AMBIENTE
EMISSION TRADING – quote per il 2027 per il settore EU ETS II
Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione, del 29 novembre 2024, relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.
Definito il quantitativo per il 2027 delle quote di emissione da rilasciare nell’ambito EU ETS per i settori dell’edilizia, del trasporto stradale ed ulteriori settori (come la piccola industria) rientranti nel cosiddetto ETS II, i quali dovranno dotarsi di autorizzazioni alle emissioni di gas serra dal 2025.
In vigore dal 23 dicembre 2024.
VARIE – Regolamento UE sul degrado forestale, rinviata la data di applicazione e introdotto il sistema di informazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione.
Il Regolamento n.2023/1115 ha introdotto delle norme per la riduzione del contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale, tra le quali troviamo nuovi obblighi per operatori e commercianti che immettono sul mercato unionale materie prime o prodotti provenienti da terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale.
Con il Regolamento n.2024/3084 viene istituito un sistema di informazione sotto forma di piattaforma online, per tali operatori e commercianti, per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento n.2023/1115, come la dichiarazione di conformità dei beni alle nuove norme. Nel Regolamento n.2024/3084 vengono indicate anche le modalità di funzionamento del sistema e le istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni.
Il Regolamento n.2024/3084 è entrato in vigore il 9 dicembre 2024.
Si segnala, inoltre, che con il Regolamento n.2024/3234, è stato approvato il posticipo della data di applicazione delle disposizioni del Regolamento n.2023/1115, che dall’originario 30 dicembre 2024 viene rinviata al 30 dicembre 2025 (per microimprese e piccole imprese al 30 dicembre 2026).
In vigore dal 26 dicembre 2024.
VARIE – nuovi moduli per la contabilità economica ambientale europea
Regolamento (UE) 2024/3024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli di contabilità economica ambientale.
Secondo la Decisione n. 2022/591, l’Unione Europea deve provvedere al monitoraggio dei conti economici ambientali, strumenti che consentono di dimostrare gli effetti delle attività socioeconomiche europee sull’ambiente e del contributo dell’ambiente all’economia e al benessere, tenendo traccia dei progressi dell’Unione per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Con il Regolamento n.2024/3024, vengono introdotti nuovi moduli ai conti economici ambientali, che riguardano le foreste (misura delle superfici e quote disponibili per il legname), gli ecosistemi (misura dell’estensione e condizione degli ecosistemi) e i contributi ambientali (misura delle risorse economiche a sostenimento dell’ambiente).
Viene, inoltre, introdotto un portale dei dati statistici per i conti economici ambientali.
In vigore dal 26 dicembre 2024.
VARIE – istituito il quadro per la certificazione delle attività di assorbimento del carbonio
Regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti.
Con il Regolamento n.2024/3012 viene istituito un quadro volontario per la certificazione degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni di carbonio dal suolo. Obiettivo è agevolare ed incoraggiare la realizzazione di assorbimenti permanenti di carbonio, della carboniocoltura e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti da parte di gestori o gruppi di gestori. Nel Regolamento vengono indicati i criteri di qualità per le attività di assorbimento, le norme per la verifica e certificazioni, le norme per il funzionamento e riconoscimento dei sistemi di certificazione e le norme per rilascio ed uso di unità certificate.
In vigore dal 26 dicembre 2024
IPPC/AIA – adottate le BAT-C per impianti di forgiatura e fonderie
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie.
Sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di forgiatura e le fonderie, e nello specifico per le attività (di cui all’allegato I della Direttiva n.2010/75) di:
- Trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- Lavorazione di metalli non ferrosi (fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli);
- Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE (1), purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT;
- Ulteriori attività di forgiatura e fonderie indicate nelle BAT stesse;
Le conclusioni sulle BAT si applicano, fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
ACQUE SCARICHI – Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane
Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Aggiornate le norme per la raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, precedentemente regolate dalla Direttiva n.91/271/CEE. La nuova Direttiva stabilisce inoltre norme sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane, sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e sull’attuazione del principio «chi inquina paga».
Gli articoli del provvedimento includono aspetti relativi a:
- Sistemi individuali;
- Piani integrati di gestione elaborati dagli Stati membri;
- Trattamento secondario, terziario e quaternario;
- Responsabilità estesa del produttore per chi produce medicinali (rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n.2001/83) e prodotti cosmetici (rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva n.2009/1223);
- Scarichi di acque reflue non domestiche;
- Riutilizzi;
- Controlli;
In vigore dal 1° gennaio 2025.
SOSTENIBILITA’ – revisione delle regole ESG
Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.
Introdotte nuove norme per rafforzare integrità, trasparenza, comparabilità, responsabilità, affidabilità, buona governance e indipendenza delle attività di rating ESG, per conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori ed investitori e prevenire il greenwashing e la disinformazione.
In breve, chi fornisce rating ESG (ossia valutazioni della conformità di una azienda a criteri ambientali, sociali e di governance, che consentono ad investitori, mutuatari ed emittenti di prendere decisioni informate in materia di investimenti e finanziamenti sostenibili) dovrà ora rispettare determinati criteri ed essere autorizzato preventivamente dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
Il Regolamento non si applica ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione.
In vigore dal 1° gennaio 2025, si applica dal 2 luglio 2026.
FGAS – nuove deroghe per immissione sul mercato di determinati dispositivi
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 °C).
In deroga ai divieti introdotti dal Regolamento n.2024/573 (nuovo Regolamento FGAS), l’Unione ha previsto alcune deroghe per l’immissione sul mercato di:
- contenitori per il trasporto di sangue e congelatori rapidi per plasma ematico per contatto contenenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;
- congelatori criogenici meccanici (–150 °C) contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
In vigore dal 18 dicembre 2024, i Regolamenti si applicano dal 1° gennaio 2025.
