AMBIENTE
REACH– ossido di bis(pentabromofenile)
Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) N. CAS 1163-19-5, N. CE 214-604-9.
REACH – autorizzazioni all'uso di alcune sostanze chimiche
Sintesi delle decisioni della Commissione (UE) pubblicate il 15 febbraio 2017 (C 48/04-05-06-07 Tricloroetilene, C48/08 Dicromato di sodio, C48/09 Triossido di cromo, C48/10 Cromato di sodio) relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, dello stesso regolamento.
SOSTANZE LESIVE PER L’OZONO– richiesta autorizzazione e/o licenza
Comunicazione CE 10 febbraio 2017, n. 43/05 “Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2018 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2018 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi”.
La comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che intendono, nel 2018:
Sostanze interessate :
I moduli di domanda di contingente saranno disponibili online a partire dal 10 maggio 2017 nel nuovo sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2).
RIFIUTI – residui di produzione
Decreto del Ministero dell'ambiente del 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Il Regolamento fissa i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Lo scopo del regolamento è quello di favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, e di assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.
VEICOLI FUORI USO – materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente
Decreto del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 2017 “Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso”.
Il Decreto sostituisce completamente la Tabella dell'allegato II del D.Lgs. n.209/2003 "Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1".
QUALITA’ DELL’ARIA – Modifica metodi di riferimento e punti di campionamento
Decreto del Ministero dell'ambiente del 20 gennaio 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente”.
RIFIUTI – Compostaggio di comunità
Decreto del Ministero dell'ambiente del 29 dicembre 2016, n. 266 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
Il compostaggio di comunità è definito dall’art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del D.Lgs. 152/2006 come quello “effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.
SISTRI – conferma proroga di termini
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”.
VIA – R.V. proroga di validità dei provvedimenti
Delibera Giunta Regionale Veneto 94 del 31 gennaio 2017 “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”.
ENERGIA – piano energetico regionale
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09 febbraio 2017 “Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)”.
Approvazione del “PERFER”, composto da:
ALBO GESTORI AMBIENTALI– trasporto transfrontaliero di rifiuti
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 2 febbraio 2017 ha emanato le Circolari n. 148 e n. 149 relative all'iscrizione all'Albo nella cat. 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
ALBO GESTORI AMBIENTALI – trasporto rifiuti
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 22 febbraio 2017 ha emanato le Deliberazioni n. 2 e 3/ALBO/CN relative alla modulistica per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione nelle cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10, rivista a seguito della Del. n. 5 del 3 novembre 2016 (Del. n. 2/2017), nonché la modulistica per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata in cat. 1 e 2-bis, di cui all’art. 16, D.M. n. 120/2014 (Del. n. 3/2017).
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Trasporto rifiuti urbani e speciali
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali il 24 febbraio 2017 ha emanato la Circolare n. 229 contenente precisazioni per la corretta applicazione della propria Delibera n. 5 del 3 novembre 2016 :
EMISSION TRADING– aggiornamento autorizzazioni
Comitato Emission Trading, Delibera 06/2017 “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra” a gestori di impianti (N. Aut. 7-95-97-250-271-380-391-592-598-804-944-986-1021-1428-1619).
EMISSION TRADING – approvazione piani di monitoraggio
Comitato Emission Trading, Delibera 11/2017 “Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra aggiornati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n.30 e s.m.i.” a gestori di impianti (N. Aut. 67-119-170-188-484-523-542-696-742-1063-1182-1185-1246-1250-1255-1316-1339-1414-1422-1428-1504-1529-1553-1554-1560-1563-1565-1586-1637-1640-1648-1649-1653-1654-1664-1665-1671-1676-1701-1708-2158-2159-2161-2191-2192-2193-2195-2216-2218-2258).
EMISSION TRADING – quote di emissione riviste
Comitato Emission Trading, Delibera 17/2017 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, del quantitativo annuo totale di quote di emissione rivisto a seguito della decisione della commissione 2014/746/UE (lista carbon leakage 2015-2019)”.
INCIDENTI RILEVANTI – on line risposte del Ministero
Seveso III, pubblicate on-line dal Ministero dell'Ambiente le risposte ai quesiti della riunione del Coordinamento nazionale del 16 dicembre 2016.
REACH – ultimi mesi per la scadenza del 31 maggio 2017
Il REACH stabilisce il principio "No data, no market" che prevede l'obbligo di effettuare la registrazione, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità.
L'ultimo termine di registrazione è previsto per il 31 maggio 2018 ed interessa le società che fabbricano o importano sostanze esistenti in volumi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. La registrazione si applica alle sostanze chimiche in quanto tali e a quelle contenute nelle miscele o, in casi specifici, negli articoli.
Se fabbricate sostanze chimiche o le importate da paesi non appartenenti all'UE in quantitativi superiori a 1 tonnellata all'anno, potete essere soggetti ad obblighi di registrazione ai sensi di REACH. Inoltre, se fabbricate o importate un prodotto (miscela, articolo), è possibile che questo contenga sostanze che devono essere registrate singolarmente.
Se avete preregistrato delle sostanze che fabbricate o importate da paesi extra UE in quantitativi superiori a una tonnellata e inferiori a 100 tonnellate l'anno, e se tali sostanze non sono ancora state registrate, il termine di registrazione REACH è il 31 maggio 2018.
