AMBIENTE
ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
Con la Direttiva vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose per adattare al progresso scientifico e tecnico gli allegati I, II e III relativi all’ADR (Trasporto su strada), al RID (Trasporto per ferrovia) e all’ADN (Trasporto per vie navigabili interne).
Gli accordi vengono aggiornati ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano dunque a decorrere dal 1 gennaio 2023, con un periodo transitorio (di applicazione della vecchia disciplina) che termina il 30 giugno 2023.
In base alle modifiche della Direttiva alla Direttiva 2008/68:
- gli Allegati A e B dell’ADR sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- l’Allegato del RID è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- I regolamenti allegati all’ADN sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN.
Gli Stati membri dovranno adeguare i propri atti di recepimento interni, nel nostro caso il D. Lgs. 35/2010 entro il 30/06/2023 per recepire gli aggiornamenti comunitari.
ADR – casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose
Nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 40141 del 21 dicembre 2022 “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose”.
Con la Nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di nomina del Consulente ADR. In particolare, viene chiarito che le esenzioni previste, indicate al punto 1.8.3.2 del Regolamento ADR, riguardano i seguenti casi:
- quando le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera a) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26);
- quando le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera b) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26).
Nella Nota, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’esenzione della nomina del Consulente ADR, trovano applicazione le disposizioni riportate nel DM 4/7/2000 successivamente chiarite nella Circolare n. A26 del 14 novembre 2000.
Secondo quanto riportato nella Nota, non si rende necessario, fino a nuove indicazioni, provvedere alla nomina del Consulente ADR per tutte le operazioni effettuate in regime di esenzione parziale (sez. 1.1.3.6), esenzione totale (sez. 3.4), quantità esenti (sez. 3.5).
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
SOSTANZE PERICOLOSE – POP nuove modifiche al Reg. UE 2019/1021
Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.
Il Regolamento apporta le seguenti modifiche agli allegati IV e V (riguardano l’elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti in generale), del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti:
- incluso il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione;
- incluso il pentaclorofenolo precedentemente contemplato dal regolamento (CE) n. 850/2004 (abrogato) con un valore per l’allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l’allegato V di 1000 mg/kg;
- per adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico vengono ritoccati i limiti di concentrazione (allegato IV) di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere, esabromociclododecano, alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP), dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF);
- inclusa la sostanza decabromodifeniletere tra i PBDE elencati nella terza colonna dell’allegato V;
- concesso tempo fino al 1 luglio 2026, agli stati membri per raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia;
- per i PBDE, fissato il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti a 500 mg/kg, per poi prevedere di abbassarlo a 350 mg/kg tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg cinque anni dopo la sua entrata in vigore;
- inclusi i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento;
- abbassato il limite di concentrazione del PFOA nei prodotti tessili riciclati, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili.
Il Regolamento entra in vigore a partire dal 29/12/2022, ma si applicherà a decorrere dal 10/06/2023.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT per l'industria chimica
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.
La Decisione indica le migliori tecniche disponibili (BAT), relative alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica.
Le migliori tecniche disponibili si riferiscono unicamente alla attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE (4. Industria chimica ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6, salvo diversa indicazione).
EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT per l'industria tessile
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2508 della Commissione del 9 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile.
La Decisione indica le migliori tecniche disponibili (BAT), relativa alle emissioni industriali, per l’industria tessile.
Le migliori tecniche disponibili si riferiscono, in particolare, alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
- 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera 10 Mg al giorno;
- 6.11. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga da attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
RIFIUTI – prorogato lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio
Regolamento delegato (UE) 2022/2526 della Commissione del 23 settembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida.
Viste le informazioni comunicate dagli Stati membri nel maggio 2022, che indicano che ci sono ancora oltre 2000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione, il Regolamento prevede che lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate, in attesa della trasformazione e della solidificazione, è consentito fino al 1 gennaio 2026.
RIFIUTI – pannelli fotovoltaici
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 54 del 8 agosto 2022 “Approvazione delle Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati".
Con il Decreto vengono aggiornate le "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati" che recepiscono le direttive della Legge 233/2021 (di conversione del DL152/2021).
