AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2019
01/04/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2019

AMBIENTE

 

 

 

SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche per l’import/export

Regolamento delegato (UE) 2019/330 della Commissione dell'11 dicembre 2018, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Con il Regolamento, che si applica dal 1 maggio 2019, sono stati sostituiti due allegati del regolamento 649/2012:

  • l’allegato I, recante l’Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione, l’Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (procedura di previo assenso informato), l’Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC
  • l’allegato V, che riporta le sostanze chimiche e gli articoli soggetti a divieto di esportazione.

Sostituite ed aggiunte nuove voci tra le sostanze soggette all’obbligo di notifica di esportazione, due voci (carbofuran e triclorfon) sono soppresse dall’elenco di quelle assoggettabili a notifica PIC e ne sono aggiunte altre undici, inserite nuove voci anche per l’elenco di sostanze pericolose soggette alla procedura PIC.

Nell’ambito dell’allegato V, invece, viene sostituita integralmente la Parte II, che riporta le sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma.

 

AEE – Aggiornamento delle esenzioni dell’Allegato III della RoHS II

Dieci nuove Direttive Delegate che rinnovano o modificano l’allegato III della Direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttive delegate (UE) dalla 2019/169 alla 2019/178 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, rispettivamente, le esenzioni relative all’uso di :

  • piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori
  • piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori
  • cadmio e suoi composti in contatti elettrici
  • piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»
  • piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro
  • piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE
  • ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser
  • piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi
  • piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti
  • piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale

 

AEE – modello di registro e comunicazioni

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/290 della Commissione del 19 febbraio 2019, che stabilisce il formato per la registrazione e le comunicazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche al registro.

Approvazione del Formato per la registrazione e del Formato per la comunicazione al registro dello Stato membro dei dati relativi alle AEE immesse sul mercato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 21 febbraio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE 215-607-8; num. CAS: 1333-82-0) :

  • uso nella galvanoplastica di diversi tipi di sostrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca (galvanoplastica funzionale a carattere decorativo
  • uso nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica
In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

    GAS EFFETTO SERRA – quote emissioni

    Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Il regolamento si applica all'assegnazione gratuita di quote di emissioni a norma del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE, nei periodi di assegnazione a partire dal 2021, ad eccezione dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

     

    SISTRI – abrogazione

    Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

    La Legge che ha convertito il D.L. 135/2018, chiude l’esistenza del SISTRI (Sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti) e lascia spazio al Registro Elettronico Nazionale (gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente il cui funzionamento è demandato ad un futuro decreto dello stesso Ministero), di cui alla Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. La Direttiva definisce i soggetti e i dati che devono essere riportati sui registri di carico e scarico, chiede inoltre ai Paesi membri di dotarsi di un registro elettronico al fine di trasmettere i dati della gestione dei rifiuti e di garantirne la tracciabilità.

    Sono obbligati ad iscriversi ed utilizzare il nuovo Registro Elettronico Nazionale gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti, legge 70/94 (MUD) come previsto dall’Art. 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ante Dlgs 205/2010, che erano quindi, come dettato dal successivo articolo 190, obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, anche relativamente ai rifiuti non pericolosi.

    L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema e l’applicazione di sanzioni per “La violazione dell’obbligo d’ iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti”.

    In attesa della operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita rispettando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, quindi attraverso la compilazione di registri, formulari e MUD. Dei formulari digitali all’origine, nonostante i tanti documenti portati all’attenzione degli operatori, non si fa invece menzione alcuna. Viene infine garantito che l’entrata in funzione del nuovo sistema avverrà secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

     

    RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – indicazioni sui Piani dei Emergenza Esterni ed Interni

    Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2730 del 13 febbraio 2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”.

    In attesa dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, nella Circolare vengono fornite le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti per la predisposizione del PEE (Piano di Emergenza Esterno) sulla base dei contenuti minimi del PEI (Piano di Emergenza Interno).

    Si chiarisce che le disposizioni non trovano applicazione per gli impianti che ricadano nel d.lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) perché tali misure rappresentano adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore.

     

    GAS EFFETTO SERRA – accreditamento degli organismi di valutazione

    Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 9 del 29 gennaio 2019 “Approvazione degli schemi di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione”.

    Il D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese.

    Tale sistema di certificazione delle persone fisiche e delle imprese prevede che ACCREDIA rilasci un accreditamento agli Organismi di certificazione sulla base di appositi schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente.

