AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2017
10/04/2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2017

AMBIENTE

 

REACH– ossido di bis(pentabromofenile)

Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) N. CAS 1163-19-5, N. CE 214-604-9.

Per tale sostanza, è associato un divieto di produzione ed immissione sul mercato (sia pur con alcune eccezioni) a partire dal 2 marzo 2019, alla luce della sua accertata pericolosità per la salute e per l’ambiente.

 

REACH – autorizzazioni all'uso di alcune sostanze chimiche

Sintesi delle decisioni della Commissione (UE) pubblicate il 15 febbraio 2017 (C 48/04-05-06-07 Tricloroetilene, C48/08 Dicromato di sodio, C48/09 Triossido di cromo, C48/10 Cromato di sodio) relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, dello stesso regolamento.

La motivazione del prolungamento della durata delle autorizzazioni consiste nel fatto che a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO– richiesta autorizzazione e/o licenza

Comunicazione CE 10 febbraio 2017, n. 43/05 “Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi”.

La comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che intendono, nel 2018:

  • importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (richiesta di rilascio di licenza da parte della Commissione con limitazione quantitative e contingentamento)
  • produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi (richiesta di autorizzazione preventiva con limitazione quantitative e contingentamento).

Sostanze interessate :

  • Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
  • Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
  • Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
  • Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
  • Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
  • Gruppo VI: bromuro di metile
  • Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
  • Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
  • Gruppo IX: bromoclorometano

I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal 10 maggio 2017 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2).

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di contingente debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 9 giugno 2017.

RIFIUTI – residui di produzione

Decreto del Ministero dell'ambiente del 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Il Regolamento fissa i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Lo scopo del regolamento è quello di favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, e di assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.

Nell'allegato 1 del Decreto è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6 dello stesso Decreto. Entrata in vigore il 21 marzo 2017.

 

VEICOLI FUORI USO – materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente

Decreto del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 2017 “Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso”.

Il Decreto sostituisce completamente la Tabella dell'allegato II del D.Lgs. n.209/2003 "Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1".

Tale articolo prevede che dal 1 luglio 2003 sia vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Il divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previste nell'allegato II, ora completamente sostituito.

 

QUALITA’ DELL’ARIA – Modifica metodi di riferimento e punti di campionamento

Decreto del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente”.

Il Decreto, modificando il D.Lgs. 155/2010 e il DM 5 maggio 2015, aggiorna ed adegua alle Direttive Europee, le disposizioni in materia di ubicazione delle sonde di campionamento dell’aria e i metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi degli inquinanti come arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici

 

RIFIUTI – Compostaggio di comunità

Decreto del Ministero dell'ambiente del 29 dicembre 2016, n. 266 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

Il compostaggio di comunità è definito dall’art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del D.Lgs. 152/2006 come quello “effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.

Il Decreto indica criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, riguarda comunità di quantità di rifiuti non superiori a 130 tonnellate annue, ne regola una procedura semplificata che passa per una segnalazione certificata di inizio attività.

 

SISTRI – conferma proroga di termini

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”.

Confermata la proroga al 31 dicembre 2017 per il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Ciò vale anche in per il dimezzamento delle sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, ossia quelle riguardanti la mancata iscrizione al SISTRI ed il mancato pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

 

VIA – R.V. proroga di validità dei provvedimenti

Delibera Giunta Regionale Veneto 94 del 31 gennaio 2017 “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”.

Contiene i contenuti minimi della documentazione che il proponente dovrà allegare all'istanza di proroga, che sarà oggetto di istruttoria da parte dell'autorità competente per la VIA ai fini dell'eventuale rilascio della proroga del provvedimento di VIA prevista dal richiamato comma 6, art. 26 del T.U.A.

 

ENERGIA – piano energetico regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09 febbraio 2017 “Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)”.