Il documento fissa il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, definito dal Gestore Servizi Energetici (GSE), e allegato al Decreto stesso.
Tra le misure previste, fissato il valore della quota trattenuta dal GSE, sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali, a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, inoltre previste nuove tempistiche e modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli.
RIFIUTI – Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 360 del 28 settembre 2022 “Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Con il Decreto vengono adottate le Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi, finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 219, comma 5, del D. Lgs. 156/2006, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo Decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
I destinatari del Decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi.
Il Decreto abroga e sostituisce il precedente DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
CAM – organizzazione e realizzazione di eventi
Decreto del Ministero della Transizione ecologica del 19 ottobre 2022 “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”.
Il Decreto approva i Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (ogni manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale) ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016). I CAM sono obbligatori negli eventi soggetti a procedura di gara pubblica, nel caso di eventi non soggetti a procedure di gara pubbliche, si raccomandano le stazioni appaltanti di vincolare l’eventuale erogazione di contributi e/o concessioni di patrocini all’applicazione degli stessi.
RIFIUTI – Legge di bilancio 2023 misure per plastiche ed imballaggi
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Si segnalano le misure di interesse più rilevanti della Legge:
- Comma 686: per incrementare il riciclaggio delle plastiche, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
- Comma 687: analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma stabilisce che il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
- Comma 690: entro il 1 maggio 2023 dovrà essere adottato un decreto con cui definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall’allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al comma 686.
- Comma 63: l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (plastic tax) viene rinviata al 1 gennaio 2024.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – utilizzo del metanolo in impianti termici industriali
Con Interpello n.105037/2022 del 31/08/2022, la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte quinta.
Secondo la risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 135189 del 31/10/2022, ai sensi dell’articolo 293 del D. Lgs. 152/2006, in impianti soggetti al titolo I alla parte quinta dello stesso Decreto (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad uso industriale) possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste.
Quindi, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare negli impianti in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato.
Pertanto, conclude il Ministero, un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X, ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti) e che pertanto non può considerarsi incluso nell’allegato X, non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame.
RIFIUTI – RV Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali
Deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 1495 del 29 novembre 2022 “Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022. Costituzione della Segreteria tecnica per l'attuazione del Piano e supporto del Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012”.
Con la Deliberazione viene istituita una Segreteria tecnica con il compito di attuare le attività previste dall'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. n. 988 del 09.08.2022 e di supportare il Comitato di Bacino regionale di cui alla L.R. 52/2012 per la governance dei rifiuti urbani.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione alla categoria 1,4 e 5
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 6 del 19 ottobre 2022 Modifiche alla Deliberazione n. 05 del 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per l’iscrizione alla categoria 1,4 e 5” - Adeguamento della capacità finanziaria.
Il comma 1 dell’art 2 della Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 900 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del DM 120/2014, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.”
ALBO GESTORI AMBIENTALI – iscrizione alla categoria 6
Albo Nazionale Gestori Ambientali Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022 Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 3 della deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 è così sostituito: “Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 5.000 per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000 per il primo autoveicolo e di euro 900 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del DM 120/2014, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.”
ALBO GESTORI AMBIENTALI – tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 10 del 21 dicembre 2022 ”Tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo”.
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale chiarimenti circa le tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’articolo 22, comma 2, del DM120/2014. Si chiede, in particolare, se la riduzione dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si estenda anche alle tempistiche previste all’articolo 15, comma 10 del DM 120/2014 per la presentazione della garanzia finanziaria alla Sezione regionale o provinciale.
A tale riguardo il Comitato nazionale ritiene di chiarire che il dimezzamento dei tempi previsto all’articolo 22, comma 2, del DM 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria, qualora prevista.
Pertanto, l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima.
RIFIUTI – Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2022
Presentato il 21 dicembre 2022, il “Rapporto Rifiuti Urbani” dell’ISPRA edizione 2022, con i dati relativi all’anno 2021. Torna a crescere la produzione dei rifiuti urbani nel 2021 (+2,3%), in aumento la raccolta differenziata quasi ovunque mentre resta urgente potenziare il riciclo e dimezzare il conferimento in discarica.
