AMBIENTE
VIA – documento di orientamento della Commissione europea
Comunicazione CE 3 dicembre 2021, n. 486/01 “Comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE) alle modifiche e all’estensione dei progetti di cui all’allegato I, punto 24, e all’allegato II, punto 13, lettera a), inclusi i principali concetti e principi ad esse correlati”.
Il documento di orientamento si prefigge di fornire chiarimenti alle autorità competenti e ai portatori di interessi sull’applicazione della direttiva 2011/92/UE.
Gli orientamenti descrivono i concetti e i principi previsti dalla direttiva VIA, comprese le relative definizioni e disposizioni e si prefiggono di migliorare l’attuazione della direttiva mediante esempi contestualizzati degli obblighi derivanti, la promozione di un approccio coerente e l’inquadramento delle disposizioni applicabili in materia di modifiche ed estensioni dei progetti.
REACH – aggiornamento dell’allegato XVII delle sostanze CMR
Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
Con il regolamento in oggetto sono state aggiunte le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII.
Facciamo presente che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. In particolare, alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni. La decorrenza delle restrizioni viene prevista dall’art. 2 del Regolamento stesso.
RIFIUTI – credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 6 ottobre 2021 “Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso”.
Il Decreto contiene le disposizioni che delineano tutti i requisiti tecnici e le certificazioni necessarie a identificare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, oltre ai criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
Le imprese che impiegano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
RIFIUTI – Decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi
Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
L’art. 11 del DL (Proroga di termini in materia di transizione ecologica) riguarda principalmente i seguenti punti:
- Etichettatura ambientale degli imballaggi. L’obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, viene sospeso fino al 30 giugno 2022. Entro trenta giorni dalla data, il MIT adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura (nuovo comma 5.1 inserito all’articolo 219 del D. Lgs. 152/06).
- Fondo transizione ecologica. Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
- Sorveglianza radiometrica. Il termine per adottare un decreto con le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, è prorogato di ulteriori 60 giorni, in aggiunta ai 120 già previsti dalla data della entrata in vigore del D. Lgs. 101/2020, cioè in tutto 6 mesi dal 27 agosto 2020.
ACQUE, BONIFICHE, PROCEDIMENTI VAS, ENERGIA – attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
La Legge contiene disposizioni per l’attuazione del PNRR, riassumiamo di seguito le novità più rilevanti contenute nel capo I “Ambiente”:
- disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale;
- modifiche alla disciplina sul Commissario straordinario unico per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane;
- misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Valutazione ambientale strategica, modifiche al D. Lgs. 152/2006: all’articolo 12, dopo il comma 3, inserito il comma 3 -bis “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente”;
- gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico e di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, sono state disposte importanti modifiche al D. Lgs. 49/2014.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese extra UE
Albo Nazionale Gestori Ambientali Delibera n. 13 del 14 dicembre 2021” Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese extra UE”.
La Delibera contiene i modelli per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo in categoria 6 per le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Quiz di verifica dell’idoneità del Responsabile Tecnico
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 12 del 15 dicembre 2021 ”Aggiornamento quiz dicembre 2021” e Circolare n. 15 del 22 dicembre 2021” Integrazione alla circolare n.12 del 15.12.2021: Aggiornamento quiz RT”.
Le circolari contengono aggiornamenti dei quiz riguardanti le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – provvedimenti di iscrizione e rinnovo
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 ”Chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo”.
In merito alla validità dei provvedimenti si chiarisce che la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 e 20 03 06
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 “Attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 e 20 03 06”.
La Circolare fornisce chiarimenti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell’iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4.
Si ritiene che, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Tuttavia, le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.
E’ utile ricordare, infine, che sin dal 2010, con l’entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212 comma 5 del D. Lgs 152/2006, escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art. 212 comma 8 dello stesso decreto.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga delle scadenze
Albo Nazionale Gestori Ambientali Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021 ”Proroga dello stato di emergenza”.
Con la Circolare, si specifica che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
RIFIUTI – ISPRA “Rapporto Rifiuti Urbani 2021”
Il Rapporto fornisce i dati relativi all’anno 2020, cala di oltre un milione di tonnellate la produzione di rifiuti urbani per effetto delle misure restrittive adottate durante l’emergenza Covid-19 e del calo dei consumi nazionali dovuto alle chiusure di diversi esercizi commerciali. Cresce, invece, la percentuale di raccolta differenziata, che si attesta al 63% della produzione nazionale, con una crescita di 1,8 punti rispetto al 2019.
SICUREZZA
REACH – aggiornamento dell’allegato XVII delle sostanze CMR
Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
Con il regolamento in oggetto sono state aggiunte le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 alle appendici 2, 4 e 6 dell’allegato XVII.
Facciamo presente che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. In particolare, alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni. La decorrenza delle restrizioni viene prevista dall’art. 2 del Regolamento stesso.
