AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2023
13/03/2023

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2023

AMBIENTE

REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC
Il 17 gennaio 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 9 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification).

L'elenco delle sostanze inserite sono:
• 1,1'-[etan-1,2-diilbisossi] bis[2,4,6-tribromobenzene]
• TBBA (tetrabromobisfenolo A)
• Bisfenolo S
• Borato di bario (bario diboro tetraossido)
• Bis(2-etilesil)tetrabromo ftalato (insomma il DEHP bromurato) e tutti gli isomeri associati
• Isobutil 4-idrossibenzoato
• Melamina
• Acido perfluoroeptanoico e i suoi sali
• Massa di reazione 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-yl)morfolina e 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(eptafluoropropil)morfolina

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate il 28 febbraio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -):
- come detergente per l’inattivazione del virus mediante trattamento con solvente o detergente nei medicinali ricombinanti e derivati dal plasma elencati nell’allegato;
- per le sue proprietà detergenti non ioniche, per la lisi della membrana cellulare e la clearance virale durante lo sviluppo e la fabbricazione di vettori virali in medicinali per uso umano (medicinale sperimentale autorizzato per terapie avanzate);
- come tensioattivo nella fabbricazione di gelatina a basso tenore di endotossina;

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – formazione obbligatoria per l’utilizzo di diisocianati
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 è stato modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006, con l’inserimento della voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

La restrizione prevede che dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Quindi dal 24 agosto 2023 scatta il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti (nell’allegato al Regolamento sono stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta).

Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale sull’uso in sicurezza dei diisocianati (formazione iniziale e aggiornamento ogni cinque anni).

AEE/RoHS – modifiche alle restrizioni di determinate sostanze pericolose
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 gennaio 2023 “Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l’attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Il Decreto modifica quindi l’allegato IV del decreto legislativo n. 27 del 2014 con l’inserimento dei seguenti punti:

- 48 - Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili;

- al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere: c) bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure scade il 30 giugno 2027; d) dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m. di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024.

Entrata in vigore il 1 marzo 2023.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Direttiva del 7 dicembre 2022 “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna”.

La direttiva contiene tre allegati tecnici:
- Parte 1 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture ed agli altri Enti coinvolti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la pianificazione dell’emergenza esterna secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) di soglia inferiore e di soglia superiore e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al D.P.C.M. 25/02/2005.

- Parte 2 – Linee guida per l’informazione alla popolazione: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo ai Comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, così come previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015. È un documento di supporto ai Sindaci dei comuni dove sono ubicati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante nonché ai Sindaci dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al DPCM 16/02/2007.

- Parte 3 – Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: il D. Lgs. 105/2015 stabilisce all’art. 21, che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. Il documento fornisce indicazioni operative per la sperimentazione dei PEE tramite esercitazioni strutturate a diversi livelli di complessità al fine di verificare le azioni previste dal piano, le capacità operative del personale coinvolto e la correttezza delle procedure previste nei piani.

VIA/VAS/RIFIUTI/TUA – attuazione PNRR con modifiche dal punto di vista ambientale
Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Il Decreto contiene, in sintesi, le seguenti novità dal punto di vista ambientale ed energetico:

- istituito il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici;

- sono state stabilite ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali;

- sempre in tema di VIA, il D. Lgs. 152/2006 è stato modificato agli Artt. 8, 23 e 25;

- sono state previste delle semplificazioni per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile apportando ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale;

- terre e rocce da scavo: entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il MASE adotterà un decreto avete per oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Dalla data di entrata in vigore del decreto, verrà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”.

RIFIUTI/SIN/RAEE – Proroga di termini legislativi
Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

Nella Legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe), in sintesi, sono contenute le seguenti disposizioni:
- modifiche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi, che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo;

- proroga di sei mesi (al 4 novembre 2023) della revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti disposta dall'art. 7, comma 1, DM 152/2022 e, di conseguenza, i termini per la comunicazione del produttore all'autorità competente (che slitta al 4 maggio 2024);

- l'adozione di decreti per la riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare;

- le disposizioni per i Raee da fotovoltaico;

- la disciplina sui piani d'azione in materia di rumore;

- i contributi per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

RIFIUTI – MUD 2023 proroga della scadenza
Comunicato stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 marzo 2023:
“Il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per adempiere agli obblighi previsti per gli operatori slitterà così ai primi giorni di luglio.