Approvazione del “PERFER”, composto da:

  • Allegato A: Documento di Piano;
  • Allegato B: Rapporto Ambientale;
Allegato C: Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI– trasporto transfrontaliero di rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 2 febbraio 2017 ha emanato le Circolari n. 148 e n. 149 relative all'iscrizione all'Albo nella cat. 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto rifiuti

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 22 febbraio 2017 ha emanato le Deliberazioni n. 2 e 3/ALBO/CN relative alla modulistica per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione nelle cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10, rivista a seguito della Del. n. 5 del 3 novembre 2016 (Del. n. 2/2017), nonché la modulistica per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata in cat. 1 e 2-bis, di cui all’art. 16, D.M. n. 120/2014 (Del. n. 3/2017).

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Trasporto rifiuti urbani e speciali

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 24 febbraio 2017 ha emanato la Circolare n. 229 contenente precisazioni per la corretta applicazione della propria Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 :

  • relativamente alla proroga della validità delle iscrizioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016, si chiarisce che, nel caso di iscrizione in più categorie, la scadenza riguarda l’iscrizione nella singola categoria e relativa classe
  • le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore della Delibera n. 5/2016 possono essere oggetto di domanda di variazione dell’iscrizione
integrazione delle dotazioni minime di veicoli per l’iscrizione in cat. 1.

 

EMISSION TRADING– aggiornamento autorizzazioni

Comitato Emission Trading, Delibera 06/2017 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” a gestori di impianti (N. Aut. 7-95-97-250-271-380-391-592-598-804-944-986-1021-1428-1619).

 

EMISSION TRADING – approvazione piani di monitoraggio

Comitato Emission Trading, Delibera 11/2017 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra aggiornati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n.30 e s.m.i.” a gestori di impianti (N. Aut. 67-119-170-188-484-523-542-696-742-1063-1182-1185-1246-1250-1255-1316-1339-1414-1422-1428-1504-1529-1553-1554-1560-1563-1565-1586-1637-1640-1648-1649-1653-1654-1664-1665-1671-1676-1701-1708-2158-2159-2161-2191-2192-2193-2195-2216-2218-2258).

 

EMISSION TRADING – quote di emissione riviste

Comitato Emission Trading, Delibera 17/2017 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, del quantitativo annuo totale di quote di emissione rivisto a seguito della decisione della commissione 2014/746/UE (lista carbon leakage 2015-2019)”.

 

INCIDENTI RILEVANTI – on line risposte del Ministero

Seveso III, pubblicate on-line dal Ministero dell'Ambiente le risposte ai quesiti della riunione del Coordinamento nazionale del 16 dicembre 2016.

  • Quesito n. 1/2016: validità decreti direttoriali ex D.lgs. 334/99 relativi alla perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino
  • Quesito n. 2/2016: in quali casi le condotte per il trasporto di sostanze pericolose sono da considerare come parte dello stabilimento e pertanto sottoposte alla disciplina ex D.lgs. 105/2015
  • Quesito n. 3/2016: applicazione della deroga all’invio della notifica prevista dall’art. 13, comma 3 del D.lgs. 105/2015
  • Quesito n. 4/2016: presentazione del Rapporto di Sicurezza o del suo aggiornamento ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 105/2015
  • Quesito n. 5/2016: individuazione della tariffa da applicare alla prima visita ispettiva svolta ai sensi del D.lgs. 105/2015
  • Quesito n. 6/2016: applicazione della regola della sommatoria per l’Idrazina idrato
  • Quesito n. 8/2016: assoggettabilità alla disciplina di cui al D.lgs. 105/2015 delle attività di esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi su terraferma
  • Quesito n. 9/2016: classificazione ex D.lgs. 105/2015 per oli lubrificanti e biodiesel
  • In data 3 marzo 2017 sono stati pubblicati ulteriori quattro risposte, approvate nella riunione del 16 dicembre 2016. Le risposte sono relative ai seguenti quesiti:
  • Quesito n. 10/2016: procedura per la valutazione del Rapporto di Sicurezza (art.17 D.lgs. 105/2015)
  • Quesito n. 11/2016: procedimento di prima istruttoria del rapporto di Sicurezza e relativa tariffa
Quesito n. 12/2016: assoggettabilità oli usati al D.lgs. 105/2015.

