AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2020
21/01/2021

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2020

AMBIENTE

EMAS – modifica delle Linee guida per l’adesione

Decisione (UE) 2020/1802 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

La decisione della Commissione modifica le Linee guida che illustrano le misure necessarie sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) contenute nell'allegato I alla decisione (UE) 2017/2285.

In particolare, sulla base della valutazione di tre progetti pilota, uno nel commercio al dettaglio (codice NACE 47.1) e uno nei servizi di assistenza residenziale (codice NACE 87) e assistenza sociale non residenziale (codice NACE 88), la decisione stabilisce di includere i suddetti settori nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione.

Pertanto, detti settori sono eliminati dalla tabella 10 (consentito solo per progetti pilota) e inseriti nella tabella 9 dell’allegato I delle linee guida per l’utente in cui è consentito l'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti.

ECOLABEL – nuovi criteri ecologici per carta e display e proroga validità per tessili e calzature

- Decisione (UE) 2020/1803 della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta.
La decisione fissa una nuova serie di criteri ecologici abrogando le precedenti decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE, le cui scadenze erano fissate al 31 dicembre 2020, per rispecchiare le migliori prassi sul mercato per i prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso.
I criteri ecologici per il gruppo “prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

- Decisione (UE) 2020/1804 della Commissione del 27 novembre 2020 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici.
La decisione rivede i criteri per il gruppo di prodotti “televisori” (decisione 2009/300/CE, ora abrogata) ampliando l’ambito d’applicazione per includervi i display esterni di computer e i pannelli segnaletici digitali, il cui gruppo di prodotti è ora denominato “display elettronici”.
I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “display elettronici” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

- Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica le decisioni 2014/350/UE e (UE) 2016/1349 prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica.
La decisione proroga al 31 dicembre 2025 i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti “prodotti tessili”, stabiliti dalla decisione 2014/350/UE della Commissione con scadenza il 5 dicembre 2020 ed il gruppo di prodotti “calzature”, stabiliti dalla decisione (UE) 2016/1349 della Commissione con scadenza il 5 agosto 2022.

GAS EFFETTO SERRA – totale delle emissioni e assegnazioni annuali

- Decisione di esecuzione (UE) 2020/1834 della Commissione del 3 dicembre 2020 relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2018.
La Decisione riporta in allegato la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2018.

- Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione del 16 dicembre 2020 che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’allegato II contiene l'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030.

GAS EFFETTO SERRA – monitoraggio e comunicazione delle emissioni per i biocombustibili

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le modifiche riguardano i biocombustibili per allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole della direttiva 2018/2001.

In particolare, sono stati modificate definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni, viene modificato il punto 21 dell'articolo 3 e vengono aggiunte le seguenti nuove definizioni: combustibili da biomassa, biogas, rifiuto, residuo.

Vengono inoltre modificati gli allegati I, II, IV, VI e X del regolamento del 2018.

Il testo sarà applicabile dal 1 gennaio 2020, ad eccezione di alcuni punti che saranno applicabili dal 1 gennaio 2022.

ADR – aggiornamento termini

Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

La Direttiva modifica i seguenti termini nelle regolamentazioni per il trasporto di merci pericolose:
- ADR: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”.
- RID: il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”.
- ADN: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”.

Gli Stati membri dell’UE devono recepire le modifiche entro il 30/06/2021, data di fine del periodo transitorio che inizia dal 01/01/2021.

BAT - trattamento di superficie con solventi organici e prodotti in legno

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici

La Decisione sulle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività:

- trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno;

- conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura;

- trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.7 o 6.10, della direttiva 2010/75/UE.

Le BAT fungono da riferimento per l’Autorità competente per stabilire le condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e quando vengono approvate in sede europea determinano, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali relative al settore coinvolto entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT.

REACH – modifiche al regolamento

Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Il Regolamento modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

La voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “Clp” (reg. (CE) n. 1272/2008), vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis(pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento UE 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.

RIFIUTI – proposte di modifica sui movimenti transfrontalieri

Decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, e alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in tale riunione per quanto riguarda proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX di tale convenzione presentate da altre parti di detta convenzione.