    Con decreto direttoriale il Ministero dell’Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:

    • Schema di accreditamento persone: "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146."
    • Schema di accreditamento imprese: "Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146".

    L’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale è previsto per le persone fisiche e le imprese che svolgono le seguenti attività ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018:

    • attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
    • attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra
    • attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento o recupero di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra
    • recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
    Tali soggetti dovranno rivolgersi a Organismi di Certificazione che rilasciano un certificato alle imprese previa verifica dei seguenti requisiti: impiego di persone fisiche certificate in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e disponibilità di strumenti e procedure (le persone fisiche devono superare un esame teorico e pratico incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate negli allegati dei rispettivi Regolamenti (UE) 2015/2066 e 2015/2067, Regolamenti (CE) 304/2008 e 306/2008).

     

    RIFIUTI – MUD 2019

    Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019”.

    Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che va utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 22 giugno 2019 (120 giorni dalla pubblicazione in GU), con riferimento all'anno 2018.

    L'Allegato 1 indica l'articolazione del MUD in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento, sono presenti i modelli e le istruzioni per la presentazione :

    • Comunicazione Rifiuti
    • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
    • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

    Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale, alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

    Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

    La comunicazione deve essere effettuata per via telematica o via PEC

     

    RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti

    Disponibile online l'aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.

     

    ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione nella categoria 3-bis

    Con Delibera n. 2 del 6 febbraio 2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato gestori ha modificato la modulistica per l’iscrizione nella categoria 3-bis (distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature).

    Le imprese già iscritte e le imprese che hanno presentato comunicazione d’iscrizione nella categoria 3-bis alla data di entrata in vigore della delibera, operano fino alla scadenza dell’iscrizione, sulla base della “tabella di transcodifica” approvata dal Comitato di Vigilanza RAEE e riportata in allegato alla delibera

    ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione della sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua

    Con Delibera n. 3 del 21 febbraio 2019 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato gestori fornisce chiarimenti alle imprese sulla loro possibilità, se già iscritte nella categoria 1 dell'Albo alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" di cui all'allegato D, Tab. D7, alla delibera stessa.

     

    CONAI – nuova guida 2019

    Pubblicata dal CONAI la nuova "Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI" per l'anno 2019, suddivisa in due volumi, nel primo vengono illustrati gli adempimenti e le procedure consortili mentre il secondo include tutta la modulistica e le relative istruzioni.

    La nuova edizione recepisce le modifiche approvate nel corso del 2018, riguardanti la “prima cessione” degli imballaggi nonché le diciture da apporre in fattura in merito al “Contributo ambientale Conai”, dettagliate nella Circolare del 29/11/2018 che ha sostituito la Circolare del 25/06/2018, tali modifiche comportano che dal 1 gennaio 2019 :

    • ai fini dell’applicazione del Contributo, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto ai medesimi adempimenti di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo. Nel contempo è stata prevista una procedura agevolata per i commercianti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, alla quale procedura gli stessi possono accedere facoltativamente
    • la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” deve riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merci confezionate).

    Altre novità del 2019 :

    • l’evoluzione del progetto di diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica che mira a rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono, prevedendo quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi e nuovi valori unitari per tonnellata: 150 € per la Fascia A, 208 € per la Fascia B1, 263 € per la Fascia B2 e 369 € per la Fascia C
    • l’introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta, dedicato agli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, idonei al contenimento di liquidi. Attraverso l’applicazione di un contributo aggiuntivo, il progetto è orientato al consolidamento e sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato alla specifica tipologia di imballaggi.
    • le variazioni del Contributo (in diminuzione o in aumento) per gli imballaggi in acciaio (da 8 a 3 €/t), in alluminio (da 35 a 15 €/t), in carta (da 10 a 20 €/t) e in vetro (da 13,30 a 24,00 €/t)
    • la diminuzione della percentuale (dal 40% al 20%) del peso dei pallet in legno - sia nuovi sia reimmessi al consumo - da assoggettare a Contributo ambientale nell’ambito di circuiti produttivi controllati
    • l’aumento della soglia di Contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 2.000 a 3.000 Euro per accedere al rimborso del Contributo (con il Modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2018 con conseguente estensione della platea dei consorziati che potranno usufruire dell’esenzione
    • la possibilità di utilizzare i medesimi pesi standard degli erogatori meccanici, previsti per la specifica procedura forfettaria, anche per le aziende che dichiarano il Contributo ambientale Conai con la procedura “ordinaria”.