VARIE – norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
Stabilite norme armonizzate per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, che includono anche requisiti ambientali, oltre a quelli funzionali e di sicurezza, e modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita.
In vigore dal 7° gennaio 2025, si applica dal 8 gennaio 2026, con alcune eccezioni per determinati articoli.
RAEE – nuove norme per le spedizioni transfrontaliere
Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea.
Regolamento delegato (UE) 2024/3230 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea.
Conformemente alle decisioni assunte durante la quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea, vengono pubblicati i Regolamenti delegati in tema di spedizioni transfrontaliere di RAEE. Vengono modificati gli allegati del Regolamento n.2006/1013 relativi alle categorie di rifiuti elettrici ed elettronici.
In vigore dal 9 gennaio 2025.
A partire dal 1° gennaio 2025, in caso di esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici si dovranno seguire procedure di notifica e autorizzazione preventive.
VARIE – periodo di validità dei criteri per Ecolabel UE
Decisione (UE) 2024/3179 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica le decisioni (UE) 2017/175, (UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica.
Prorogati i criteri per ottenere il marchio Ecolabel UE (che identifica determinate qualità ambientali dei prodotti) e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per le strutture ricettive (fino al 31 dicembre 2027), per i lubrificanti (fino al 31 dicembre 2028) e per carta grafica e tessuto-carta (fino al 31 dicembre 2028).
EMISSION TRADING – modalità di applicazione del registro CBAM
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, del 18 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM.
Il Regolamento n.2024/3210 introduce norme per l’infrastruttura, le procedure ed i processi specifici del registro CBAM (banca dati contenente le informazioni dei conti CBAM, le dichiarazioni, le domande di qualifica come dichiaranti CBAM, le registrazioni dei gestori e le relazioni di verifica).
Ricordiamo che il CBAM, o meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è una misura introdotta nel maggio 2023 “per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria, che agisce sulle importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da paesi extra UE per garantire che non siano vanificati gli sforzi di riduzione all'interno dell'UE, ottenuti dall'EU ETS.”
In vigore ed applicabile dal 31 dicembre 2024
SOSTANZE PERICOLOSE – modifiche al Regolamento PIC
Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali.
Introdotte modifiche al Regolamento PIC (n. 2012/649), relativo alla procedura di previo assenso informato per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Sono modificati l’Allegato I (Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo, Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ed Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC), con aggiunta/modifica di varie voci e l’Allegato V (Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione).
In vigore dal 20 gennaio 2025, si applica dal 1° marzo 2025.
SOSTANZE PERICOLOSE – restrizioni all’uso del bisfenolo A per materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari
Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213.
Abrogato il Regolamento n.2018/213 ed introdotte nuove restrizioni all’uso del bisfenolo A (BPA) e dei suoi sali, oltre ad altri bisfenoli e derivati pericolosi di bisfenoli, per la fabbricazione di materiali ed oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari, come alcuni inchiostri per stampa, siliconi, vernici, adesivi, gomme.
In vigore dal 20 gennaio 2025.
VARIE – Regolamento sul personale ispettivo SNPA
Decreto Presidente Repubblica 4 settembre 2024, n. 186. Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il Decreto n.186/2024 introduce nuove regole per il funzionamento del personale di ISPRA e delle varie ARPA regionali, tra cui i requisiti di formazione e competenza e le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali.
RENTRI – nuovi decreti
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2024, n. 255. Tracciabilità dei rifiuti - Accreditamento degli enti, amministrazioni e organi di controllo.
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2024, n. 254. Tracciabilità dei rifiuti - Manuali Rentri.
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2024, n. 253. Tracciabilità dei rifiuti - Sistemi di geolocalizzazione
Con i nuovi Decreti RENTRI n.255, 254 e 253:
- Viene adottata la procedura di accreditamento che enti, amministrazioni ed organi di controllo devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.;
- Vengono approvati diversi manuali per accesso ed iscrizione a RENTRI e tenuta del registro di carico e scarico/emissione dei FIR cartacei;
- Vengono definiti gli aspetti relativi ai sistemi di geolocalizzazione dei veicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, introdotti dalla nuova disciplina del RENTRI.
ENERGIA – disciplina dei regimi amministrativi per impianti rinnovabili
D.Lgs. Governo 25 novembre 2024, n. 190. Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Vengono definiti i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. I regimi individuati si distinguono in: attività libera (senza dichiarazioni o assensi); procedura abilitativa semplificata (per progetti non assoggettati a valutazioni ambientali) ed autorizzazione unica.
In vigore dal 30 dicembre 2024.
VARIE – conversione in Legge del Decreto Ambiente
Legge 13 dicembre 2024, n. 191. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Convertito in legge il Decreto Ambiente n.153/2024, che ha apportato modifiche su diversi temi inclusi nel D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ed in particolare in materia di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, crisi idrica, economia circolare, bonifica, difesa del suolo, dissesto idrogeologico e funzionalità delle PA operanti nel settore dell’ambiente e della sicurezza energetica
Con la conversione vengono confermate, tra le altre disposizioni:
- Introduzione della definizione di “acque affinate”, intese come acque reflue trattate che possono essere riutilizzate per l’irrigazione agricola;
- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti dalle attività di "cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato";
- Legittimità dell’assunzione del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti anche dal legale rappresentante di un’impresa (se ha svolto tale attività per almeno 3 anni consecutivi);
- Modifiche alla disciplina in materia di “siti orfani” (sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi).
Introdotte inoltre nuove disposizioni relative agli oneri a carico di produttori ed utilizzatori di imballaggi per la loro gestione a fine vita e relative alle deroghe per il conferimento dei rifiuti in discarica.
In vigore dal 17 dicembre 2024.