Se non avete ancora preregistrato la vostra sostanza, è possibile una preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017.
Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo il 1° dicembre 2008 una o più sostanze soggette al regime transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno per fabbricante o importatore, possono effettuare una pre-registrazione tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della registrazione completa. La pre-registrazione tardiva è consentita entro 6 mesi dalla prima fabbricazione o importazione della sostanza e non oltre i 12 mesi precedenti la scadenza di registrazione (quindi, al massimo entro il 31 maggio 2017).
Laddove le suddette imprese fabbrichino o importino sostanze in quantitativi superiori a 100 tonnellate all’anno, esse sono obbligate a registrarle immediatamente. In caso di mancata registrazione le imprese devono cessare l’attività.
SICUREZZA
SOSTANZE PERICOLOSE – valori esposizione personale
Direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
I valori limite indicativi dell'esposizione professionale, costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa.
ELETTROMAGNETISMO – omologazione veicoli
Regolamento n.10 dell'UNECE “Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica”.
In merito alla compatibilità elettromagnetica, il regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie L, M, N e O (secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E.3) ed ai componenti e alle entità tecniche indipendenti destinati a essere montati su tali veicoli.
Riguarda:
REGISTRO DEGLI ESPOSTI / TRASMISSIONE TELEMATICA INFORTUNI / ADEGUAMENTI ANTINCENDIO – conferma proroga di termini
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”.
Confermati i seguenti punti :
ALLEGATO 3B DEL D. Lgs. n. 81/2008 – chiarimenti
La Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha emanato il 7 febbraio 2017, una nota di chiarimento in merito alla trasmissione da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente all’anno 2016.
INAIL – fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 17 febbraio 2017 relativa al fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto.
INAIL – lavori di pubblica utilità e assicurazioni
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 8 del 17 febbraio 2017 chiarisce le modalità di applicazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, o tossicodipendenti condannati per reati di "lieve entità" in materia di stupefacenti.
INAIL – disturbi muscolo-scheletrici (Dms)
Il 17 febbraio è stato presentato a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e Reggio Emilia, uno studio teso a sviluppare una prima mappatura ragionata del rischio da Dms in Italia per settore produttivo e territorio.
INAIL – infortuni mortali anno 2012
Il 22 febbraio presentati i risultati di Infor.MO il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali.
Dall’analisi dei dati presenti nell’archivio nazionale di Infor.MO, relativi a 305 infortuni mortali avvenuti nel 2012, ultimo anno per cui sono disponibili informazioni consolidate, emergono i seguenti dati:
NORMA TECNICA– sistemi di gestione per la qualità
La specifica tecnica fornisce una guida circa le finalità dei requisiti della ISO 9001:2015, con esempi dei possibili passi che un'organizzazione può intraprendere per soddisfare tali requisiti. Essa non aggiunge, sottrae o modifica in alcun modo detti requisiti.
NORMA TECNICA – impianti a rischio di incidente rilevante
La specifica tecnica fornisce criteri generali per le attività di audit di sicurezza, in accordo con le UNI 10616 e UNI 10617.
NORMA TECNICA – impianti a rischio di incidente rilevante
La specifica tecnica stabilisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità delle figure professionali che effettuano l'audit di sicurezza dei sistemi di gestione della sicurezza per impianti a rischio incidente rilevante.
NORMA TECNICA – antincendio
Norma Tecnica UNI CEI EN 16763:2017 “Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza” .
In vigore dal 16 febbraio la norma europea che specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto.
La norma europea si applica ai servizi verso:
Non include i sistemi di allarme sociale e i centri di ricezione allarmi.
NORMA TECNICA – antincendio
La norma specifica le caratteristiche di sicurezza e progettazione degli elementi di passaggio di entrata e di uscita che sono utilizzati nelle installazioni per spettatori, sia singolarmente che in combinazione, al fine di fornire un percorso.
NORMA TECNICA – aggiornamento norma tecnica guanti di protezione
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto. Si applica unitamente alla UNI EN 420 ed i metodi di prova sviluppati possono essere applicati anche ai protettori delle braccia.
NORMA TECNICA – indumenti ad alta visibilità
La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.
NORMA TECNICA – misura della polverosità
La norma specifica l’apparecchiatura per la prova con il tamburo rotante, il metodo di prova corrispondente per generare polvere in modo riproducibile da un materiale alla rinfusa in condizioni di riferimento, e la misurazione delle frazioni inalabile, toracica e respirabile di detta polvere.
NORMA TECNICA – segnaletica
La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste. Non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
NORMA TECNICA – sicurezza del macchinario
La norma si occupa in generale di sicurezza del macchinario e della riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine.
NORMA TECNICA – piattaforme elevabili
Norma Tecnica UNI EN 2 febbraio 2017, n. 1570-2 “Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 2: Piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s”
La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili a servizio di un numero di piani fissi di sbarco di un edificio maggiore di due, per il trasporto di cose, con velocità verticale non maggiore di 0,15 m/s.
La norma tratta i pericoli significativi relativi alle piattaforme elevabili, con l'eccezione del rumore, quando utilizzate conformemente allo scopo e nelle condizioni previste dal fabbricante.
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