AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2020
16/03/2020

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2020

AMBIENTE

REACH – inserite nuove sostanze nell’allegato XIV

Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento, sulla base delle caratteristiche di tossicità per la riproduzione (categoria 1 B) e/o persistenza e alta bioaccumulabilità, modifica l’allegato XIV del regolamento REACH andando ad aggiungere le voci da 44 a 54. Le 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti:

  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4.
  • Ftalato di diesile N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3.
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1.
  • Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1.
  • Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: –.
  • Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4.
  • 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: – N. CAS: –.
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1.
  • 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1.
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3.
  • 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7.
Per tali sostanze è stata fissata una data dalla quale ne saranno vietate l’uso e l’immissione sul mercato (dal 27/02/2023 al 27/11/2023), salvo il caso di essere in possesso di un’autorizzazione, da richiedere entro le date dal 27/08/2021 al 27/05/2022.

CLP – XVI adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento.

Il provvedimento modifica gli allegati II, III e IV, nonché rettifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008, le principali novità introdotte riguardano l’introduzione di due nuove indicazioni supplementari per le miscele contenenti biossido di titanio (EUH211 e EUH212), nonché modifiche di alcune classificazioni armonizzate derivanti da pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e l’introduzione per alcune sostanze delle stime di tossicità acuta (STA).

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 ottobre 2021, prima di tale data le sostanze potranno essere classificate, etichettate e imballate in base a quanto previsto del regolamento (CE) n. 1272/2008.

SOSTANZE PERICOLOSE – Restrizione in apparecchiature elettriche ed elettroniche

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Attuazione delle direttive di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”.

Il Decreto attua le direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose, piombo e cadmio, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando l'allegato III al D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014.

RIFIUTI – RV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Decreto del Dirigente regionale n. 72 del 27 gennaio 2020 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Rettifica, per mero refuso, del modello di dichiarazione anno 2019, già approvato con Decreto n. 1 del 7 gennaio 2020”.

Approvato il modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l’anno 2019 - Allegato A, corretto rispetto al modello già approvato con Decreto n. 1 del 7 gennaio 2020.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – attività di spazzamento meccanizzato

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 “Chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante dalla stessa".

L'attività di spazzamento meccanizzato in aree private non necessita di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, mentre il trasporto del rifiuto derivante da questa attività necessita di regolare iscrizione, che può essere anche quella semplificata alla categoria 2-bis se il soggetto che ha effettuato l'attività si configura come produttore del rifiuto.

RIFIUTI – linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste

Disponibili (solo in formato elettronico) le linee Guida SNPA n. 23/2020 del 6 febbraio 2020 "Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. n. 152/2006".

Spetta al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente il compito di effettuare i controlli su quegli impianti per il recupero dei rifiuti che hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni. Per ottemperare a questo mandato ed operare le verifiche sugli impianti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, SNPA ha stilato le Linee Guida. Un documento con cui si definisce un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali usciranno materiali non più considerabili come rifiuti.

SICUREZZA

REACH – inserite nuove sostanze nell’allegato XIV

Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Il Regolamento, sulla base delle caratteristiche di tossicità per la riproduzione (categoria 1 B) e/o persistenza e alta bioaccumulabilità, modifica l’allegato XIV del regolamento REACH andando ad aggiungere le voci da 44 a 54. Le 11 nuove sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti:

  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare N. CE: 271-093-5 N. CAS: 68515-50-4.
  • Ftalato di diesile N. CE: 201-559-5 N. CAS: 84-75-3.
  • Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5) N. CE: 271-094-0; 272-013-1 N. CAS: 68515-51-5; 68648-93-1.
  • Fosfato di trixilile N. CE: 246-677-8 N. CAS: 25155-23-1.
  • Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio N. CE: 239-172-9; 234-390-0 N. CAS: –.
  • Perossometaborato di sodio N. CE: 231-556-4 N. CAS: 7632-04-4.
  • 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5- metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) N. CE: – N. CAS: –.
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328) N. CE: 247-384-8 N. CAS: 25973-55-1.
  • 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327) N. CE: 223-383-8 N. CAS: 3864-99-1.
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec- butil)fenolo (UV-350) N. CE: 253-037-1 N. CAS: 36437-37-3.
  • 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) N. CE: 223-346-6 N. CAS: 3846-71-7.
Per tali sostanze è stata fissata una data dalla quale ne saranno vietate l’uso e l’immissione sul mercato (dal 27/02/2023 al 27/11/2023), salvo il caso di essere in possesso di un’autorizzazione, da richiedere entro le date dal 27/08/2021 al 27/05/2022.