La Presidenza del Consiglio ha infatti comunicato il 3 marzo alla direzione competente del MASE, che il decreto annuale per l’aggiornamento della modulistica MUD è stato trasmesso alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: questa, dunque, potrà avvenire entro il 10 marzo. Da quel momento, gli obblighi degli operatori per la presentazione del nuovo MUD verranno posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione: dunque tra il 4 e il 10 luglio prossimi, in base alla effettiva data di pubblicazione.”

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modalità di dimostrazione dell'iscrizione
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023 “Modalità di dimostrazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali”.

Con la Delibera il Comitato Nazionale Albo Gestore Ambientali ha concesso la possibilità alle imprese e agli enti iscritti di presentare e rendere così disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo stesso, con un apposito attestato QR code (in formato cartaceo), leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo, come alternativa al provvedimento d’iscrizione.

Il QR code contiene:
- i dati identificativi dell'impresa iscritta;
- il numero di iscrizione;
- le categorie di iscrizione con i veicoli iscritti;
- il dettaglio dei codici CER autorizzati.

Dal 15/06/2023 le imprese potranno dimostrare la propria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali non solo attraverso l'esibizione agli enti di controllo del documento cartaceo, ma anche con il QR code generato dal sito web dell'Albo nazionale gestori ambientali accedendo alla propria area riservata.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 2 del 13 febbraio 2023 “Modello di attestazione dell'idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b) D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022”.

Con la Delibera il Comitato gestori ha modificato il Modulo A della Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022, che contiene lo schema di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.

In vigore dal 15 marzo 2023 il nuovo modulo.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 2 del 13 febbraio 2023 “Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi”.

Con la Circolare, l'Albo si esprime in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, chiarendo che “qualora l'attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06”.

EMISSIONI IN ATMOSFERA – dati SNPA sulla qualità dell’aria nel 2022
Dai dati SNPA sulla qualità dell’aria in Italia nel 2022 si rilevano le seguenti tendenze: stabile il particolato, in discesa il biossido di azoto e presenza picchi di ozono in estate.

I superamenti dei limiti sono diffusi in alcune aree del Paese, ma nel complesso prosegue l’andamento decrescente degli inquinanti negli ultimi dieci anni.


SICUREZZA

REACH – aggiornamento della Candidate List delle sostanze SHVC

Il 17 gennaio 2023, l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento della Candidate List REACH, aggiungendo n. 9 nuove sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-Substances of Very Higt Concern identification).

L'elenco delle sostanze inserite sono:
• 1,1'-[etan-1,2-diilbisossi] bis[2,4,6-tribromobenzene]
• TBBA (tetrabromobisfenolo A)
• Bisfenolo S
• Borato di bario (bario diboro tetraossido)
• Bis(2-etilesil)tetrabromo ftalato (insomma il DEHP bromurato) e tutti gli isomeri associati
• Isobutil 4-idrossibenzoato
• Melamina
• Acido perfluoroeptanoico e i suoi sali
• Massa di reazione 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-eptafluoropropan-2-yl)morfolina e 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(eptafluoropropil)morfolina

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato
Pubblicate il 28 febbraio 2023 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-tert-OPnEO) (num. CE: -, num. CAS: -):
- come detergente per l’inattivazione del virus mediante trattamento con solvente o detergente nei medicinali ricombinanti e derivati dal plasma elencati nell’allegato;
- per le sue proprietà detergenti non ioniche, per la lisi della membrana cellulare e la clearance virale durante lo sviluppo e la fabbricazione di vettori virali in medicinali per uso umano (medicinale sperimentale autorizzato per terapie avanzate);
- come tensioattivo nella fabbricazione di gelatina a basso tenore di endotossina;

in quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.


REACH – formazione obbligatoria per l’utilizzo di diisocianati
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 è stato modificato l’Allegato XVII del Reg. 1907/2006, con l’inserimento della voce n. 74 relativa ai diisocianati (sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1), utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

La restrizione prevede che dal 24 febbraio del 2022 i fornitori non potranno immettere sul mercato tali sostanze, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Quindi dal 24 agosto 2023 scatta il divieto di impiego di diisocianati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazione > 0,1%, a meno che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull’uso in sicurezza di tali composti (nell’allegato al Regolamento sono stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta).