Il Rapporto fornisce i dati aggiornati all’anno 2021 sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario. Presenta, infine, una ricognizione dello stato di attuazione della pianificazione territoriale aggiornata all’anno 2022.
SICUREZZA
ADR – controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
Con la Direttiva vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose per adattare al progresso scientifico e tecnico gli allegati I, II e III relativi all’ADR (Trasporto su strada), al RID (Trasporto per ferrovia) e all’ADN (Trasporto per vie navigabili interne).
Gli accordi vengono aggiornati ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano dunque a decorrere dal 1 gennaio 2023, con un periodo transitorio (di applicazione della vecchia disciplina) che termina il 30 giugno 2023.
In base alle modifiche della Direttiva alla Direttiva 2008/68:
- gli Allegati A e B dell’ADR sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- l’Allegato del RID è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- I regolamenti allegati all’ADN sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2023, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN.
Gli Stati membri dovranno adeguare i propri atti di recepimento interni, nel nostro caso il D. Lgs. 35/2010 entro il 30/06/2023 che dovrà recepire gli aggiornamenti comunitari.
ADR – casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose
Nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 40141 del 21 dicembre 2022 “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose”.
Con la Nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune indicazioni in merito all’obbligo di nomina del Consulente ADR. In particolare, viene chiarito che le esenzioni previste, indicate al punto 1.8.3.2 del Regolamento ADR, riguardano i seguenti casi:
- quando le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera a) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26);
- quando le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (esenzione di cui al punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR, prevista dall'art. 3 comma 6 lettera b) del DM 40/2000 e regolamentate dagli artt. 1 e 2 del DM 4/7/2000 e dalla Circolare del 14/11/2000 n. A26).
Nella Nota, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’esenzione della nomina del Consulente ADR, trovano applicazione le disposizioni riportate nel DM 4/7/2000 successivamente chiarite nella Circolare n. A26 del 14 novembre 2000.
Secondo quanto riportato nella Nota, non si rende necessario, fino a nuove indicazioni, provvedere alla nomina del Consulente ADR per tutte le operazioni effettuate in regime di esenzione parziale (sez. 1.1.3.6), esenzione totale (sez. 3.4), quantità esenti (sez. 3.5).
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
ANTINCENDIO – norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
Con il Decreto vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico che riguardano attività sia al chiuso che all’aperto, esistenti o nuove, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi, di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
Esclusi dall’applicazione:
- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Le Norme tecniche antincendio si possono applicare alle attività individuate con il numero 65 di cui all’allegato I del DPR 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, e si possono applicare anche alle attività a carattere temporaneo.
PRATICHE EDILIZIE – riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico N. 192 del 29 settembre 2022 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Il Decreto attua quanto previsto dalla legge 248/2005 (Testo di riferimento per le misure di contrasto all’evasione fiscale e in materia tributaria e finanziaria, art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. A) e modifica il DM 37/2008 sugli impianti negli edifici civili, ampliando e diversificando le tipologie di impianti elettronici di comunicazione (impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti) ed introducendo un articolo sugli “Adempimenti del tecnico abilitato” (regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti, le sue responsabilità, il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata).
In vigore dal 28 dicembre 2022.
LAVORO AGILE – proroga per i lavoratori fragili
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del DM 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.
I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023, ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – modifiche per i congedi parentali
Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Apportate modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale, viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – chiarimenti sul sistema sanzionatorio D. Lgs. n. 105/2022
Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2414 del 6 dicembre 2022 “D. Lgs. n. 105/2022 recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio – sistema sanzionatorio”.
Con la nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 105/2022 la quale, recependo la direttiva UE 2019/1158, ha modificato il D. Lgs. n. 151/2001 e la legge 104/1992, introducendo misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Ai casi di rifiuto, opposizione od ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, fra i quali l’INL segnala il congedo di paternità obbligatorio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), previsto dal nuovo art. 27bis del D. Lgs n. 151/2001, si applica la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro, oltre al possibile impedimento al datore di lavoro del conseguimento delle certificazioni per la parità di genere. Secondo l’Ispettorato non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, salvo l’eventuale parto anticipato. Spetta anche un congedo di paternità alternativo alla madre nelle situazioni particolarmente gravi e il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo da parte del datore è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi.
