AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2023
15/02/2023

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA GENNAIO 2023

AMBIENTE

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate il 11, 12, 13 e 18 gennaio 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -) come:
- formulazione industriale (diluizione) di una soluzione al silicone contenente 4-tert-OPnEO e il suo successivo utilizzo come lubrificante nella fabbricazione di dispositivi per la somministrazione di medicinali;

- formulazione di un componente indurente contenente 4-tert-OPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e della difesa;

- detergente per l'inattivazione dei virus nella produzione di proteine terapeutiche con l'utilizzo di cellule di mammifero come ospiti;

- detergente durante il processo di purificazione dei biofarmaci ricombinanti derivati da espressioni microbiche ospitanti nell'ambito di progetti i cui processi siano stati approvati dalle autorità (processi conformi alle buone prassi di fabbricazione);

- tensioattivo per l'inattivazione di virus nella fabbricazione di biofarmaci;

- tensioattivo per la pulizia post-produzione nell'ambito della fabbricazione di biofarmaci;

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

GAS EFFETTO SERRA – dichiarazione delle quote per il commercio F-gas
Comunicazione UE n. 10/06 del 10 gennaio 2023 “Comunicazione alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi”.

Le istruzioni contenute nella Comunicazione sono indirizzate alle imprese che nel 2024 intendono immettere in commercio nell'Unione europea, idrofluorocarburi sfusi per almeno 100 tonnellate di CO equivalente, in qualità di produttori e importatori.

Per ottenere quote della riserva (l'immissione in commercio di tali sostanze è soggetta a limiti quantitativi ai sensi del regolamento UE 517/2014), i soggetti in questione devono dichiarare online le quantità anticipate per il 2023, tra il 6 marzo e il 5 aprile 2023. Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione provvederà successivamente ad assegnare le quote.

Le imprese che ancora non sono munite di un profilo di registrazione valido per il portale devono presentare domanda di registrazione entro il 20 febbraio 2023.

AEE/RoHS - esenzione per l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo
Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas.

La Direttiva modifica l’allegato III della Direttiva 2011/65/UE, che contiene l'elenco delle esenzioni con la relativa durata, delle restrizioni all’uso di determinate sostanze.

Inserita la voce 9 a)-III, relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas (fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua). Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31/08/2023.

RADIAZIONI IONIZZANTI – modifiche ed integrazioni delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione

Decreto Legislativo n. 203 del 25 novembre 2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Il Decreto apporta modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 101/2020 sulle norme di sicurezza relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che riguardano gli ambiti del regime autorizzatorio, delle emergenze radiologiche e nucleari, delle sorgenti naturali di radiazioni ed interviene direttamente o indirettamente anche sul Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) e sul Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia ambientale:
- rientrano tra i provvedimenti richiedibili tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell’ambiente (ex articolo 26 del D. Lgs 101/2020) e la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni;

- in merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni siano incluse nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata;

- viene semplificata la registrazione al sito STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) dell’ ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), per le strutture sanitarie, obbligatoria per le sorgenti radioattive con emivita maggiore di 60 giorni e una previsione di comunicazione cumulativa iniziale delle apparecchiature radiogene con aggiornamento trimestrale.

Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia sicurezza:
- accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive: l’Art. 2 del D. Lgs. n.203/2022 inserisce nel D. Lgs. 101/2020 l’art. 8-bis, che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, ai pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza;

- trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti: l’art. 22 del D. Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del D. Lgs. 101/2020, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose, effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti;

- informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: l’art. 24 del D. Lgs. n. 203/2022 modifica l’art. 111 D. Lgs. 101/2020 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico, in materia di radioprotezione, per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, indicando inoltre che la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza D. Lgs. 81/2008, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

- informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: l’art. 110 del D. Lgs. n.101/2020 prevedeva una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, l‘art. 23 del D. Lgs. n. 203/2022 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti;

- tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti: nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi, per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.203/2022, il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto stesso;

- aggiornamento del modello IRME90 (documento di accompagnamento per l’importazione di rottami metallici e altri materiali di risulta) di cui all’allegato XIX D. Lgs. 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica.

Entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

ORGANIZZAZIONE GENERALE – riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Legge n. 204 del 16 dicembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.

Con la Legge di conversione, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in aggiunta a quanto già previsto dal D. Lgs. 300/1999, spetta anche l'individuazione e l'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia ed a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.