 

REACH – ultimi mesi per la scadenza del 31 maggio 2017

Il REACH stabilisce il principio "No data, no market" che prevede l'obbligo di effettuare la registrazione, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità.

L'ultimo termine di registrazione è previsto per il 31 maggio 2018 ed interessa le società che fabbricano o importano sostanze esistenti in volumi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. La registrazione si applica alle sostanze chimiche in quanto tali e a quelle contenute nelle miscele o, in casi specifici, negli articoli.

Se fabbricate sostanze chimiche o le importate da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, potete essere soggetti ad obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, se fabbricate o importate un prodotto (miscela, articolo), è possibile che questo contenga sostanze che devono essere registrate singolarmente.

Se avete preregistrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH è il 31 maggio 2018.

Se non avete ancora preregistrato la vostra sostanza, è possibile una preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017.

Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa. La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017).

Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l’attività.

Le imprese che, invece, fabbricano o importano una o più sostanze soggette al regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, ed hanno pre-registrato queste sostanze entro il dicembre 2008, devono prepararsi a presentare una registrazione completa entro il 31 maggio 2018. Qualora ciò non avvenga, le imprese dovranno interrompere la produzione o l’importazione.

 

 

SICUREZZA

 

SOSTANZE PERICOLOSE – valori esposizione personale

Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale, costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa.

Sostanze in elenco : Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese), Trinitrato di glicerolo, Tetracloruro di carbonio e/o tetraclorometano, Amitrolo, Acido acetico, Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro), Cloruro di metilene e/o diclorometano, Cloruro di vinilidene e/o 1,1-dicloroetilene, Ortosilicato di tetraetile, Acido acrilico e/o acido prop-2- enoico, Nitroetano, Bisfenolo A e/o 4,4′-isopropilidendifenolo, Difeniletere, 2-etilesan-1-olo, 1,4-diclorobenzene e/o p-diclorobenzene, Acroleina e/o acrilaldeide, prop- 2-enale, Formiato di metile, But-2-in-1,4-diolo, Tetracloroetilene, Acetato di etile, Cianuro di sodio (espresso come cianuro), Cianuro di potassio (espresso come cianuro), Diacetile, butandione, Monossido di carbonio, Diidrossido di calcio, Ossido di calcio, Anidride solforosa, Idruro di litio, Monossido di azoto, Biossido di azoto, Terfenile idrogenato.

 

ELETTROMAGNETISMO – omologazione veicoli

Regolamento n.10 dell'UNECE “Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica”.

In merito alla compatibilità elettromagnetica, il regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie L, M, N e O (secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3) ed ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a essere montati su tali veicoli.

Riguarda:

  • i requisiti relativi all'immunità ai disturbi irradiati e condotti per funzioni legate al controllo diretto del veicolo, alla protezione del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada, a perturbazioni che possono confondere il conducente o altri utenti della strada, alla funzionalità dei bus di dati del veicolo, a disturbi che possono modificare lo statuto giuridico del veicolo
  • i requisiti relativi al controllo di emissioni indesiderate, irradiate e condotte, per tutelare il buon funzionamento degli apparecchi elettrici o elettronici nel veicolo in questione e in quelli adiacenti o vicini e al controllo di perturbazioni emesse da accessori che possono essere montati sul veicolo successivamente
i requisiti aggiuntivi per veicoli e UEE che forniscono sistemi di accoppiamento per ricaricare il REESS riguardo al controllo delle emissioni e l'immunità da questa connessione tra veicolo e rete elettrica.

 

REGISTRO DEGLI ESPOSTI / TRASMISSIONE TELEMATICA INFORTUNI / ADEGUAMENTI ANTINCENDIO – conferma proroga di termini

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”.