Viene esteso il divieto di licenziamento ai papà fino al compimento di un anno di età del bambino, pena la nullità del licenziamento e la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro. Scatta inoltre la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro nei casi di inosservanza dei riposi giornalieri per madre e padre (compresi i parti plurimi), nonché dei riposi per figli portatori di handicap.
RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. Con l’Ordinanza viene disposto fino al 31 gennaio 2023, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina, l’obbligo di tamponi antigenici Covid-19 e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre 2022 “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Prorogato fino al 30 aprile 2023 l’obbligo di indossare mascherine per lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
- Legge n. 199 del 30 dicembre 2022 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”. Previste nuove misure che riguardano gli operatori della sanità, in particolate la scadenza dell’obbligo vaccinale è stata anticipata al 1 novembre consentendo agli operatori che si erano rifiutati di vaccinarsi di rientrare al lavoro. Sospese le multe da 100 euro con cui sono state sanzionate le persone con più di 50 anni, che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale, dall’entrata in vigore delle Legge fino al 30 giugno 2023. Annullato l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e per uscire dall’isolamento dopo aver contratto il Covid-19. Allo scadere di 5 giorni sarà possibile tornare a svolgere le normali attività. Allo stesso modo è stata ridotta anche la durata del regime di auto-sorveglianza per chi è entrato in contatto con persone positive. Il termine dei 10 giorni è stato diminuito a 5 con l’obbligo di indossate la mascherina Ffp2 in caso di assembramenti. Inoltre, il decreto prevede che non sarà nemmeno più obbligatorio sottoporsi a tampone una volta finito il periodo di auto-sorveglianza. Abrogate tutte le norme di legge che imponevano l’obbligo di green pass per l’accesso dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
- Circolare del Ministero della Salute n. 51935 del 30 dicembre 2022 “indicazioni di utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID”. Indicazioni sull’utilizzo del vaccino VidPrevtyn Beta (Sanofi), successivo al parere Aifa del 16 dicembre 2022, il vaccino può essere utilizzato solo come dose di richiamo eterologa, se non opportuna mRNA, a 120 giorni dall’ultima dose, over 18, e una sola volta.
- Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. La circolare chiarisce che l’isolamento per i casi di Covid confermati è di 5 giorni senza test alla fine per asintomatici o senza sintomi da due giorni, per gli asintomatici prevista la fine prima dei cinque giorni con test negativo, per le persone immunodepresse, isolamento di 5 giorni e test negativo alla fine. Per gli operatori sanitari, uscita dall’isolamento con test negativo se asintomatici anche dopo due giorni. Per i cittadini provenienti dalla Cina nei sette giorni prima del test positivo, cinque giorni di isolamento, test negativo se asintomatici da due giorni, uso FFP2 fino al decimo giorno dal test positivo o dai sintomi.
Contatti stretti: autosorveglianza ovvero FFP2 per cinque giorni dal contatto. Per gli operatori sanitari, test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
TUS – interpello nomina RSPP
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 3/ 2022 “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla nomina RSPP”.
Il quesito in questione è: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”
La Commissione ritiene che ai sensi degli articoli 2, 17, 31, 32, 34 del D. Lgs. 81/2008, la normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).
Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
INAIL – open data infortuni dei primi dieci mesi del 2022
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi dieci mesi del 2022. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e ottobre sono state 595.569 (+32,9% rispetto allo stesso periodo del 2021), 909 delle quali con esito mortale (-10,6%), in aumento le patologie di origine professionale denunciate che sono state 50.013 (+10,2%).