Nuovi compiti anche per il comitato interministeriale per la Transizione ecologica (CITE) e per il comitato interministeriale per le Politiche del mare.

RIFIUTI – interpello sui rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
Nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 31 gennaio 2023 “Oggetto: Istanza di interpello in materia ambientale - gestione dei rifiuti di cui all’allegato

D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)”.

Con istanza di interpello del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, è stato richiesto se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.

Il Ministero dell’Ambiente risponde positivamente ricostruendo l’intera normativa, anche alla luce del recente D.lgs. n.116/2020 che ha modificato la nozione di rifiuto urbano.

Nel caso specifico, i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome.

RIFIUTI – RV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto n. 1 del 2 gennaio 2023 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2022”.

Nell’allegato A del Decreto, vengono riportati i modelli per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2022 ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

RIFIUTI – RV Modelli per la bonifica di siti contaminati
Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1688 del 30 dicembre 2022 “Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Approvazione dei modelli di presentazione delle istanze di avvio del procedimento e delle comunicazioni ai sensi del Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del D.M. 31/2015, del D.M. 46/2019 e della L.R. 19/2013”.

Con la Deliberazione, negli allegati A-B-C, vengono approvati i seguenti documenti:
- "Schema per la presentazione delle istanze nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245, 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)";

- "Schema per le comunicazioni e trasmissioni nell'ambito della Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Bonifica di siti contaminati" (artt. 242, 242-bis, 244, 245 e 249), del D.M. 31 del 12/02/2015 (Punti vendita carburanti) e del D.M. 46 del 01/03/2019 (Aree agricole)";

- "Schema di Procura Speciale" per la presentazione della documentazione di cui agli Allegati A e B da parte di un soggetto incaricato dal proponente dell'istanza o della comunicazione.

ACQUE – RV lavori per la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque
Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1690 del 30 dicembre 2022 “Avvio dei lavori per la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. D. Lgs. n. 152/2006, art. 121”.

Con la Deliberazione viene comunicato l’avvio dell’attività di revisione ed aggiornamento dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto,

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Attestazione di idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022 “Attestazione d’idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020”.

Con la Deliberazione viene modificata la modulistica per l’attestazione d’idoneità dei veicoli e delle carrozzerie mobili. Potrà essere generato un modello precompilato di attestazione, contenente tutte le informazioni presenti nel sistema informatico fornite al momento della compilazione dell’istanza, il responsabile tecnico dovrà integrare tale modello precompilato con le informazioni mancanti prima della sottoscrizione.

INAIL – SGSL per l’industria chimica
Pubblicazione INAIL “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”.

Si tratta della revisione delle “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, pubblicate nel marzo 2015.

Le Linee di indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Forniscono alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese avranno modo di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D. Lgs. 231/2001, che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/08.

SICUREZZA

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate il 11, 12, 13 e 18 gennaio 2023 n. 4 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -) come:
- formulazione industriale (diluizione) di una soluzione al silicone contenente 4-tert-OPnEO e il suo successivo utilizzo come lubrificante nella fabbricazione di dispositivi per la somministrazione di medicinali;
- formulazione di un componente indurente contenente 4-tert-OPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale e della difesa;
- detergente per l'inattivazione dei virus nella produzione di proteine terapeutiche con l'utilizzo di cellule di mammifero come ospiti;
- detergente durante il processo di purificazione dei biofarmaci ricombinanti derivati da espressioni microbiche ospitanti nell'ambito di progetti i cui processi siano stati approvati dalle autorità (processi conformi alle buone prassi di fabbricazione);
- tensioattivo per l'inattivazione di virus nella fabbricazione di biofarmaci;
- tensioattivo per la pulizia post-produzione nell'ambito della fabbricazione di biofarmaci;

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

RADIAZIONI IONIZZANTI – modifiche ed integrazioni delle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
Decreto Legislativo n. 203 del 25 novembre 2022 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Il Decreto apporta modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 101/2020 sulle norme di sicurezza relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, riguardano gli ambiti del regime autorizzatorio, delle emergenze radiologiche e nucleari, delle sorgenti naturali di radiazioni ed interviene direttamente o indirettamente anche sul Testo Unico dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) e sul Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia ambientale:
- rientrano tra i provvedimenti richiedibili tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l’autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell’ambiente (ex articolo 26 del D. Lgs 101/2020) e la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni;

- in merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni siano incluse nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata;

- viene semplificata la registrazione al sito STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) dell’ ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), per le strutture sanitarie, obbligatoria per le sorgenti radioattive con emivita maggiore di 60 giorni e una previsione di comunicazione cumulativa iniziale delle apparecchiature radiogene con aggiornamento trimestrale.