Confermati i seguenti punti :

  • proroga di sei mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017), del termine temporale di applicazione delle attuali norme relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici
  • slittamento del termine di decorrenza dell'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, della comunicazione in via telematica all'INAIL a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
  • estensione temporale di una norma transitoria relativa agli eredi delle vittime dell’amianto
  • slittamento al 31 dicembre 2017 del termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento
slittamento al 31 dicembre 2017 del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

 

ALLEGATO 3B DEL D. Lgs. n. 81/2008 – chiarimenti

La Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha emanato il 7 febbraio 2017, una nota di chiarimento in merito alla trasmissione da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente all’anno 2016.

Nella nota, contrariamente a quanto stabilito in sede di tavolo tecnico a suo tempo costituito, viene indicato che per quanto riguarda i dati relativi all’anno 2016, da inviare entro il primo trimestre dell’anno in corso, è possibile la raccolta e la trasmissione con la “vecchia” modulistica già in vigore e presente sull’applicativo web del portale INAIL, attualmente in uso da parte dei medici competenti e che solo successivamente alla raccolta dei dati dell’anno 2016, cioè per i dati dell’anno 2017, sarà possibile utilizzare la “nuova” griglia per l’Allegato 3B del D.lgs. 81/08 predisposta con il D.M. del 12 luglio 2016 (tali modifiche saranno presumibilmente implementate dall’INAIL nel corso dell’anno).

 

INAIL – fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 17 febbraio 2017 relativa al fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto.

La circolare chiarisce le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti dove hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992.

  

INAIL – lavori di pubblica utilità e assicurazioni

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 8 del 17 febbraio 2017 chiarisce le modalità di applicazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, o tossicodipendenti condannati per reati di "lieve entità" in materia di stupefacenti.

 

INAIL – disturbi muscolo-scheletrici (Dms)

Il 17 febbraio è stato presentato a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia, uno studio teso a sviluppare una prima mappatura ragionata del rischio da Dms in Italia per settore produttivo e territorio.

I punti salienti delle relazioni presentate hanno riguardato l’analisi del fenomeno della denuncia e della sotto-denuncia con il rilievo di una disomogeneità territoriale di entrambi i fenomeni, ma anche l’analisi dei fattori in grado di condizionare la denuncia da parte dei soggetti affetti o presumibilmente affetti dai disturbi muscolo-scheletrici, nonché i fattori di scoraggiamento della denuncia come la paura di subire provvedimenti disciplinari e infine l’effetto “contagio”, ovvero la probabilità di fare richiesta di una prestazione assicurativa da parte di un lavoratore positivamente influenzato dal numero di richieste presentate dai colleghi nel recente passato.

 

INAIL – infortuni mortali anno 2012

Il 22 febbraio presentati i risultati di Infor.MO il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali.

Dall’analisi dei dati presenti nell’archivio nazionale di Infor.MO, relativi a 305 infortuni mortali avvenuti nel 2012, ultimo anno per cui sono disponibili informazioni consolidate, emergono i seguenti dati:

  • la classe di età degli infortunati più rappresentata risulta essere quella tra i 45 e i 54 anni (31% dei casi)
  • luogo in cui è avvenuto l’infortunio : i siti industriali (38%) precedono i cantieri di costruzione (25%) e i luoghi agricoli o forestali (22%)
  • settori produttivi più colpiti, anche per effetto del numero di addetti elevato, sono le costruzioni (33%), seguite da agricoltura (23%), industria dei metalli (9%) e trasporti (8%)
principali modalità di accadimento degli infortuni sono la caduta dall’alto, con una percentuale pari al 33,1% che in edilizia arriva fino al 55%, la caduta di oggetti dall’alto (17%) e il veicolo che esce dal suo percorso e/o si ribalta (12,5%).

 

NORMA TECNICA– sistemi di gestione per la qualità

Norma Tecnica UNI ISO/TS 9 febbraio 2017, n. 9002 “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per l'applicazione della ISO 9001:2015”.

 

La specifica tecnica fornisce una guida circa le finalità dei requisiti della ISO 9001:2015, con esempi dei possibili passi che un'organizzazione può intraprendere per soddisfare tali requisiti. Essa non aggiunge, sottrae o modifica in alcun modo detti requisiti.