INAIL – impiego delle nanotecnologie, delle microscopie elettroniche e della microscopia a forza atomica
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Impiego delle nanotecnologie, delle microscopie elettroniche e della microscopia a forza atomica per La realizzazione e caratterizzazione degli scaffold”. La nuova frontiera della medicina, costituita dalla medicina rigenerativa, ripara, rigenera, ricostruisce e sostituisce tessuti e organi le cui funzioni sono compromesse. Tra le svariate tecniche utilizzate, l’ingegneria tissutale impiega le cellule staminali per la riparazione o la ricostruzione parziale o totale dei tessuti e degli organi. Tali cellule crescono ed evolvono nelle cellule finali soltanto in un ambiente opportuno e su supporti adeguati (scaffold), realizzati con tecniche di nanotecnologia e caratterizzati in particolare con le microscopie elettroniche e a scansione di sonda. Tra i vari scaffold, particolare interesse rivestono quelli realizzati con le molecole polimeriche.
INAIL – alimentazione al lavoro
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Alimentazione al lavoro: un possibile modello di intervento”. La scorretta alimentazione è un fattore di rischio modificabile e prevenibile che può portare all’insorgenza o al peggioramento di alcune malattie croniche non trasmissibili. Le abitudini alimentari sono profondamente influenzate dai fattori socio-economico-culturali nonché dalle condizioni psico-fisiche individuali che incidono a loro volta sulla qualità della vita.
L’INAIL ha promosso il progetto di ricerca-intervento di prevenzione alimentare al lavoro favorendo un cambiamento sulla salute alimentare individuale e dell’ambiente di lavoro, secondo la visione sistemica della salute. La scheda informativa riassume il modello di intervento attuato per la sua realizzazione e predisporlo come una soluzione procedurale.
INAIL – tomografi superconduttori per risonanza magnetica
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Connotazioni tecnologiche e di sicurezza dei tomografi superconduttori per risonanza magnetica a basso contenuto di elio”.
I magneti superconduttori sono i più utilizzati nella diagnostica medica per immagini a Risonanza Magnetica in quanto consentono di ottenere livelli di campo magnetico statico significativamente più alti rispetto ai magneti di tipo resistivo e permanente.
Il fenomeno della superconduzione si verifica nel momento in cui l’avvolgimento conduttore viene portato e mantenuto al di sotto di una determinata temperatura critica prossima allo zero assoluto (0 K). Al fine di garantire il mantenimento di questa condizione si utilizza come sistema refrigerante l’elio liquido che, in tale stato fisico, rappresenta la materia più fredda a disposizione sulla terra.
Recentemente sono apparse sul mercato apparecchiature superconduttive di nuova generazione caratterizzate da un basso contenuto di elio (BCE), alle quali si vuole dedicare la pubblicazione, la quale va ovviamente ritenuta valida solo ed esclusivamente per quello che è, in materia, lo stato dell’arte tecnologico al momento della pubblicazione.
INAIL – alcol e lavoro
Pubblicata da INAIL la scheda informativa “Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni”.
Secondo stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’uso dannoso di alcol ha causato, nel 2016, circa 3 milioni di decessi a livello globale, pari a circa il 5,3% del totale dei decessi e 132,6 milioni di DALYs (anni di vita persi per disabilità o morte prematura), ossia il 5,1% di tutti i DALYs dell’anno.
In particolare, circa il 28,7% dei decessi attribuibili all’alcol sono causati da infortuni, a seguire il 21,3% da malattie dell’apparato digerente, il 19,0% da quelle cardiovascolari.
Il consumo di alcol è un rilevante fattore di rischio per la salute della popolazione in quanto influisce sul determinismo di circa 230 malattie, comprese malattie infettive, malattie non trasmissibili (MNT) e infortuni.
Dal quadro epidemiologico sul fenomeno alcol in Italia aggiornato al 2020 e trasmesso dal Ministro della salute al Parlamento a marzo 2022, emerge stabile, rispetto all’anno precedente, il consumo nell’anno (66,8% nel 2019 e 66,4% nel 2020); analogo andamento per il consumo giornaliero (20,2% nel 2019 e 20,6% nel 2020), mentre continua ad aumentare il consumo fuori pasto (30,6% nel 2019 e 31,7% nel 2020) ed in lieve diminuzione il consumo occasionale (46,6% nel 2019 e 45,7% nel 2020).