Di seguito indichiamo le principali modifiche introdotte in materia sicurezza:
- accesso alle informazioni sulle sorgenti radioattive: l’Art. 2 del D. Lgs. n.203/2022 inserisce nel D. Lgs. 101/2020 l’art. 8-bis, che garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione per i lavoratori oltre che agli esercenti, agli individui, ai pazienti e altre persone soggette a esposizioni mediche, imponendo alle Autorità di pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza;

- trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti: l’art. 22 del D. Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 109 del D. Lgs. 101/2020, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sostituendo il comma 9 che ora prevede l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose, effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti;

- informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: l’art. 24 del D. Lgs. n. 203/2022 modifica l’art. 111 D. Lgs. 101/2020 in materia di formazione dei lavoratori portando da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico, in materia di radioprotezione, per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, indicando inoltre che la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del Testo Unico di Sicurezza D. Lgs. 81/2008, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

- informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti: l’art. 110 del D. Lgs. n.101/2020 prevedeva una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, l‘art. 23 del D. Lgs. n. 203/2022 lo modifica e porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti;

- tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti: nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro o di lavoratori autonomi, per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.203/2022, il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto stesso;

- aggiornamento del modello IRME90 (documento di accompagnamento per l’importazione di rottami metallici e altri materiali di risulta) di cui all’allegato XIX D. Lgs. 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica.

Entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

ATTREZZATURE DI LAVORO – trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 5 del 16 gennaio 2023 “trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”.

Adottato con il Decreto il trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

ANTINCENDIO – modificata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni
- Decreto del Ministero dell’Interno n. 1 del 16 gennaio 2023 “Decreto di modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012”. Con il Decreto è stata aggiornata la modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi. Le modifiche apportate riguardano la modulistica per valutazione di progetto, SCIA ai fini della sicurezza antincendio, certificazione REI di prodotti ed elementi costruttivi in opera, rinnovo periodico di conformità, deroga, richiesta di Nulla Osta di Fattibilità (NOF). I nuovi modelli PIN 1, PIN 2, PIN 2.2, PIN 3, PIN 4 e PIN 5 (edizione 2023) devono essere obbligatoriamente adottati a decorrere dal 1 marzo 2023.

- Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Ministero dell’Interno n. 739 del 19 gennaio 2023 “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012”. Nella Circolare si legge che in riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. La modifica apportata al modello Cert. REI, è stata introdotta in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015.

GAS TOSSICI – Revisione delle patenti di abilitazione periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018
Decreto del Ministero della Salute del 20 dicembre 2022 “Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2018”.

Con il Decreto viene disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018. La patente di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici è infatti soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Per il rinnovo dell’abilitazione, è necessario presentare domanda con i modelli predisposti dalle ULSS del capoluogo di Provincia di residenza (per Verona l’Azienda U.L.S.S. n. 9 – SCALIGERA). La domanda con marca da bollo dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, gli estremi delle sue abilitazioni, autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e dovranno essere allegati: il certificato medico rilasciato da Medico Competente o dal Medico del Servizio Sanitario Nazionale se lavoratore autonomo; due fotografie uguali e recenti formato tessera firmate sul retro; la/le patente/i da revisionare, fotocopia di documento di identità personale valido.

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2023 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese”. Ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus COVID-19, sono state prorogate, fino al 28 febbraio 2023, le disposizioni relative a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese (incluse Hong Kong e Macao).

- Circolare del Ministero della Salute n. 1 del 1 gennaio 2023 “aggiornamento della circolare Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023 del 29 dicembre 2022”. Il documento sintetizza gli elementi utili per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023. Nel contempo, il documento fornisce spunti volti a favorire la predisposizione a livello regionale e locale di un rapido adattamento delle azioni e dei servizi sanitari nel caso di una aumentata richiesta assistenziale e territoriale.