     

    NORME TECNICHE – requisiti per audit e certificazioni - Norma Tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019

    “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale”

    La norma definisce i requisiti di conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di audit e di certificazione di sistemi di gestione ambientale (EMS - Environmental Management Systems) ed integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021-1.

     

     

     

    SICUREZZA

     

    REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

    Pubblicata il 21 febbraio 2019 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

    Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE 215-607-8; num. CAS: 1333-82-0) :

    • uso nella galvanoplastica di diversi tipi di sostrati al fine di ottenere una superficie di elevata durabilità e resistenza, lucida (brillante) o opaca (galvanoplastica funzionale a carattere decorativo
    • uso nella fase di pretrattamento (incisione) nel processo di galvanoplastica
    In quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica.

      ANTINCENDIO – abitazioni in edifici civili

      Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

      Il Decreto modifica le norme antincendioper gli edifici di civile abitazione soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011 e si applicherà agli edifici di nuova costruzione.

      Gli edifici esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni con le seguenti scadenze:

      • due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
      • un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.
      Entrata in vigore il 07/05/2019.

       

      CANTIERI STRADALI – segnaletica in presenza di traffico veicolare

      Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

      Il Decreto sostituisce il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 marzo 2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.

      L’Allegato I contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

      Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:

      • ambito extraurbano o urbano
      • tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata
      • numero di corsie per senso di marcia
      • larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard
      • presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina
      • criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti)
      • presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma
      • presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.

      L’Allegato I contiene i seguenti paragrafi

      • paragrafo 1 - Premesse
      • Paragrafo 2 - Criteri generali di sicurezza
      • Paragrafo 3 - Spostamento a piedi
      • Paragrafo 4 - Veicoli operativi
      • Paragrafo 5 - Entrata ed uscita dal cantiere
      • Paragrafo 6 - Situazioni di emergenza
      • Paragrafo 7 - Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
      • Paragrafo 8 - Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

      L’Allegato II contiene lo “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.

      Tra le novità si segnala che gli indumenti ad alta visibilità non possono più essere di classe 1 e dovranno :

      • rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471
      • essere di classe 3, per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D
      • essere di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3, del Codice della strada.
      Infine, i veicoli operativi (art. 38 Codice Strada e di cui al DPR n.495/1992) devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante e/o pannelli luminosi e/o segnali a messaggio variabile e/o mediante la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.

       

      RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – indicazioni sui Piani dei Emergenza Esterni ed Interni

      Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2730 del 13 febbraio 2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”.

      In attesa dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni e per la relativa informazione alle popolazioni, nella Circolare vengono fornite le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai prefetti per la predisposizione del PEE (Piano di Emergenza Esterno) sulla base dei contenuti minimi del PEI (Piano di Emergenza Interno).

      Si chiarisce che le disposizioni non trovano applicazione per gli impianti che ricadano nel d.lgs. n. 105/2015 (normativa Seveso) perché tali misure rappresentano adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore.

       

      LAVORO IRREGOLARE – nuove sanzioni per lavoratori clandestini

      Decreto del Ministero dell’Interno n. 151 del 22 dicembre 2018 con cui, in esecuzione della apposita direttiva comunitaria, viene stabilita la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 22 ter del decreto legislativo n. 286/2008, che il giudice deve applicare al datore di lavoro che ha occupato illegalmente un lavoratore clandestino e che è pari al costo medio di rimpatrio.

      La sanzione è fissata in 1.398 euro ed è soggetto ad aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Capo della Polizia

        ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXI elenco di soggetti abilitati

        Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019, con il quale è stato adottato il ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

         

        RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – elenco degli stabilimenti soggetti

        Disponibile online l'aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA.

         

        FORMAZIONE – interpello sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio - corsi di aggiornamento per RSPP - coordinatori per la sicurezza

        Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’interpello n. 1/2019 del 31/01/2019 “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta ad interpello corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza".

        Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha richiesto il parere per i seguenti quesiti :

        • se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”
        • se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.

        La Commissione ritiene che:

        • ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP
        non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione

         

        RISCHIO IDROGEOLOGICO – Rapporti sul rischio frane e inondazioni

        Cnr-Irpi ha pubblicato il Rapporto annuale 2018 e il Rapporto quinquennale 2014-2018 sul rischio posto da frane e inondazioni alla popolazione italiana.