La letteratura scientifica ha descritto, tra l’altro, anche l’associazione tra infortuni sul lavoro e consumo di sostanze alcoliche; i settori lavorativi costruzioni, miniere e trasporti sono risultati essere quelli con più alto tasso di decessi causati da infortuni alcol correlati.
L’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) e l’Oms stimano che una percentuale compresa tra il 4 ed il 20% degli infortuni sul lavoro ha tra le cause il consumo di bevande alcoliche.
INAIL – infortuni nel settore del trasporto e magazzinaggio
Il numero di novembre del periodico statistico Dati INAIL è dedicato al settore del trasporto e magazzinaggio che sono tra le attività più a rischio di infortunio e malattia professionale. Nel quinquennio 2017-2021 gli infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL mostrano un andamento in leggero aumento nel primo triennio e una netta diminuzione, pari al 21,5%, tra il 2019 e il 2020, per effetto della pandemia, per tornare nell’ultimo anno analizzato ai livelli del 2017 (47.939 infortuni contro i 47.566 di cinque anni prima, con un incremento dello 0,8%). I casi mortali, invece, fanno registrare un +20,1%, dai 149 casi del 2017 ai 179 del 2021, aumento tutto imputabile alla letalità del COVID-19.
NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche e urti
Norma Tecnica UNI EN ISO 10819:2022
“Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano”
La norma specifica un metodo per la misurazione in laboratorio, l'analisi dei dati e il resoconto della trasmissibilità delle vibrazioni dei guanti in termini di trasmissione delle vibrazioni da una impugnatura al palmo della mano in terzi di ottava nell'intervallo di frequenza da 25 Hz a 1 250 Hz.
NORME TECNICHE – Indumenti di protezione
Norma Tecnica UNI EN ISO 6942:2022
“Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante”
La norma specifica due metodi complementari (metodo A e metodo B) per determinare il comportamento dei materiali per indumenti di protezione dal calore sottoposti a radiazioni da calore.
NORME TECNICHE – Mobili per ufficio
Norma Tecnica UNI EN 1335-1:2022
“Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni”
La norma specifica sia le dimensioni di quattro tipologie di sedie da lavoro per ufficio sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni.
NORME TECNICHE – Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas
Norma Tecnica UNI EN 88-1:2022
“Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas”
Norma Tecnica UNI EN 162-1:2022
“Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per valvole di sezionamento automatiche per l'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica alle valvole con pressione di ingresso massima dichiarata fino 500 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250;
- i requisiti di sicurezza, di costruzione e le prestazioni per valvole di sezionamento automatiche per l'utilizzo con bruciatori a gas, apparecchi a gas e usi similari. Si applica alle valvole con pressione di ingresso massime dichiarate fino 500 kPa (5 bar), con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250, per l'uso con uno o più gas combustibili in conformità alla UNI EN 437.
NORME TECNICHE – Regolatori di pressione per apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 88-1:2022
“Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa”
Norma Tecnica UNI EN 88-2:2022
“Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa”
Norma Tecnica UNI EN 88-3:2022
“Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 3 Regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e i regolatori pneumatici del rapporto gas/aria (i regolatori di zero sono inclusi come una versione particolare di regolatori pneumatici del rapporto gas/aria), destinati per l'uso con bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili;
- i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata maggiore di 50 kPa e minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250;
- i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazione e prova per i regolatori di pressione e/o di portata con pressione di entrata minore o uguale di 500 kPa di tipo elettronico destinati all'utilizzo con bruciatori a gas e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. La norma si applica ai regolatori con una pressione di entrata dichiarata minore o uguale a 500 kPa e dimensioni della connessione fino a DN 250.
NORME TECNICHE – Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas
Norma Tecnica UNI EN 16898:2022
“Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Filtri gas aventi una pressione massima di esercizio fino a 600 kPa”
Norma Tecnica UNI EN 16678:2022
“Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Valvole automatiche di sezionamento per pressione di esercizio maggiore di 500 kPa fino a 6 300 kPa”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti di sicurezza, di progettazione, costruzione, prestazione e prova per i filtri gas per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica ai filtri gas con pressione di ingresso massima dichiarata fino 600 kPa e con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250;
- i requisiti di sicurezza, di progettazione, costruzione, prestazione e prova per le valvole automatiche di sezionamento per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili. Si applica alle valvole con pressione di ingresso massima dichiarata maggiore di 500 kPa fino a 6 300 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 250.