- Circolare INAIL n. 1 del 3 gennaio 2023 “Speciale elargizione ai familiari delle vittime del COVID-19 nelle professioni sanitarie”. La circolare fornisce procedure e modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori sociosanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da COVID-19.

LAVORO AGILE – modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili
Considerata la proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa sulle modalità di comunicazione dei periodi di smart working.

Considerato che la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, comma 306 ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, si informa che fino al 31 gennaio 2023 le relative comunicazioni per i soggetti “fragili”, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221, dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31/01/23 unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023.

Si dà altresì avviso che dal primo febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

TUS – parere sull’ adozione del provvedimento di sospensione a microimpresa
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 162 del 24 gennaio 2023 “Art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - richiesta parere”.

Con la Nota vengono forniti chiarimenti in relazione alla possibilità di procedere alla sospensione nei confronti di un’impresa che occupi un solo dipendente in nero, con violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.

Sebbene il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), come modificato dal DL 146/2021, escluda il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare se il lavoratore in nero risulti l’unico occupato dall’impresa, l’INL osserva che tale esclusione non possa trovare applicazione qualora vengano contestualmente rilevate anche gravi violazioni in materia di prevenzione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. n. 81/2008, tra le quali sono comprese la mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o la mancata nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare.

In ogni caso, aggiunge l’INL, qualora il provvedimento di sospensione non sia adottato per via della citata eccezione, l’ispettore dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.

INAIL – SGSL per l’industria chimica
Pubblicata da INAIL la pubblicazione “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”.

Si tratta della revisione delle “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, pubblicate nel marzo 2015.

Le Linee di indirizzo rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Forniscono alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le imprese avranno modo di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al D. Lgs. 231/2001, che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del D. Lgs. 81/08.

INAIL – biomarcatori urinari
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Biomarcatori urinari di stress ossidativo ed il loro ruolo nel biomonitoraggio dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi”.

I prodotti di ossidazione escreti nelle urine possono essere misurati evidenziando precocemente situazioni a rischio, anche in condizioni conformi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, che, se monitorate, possono prevenire lo sviluppo di malattie professionali

Lo stress ossidativo riflette uno squilibrio tra la produzione e accumulo di specie reattive dell'ossigeno (Ros), che sono in grado di ossidare, danneggiandole, proteine, lipidi e Dna, molecole essenziali alla vita umana. Lo stress ossidativo può essere prodotto dall’esposizione a sostanze pericolose, sia lavorativa che ambientale, ma anche in relazione all’esposizione ad altri tipi di agenti di rischio. Gli studi mostrano come i biomarcatori di stress ossidativo, in particolare quelli derivati dall’ossidazione degli acidi nucleici (Dna e Rna) siano correlati con l’esposizione lavorativa a benzene negli addetti alla vendita del carburante per autotrazione, con l’esposizione allo stirene nei lavoratori del comparto vetroresina, con l’esposizione a solventi nei verniciatori e in particolare con l’esposizione a metalli pesanti.

Il fact sheet fornisce le informazioni di base necessarie a comprendere quali sono le molecole studiate, come si formano e come possono essere misurate e utilizzate per il monitoraggio biologico dei lavoratori e rappresenta un utile compendio nella fase di formazione/informazione, prevista dal D. Lgs. 81/2008, evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze.

INAIL
– la rianimazione cardiopolmonare
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La rianimazione cardiopolmonare come attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola”.

La scheda informativa sollecita la necessità di promuovere lo sviluppo e la somministrazione nelle scuole di ogni ordine e grado di percorsi formativi di BLSD (Basic Life Support Defibrillation, primo soccorso con l’impiego di defibrillatore semiautomatico per la sopravvivenza degli individui coinvolti). In attesa dell’arrivo dei soccorsi, sono le persone presenti a dover intervenire praticando le manovre salvavita e la tempestività degli interventi è di fondamentale rilevanza. Da qui la necessità di predisporre corsi di formazione che possano insegnare il modo corretto di agire e gestire un’emergenza, anche alle nuove generazioni.

INAIL – trabattelli
Pubblicato da INAIL il quaderno tecnico “Trabattelli”, l’obiettivo dei quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza negli stessi cantieri. Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali, sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

INAIL – rischio architettonico negli ambienti di lavoro
Pubblicata da INAIL la pubblicazione “Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”.