RIFIUTI – novità per imballaggi e TARI
Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
Apportate modifiche agli art. 221-bis e 238 del D.Lgs. n.152/2006, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani:
- Viene previsto che il progetto relativo alla costituzione di un nuovo sistema autonomo può riguardare imballaggi relativi a una o più filiere;
- Viene esteso l'ambito di applicazione dell’art. 238 (esclusione delle utenze non domestiche dalla TARI per il conferimento al di fuori del servizio pubblico di rifiuti simili ad urbani, con dimostrazione di avvio a recupero da parte del soggetto destinatario), che viene ora riferito non solo al recupero ma anche al riciclo.
SOSTANZE PERICOLOSE / AEE – modifiche alle restrizioni per cadmio e seleniuro di cadmio
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2024. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
Fino al 21 novembre 2025 e fino al 31 dicembre 2027 potranno essere impiegati nei semiconduttori, in deroga ai divieti generali del Decreto ROHS II, rispettivamente seleniuro di cadmio e cadmio.
Disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2025.
ALBO GESTORI AMBIENTALI - nuove delibere
Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 6/ALBO/CN. Modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).
Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 5/ALBO/CN. Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015).
Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 4/ALBO/CN. Abrogazione della categoria 3-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Deliberazione (naz.) 19 dicembre 2024, n. 3/ALBO/CN. Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59.
Le delibere riportano:
- La modulistica per la comunicazione dell'iscrizione ed il rinnovo dell’iscrizione all'Albo con procedura semplificata;
- I nuovi criteri e la nuova modulistica per l'accorpamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, DM n.120/2014;
- Il recepimento dell’abrogazione della categoria 3-bis;
- L’integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5 dei sistemi di geolocalizzazione per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi
In vigore dalla data di pubblicazione.
VARIE – proroga termini per stipulare assicurazione contro calamità naturali
Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202. Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Il Decreto, all’articolo 13 ha rinviato la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31/12/2024 al 31/03/2025.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Si è in attesa della pubblicazione del Decreto che conterrà le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
In vigore dal 28 dicembre 2024.
RAEE – istruzioni per la gestione da parte del Centro di Coordinamento
Il Centro di Coordinamento RAEE ha reso disponibile un documento riportante le indicazioni per le modalità semplificate di gestione dei RAEE (documento di trasporto, iscrizione al portale del CdC, …). Il documento è recuperabile al seguente link: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2024/12/Indicazioni-sulle-semplificazioni_1.0-2.pdf
RENTRI – integrazione delle istruzioni
A seguito della abrogazione della categoria 3-bis dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il MASE ha apportato alcune modifiche alle Istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 e alle Istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
Inoltre, è stata aggiornata la tabella “Tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023.
MUD – accesso ai portali solo tramite SPID, CIE o CNS
Ecocamere comunica che, dal 2025, l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale). Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”.
VALUTAZIONI AMBIENTALI – piattaforma di accoglienza online
Il MASE, con comunicato del 29 novembre 2024, informa che la piattaforma telematica per la presentazione delle istanze di VIA è ora disponibile anche per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione preliminare. Dal 28 febbraio 2025 la piattaforma costituirà l’unica modalità di inoltro per queste due tipologie di istanze.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Piemonte. Rinnovo dell’autorizzazione di carattere generale per carrozzerie di veicoli
Determinazione del Dirigente (reg.) 13 dicembre 2024, n. 991. D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597.
Adottata la nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno.
ARIA – Regione Piemonte. Approvazione del PRQA
Delib. Consiglio Reg. 10 dicembre 2024, n. 18-28783. Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155. (Proposta di deliberazione n. 16).
Il Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, ha stabilito che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna dovevano provvedere, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria.
Con la Deliberazione n.18-28783 viene approvato il nuovo Piano Regionale di qualità dell’aria (PRQA) per la Regione Piemonte.
RIFIUTI – Regione Lombardia. Approvazione della modulistica per gli End of Waste
Delib. Giunta Reg. 16 dicembre 2024, n. XII/3648. Approvazione della modulistica regionale per il rilascio o la modifica di autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuti ("end of waste") a corredo delle istanze ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152 del 2006 e ulteriori specifiche per il controllo e la vigilanza sulle sostanze pericolose.
Approvata dalla Regione Lombardia la modulistica per il rilascio, rinnovo o modifica dell’autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste o EoW), unitamente alla check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP.
IPPC / AIA – Regione Lombardia. Programma annuale dei controlli ordinari alle installazioni soggette ad AIA
Decreto del Dirigente (reg.) 18 dicembre 2024, n. 19835. Approvazione del programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il triennio 2025-2027 e presa d'atto del Programma annuale dei controlli ordinari per l'anno 2025.
Approvato il “Programma delle ispezioni ordinarie nelle istallazioni soggette ad A.I.A. per il triennio 2025-2027" distinto in AIA industriali ed AIA zootecniche.
VARIE – Regione Lombardia. Revisione normativa ordinamentale 2024
Legge Regionale 6 dicembre 2024, n. 20. Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024.
La legge di revisione normativa ordinamentale 2024 della Regione Lombardia introduce una serie di modifiche a:
- L.R. n.24/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), per quanto riguarda l’efficienza energetica nell’edilizia e la decarbonizzazione degli edifici;
- L.R. n.12/2007 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n . 26) e L.R. n.26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di procedimenti autorizzativi per le discariche e di funzioni conferite a province e Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti;
- L.R. n.5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), in tema di impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico di reflui di allevamenti biomasse e/o altre materie organiche;
- L.R. n.31/2015 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso), per quanto riguarda gli “impianti di modesta entità”.
In vigore dal 11 dicembre 2024.
ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Canoni per utenza acqua pubblica 2025
Decreto del Dirigente (reg.) 4 dicembre 2024, n. 18924. Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2025 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.