NORME TECNICHE – Termostati meccanici per apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 257:2022
“Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas”
La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove dei termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas ed usi similari . Si applica ai termostati con pressione di ingresso massima dichiarata fino 50 kPa, con raccordi di dimensioni nominali fino DN 50 per utilizzo con uno o più gas combustibili.
NORME TECNICHE – Dispositivi di sorveglianza di fiamma
Norma Tecnica UNI EN 125:2022
“Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma”
La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i dispositivi termoelettrici di sicurezza di supervisione di fiamma, provvisti di termocoppia destinati per l'utilizzo con bruciatori e apparecchi a che utilizzano uno o più gas combustibili.
NORME TECNICHE – Rubinetti a comando manuale apparecchi a gas
Norma Tecnica UNI EN 125:2022
“Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas”
La norma definisce i requisiti di sicurezza, progettazione, costruzione, prestazioni e prove per i rubinetti a comando manuale e rubinetti preregolati per bruciatori e apparecchi a gas che utilizzano uno o più gas combustibili.
NORME TECNICHE – Atmosfere nei luoghi di lavoro
Norma Tecnica UNI ISO 21438-1:2022
“Atmosfere nei luoghi di lavoro - Determinazione degli acidi inorganici mediante cromatografia ionica - Parte 1: Acidi non volatili (acido solforico e acido fosforico)”
La norma specifica un metodo per la determinazione della concentrazione della massa media ponderata nel tempo di acido solforico e acido fosforico in aria nei luoghi di lavoro mediante cromatografia ionica. Gli anioni sono rilevati mediante la conducibilità. Il metodo è applicabile sia al campionamento personale di particelle aerodisperse, come definito nella norma ISO 7708, sia al campionamento statico.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 13564-1:2022
“Carrelli industriali a motore - Metodi di prova per la verifica della visibilità - Parte 1: Carrelli con operatore seduto e in piedi e carrelli a braccio telescopico con capacità fino a 10 t inclusa”
La norma specifica i requisiti e le procedure di prova per la visibilità a 360 gradi dei carrelli industriali semoventi con una capacità nominale fino a 10 000 kg inclusi e dei carrelli industriali a braccio telescopico con una capacità nominale fino a 10 000 kg inclusi, con operatore seduto o in piedi, senza carico e dotato di bracci forche o piattaforma di carico come definito nella ISO 5053.
NORME TECNICHE – Macchine agricole
Norma Tecnica UNI ISO 17101-2:2022
“Macchine agricole - Prove di lancio oggetti e criteri di accettazione - Parte 2: Trinciatrici”
La norma fornisce le specifiche ed i criteri di accettazione per eseguire prove di lancio oggetti per le trinciatrici usate in agricoltura. Sono mostrati esempi di macchine.
NORME TECNICHE – Caldaie a tubi d'acqua
Norma Tecnica UNI EN 12952-3:2022
“Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia”
Norma Tecnica UNI EN 12952-8:2022
“Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 8: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia per combustibili liquidi e gassosi”
Norma Tecnica UNI EN 12952-16:2022
“Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 16: Requisiti degli impianti di combustione a griglia e a letto fluido della caldaia, alimentati con combustibili solidi”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la progettazione e il calcolo delle caldaie a tubi d'acqua come definite nella UNI EN 12952-1. Obiettivo del documento è di assicurare che i pericoli associati alle caldaie a tubi d'acqua siano ridotti al minimo grazie a una corretta progettazione effettuata in conformità a questa parte della UNI EN 12952;
- i requisiti per gli impianti di combustione a combustibile liquido e gassoso dei generatori di vapore e di acqua calda come definiti nella UNI EN 12952-1:2015;
- la norma si applica agli impianti di combustione atmosferici a letto fluido e a griglia di generatori di vapore e di acqua calda, a partire dal bunker del combustibile fino all'impianto di estrazione delle ceneri.
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