        Nel 2108 i morti causati dal dissesto geo-idrologico sono stati 38, 2 i dispersi, 38 i feriti e oltre 4.500 gli sfollati e i senza tetto, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni (23 morti di media annua)

         

        INAIL – tubazioni degli apparecchi a pressione

        Pubblicato il volume "Apparecchi a pressione. Tubazioni" che descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del DM 11 aprile 2011.

        Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tubazioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED. Per quanto riguarda il regime delle verifiche (di installazione e di esercizio) che le tubazioni devono subire, l’obbligo è stato introdotto con il DM 329/04, rivolto agli utilizzatori, e ripreso tal quale dal D.Lgs. 81/08 nel suo Allegato VII. Le modalità di effettuazione di tali verifiche sono disciplinate dal DM 11 aprile 2011 che, con il suo art. 6, conferma le disposizioni del DM 329/04.

         

        INAIL – scheda informativa sulle zoonosi

        INAIL ha pubblicato la fact sheet : "Zoonosi vettore trasmesse: rischi occupazionali" che tratta le infezioni o malattie acquisite tra animali e uomo mediante la puntura e/o morsicatura di vettori infetti.

         

        INAIL – scheda informativa sull’etica della medicina del lavoro

        INAIL ha pubblicato la fact sheet : "Etica e salute occupazionale nel contesto del cambiamento nel mondo del lavoro" sui dilemmi etici che affliggono la medicina del lavoro.

        I dilemmi etici che affliggono la medicina del lavoro stanno divenendo più complessi perché lo sviluppo della scienza, le regole del mercato, le norme civili e deontologiche delle professioni sanitarie non sempre forniscono risposte aggiornate alle questioni etiche che sorgono nel contesto del cambiamento del mondo del lavoro.

         

        EU-OSHA – ripresa del lavoro dei lavoratori affetti da cancro

        EU-OSHA ha pubblicato una informativa con i consigli per i datori di lavoro in caso di ripresa del lavoro dei lavoratori affetti da cancro.

         

        NORME TECNICHE – Sicurezza delle macchine utensili - Norma Tecnica UNI EN ISO 16090-1:2019 - “Sicurezza delle macchine utensili - Centri di lavoro, fresatrici, macchine transfer - Parte 1: Requisiti di sicurezza”

        La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure di protezione per la progettazione, la costruzione e la fornitura (inclusi l'installazione e lo smantellamento, le modalità di trasporto e manutenzione) delle fresatrici fisse, incluse le macchine in grado di eseguire operazioni di alesatura, centri di lavoro e macchine transfer che sono destinate a tagliare a freddo metalli e altri materiali non combustibili ad eccezione del legno o materiali con caratteristiche fisiche simili a quelle del legno come definito nella norma UNI EN ISO 19085-1, e vetro, pietra e materiali lapidei agglomerati come definiti nella UNI EN 14618.

        La norma si applica alle seguenti macchine:

        a) alesatrici e fresatrici a comando manuale senza controllo numerico;

        b) alesatrici e fresatrici a comando manuale con controllo numerico limitato;

        c) centri di lavoro e fresatrici a controllo numerico;

        d) macchine transfer e macchine speciali

         

        NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN 13832-1:2019 - “Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 1: Terminologia e metodi di prova”

        Norma Tecnica UNI EN 13832-2:2019 - “Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per il contatto limitato con gli agenti chimici”

        Norma Tecnica UNI EN 13832-3:2019 - “Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per il contatto prolungato con gli agenti chimici”

        Le norme specificano rispettivamente :

        • i metodi di prova per la determinazione della resistenza delle calzature ad agenti chimici selezionati nelle seguenti condizioni di contatto: schizzi, degradazione e permeazione
        • i requisiti per calzature destinate a proteggere l'utilizzatore contro il contatto limitato nel tempo con agenti chimici specifici. I seguenti rischi sono trattati: schizzi e degradazione da agenti chimici
        • i requisiti per calzature destinate a proteggere l'utilizzatore dal contatto prolungato (più di un'ora) con agenti chimici specifici.