Sono pubblicati gli importi dovuti per l'anno 2025 alla Regione Lombardia a titolo di canoni demaniali relativi alle utenze di acqua pubblica, aggiornati al tasso di inflazione programmata esposto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine "Italia 2025-2029".
IPPC / AIA – Regione Lombardia. Indirizzi per applicazione delle BAT per industria di trasformazione dei metalli ferrosi
Delib. Giunta Reg. 9 dicembre 2024, n. XII/3585. Indirizzi regionali per l’applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 per l’industria di trasformazione dei metalli ferrosi per le installazioni soggette ad Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).
Approvati gli “Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2110 sulle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi", con cui la Regione Lombardia fornisce alle aziende del settore soggette ad AIA indicazioni utili per l’applicazione delle BAT, in vista del riesame delle autorizzazioni entro ottobre 2026.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Lombardia. Requisiti emissivi ed impiantistici per impianti termici civili a biomassa con potenza > 35 kW
Delib. Giunta Reg. 16 dicembre 2024, n. XII/3649. Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW.
Approvati i "Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kw - a decorrere dal 15 ottobre 2026".
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Regione Veneto. Modifica del territorio di applicazione del progetto MoVe-In
Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 337 del 15 novembre 2024. Approvazione della revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In a decorrere dal 15.12.2024, in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20.11.2023.
Approvata la nuova revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In (il servizio con cui i proprietari di veicoli soggetti a limitazione della circolazione possono decidere di usufruire di una limitazione chilometrica invece che temporale tramite l’installazione di una scatola nera).
Si aggiungono dunque i Comuni di Arcugnano (VI), Bolzano Vicentino (VI), Bussolengo (VR), Caldogno (VI), Costabissara (VI), Dueville (VI), Grezzana (VR), Lavagno (VR), Longare (VI), Mezzane di Sotto (VR), Monteviale (VI), Monticello Conte Otto (VI), Negrar di Valpolicella (VR), Occhiobello (RO), Quinto Vicentino (VI), Torri di Quartesolo (VI), Treviso (TV), Vicenza (VI) Villafranca Padovana (PD), San Pietro in Cariano (VR).
NORME TECNICHE – Aria
Norma Tecnica UNI EN ISO 28 novembre 2024, n. 16890-3
Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 3: Determinazione dell'efficienza gravimetrica e della resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta.
La norma specifica l'apparecchiatura e la procedura di prova per misurare l'efficienza gravimetrica e la resistenza al flusso d'aria in funzione della quantità di polvere di prova trattenuta dei filtri per ventilazione generale. La norma è destinata ad essere utilizzata congiuntamente con la ISO 16890-1, ISO 16890-2 e ISO 16890-4.
NORME TECNICHE – Qualità del suolo
Norma Tecnica UNI ISO 21 novembre 2024, n. 22190
Qualità del suolo - Utilizzo di estratti per la valutazione della biodisponibilità di elementi in tracce nel suolo.
La norma specifica un test che può essere simulato con sostanze inorganiche ed organiche disponibili in situ da suoli o assimilati in condizioni forzate aerobiche ed anaerobiche. La tossicità può poi essere stimata sulla base delle concentrazioni individuate.
NORME TECNICHE – Caratterizzazione rifiuti e CSS
Norma Tecnica UNI/TS 12 dicembre 2024, n. 11597
Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico.
La specifica tecnica fornisce i criteri generali per la caratterizzazione dei rifiuti e dei combustibili solidi secondari ai fini della determinazione del contenuto di biomassa ed energetico.
NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN 17 dicembre 2024, n. 17936
Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione dei termini di sorgente per il calcolo del rumore ambientale.
La norma tratta la misurazione dei termini sorgente per il calcolo del rumore ambientale del traffico ferroviario (comprese le ferrovie leggere, come tram, metropolitane, ecc.). Si applica alla misurazione di treni in servizio su binari operativi.
SICUREZZA
SOSTANZE PERICOLOSE – nuova sostanza aggiunta alla Candidate List
In data 7 novembre 2024 l’ECHA ha comunicato l’aggiunta, alla Candidate list delle sostanze chimiche estremamente preoccupanti (SVHC), della sostanza Triphenyl. Phosphate (EC 204-112-2; CAS 115-86-6), per le sue proprietà di interferenza endocrina. Essa viene utilizzata come ritardante di fiamma, plastificante in formulazioni polimeriche, adesivi e sigillanti.
SOSTANZE PERICOLOSE – rettifiche al Regolamento delegato n. 2023/207 (che ha modificato il Regolamento CLP)
Rettifica 18 novembre 2024, n. 90724 del Regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Dal 20 aprile 2023, data dell’entrata in vigore del Regolamento delegato n.2023/707, sono state introdotte all’Allegato I del Regolamento CLP nuove classi di pericolo, con tempistiche di adeguamento differite (dal 1° maggio 2025 al 1° maggio 2028) per consentire agli operatori di conformarsi alle novità. La Rettifica n.90724 è intervenuta sul Regolamento n.2023/707, correggendo una quarantina di voci.
DAE – programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2024 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”.
Il Decreto stabilisce un programma pluriennale per favorire la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Legge n. 116 del 04 agosto 2021), con l’obiettivo di garantire un’ampia disponibilità di DAE nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto, con una particolare attenzione alle scuole, alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il programma, con una durata di cinque anni, prevede che le regioni presentino specifici piani per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie, pari a 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2025. Queste risorse saranno distribuite tenendo conto della popolazione residente e delle priorità stabilite dal decreto.
Luoghi prioritari per l’installazione dei DAE sono le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i porti e i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Il posizionamento dei dispositivi dovrà garantire un intervento rapido, idealmente entro tre minuti dall’evento, in luoghi di grande afflusso o in aree isolate e disagiate.