SOSTANZE PERICOLOSE – Restrizione in apparecchiature elettriche ed elettroniche

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Attuazione delle direttive di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)”.

Il Decreto attua le direttive delegate della Commissione europea che modificano la direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose, piombo e cadmio, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando l'allegato III al D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014..

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

  • Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 3 febbraio 2020 “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”. La Circolare è destinata agli operatori che per ragioni lavorative vengano a contatto con il pubblico, ma fornisce indicazioni operative utili per tutti i datori di lavoro.
  • Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”. Modalità di applicazione della misura di quarantena.
  • Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”. Integrazioni ed aggiornamenti alle precedenti circolari contenenti indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza.
  • Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. I Decreti attuativi sono contenuti nei successivi Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Istituzione dell’isolamento (zone rosse) in Lombardia per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, mentre in Veneto Vo'.La modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali previsti.
  • Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 “Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020”. Si raccomanda che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI e SARI, oltre che ai casi sospetti di COVID-19.
  • Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici o privati (salvo quelli a porte chiuse); viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche; le visite agli istituti ed ai luoghi della cultura. La modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. L’attività nelle scuole e nelle Università viene sospesa con provvedimenti differenziati per regione.
  • Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 639 del 25 febbraio 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti).
  • Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 641 del 28 febbraio 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Disposizioni in materia di acquisizioni degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.
  • Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020 “COVID-19. Aggiornamento”. Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione e definizione di “contatto stretto”.

AMIANTO – estensione della pensione di inabilità agli ammalati affetti da patologia asbesto-correlata

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2019 “Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto”.

Il Decreto stabilisce i criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlata a causa dell’esposizione all’amianto. Ai fini del diritto occorre che la patologia sia riconosciuta dall’Inail e il lavoratore abbia almeno cinque anni di contributi nell’intera vita lavorativa.

ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XXIII elenco di soggetti abilitati

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020, con il quale è stato adottato il ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

PROTEZIONE CIVILE – modifiche al Codice della protezione civile

Pubblicato il Decreto Legislativo n. 4 del 6 febbraio 2020 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: Codice della protezione civile”.

Il Decreto opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi ed interviene, anche per :

  • un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali
  • una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della protezione civile
  • il potenziamento dei sistemi di allertamento
  • la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile
  • il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.
Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.

INAIL – open data INAIL dell’anno 2019

Pubblicati online gli open data INAIL dell’anno 2019, i dati rilevati evidenziano a livello nazionale un minimo decremento degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (-0.03%), ed un aumento di quelli in itinere (+2,5%).

A livello nazionale si evidenzia una diminuzione degli infortuni mortali (-3,9%), le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail sono aumentate (+2,9%).

NORME TECNICHE – recipienti per il trasporto del gas - Norma Tecnica UNI EN 14071:2019 - “Attrezzature e accessori per GPL - Valvole di sicurezza limitatrici di pressione per recipienti a pressione per GPL - Attrezzature ausiliarie”

La norma specifica i requisiti di progettazione, prova e ispezione per dispositivi di intercettazione di valvole di sicurezza limitatrici di pressione (PRV), collettori di valvole e assiemi di sistemi utilizzati, dove necessario, con valvole di sicurezza limitatrici di pressione destinate all'uso in recipienti a pressione statica per il servizio con gas di petrolio liquefatto (GPL).

NORME TECNICHE – antincendio - Norma Tecnica UNI EN 1366-12:2019 - “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione”

La norma specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle barriere tagliafuoco non meccaniche installate in elementi di separazione del fuoco progettati per resistere al calore e al passaggio di fumo e gas ad alta temperatura. È utilizzata unitamente alla EN 1363-1 e alla EN 1366-2.

NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN ISO 18640-1:2020 - “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Impatto fisiologico - Parte 1: Misurazione del trasferimento combinato di calore e umidità mediante torso sudante”

Norma Tecnica UNI EN ISO 18640-2:2020 - “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Impatto fisiologico - Parte 2: Determinazione del carico termico fisiologico dovuto all'indossamento di indumenti di protezione per vigili del fuoco”

Le norme specificano rispettivamente:

  • un metodo di prova per la valutazione dell'impatto fisiologico di assemblaggi di tessuto protettivo e assemblaggi di potenziali indumenti di protezione in una serie di attività simulate (fasi) in definite condizioni ambientali
  • un modello termofisiologico (simulatore umano termico) che utilizza i risultati della parte 1 per ottenere un criterio da carico termico fisiologico che prevede la durata (massima) del lavoro con indumenti protettivi in rilevanti condizioni di lotta all'incendio.

NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN ISO 13819-3:2020 - “Protettori dell'udito - Prove - Parte 3: Metodi di prova acustici supplementari”

La norma specifica metodi di prova acustici supplementari per protettori dell'udito con funzioni elettroniche aggiuntive. Lo scopo delle presenti prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nelle norme di prodotto appropriate.

NORME TECNICHE – DPI - Norma Tecnica UNI EN ISO 13287:2020 - “Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento”

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza allo scivolamento delle calzature di protezione. Essa non è applicabile a calzature destinate ad utilizzi particolari contenenti chiodi, borchie metalliche o simili.

NORME TECNICHE – Macchine utensili - Norma Tecnica UNI EN ISO 28927-1:2020 - “Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici angolari e verticali”

La norma descrive un metodo di laboratorio per la misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura delle smerigliatrici.

NORME TECNICHE – abrasivi rigidi - Norma Tecnica UNI EN 12413:2020 - “Requisiti di sicurezza per abrasivi rigidi”

La norma si applica agli abrasivi rigidi da impiegare su utensili rotanti. Essa specifica i requisiti e/o le misure per eliminare o ridurre i pericoli risultanti dalla progettazione e dall'impiego dei prodotti abrasivi.

NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Norma Tecnica UNI ISO 18893:2020 - “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento”

La norma si applica a tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate a posizionare persone, strumenti e materiali e che, come minimo, sono costituite da una piattaforma di lavoro con comandi, una struttura allungabile e un telaio.

NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Norma Tecnica UNI ISO 18878:2020 - “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Formazione per operatore (conducente)”

La norma fornisce metodi per preparare materiali di formazione e dare una formazione standardizzata per gli operatori (conducenti) delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP). È applicabile ai MEWP, come definiti nella norma ISO 16368, destinati a spostare persone, strumenti e materiali in posizioni in cui possono eseguire lavori dalla piattaforma di lavoro.

NORME TECNICHE – Trattrici e macchine agricole e forestali - Norma Tecnica UNI EN 12965:2020 - “Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza”

La norma specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni utilizzati per il collegamento di una trattrice o di una macchina semovente, al primo cuscinetto fisso di una macchina ricevente. Descrive i metodi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi che necessitano di requisiti specifici, inclusi i rischi derivanti dall'uso scorretto ragionevolmente prevedibile dal costruttore.

NORME TECNICHE – indumenti di protezione dall’impigliamento - Norma Tecnica UNI EN 510:2020 - “Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento”

La norma specifica i requisiti di progettazione degli indumenti di protezione che riducono al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Essa non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

NORME TECNICHE – Generatori di aria calda - Norma Tecnica UNI EN 778:2020 - “Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione”

La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova per la sicurezza e l'efficienza dei generatori di aria calda con bruciatori atmosferici e senza ventilatore per il trasporto dell'aria di combustione e/o dei gas di combustione.

NORME TECNICHE – Generatori di aria calda - Norma Tecnica UNI EN 17082:2020 - “Generatori di aria calda alimentati a gas, a convezione forzata, per il riscaldamento di ambienti domestici e non domestici con portata termica non maggiore di 300 kW”

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la sicurezza e l'efficienza dei generatori di aria calda alimentati a gas per uso domestico e non domestico con o senza ventilatore nel circuito di combustione.

NORME TECNICHE – Classificazione degli apparecchi a gas - Norma Tecnica UNI EN 1749:2020 - “Classificazione degli apparecchi a gas in funzione del metodo di adduzione dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi)”

La norma fornisce dettagli per la classificazione di apparecchi a gas secondo il metodo di adduzione dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi). Tale classificazione riguarda gli apparecchi a gas che sono destinati a essere installati all'interno di edifici e/o all'esterno di un edificio.

La norma classifica gli apparecchi come tipo A, B o C secondo il principio base di evacuazione dei prodotti della combustione e di adduzione di aria comburente.

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