TUS – importanti modifiche al D. Lgs. 81/08 con la conversione del decreto legge n. 146/2021
Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
La Legge ha introdotto notevoli modifiche al TUS che di seguito riassumiamo:
- divieto contratti con PA e stazioni appaltanti in caso di sospensioni dell’attività per violazioni della sicurezza sul lavoro;
- per i lavoratori autonomi occasionali: avvio attività con preventiva comunicazione all’INL da parte del committente mediante SMS o posta elettronica (sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per omessa o ritardata comunicazione);
- obblighi del datore di lavoro e del dirigente: art. 18, comma 1, nuova lettera b-bis) “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- obblighi del preposto: art. 19, comma 1, nuova lettera a) “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
- obblighi del preposto: art. 19, comma 1, nuova lettera f-bis) “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- in regime di appalto e somministrazione, art. 26, nuovo comma 8 bis: i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto;
- formazione lavoratori, articolo 37, comma 2, previsto nuovo Accordo Stato Regioni entro giugno 2022 che indichi: “accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;
- addestramento lavoratori, articolo 37, nuovo comma 5: “introduzione dell’obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato, degli interventi di addestramento effettuati, definiti come prove pratiche per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale”;
- formazione del Datore di lavoro, articolo 37, nuovo comma 7: “introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro, figura che, insieme a dirigenti e preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
- formazione del Preposto, articolo 37, nuovo comma 7 ter: “modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale “e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”;
- modifiche per la gestione della sicurezza nelle istituzioni scolastiche.
TUS – indicazioni operative INL sulla sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del D. Lgs. 81/2008
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 9 dicembre 2021 “Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)”.
Il nuovo testo dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata, nell’unità produttiva ispezionata, una delle seguenti circostanze:
- impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUS.
Relativamente a quest’ultimo aspetto l’Agenzia ha ritenuto adesso opportuno puntualizzare, per ciascuna delle tredici fattispecie elencate nell’Allegato 1 del TUS, quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare.
ANTINCENDIO – modifiche ed integrazioni al Codice di Prevenzione Incendi
Decreto del Ministero dell’Interno del 24 novembre 2021 “Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
Il Decreto apporta delle modifiche all‘Allegato 1 “Norme tecniche di prevenzione incendi” del Codice di prevenzione Incendi, di cui al DM del 3 agosto 2015.
Le modifiche riguardano le 3 Sezioni G, S e V in cui è diviso l’Allegato: per la Sezione G si tratta della correzione di alcune definizioni, per la Sezione S vengono modificate o introdotte nuove tabelle. Alcune modifiche testuali riguardano anche la Sezione V (Regole Tecniche Verticali)
Entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2022, ma il Decreto non comporta modifiche per tutte quelle attività già progettate sulla base delle precedenti regole.
RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021 “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”. Aggiornamento delle precedenti misure di prevenzione e gestione COVID-19, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. Le Linee guida riguardano i seguenti settori: ristorazione e cerimonie, attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali, centri sociali e ricreativi, convegni e congressi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sagre e fiere locali, corsi di formazione, sale da ballo e discoteche. Le Linee guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 3 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano”. Per la provincia Autonoma di Bolzano si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”.
- Legge n. 205 del 3 dicembre 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”. La legge prevede che, a seconda del colore che assumeranno le regioni, in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, potrà essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia”. Per la Regione Calabria si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla cosiddetta “zona gialla” mentre per la Regione Friuli-Venezia Giulia è rinnovata per ulteriori quindici giorni l'applicazione delle misure di cui alla cosiddetta “zona gialla”.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi esteri. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172”. Con il Decreto si intende colmare la lacuna sulle procedure per annullare la validità della certificazione verde in caso che il possessore sia nel frattempo diventato positivo al Covid o nel caso di certificati ottenuti in modo fraudolento. Inoltre, il Dpcm contiene una serie di misure che integrano e specificano le disposizioni relative alla verifica del possesso del Green Pass e all’obbligo vaccinale.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 17 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”. Per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento si applicano, per un periodo di quindici giorni e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, salva nuova classificazione, le misure di cui alla “zona gialla”, mentre per la Provincia autonoma di Bolzano è rinnovata, per ulteriori quindici giorni, l'applicazione delle misure di cui alla “zona gialla”.
- Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2022, nuova validità della certificazione verde COVID-19 (sei mesi), fino al 31 gennaio 2022 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto ed anche in zona bianca, introdotto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti i luoghi aperti o chiusi affollati (teatri, concerti, cinema, discoteche, ecc.), estensione del Green pass rafforzato a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, musei, centri termali, parchi tematici per il divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, scommesse, bingo e casinò.
- Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”. Il Decreto prevede previste nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), alle quarantene per i vaccinati ed alle capienze.
