utilizzatore.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 13997:2025
“Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Determinazione della resistenza al taglio causato da oggetti taglienti”

La norma specifica un metodo di prova di taglio al tomodinamometro e i relativi calcoli, per l'utilizzo su materiali e assemblaggi progettati per indumenti di protezione, compresi i guanti. La prova determina la resistenza al taglio da parte di spigoli vivi, come coltelli, parti di lamiera, trucioli, vetro, utensili a lama e getti di ghisa.

NORME TECNICHE – Macchine alimentari
Norma Tecnica UNI EN 17677:2025
“Macchine per l'industria alimentare - Dosatrici per prodotti di panificazione e pasticceria artigianali - Requisiti di sicurezza e di igiene”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e di igiene per la progettazione e la costruzione di dosatrici per prodotti di panificazione e pasticceria artigianali.

NORME TECNICHE – ATEX
Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 80079-49:2025
“Atmosfere esplosive - Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo”

La norma specifica i requisiti per i fermafiamma che impediscono la trasmissione della fiamma quando sono presenti miscele esplosive di gas-aria o vapore-aria. Stabilisce principi uniformi per la classificazione, la costruzione di base e le informazioni per l'uso, inclusa la marcatura dei fermafiamma e specifica i metodi di prova per verificare i requisiti di sicurezza e determinare i limiti di utilizzo sicuri.

NORME TECNICHE – Infrastrutture del gas
Norma Tecnica UNI EN 12583:2025
“Infrastrutture del gas - Stazioni di compressione - Requisiti funzionali”

La norma descrive i requisiti specifici funzionali per la progettazione, costruzione, funzionamento, manutenzione e attività di smaltimento per la sicurezza delle stazioni di compressione del gas.

NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL
Norma Tecnica UNI EN 14129:2025
“Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL”

Norma Tecnica UNI EN 14071:2025
“Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la progettazione e la verifica delle valvole di sicurezza limitatrici di pressione a molla e delle valvole di espansione termica per l'utilizzo in: recipienti a pressione statici per GPL, fusti a pressione in acciaio saldati per GPL trasportabili, recipienti a pressione per GPL su autocisterne, autocisterne ferroviarie, container cisterna o serbatoi smontabili;
- i requisiti di progettazione, prova e ispezione per i dispositivi di isolamento della valvola di sicurezza limitatrice di pressione, i collettori di valvole, i tubi di sfiato e i sistemi di assemblaggio che sono, se necessario, utilizzati con valvole di sicurezza limitatrici di pressione per l'uso in recipienti a pressione statica per il servizio di gas di petrolio liquefatto (GPL).

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