         

        NORME TECNICHE – sicurezza ascensori - Norma Tecnica UNI EN 81-28:2019 - “Regole di Sicurezza per la costruzione e l'istallazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci”

        Norma Tecnica UNI EN 81-71:2019 - “Regole di Sicurezza per la costruzione e l'istallazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali”

        Norma Tecnica UNI EN 81-77:2019 - “Regole di Sicurezza per la costruzione e l'istallazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azione sismiche”

        Le norme specificano rispettivamente :

        • i sistemi di allarme per tutti i tipi di ascensori per il trasporto di persone e merci, in particolare per quelli trattati dalla serie di norme UNI EN 81. La norma tratta anche le informazioni minime da fornire come parte del manuale di istruzione relativamente alla manutenzione e al servizio di soccorso. La norma tratta il seguente pericolo significativo relativo agli ascensori, quando utilizzati come previsto e nelle condizioni indicate dall'installatore/fabbricante: intrappolamento di utenti a causa di un funzionamento non corretto dell'ascensore. La norma non si applica ai sistemi di allarme impiegati per le richieste di aiuto in altri casi, quali, per esempio, attacco cardiaco e richiesta di informazioni
        • requisiti ulteriori e in deroga alla UNI EN 81-20 applicabili per assicurare la sicurezza degli utenti degli ascensori, che possono essere utilizzati ai fini di resistenza ai vandali. Per tutti gli altri aspetti, tali ascensori sono progettati in conformità alla UNI EN 81-20. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi agli ascensori che possono essere colpiti da atti di vandalismo, quando utilizzati nelle condizioni previste dall'installatore
        • le prescrizioni speciali e le regole di sicurezza per ascensori per il trasporto di persone e merci permanentemente installati in edifici conformi alla UNI EN 1998-1. La norma definisce requisiti addizionali alla UNI EN 81-20 e alla UNI EN 81-50. Essa si applica agli ascensori nuovi per persone e per persone e merci. Tuttavia, essa può essere impiegata come base per migliorare la sicurezza degli ascensori esistenti per persone e per persone e merci.

         

        NORME TECNICHE – Atmosfere esplosive - Norma Tecnica CEI EN IEC 60079-0 - “Atmosfere esplosive Parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali”

        La norma riguarda le prescrizioni generali relative alla costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche e dei componenti Ex, destinati ad essere utilizzati in luoghi con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori e nebbie. Questa parte generale serve come base per le altre norme della serie EN 60079 destinata alle costruzioni elettriche con modi di protezione specifici. La Norma soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 94/9/EC

         

        NORME TECNICHE – acustica - Norma Tecnica UNI EN ISO 7779:2019 - “Acustica - Misurazione del rumore aereo emesso dalle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione”

        La norma costituisce parte integrante della procedura per prove di rumorosità per questo tipo di apparecchiatura e si basa sulle norme di base per l'emissione sonora costituite dalle UNI EN ISO 3741, UNI EN ISO 3744, UNI EN ISO 3745 e UNI EN ISO 11201. La grandezza dell'emissione sonora è espressa come livello di potenza sonora ponderato A che può essere utilizzato per la comparazione di apparecchiature dello stesso tipo ma di differenti fabbricanti, oppure per comparare differenti apparecchiature dello stesso fabbricante

        NORME TECNICHE – Luce e illuminazione - Norma Tecnica UNI 11733:2019 - “Luce e illuminazione - Specifiche per un formato di interscambio dati fotometrici e spettrometrici degli apparecchi di illuminazione e delle lampade”

        La norma specifica il contenuto e il formato di interscambio, in linguaggio XML, per il trasferimento di dati fotometrici, colorimetrici, spettrometrici e di consumo energetico degli apparecchi di illuminazione, delle lampade e dei moduli LED.

        Il formato di interscambio può contenere anche i dati richiesti dai Criteri ambientali Minimi (DM 27/09/2017).

         

        NORME TECNICHE – Attrezzature e superfici per aree da gioco - Norma Tecnica UNI EN 1176-4:2019 - “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie”

        Norma Tecnica UNI EN 1176-6:2019 - “Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti”

        Le norme sono applicabili rispettivamente :

        • alle funivie con cui i bambini viaggiano lungo un cavo mediante l'uso della gravità. La norma specifica i requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza per le funivie destinate ad essere installate in modo permanente per l'utilizzo da parte dei bambini.
        • alle attrezzature oscillanti utilizzate come attrezzature per aree da gioco per bambini. Se la funzione di gioco principale non è oscillare, i requisiti pertinenti della UNI EN 1176-6 possono essere utilizzati, come appropriato.

         

         

         

         

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