Il fascicolo affronta il tema della valutazione del rischio architettonico, che consiste nella eventualità che gli elementi tecnici ed ambientali di un sistema edilizio possano determinare condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori che vi lavorano. Tale rischio è quindi connesso con le caratteristiche tecnico-costruttive, lo stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo di un edificio e riguarda tutte le condizioni di pericolo che si possono verificare in aree edificate.

RISCHI DA AGENTI FISICI – PAF nuove indicazioni operative
Disponibili sul PAF (Portale Agenti Fisici) i seguenti documenti approvati dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Gruppo Tematico Agenti Fisici:

- Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 ULTRASUONI.
- Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.
- Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 TITOLO VIII CAPO I, RADIAZIONE SOLARE; MICROCLIMA; RUMORE; VIBRAZIONI.

INAIL – infortuni nel settore energia
Il numero di dicembre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore dell’energia.

Nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati circa cinquemila infortuni, di cui due terzi nella divisione della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, più di un quarto in quella del gas e i restanti nell’erogazione di vapore e aria condizionata. Trattandosi di un settore che occupa principalmente uomini, oltre l’80% delle denunce riguarda il genere maschile, mentre le professioni più coinvolte, con oltre un terzo dei casi (1.710), sono quelle degli elettricisti (installatori, manutentori di impianti e riparatori di linee elettriche, di distribuzione, tiralinee), dei tecnici addetti alla distribuzione sia dell’energia elettrica che del gas e dei tecnici addetti alla produzione di energia termica ed elettrica. I casi mortali denunciati tra il 2017 e il 2021 sono stati 18 (14 nella sola divisione della fornitura di energia elettrica), di cui 10 hanno riguardato i lavoratori di età compresa tra i 49 e i 59 anni e cinque quelli tra i 60 e i 65 anni.

INAIL – infortuni nel settore gomma, materie plastiche prodotti chimici
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici”.

La scheda riporta l’analisi dei dati infortunistici registrati nei settori in studio con lo scopo di fornire un quadro più ampio possibile per facilitare le azioni di riduzione e gestione del rischio.

Per entrambi i settori in analisi nel periodo 2016 – 2019 si rileva una diminuzione degli eventi riconosciuti positivi con una contrazione però inferiore alla media del complesso di settori appartenenti al Manifatturiero.

Nel dettaglio oltre a presentare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono esaminate le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni analizzati. Sono poi indicate alcune delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione della salute e sicurezza
Norma Tecnica UNI ISO 45003:2021
“Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Salute e sicurezza psicologica sul lavoro – Linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali”

La norma fornisce linee di indirizzo per la gestione dei rischi psicosociali nell’ambito di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL).

I rischi psicosociali sono quelli associati al modo in cui è organizzato il lavoro, a fattori legati all’ambiente lavorativo stesso, alle attrezzature utilizzate e ai compiti da svolgere, condizioni strettamente interconnesse che sono presenti in tutte le organizzazioni e in tutti i settori produttivi.

Il rischio psicosociale rappresenta quindi il potenziale che determinati fattori di pericolo hanno di causare molteplici effetti sulla salute, la sicurezza e il benessere individuali, con un impatto anche sulle prestazioni e la sostenibilità dell’intera organizzazione. Per questo è importante che i rischi psicosociali siano gestiti in modo coerente e coordinato attraverso un adeguato sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e che dunque siano integrati nei più vasti processi di business dell’organizzazione.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15269-3:2023
“Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 3: Resistenza al fuoco di porte e finestre apribili in legno su cerniere o su perni”

Norma Tecnica UNI EN 15269-20:2023
“Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 20: Controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, tende in tessuto manovrabili e finestre apribili”

Le norme specificano rispettivamente:
- una metodologia per l'applicazione estesa dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco condotte in conformità alla UNI EN 1634-1;
- la norma, che deve essere letta congiuntamente con la norma UNI EN 15269-1, riguarda porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e tende in tessuto di qualsiasi materiale.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN ISO 10497:2023
“Prove su valvole - Requisiti per la prova di resistenza al fuoco”

La norma specifica i requisiti per le prove di resistenza al fuoco e il relativo metodo per valvole d'isolamento a sede morbida e metallica con uno o più otturatori.

NORME TECNICHE – Acustica in edilizia
Norma Tecnica UNI 11367:2023
“Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”

La norma definisce, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione.