Il decreto specifica la formazione, ogni dispositivo installato dovrà essere supportato dalla presenza di personale formato, con corsi specifici di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche in ambito pediatrico, per consentire un utilizzo sicuro ed efficace dei defibrillatori.
Il Decreto è entrato in vigore il 5 dicembre 2025.
TUS – modifiche derivanti dal “Collegato Lavoro”
· Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 “Disposizioni in materia di lavoro”. La Legge nasce dall’ esigenza di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.
· Nota Ministeriale 30 dicembre 2024, n. 9740 “L. n. 203/2024 recante Disposizioni in materia di lavoro - prime indicazioni”. Con la Nota l'Ispettorato Nazionale del Lavoro offre una prima sommaria lettura della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 recante " Disposizioni in materi di lavoro " (cd. Collegato Lavoro).
L’art. 1 della Legge n. 203 prevede le seguenti modifiche al D. Lgs. 81/2008:
- Commissione per gli interpelli (art. 12): si richiede la presenza di almeno quattro componenti con profilo professionale giuridico all’interno della Commissione per gli interpelli, mantenendo invariato il numero complessivo dei membri. La modifica mira a rafforzare la competenza giuridica della Commissione, garantendo una maggiore accuratezza nell’interpretazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Comunicazioni annuali al Parlamento (art. 14-bis): entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, riferita all’anno precedente. La relazione includerà anche gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza, gli orientamenti e i programmi legislativi del Governo per l’anno in corso.
- Medici competenti (art. 38): il Ministero della Salute, utilizzando i dati dell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti per i medici competenti.
- Sorveglianza sanitaria (art. 41): la visita medica preventiva in fase preassuntiva diventa una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva. Viene eliminata la possibilità per il datore di lavoro di far svolgere la visita preassuntiva presso il dipartimento di prevenzione dell’ASL. La visita dovrà essere effettuata dal medico competente. Per quanto riguarda gli esami clinici e biologici, il medico competente, nella prescrizione degli esami, dovrà tenere conto di quelli già effettuati dal lavoratore e presenti nella sua cartella sanitaria e di rischio, evitando inutili ripetizioni. La visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, sarà obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente. In merito all’accertamento della tossicodipendenza e dipendenza da alcol, il termine per la ridefinizione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcol viene posticipato. L’ASL diventa l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente, in sostituzione dell’organo di vigilanza.
- Lavori in locali chiusi (art. 65): se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto (INL).
- Tessere di riconoscimento nei cantieri edili (art. 304): viene abrogato l’obbligo specifico per i cantieri edili di munire i lavoratori di tessere di riconoscimento. Rimane valido l’obbligo generale di munire il personale di tessere di riconoscimento per tutte le attività in regime di appalto o subappalto, compresi i lavoratori autonomi.
Di seguito indichiamo le novità di interesse, connesse ai rapporti di lavoro:
- Dimissioni: risoluzione per assenza ingiustificata – l’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche.
- Minori vincoli per la somministrazione di lavoro.
- Durata del periodo di prova – l’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
- Smart working – l’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
- Apprendistato: formazione e trasformazione – con gli art. 15, 16 e 18 è prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. È prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
- Attività stagionali - l’art. 11 fornisce una definizione più precisa di lavoro stagionale. Sono incluse le attività legate a picchi di lavoro, esigenze tecnico-produttive e cicli stagionali dei settori produttivi, come previsto dai contratti collettivi.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Piano integrato per la salute e la sicurezza
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 195 del 17 dicembre 2024 “Adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Con il Decreto è stato approvato il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Questo nuovo strumento segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro.
Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, sostenere le imprese e rafforzare le tutele, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell’ambiente lavorativo.
Operativo dal primo gennaio al 31 dicembre 2025, il Piano potrà essere aggiornato per rispondere a nuove esigenze, grazie a un sistema di monitoraggio costante delle attività e di verifica dei risultati. L’approccio integrato introdotto con questo Piano non si limita a intervenire su singoli aspetti, ma mira a creare un vero e proprio ecosistema di sicurezza in cui tutte le parti coinvolte, istituzioni, imprese, lavoratori, scuole e comunità, siano parte attiva nel processo di prevenzione.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Decreto “milleproroghe”
Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Il Decreto, all’articolo 13 ha rinviato la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31/12/2024 al 31/03/2025.
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Si è in attesa della pubblicazione del Decreto che conterrà le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
ANTINCENDIO – Linee guida Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica
Circolare del Ministero dell’Interno n. 21021 del 23 dicembre 2024 “Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (Battery Energy Storage System - BESS)”.
Le Linee guida consentono l’individuazione delle metodologie sia per l’analisi del rischio, sia per la definizione delle misure di sicurezza da adottare per la gestione dei dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica, conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS).
I sistemi di accumulo di energia non costituiscono attività soggetta al D.P.R. 151/2011, ma comportano un aggravio del rischio di incendio nelle attività in cui sono installati.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – regime sanzionatorio relativo alla Patente a crediti
Nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 9326 del 9 dicembre 2024 “Art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" - D.M. 18 settembre 2024, n. 132 - regime sanzionatorio”.
La Nota INL, indirizzata alle Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e agli Ispettorati territoriali del lavoro, fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti.
La Nota prevede i seguenti punti:
- Patente a crediti e operatività nel cantiere.
- Sanzione amministrativa.
- Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere.
- Verifiche del committente e del responsabile dei lavori.
- Sospensione e revoca della patente.
PREPOSTO – aggiornamento formazione quinquennale
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 7/2024 del 21/11/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito sull’aggiornamento dei preposti.
Con l’Interpello n. 7/2024, il Ministero è tornato a pronunciarsi sull’aggiornamento formativo del preposto alla sicurezza, facendo seguito al precedente Interpello n. 6/2024.