Tutte le aziende che impiegano diisocianati sono quindi chiamate ad allinearsi agli obblighi di formazione previsti dalla restrizione entro il 24 agosto 2023. Si ricorda infine che è necessario integrare il programma di formazione aziendale sull’uso in sicurezza dei diisocianati (formazione iniziale e aggiornamento ogni cinque anni).

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Direttiva del 7 dicembre 2022 “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna”.

La direttiva contiene tre allegati tecnici:
- Parte 1 – Linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture ed agli altri Enti coinvolti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la pianificazione dell’emergenza esterna secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) di soglia inferiore e di soglia superiore e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al D.P.C.M. 25/02/2005.

- Parte 2 – Linee guida per l’informazione alla popolazione: il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo ai Comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l’informazione alla popolazione sul rischio industriale, così come previsto dall’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 105/2015. È un documento di supporto ai Sindaci dei comuni dove sono ubicati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante nonché ai Sindaci dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante e costituisce aggiornamento delle precedenti linee guida di cui al DPCM 16/02/2007.

- Parte 3 – Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante: il D. Lgs. 105/2015 stabilisce all’art. 21, che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. Il documento fornisce indicazioni operative per la sperimentazione dei PEE tramite esercitazioni strutturate a diversi livelli di complessità al fine di verificare le azioni previste dal piano, le capacità operative del personale coinvolto e la correttezza delle procedure previste nei piani.

RADIAZIONI IONIZZANTI – esame degli esperti di radioprotezione
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 11 del 21 febbraio 2023 “Modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione”.

Con il Decreto vengono indicate le modalità e la documentazione da allegare per la richiesta di ammissione all'esame di esperto di radioprotezione.

I candidati devono rispettare "i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione" definiti dal Decreto 09 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ANTINCENDIO/LAVORO AGILE – Proroga di termini legislativi
Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”.

Nella Legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe), in sintesi, sono contenute le seguenti disposizioni:

- proroga di tre anni dei termini di adeguamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal DM 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima;

- prorogato al 31 dicembre 2024 l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola;

- prorogato al 31 dicembre 2024 l’adeguamento della normativa antincendio per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti al 26 aprile 1994;

- prorogata al 30 giugno 2025 la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i ventiquattro mesi, ferma la condizione che l'agenzia di lavoro abbia comunicato all'utilizzatore l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore;

- prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

- prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

ATTREZZATURE DI LAVORO – trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 13 del 23 febbraio 2023 “trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008”.

Adottato con il Decreto il trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

TUS – interpello nomina del medico competente per i lavoratori in smart working

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 1/ 2023 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”.

Il quesito in questione è: “un datore di lavoro può nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree?”.

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

INAIL – siti contaminati da amianto
Pubblicata da INAIL la scheda informativa (in inglese) “Siti contaminati da amianto: la sicurezza misure a tutela dei lavoratori e ambienti da vivere”.

L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali Contenenti Amianto (MCA). Questi sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. Il lavoro proposto presenta una sintesi dei dati inerenti il numero dei siti rilevati, una attenta disamina delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la loro gestione in sicurezza, evidenziando l’importante contributo Inail a supporto delle pubbliche amministrazioni.

INAIL – sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Sistemi di prevenzione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori nel tempo della trasformazione digitale. Metodologia e prime evidenze”.

L’impatto crescente sul lavoro determinato dai cambiamenti legati alla digitalizzazione è analizzato nella scheda informativa, con la finalità di individuare sistemi di prevenzione della SSL mirati e forme di partecipazione e rappresentanza adeguati.

INAIL – ambienti di lavoro e disabilità
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti”.

Progettare secondo la strategia “Design for All” significa concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo da parte di persone con esigenze ed abilità differenti coinvolgendo la diversità umana nel processo progettuale.

Le persone con disabilità hanno il diritto di lavorare su basi paritarie con gli altri e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile. La parità dei diritti e il contrasto alla discriminazione si afferma anche con la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sia a livello europeo che a livello italiano.

Sul piano lavorativo, un ambiente di lavoro inclusivo ed accessibile è una condizione imprescindibile a garantire il diritto di lavorare su basi paritarie e quindi in condizione di sicurezza, salute e benessere. Il documento fornisce un quadro sinottico della normativa di riferimento con particolare attenzione agli aspetti relativi all’ambiente di lavoro.