SMART WORKING – accordo tra governo e parti sociali
Il 7 dicembre 2021, il governo e le parti sociali hanno definito un protocollo, integrativo alle disposizioni di legge, che traccia le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato. Centrale resta l’accordo individuale, che dovrà però conformarsi alla futura contrattazione collettiva, l’orario di lavoro lascia il posto alle fasce di impegno e resta sempre obbligatoria la fascia di disconnessione.
INAIL – open data infortuni dei primi dieci mesi del 2021
Pubblicati da INAIL i dati degli infortuni dei primi dieci mesi del 2021, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail tra gennaio e ottobre sono state 448.110 (+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.017 delle quali con esito mortale (-1,8%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 45.395 (+24,0%). I dati mensili sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus.
INAIL – report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19
Pubblicato da INAIL il ventiduesimo report nazionale sui contagi sul lavoro da Covid-19, tra gennaio e novembre in calo del 50,7% i casi mortali e del 69,5% le denunce.
INAIL – cave a cielo aperto
Pubblicato da INAIL lo studio “Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto” che analizza la diffusione, la produzione e gli infortuni nonché la gestione della sicurezza nelle due grandi famiglie estrattive, pietre ornamentali e inerti e fornisce una disamina su alcune nuove tecnologie implementabili in cava come Internet of Things (IoT), la connettività mobile anche di quinta generazione, nonché i Sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID).
Lo studio fa il punto sulle potenzialità future sottese da tali tecnologie, la cui diffusione è incentivata da recenti provvedimenti del legislatore e delle Istituzioni preposte, ai fini della prevenzione degli infortuni in cava e della modernizzazione dei prodotti e processi.
NORMA TECNICA – distanziamento fisico degli operatori negli uffici
Norma Tecnica UNI 11839:2021
“Mobili - Posto di lavoro in ufficio - Criteri per la disposizione dei mobili per garantire il distanziamento fisico degli operatori”
La norma fornisce è stata realizzata con lo scopo di indicare le misure per evitare la presenza di fonti di rischio e la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di distanziamento, quali ad esempio il lavoro agile (smart working) o la turnazione dei lavoratori. Il documento integra le prescrizioni della norma UNI 11534, sulla disposizione dei mobili per ufficio, con considerazioni e suggerimenti che tengono in conto, oltre agli aspetti di carattere ergonomico già oggetto della UNI 11534, anche delle esigenze di distanziamento sociale imposte da situazioni di emergenza sanitaria.
Il documento si applica soltanto in situazioni eccezionali, nelle quali risulta necessario garantire il distanziamento fisico degli operatori in ufficio a causa di eventi epidemici o pandemici.
Propone degli esempi di come gli arredi che compongono le postazioni di lavoro e alcuni ambienti accessori di un ufficio possano essere distribuiti in pianta e organizzati, in modo da favorire il mantenimento della distanza di almeno un metro tra le persone. Laddove non sia possibile mantenere il metro di distanza, è consigliato l’utilizzo di schermi.
Inoltre, è presente un focus sul “banco reception” per il quale si raccomanda l’uso di uno schermo trasparente (a seguito del contatto con il pubblico), infine, vengono introdotte alcune raccomandazioni relative alle aree di passaggio.
Queste linee guida si limitano a considerare le conseguenze del distanziamento sociale sul layout degli arredi. Non costituiscono una guida completa alla ri-progettazione di ambienti ufficio in situazioni più complesse.
NORMA TECNICA – Antincendio
Norma Tecnica UNI 9795:2021
“Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”
La norma prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Essa si applica ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati a essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
NORMA TECNICA – Scale mobili
Norma Tecnica UNI EN 115-2:2021
“Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili – Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti”
La norma fornisce le regole per il miglioramento della sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti con lo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello delle nuove installazioni, applicando l’attuale stato dell’arte per la sicurezza.
La norma considera il miglioramento della sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti per gli utenti; il personale addetto alla manutenzione e all’ispezione; le persone che non stanno utilizzando scale mobili e marciapiedi mobili (ma che si trovano nella loro immediata vicinanza) e le persone autorizzate.
NORMA TECNICA – Applicazioni ferroviarie
Norma Tecnica UNI EN 16704-1:2021
“Applicazioni ferroviarie - Binario - Sicurezza e protezione lungo linea durante il lavoro - Parte 1: Rischi ferroviari e principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili”
La norma fornisce i requisiti e le misure per affrontare i significativi e specifici rischi ferroviari durante i lavori lungo linea e i principi comuni per la protezione dei cantieri fissi e mobili.
NORMA TECNICA – Sostenibilità delle costruzioni
Norma Tecnica UNI EN 15942:2021
“Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Modelli di comunicazione azienda verso azienda (B2B)”
La norma si applica a tutti i prodotti e servizi legati alle costruzioni. Definisce e descrive il modello di comunicazione azienda verso azienda (B2B) al fine di garantire una corretta comprensione attraverso una efficace comunicazione delle informazioni. La norma non si applica alla comunicazione tra l'impresa ed il consumatore.
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