Nello specifico, la Commissione risponde ad un quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena:
La scadenza prevista per l’aggiornamento del corso per preposti deve essere biennale come stabilisce la L. 215/2021, oppure quinquennale come indicato nell’accordo Stato-regioni del 2011?
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro precisa che, nonostante il comma 7 ter introduca l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale per i preposti e interamente in presenza, tale disposizione non può essere applicata in modo definitivo senza l’approvazione di un nuovo accordo Stato-regioni.
Fino all’adozione di tale accordo, quindi rimangono valide le indicazioni dell’accordo Stato regioni del 2011, adottato dalla Conferenza permanente, che prescrive aggiornamenti quinquennali della durata minima di sei ore.
La risposta, in riferimento alla Circolare INL 1/2022 e all’Interpello n. 6/2024, conferma che le modifiche introdotte dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 saranno vincolate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente e che ogni aggiornamento formativo per i preposti sarà subordinato a tale approvazione.
FORMAZIONE – numero di partecipanti ai corsi universitari
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 8/2024 del 12/12/2024 - Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di formazione (art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/08) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di lavoratori equiparati.
L’Università di Siena ha avanzato istanza di interpello per sapere se sia possibile superare il limite di 35 partecipanti previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, mantenendo la validità dei corsi inseriti nel percorso accademico degli studenti, a condizione che l’Ateneo garantisca un esame finale conforme agli standard accademici.
La Commissione ha ribadito che il limite di 35 partecipanti per corso, stabilito dall’Accordo Stato-Regioni, è finalizzato a garantire l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, anche per i corsi universitari rivolti a studenti equiparati a lavoratori, tale limite deve essere rispettato, indipendentemente dalla presenza di esami finali o dall’assunzione di responsabilità da parte dell’Ateneo.
In sintesi, l’Interpello n. 8/2024 chiarisce che il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione sulla sicurezza per studenti universitari equiparati a lavoratori non può superare le 35 unità, in conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011.
INAIL – organizzazione degli spazi e viabilità
Pubblicata la scheda “Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità” che presenta un approfondimento sulle dinamiche infortunistiche caratterizzate da problemi di sicurezza legati alla viabilità aziendale e alla non corretta organizzazione degli spazi lavorativi.
L’analisi fornisce un approfondimento dei dati descrittivi e dei fattori di rischio trasversali ai settori di attività economica (Ateco 2007), con un focus su quei settori maggiormente interessati dalle criticità determinanti gli eventi. Vengono inoltre riportate alcune delle misure di prevenzione e protezione da applicare per la corretta gestione del rischio derivante dalla non corretta organizzazione degli spazi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
INAIL – acrilonitrile
Pubblicata la scheda “L’acrilonitrile: aspetti normativi e biomarcatori di dose e di effetto”.
La direttiva (UE) 2022/431 (CMRD), che modifica la CMD (anche con l’introduzione di sostanze tossiche per la riproduzione), recepita con D. Lgs. 135/2024, prende in considerazione tra le diverse sostanze anche l’acrilonitrile (ACN) ritenendo opportuno, stabilire valori limite di esposizione occupazionale a lungo e breve termine, considerando la via di assorbimento cutanea e il riconoscimento dell’utilità del monitoraggio biologico.
L’acrilonitrile (ACN) o cianuro di vinile è classificato dalla Iarc (International Agency for Research on Cancer) nel gruppo 2B (sospetto cancerogeno per l’uomo), sebbene sia stato pubblicato sulla rivista Lancet Oncology (www.thelancet.com/oncology, Vol. 25 August 2024), il riassunto della ulteriore valutazione del gruppo di lavoro IARC che porterà, nel 2025, alla pubblicazione della monografia 136 con il passaggio dell’ACN in categoria 1 (cancerogeno per l’uomo). Inoltre, l’ACN, a norma del reg. (CE) n. 1272/2008 (Classification, Labelling, Packaging- CLP), risponde ai criteri di classificazione di cancerogeno categoria 1 B relativo a “sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali” ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della dir. 2004/37/CE (nota anche con l’acronimo CMD Carcinogenic Mutagenic Directive) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
INAIL – Infezioni nelle aree critiche in sanità
Pubblicata la scheda “Misure di sicurezza per le infezioni nelle aree critiche in sanità: tecnologie avanzate per l’impiego continuo di dpi e di disinfezione di nuova concezione”.
La gestione delle infezioni nelle aree critiche è una priorità per garantire la sicurezza dei pazienti e ridurre al minimo i rischi. Adottando misure preventive come l’igiene delle mani, la protezione adeguata del personale, la gestione dei dispositivi medici e l’isolamento dei pazienti infetti, è possibile ridurre significativamente la diffusione delle infezioni in contesti sanitari. La formazione continua e l’aggiornamento delle pratiche sono altrettanto essenziali per mantenere un ambiente sicuro nelle aree critiche.
INAIL – infortuni mortali nelle lavorazioni agricole in presenza di trattori
Pubblicata la scheda “Infortuni mortali nelle lavorazioni agricole in presenza di trattori”, che sulla base della documentazione in possesso dell’INAIL, approfondisce le cause e circostanze di tutti gli infortuni mortali denunciati nel triennio 2017-2019 in cui si è riscontrata la presenza di trattori.
INAIL – infortuni nel settore delle Costruzioni
Il numero Dati INAIL di novembre 2024 aggiorna l’analisi dell’andamento infortunistico nel settore delle Costruzioni. Nel 2023 gli infortuni denunciati sono stati 43.480, in calo del 2,6% rispetto ai 44.658 dell’anno precedente. I casi mortali sono stati 202, nove in meno rispetto ai 211 del 2022.