INAIL – sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Pubblicata da INAIL il volume ““Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura. Volume terzo”.

I rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori rappresentano da tempo una delle principali cause di malattia professionale. Come è evidente, la valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori deve essere fatta correttamente in modo da identificare le più corrette modalità di gestione e individuare le appropriate misure di prevenzione. Tuttavia, tutto ciò non è privo di difficoltà considerando che questi rischi si manifestano in diversi settori lavorativi caratterizzati da un’ampia tipologia e varietà di compiti, ciascuno dei quali viene svolto con proprie modalità e tempistiche.

Proprio per fornire ulteriore supporto a coloro che devono effettuare la valutazione e gestione di tali rischi è stato pubblicato il terzo volume della monografia “Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura”.

INAIL – prevenzione incendi nelle attività adibite ad autorimessa
Pubblicato da INAIL il volume ““Prevenzione incendi per attività di autorimesse-La regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi”.

Nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato DM 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre-Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

INAIL – open data infortuni del 2022
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni del 2022, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 697.773 (+25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021), 1.090 delle quali con esito mortale (-10,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 61.000. I dati sono ancora fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.

UNI/ACCREDIA – FAQ sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere”

Pubblicato da UNI/ACCREDIA un documento contenente delle FAQ sulla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.

Le FAQ (Frequently Asked Questions) forniscono delle chiavi di lettura e rispondono da un lato alle esigenze di una migliore applicazione della UNI/PdR 125 da parte di tutte le organizzazioni e dall’altro garantiscono un approccio uniforme ed omogeneo da parte degli organismi di valutazione della conformità che certificheranno, sotto accreditamento, in base alla UNI/PdR 125.

NORME TECNICHE – Antincendio
Norma Tecnica UNI EN 3-8:2023
“Estintori d’incendio portatili – Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7”

La norma specifica le regole di progettazione, prove di tipo, costruzione e ispezione di estintori d’incendio portatili di materiale metallico con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7:2004+A1:2007. Si applica agli estintori d’incendio portatili con pressione massima ammissibile PS uguale o minore di 30 bar e contenenti fluidi non esplosivi, non infiammabili, non tossici e non ossidanti.

NORME TECNICHE – Macchine movimento terra
Norma Tecnica UNI EN ISO 6165:2023
“Macchine movimento terra - Tipi base - Identificazione e vocabolario”

La norma fornisce il vocabolario e una struttura di identificazione per classificare le macchine movimento terra progettate per eseguire le seguenti operazioni: scavo, carico, trasporto, perforazione, spargimento, compattazione o scavo di terra, roccia e altri materiali, durante i lavori, ad esempio, su strade e dighe, in cave e miniere e nei cantieri.

NORME TECNICHE – Attrezzature a pressione
Norma Tecnica UNI 11325-4:2023
“Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2”

La norma fornisce i metodi operativi necessari per eseguire la valutazione di integrità di componenti di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso. I metodi descritti costituiscono gli strumenti tecnici applicabili nell'ambito della procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso descritta nella UNI/TS 11325-2.

NORME TECNICHE – Sollevatori per veicoli
Norma Tecnica UNI EN 1493:2023
“Sollevatori per veicoli”

La norma si applica ai sollevatori per veicoli fissi, mobili e spostabili non previsti per il sollevamento di persone, ma progettati per sollevare il veicolo completo, allo scopo di facilitare i lavori di verifica, di manutenzione e di riparazione sopra e sotto il veicolo stesso, mentre è in posizione sollevata.

NORME TECNICHE – Estremità per funi di acciaio
Norma Tecnica UNI EN 13411-3:2023
“Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Manicotti e fissaggio dei manicotti”

La norma tratta i requisiti per il fissaggio dei manicotti di asole e funi metalliche ad anello. La norma si applica al fissaggio dei manicotti di terminazioni ad asola formate sia da asole tipo fiammingo sia da asole standard e riguarda i manicotti in acciaio al carbonio non legato e in alluminio. La norma si applica alle brache semplici e alle brache a più bracci che utilizzano funi d'acciaio per applicazioni generali di sollevamento con diametro fino a 60 mm incluso, conformi alla norma EN 12385-4, alle funi per ascensori conformi alla norma EN 12385-5 e alle funi spiroidali conformi alla norma EN 12385-10.

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