La specifica tecnica non prescrive degli approcci obbligatori all'attuazione della norma, né fornisce un metodo di interpretazione preferenziale.

 

NORMA TECNICA – impianti a rischio di incidente rilevante

Norma Tecnica UNI 16 febbraio 2017, n. 11226-1 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 1: Linee guida per l'effettuazione degli audit”.

La specifica tecnica fornisce criteri generali per le attività di audit di sicurezza, in accordo con le UNI 10616 e UNI 10617.

 

NORMA TECNICA – impianti a rischio di incidente rilevante

Norma Tecnica UNI 16 febbraio 2017, n. 11226-2 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 2: Figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

La specifica tecnica stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità delle figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza dei sistemi di gestione della sicurezza per impianti a rischio incidente rilevante.

 

NORMA TECNICA – antincendio

Norma Tecnica UNI CEI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza” .

In vigore dal 16 febbraio la norma europea che specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto.

La norma europea si applica ai servizi verso:

  • sistemi antincendio inclusi, ma non solo, i sistemi di rivelazione e allarme incendio, i sistemi fissi antincendio e i sistemi di controllo fumo e calore
  • sistemi di sicurezza inclusi, ma non solo, sistemi anti-intrusione e allarme, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza sul perimetro esterno e sistemi di video sorveglianza
  • una combinazione di sistemi incluse quelle parti di un sistema di trasmissione allarmi per il quale il servizio fornito ha responsabilità accettate tramite contratto.

Non include i sistemi di allarme sociale e i centri di ricezione allarmi.

La norma si applica a progetti di qualsiasi dimensione e a organizzazioni erogatrici di servizi con qualsiasi struttura e dimensione.

 

NORMA TECNICA – antincendio

Norma Tecnica UNI EN 13200-7:2014 “Installazioni per spettatori - Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita”.

La norma specifica le caratteristiche di sicurezza e progettazione degli elementi di passaggio di entrata e di uscita che sono utilizzati nelle installazioni per spettatori, sia singolarmente che in combinazione, al fine di fornire un percorso.

 

NORMA TECNICA – aggiornamento norma tecnica guanti di protezione

Norma Tecnica UNI EN 388:2017.

La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto. Si applica unitamente alla UNI EN 420 ed i metodi di prova sviluppati possono essere applicati anche ai protettori delle braccia.

La norma sostituisce la precedente versione della norma del 2004 (UNI EN 388:2004).

 

NORMA TECNICA – indumenti ad alta visibilità

Norma Tecnica UNI EN ISO 20471:2017

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

 

NORMA TECNICA – misura della polverosità

Norma Tecnica UNI EN 9 febbraio 2017, n. 15051-2 “Esposizione negli ambienti di lavoro - Misura della polverosità di materiali alla rinfusa - Parte 2: Metodo del tamburo rotante”.

La norma specifica l’apparecchiatura per la prova con il tamburo rotante, il metodo di prova corrispondente per generare polvere in modo riproducibile da un materiale alla rinfusa in condizioni di riferimento, e la misurazione delle frazioni inalabile, toracica e respirabile di detta polvere.

 

NORMA TECNICA – segnaletica

Norma Tecnica UNI EN ISO 7010:2017

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste. Non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.

La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

 

NORMA TECNICA – sicurezza del macchinario

Norma Tecnica UNI EN ISO 14123-2:2016 “Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica”

La norma si occupa in generale di sicurezza del macchinario e della riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine.

In particolare la norma stabilisce una metodologia per la selezione dei fattori critici legati alle emissioni di sostanze pericolose ai fini della formulazione di procedure di verifica adeguate.

 

NORMA TECNICA – piattaforme elevabili

Norma Tecnica UNI EN 2 febbraio 2017, n. 1570-2 “Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s”

La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s.

La norma tratta i pericoli significativi relativi alle piattaforme elevabili, con l'eccezione del rumore, quando utilizzate conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dal fabbricante.

La norma specifica le misure tecniche appropriate a ridurre ed eliminare i rischi che derivano dai pericoli significativi.

 

 

 

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