Per quanto riguarda le malattie professionali, il quinquennio 2019-2023 si è chiuso confermando una tendenza in crescita. Le patologie lavoro-correlate denunciate nel 2023, infatti, sono state 12.950, pari al 21,4% del totale dell’Industria e servizi e in aumento del 23,9% rispetto alle 10.452 dell’anno precedente.
AMIANTO – Regione Piemonte. Modelli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti
Determinazione del Dirigente Regionale n. 906 del 17 dicembre 2024 “DGR 22 aprile 2024, n. 23-8469 di approvazione del ''Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto''. Approvazione dei modelli attuativi della procedura di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto. Modifica della D.D. n. 291 del 26 aprile 2024”.
Con la Determinazione vengono approvati i modelli di seguito elencati, adattabili alle esigenze degli S.Pre.S.A.L. delle ASL sentito il Settore regionale competente, allegati alla presente determinazione:
- Allegato 1 - Richiesta di preadesione al programma di sorveglianza sanitaria ed iscrizione nell'elenco regionale ex esposti ad amianto e relativa informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR);
- Allegato 2 - Questionario - definizione pregressa esposizione ad amianto;
- Allegato 3 - Rilevazione dei sintomi respiratori e risultati delle visite e degli esami strumentali;
- Allegato 4 - Modello per la raccolta dei dati di sintesi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto.
FORMAZIONE – Regione Piemonte. Collaborazione tra la Regione e l'INAIL in materia di promozione della sicurezza negli istituti scolastici
Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-427 del 28 novembre 2024 “Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Approvazione degli indirizzi per la stipula e sottoscrizione di uno schema di convenzione tra Regione Piemonte - Direzione sanità, INAIL Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in materia di promozione della sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte fino al 31.12.2030”.
Con la Delibera viene approvata la Convenzione per regolare la collaborazione tra le parti citate per le iniziative da attuare in tema di promozione della cultura della sicurezza nelle scuole del Piemonte.
RISCHIO BIOLOGICO – Regione Lombardia. Prevenzione rischio biologico indoor
Decreto del Dirigente Regionale n. 19079 del 6 dicembre 2024 “Approvazione documento Linea di indirizzo per l'attivazione del Piano mirato di prevenzione rischio biologico indoor a valenza regionale da realizzare a cura delle ATS".
Con il Decreto, in allegato A, viene approvato il documento "Linea di indirizzo per l'attivazione del Piano mirato di prevenzione rischio biologico indoor a valenza regionale da realizzare a cura delle ATS". Il Piano si concentra sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi e sulla gestione degli impianti di ventilazione e condizionamento, con particolare attenzione alle strutture ospedaliere dotate di Pronto Soccorso.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – Regione Lombardia. prevenzione e gestione degli atti di violenza agli operatori sanitari
Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3672 del 16/12/24 “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”.
Con la Deliberazione viene approvato il documento, che contiene definizione e classificazione della violenza, monitoraggio degli eventi, metodi di valutazione e gestione del rischio, azioni preventive e gestione dei comportamenti aggressivi.
NORME TECNICHE – Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione
Norma Tecnica CEI EN 16 settembre 2024, n. 50172
Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione.
Questa Norma specifica le prescrizioni di installazione per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione, unitamente alla documentazione riguardante le verifiche, le procedure di manutenzione e di prova e il funzionamento di tali sistemi. L'illuminazione di emergenza di evacuazione comprende l'illuminazione delle vie di esodo, l'illuminazione di spazi aperti (antipanico) e l'illuminazione delle aree ad alto rischio. La segnaletica di sicurezza per le vie di fuga fa parte dell'illuminazione di emergenza di evacuazione. I sistemi di illuminazione di emergenza comprendono sistemi adattivi e non adattivi. Le modifiche tecniche più significative di questa edizione rispetto alla precedente riguardano: l'aggiunta di prescrizioni per le verifiche iniziali di impianto, per l'elaborazione della documentazione di progetto, per il mantenimento del registro e la modifica delle prescrizioni relative alle modalità di manutenzione e verifica dei sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione. Sono stati inoltre aggiunti l'Allegato A, che contiene le linee guida per la selezione delle autonomie e dei tempi di attivazione dei sistemi per i vari casi d'uso, l'Allegato B, che riguarda le raccomandazioni su come effettuare le misure illuminotecniche in loco, l'Allegato C, relativo alle considerazioni sui sistemi di illuminazione di emergenza attivi per un periodo prolungato, durante e dopo il comando di evacuazione e l'Allegato D, sui requisiti di impianto. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 50172:2004 , che rimane applicabile fino al 27-05-2027.
NORME TECNICHE – Esposizione nei luoghi di lavoro
Norma Tecnica UNI CEN/TS 18086:2024
“Esposizione nei luoghi di lavoro - Sensori a basso costo con la lettura diretta del particolato per la misura dei nanomateriali (NOAA) aerodispersi - Linee guida per l'applicazione”
La specifica tecnica fornisce le linee guida per l'uso, la taratura e la valutazione dei moduli a sensori ottici a basso costo, per la misura del particolato e degli apparati necessari per la valutazione dell'esposizione nei luoghi di lavoro. La specifica tecnica è basata su test per i NOAA aerodispersi, fatti in un numero estensivo di laboratori e di luoghi di lavoro. La specifica tecnica è particolarmente indirizzata ai luoghi di lavoro di NOAA ingegnerizzati ed alla possibilità di applicare i sensori al controllo dei processi di produzione dei NOAA mediante la misura del particolato aeriforme.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 17450-2:2024
“Sistemi fissi di estinzione incendi - Componenti per acqua nebulizzata - Parte 2: Caratteristiche del prodotto e metodi di prova per ugelli”
La norma specifica le caratteristiche del prodotto e i metodi di prova degli ugelli aperti e degli ugelli automatici per l'utilizzo in componenti per acqua nebulizzata.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 15004-11:2024
“Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 11: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente per Halocarbon Blend 55”
La norma fornisce i requisiti specifici per i sistemi antincendio gassosi, per quanto riguarda l'agente estinguente Halocarbon Blend 55.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 1366-8:2024
“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 8: Condotte di estrazione fumo”
Norma Tecnica UNI EN 1366-9:2024
“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 9: Condotte di estrazione del fumo per singolo comparto”
Norma Tecnica UNI EN 1366-10:2024
“Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 10: Serrande di controllo dei fumi”
Le norme specificano rispettivamente:
- un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle condotte di estrazione fumo. È applicabile solo alle condotte di estrazione fumo che estraggono il fumo da un compartimento in cui c'è l'incendio e attraversano un altro compartimento;
- un metodo di prova per determinare la resistenza al fuoco di condotte di estrazione del fumo utilizzate unicamente per applicazioni su un singolo comparto. In tali applicazioni si considera funzionante il sistema di estrazione fino al raggiungimento della temperatura di flashover (tipicamente 600 °C);
- i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio.