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI EN ISO 20349-1:2023
“Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura – Parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie”

Norma Tecnica UNI EN ISO 20349-2:2023

“Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura – Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi”

Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle fonderie;
- i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi.

NORME TECNICHE – Atmosfere nei luoghi di lavoro
Norma Tecnica UNI EN ISO 13137:2023
“Atmosfere nei luoghi di lavoro - Pompette per il campionamento individuale di agenti chimici e biologici - Requisiti e metodi”

La norma specifica i requisiti prestazionali per le pompette a batteria, usate per il campionamento individuale di agenti chimici e biologici, nell'aria dei luoghi di lavoro. Specifica, inoltre, i metodi in grado di verificare tali requisiti in condizioni di laboratorio definite.

NORME TECNICHE – Sicurezza delle macchine utensili
Norma Tecnica UNI ISO 16090-1:2023
“Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza”

La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) di fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer progettate per l'uso in produzione continua, che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno.

NORME TECNICHE – Nastri trasportatori
Norma Tecnica UNI EN ISO 7623:2023
“Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - Prova di adesione dei cavi al rivestimento - Prova iniziale e dopo trattamento termico”

La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza di adesione dei cavi metallici al loro rivestimento o allo stato iniziale o dopo trattamento termico. Essa si applica esclusivamente a nastri trasportatori a carcassa metallica.

NORME TECNICHE – Cisterne per il trasporto di merci pericolose
Norma Tecnica UNI EN 15969-2:2023
“Cisterne per il trasporto di merci pericolose - Interfaccia digitale per il trasferimento dei dati tra l'autocisterna e le strutture fisse - Parte 2: Dati commerciali e logistici”

La norma specifica la struttura dei dati necessari per la gestione del viaggio, programmando gli ordini dei prodotti definiti e non definiti quantitativamente in collegamento online con il veicolo. Gli ordini processati vengono trasferiti all'host in ufficio in un'unica soluzione o, al più tardi, ogni volta che il camion è in collegamento online. Esso specifica il trasferimento di dati commerciali e logistici tra i dispositivi dei veicoli di trasporto, sul computer di bordo dell'autocisterna e le strutture fisse per tutti i canali di comunicazioni tra le parti.

NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas
Norma Tecnica UNI EN 12067-2:2023
“Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a gas o combustibili liquidi - Funzioni di controllo nei sistemi elettronici - Parte 2: Dispositivi di controllo/sorveglianza del rapporto combustibile-aria di tipo elettronico”

La norma specifica i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per sistemi di controllo elettronici del rapporto combustibile-aria (ERC), sistemi elettronici di sorveglianza del rapporto combustibile-aria (ERS) e sistemi elettronici di correzione del rapporto combustibile-aria (ERT) da utilizzare per bruciatori e apparecchi che utilizzano gas o combustibili liquidi.

NORME TECNICHE – Caldaie per riscaldamento
Norma Tecnica UNI EN 303-5:2023
“Caldaie per riscaldamento - Parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura”

La norma si applica alle caldaie per riscaldamento, compresi i dispositivi di sicurezza, con una potenza termica nominale fino a 500 kW, progettate per la combustione di soli combustibili solidi e azionate secondo le istruzioni del fabbricante della caldaia. La presente norma tratta i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle caldaie per riscaldamento utilizzate come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante.

NORME TECNICHE – Sistemi automatici di comando per bruciatori e apparecchi a gas o a combustibile liquido
Norma Tecnica UNI EN 298:2023
“Sistemi automatici di comando per bruciatori e apparecchi a gas o a combustibile liquido”

La norma specifica i requisiti di sicurezza, progettazione, fabbricazione, prestazione e prova per i sistemi automatici di comando, le unità di programmazione, dispositivi di rivelazione di fiamma e i rivelatori ad alta temperatura (HTO), destinati ad essere utilizzati con bruciatori a gas e olio combustibile e apparecchi a gas e a olio combustibile con o senza ventilatore e utilizzo similare.

NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e a combustibili liquidi
Norma Tecnica UNI EN 1643:2023
“Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi utilizzatori a gas e a combustibili liquidi - Sistemi di controllo di tenuta per valvole automatiche di sezionamento”

La norma descrive i requisiti di sicurezza, di progettazione, di costruzione, di prestazione e di prova dei sistemi di controllo di tenuta per valvole (VPS), destinati ad essere utilizzati con bruciatori a gas e apparecchi che utilizzano uno o più gas combustibili.

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