NORME TECNICHE – antincendio
Norma Tecnica UNI EN 12416-1:2024
“Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti”
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti destinati all'utilizzo in sistemi di lotta contro l'incendio a polvere, destinati all'impiego in edifici.
NORME TECNICHE – Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Norma Tecnica UNI ISO 16368:2024
“Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progettazione, calcoli, requisiti di sicurezza e metodi di prova”
La norma specifica i requisiti di sicurezza e le misure di protezione/riduzione del rischio, nonché i mezzi per la loro verifica, per tutti i tipi e le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP) destinate alla movimentazione di una o più persone insieme agli strumenti e ai materiali necessari in un luogo di lavoro elevato.
NORME TECNICHE – Macchine utensili
Norma Tecnica UNI ISO 8636-2:2024
“Macchine utensili - Prescrizioni di collaudo per fresatrici a portale - Prove di accuratezza - Parte 2: Fresatrici a portale mobile (tipo gantry)”
La norma descrive, con riferimento alla ISO 230-1, alla ISO 230-2 e alla ISO 230-7, le prove geometriche, quelle di lavorazione e quelle per la verifica della ripetibilità e accuratezza di posizionamento degli assi a comando numerico di fresatrici a portale mobile di impiego generale e di normale accuratezza. La norma specifica anche gli intervalli di scostamento ammessi (tolleranze) applicabili ai risultati di tali prove. La norma fornisce la terminologia utilizzata per l'identificazione delle componenti principali delle macchine e la designazione degli assi con riferimento alla ISO 841.
NORME TECNICHE – Dispositivi di sorveglianza di fiamma
Norma Tecnica UNI EN 12416-1:2024
“Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma”
La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma, provvisti di termocoppia destinati per l'utilizzo con bruciatori e apparecchi a che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai dispositivi con una pressione di entrata dichiarata minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 50.
NORME TECNICHE – Regolatori di pressione
Norma Tecnica UNI EN 88-2:2024
“Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa”
Norma Tecnica UNI EN 88-3:2024
“Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 3: Regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250;
- i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250.
NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie - Acustica
Norma Tecnica UNI EN 17936:2024
“Applicazioni ferroviarie - Acustica - Misurazione dei termini di sorgente per il calcolo del rumore ambientale”
La norma tratta la misurazione dei termini sorgente per il calcolo del rumore ambientale del traffico ferroviario (comprese le ferrovie leggere, come tram, metropolitane, ecc.). Si applica alla misurazione di treni in servizio su binari operativi.
NORME TECNICHE – Applicazioni ferroviarie
Norma Tecnica UNI EN 15227:2024
“Applicazioni ferroviarie - Requisiti di sicurezza passiva contro la collisione dei veicoli ferroviari”
La norma specifica i requisiti di sicurezza passiva contro la collisione applicabili ai nuovi progetti di: - locomotive; - guida di veicoli operanti su treni passeggeri e merci; - veicoli ferroviari passeggeri che operano su treni passeggeri (quali tram, metropolitane, linee ferroviarie principali).
NORME TECNICHE – Sistemi di rivelazione delle perdite
Norma Tecnica UNI EN 13160-2:2024
“Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 2: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per i sistemi in pressione e in depressione”
Norma Tecnica UNI EN 13160-4:2024
“Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 4: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per i sistemi di rivelazione delle perdite basati su sensore”
Norma Tecnica UNI EN 13160-5:2024
“Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 5: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per sistemi di rivelazione delle perdite mediante indicatore di livello del serbatoio”
Norma Tecnica UNI EN 13160-7:2024
“Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 7: Requisiti e metodi di prova/di valutazione per gli spazi interstiziali e per rivestimenti interni e rivestimenti esterni a protezione di perdite”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova / di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite (rivelatore di perdite) basati sulla misurazione della variazione di pressione. I kit di rivelazione delle perdite sono destinati ad essere utilizzati in serbatori con la doppia pelle, sottoterra o fuori terra, in pressione o non pressione, o tubazioni per fluidi che possono inquinare l'acqua;
- i requisiti e i corrispondenti metodi di test /di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite basati sul rilevamento della presenza di liquido e / o vapore in spazi interstiziali, contenitori delle perdite o pozzi di monitoraggio;
- requisiti e i corrispondenti metodi di prova/di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite, basati su perdita volumetrica dall'interno del serbatoio e/o sistema di condutture;
- i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova / di valutazione applicabili a kit di rivelazione delle perdite per i rivestimenti interni ed esterni a protezione delle perdite. I kit di rivelazione delle perdite per i rivestimenti interni ed esterni sono destinati ad essere utilizzati come post-installato per creare uno spazio interstiziale o di contenimento delle perdite in serbatoi in singola pelle interrati o fuori terra, non pressurizzati, progettati per liquidi inquinanti.
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