La Decisione contiene proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Le proposte sono inerenti ai rifiuti plastici, considerati tra quelli che necessitano una particolare attenzione, ai rifiuti elettrici ed elettronici che necessitano di una migliore considerazione, alla specificazione delle operazioni di recupero da quelle di smaltimento.

RIFIUTI – nuove voci per i trasporti transfrontalieri di materiali in plastica

Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Nel maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Pertanto, l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, ha dovuto modificare i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è stato opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazioni preventive scritte.

RIFIUTI – Marcatura dei prodotti di plastica monouso

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente.

Il Regolamento disciplina i simboli da apporre su alcuni specifici prodotti di plastica monouso per la corretta destinazione a smaltimento e per indicare il contenuto di plastica.

Si tratta in particolare di:
- assorbenti igienici, tamponi ed applicatori
- salviettine umidificate per l’igiene personale e uso domestico
- prodotti del tabacco con filtro e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco
- tazze e bicchieri per bevande.

Il Regolamento indica esattamente colori, dimensioni e altre specifiche tecniche che i nuovi simboli dovranno rispettare nonché la ulteriore dicitura da apporre “plastica nel prodotto”.

REACH – autorizzazioni all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/17/1 e REACH/20/17/2:

- Cromatura funzionale nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito o effetto sulla morfologia della superficie;

- Trattamento superficiale (ad eccezione della passivazione dell'acciaio stagnato) per l'uso in diversi settori industriali (non correlato alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale di tipo decorativo), ovvero i settori dell'architettura, automobilistico, metallurgico e della finitura dei metalli nonché dell'ingegneria industriale generale, nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza alla corrosione / inibizione della corrosione attiva, spessore dello strato, resistenza all'umidità, miglioramento dell'aderenza (a un successivo strato di rivestimento o di vernice), resistività, resistenza chimica, resistenza all'usura, conduttività elettrica, compatibilità con il substrato, proprietà (termo) ottiche (aspetto visivo), resistenza al calore, sicurezza alimentare, tensione del rivestimento, isolamento elettrico o velocità di deposizione

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per uso nella cromatura funzionale nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi).

Il Regolamento modifica la voce 42 dell'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006. Le modifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal 04/07/2019.

In particolare, con le modifiche apportate slittano alcune scadenze di presentazione per il gruppo di sostanze controllate 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato utilizzate per la lotta al Covid-19.

La commissione ha deciso, visto l’utilizzo di queste sostanze nella produzione dei kit diagnostici e nello sviluppo e, presumibilmente nella produzione dei vaccini, di posticipare di 18 mesi la data ultima per la presentazione delle domande e di 36 mesi la data di scadenza.

Le modifiche si applicano in maniera pregressa a decorrere dal 4 luglio 2019.

ACQUE – qualità delle acque destinate al consumo umano

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Con la Direttiva viene abrogata, con effetto dal 13/01/2023, la Direttiva 98/83/CE, attuata in Italia dal D. Lgs. 31/2001. Vengono rinnovate le disposizioni precedenti, introducendo sostanziali modifiche alla natura ed ai valori dei parametri di valutazione della qualità e salubrità delle acque potabili, ed una rivisitazione delle modalità di gestione e di controllo delle stesse, con il duplice obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque e una riduzione dei rifiuti e dell’uso delle bottiglie di plastica.

Tra le disposizioni contenute nella Direttiva si segnalano:
- i nuovi standard qualitativi (art. 5 e allegato I);
- la previsione della valutazione del rischio dei punti di estrazione dei bacini idrografici, dei sistemi di fornitura e dei sistemi di distribuzione domestici, intendendosi per tali le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati nei locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale (artt. 7-10);
- i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e dei prodotti chimici per il loro trattamento (artt. 11-12 e allegato V);
- le norme sul sistema di monitoraggio e controllo (art. 13 e allegato II);
- le disposizioni finalizzate al miglioramento dell’accesso all’acqua destinata al consumo umano e per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto.

A tal fine gli Stati, tra l’altro, dovranno:
- sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici;
- avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua;
- incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici e, a titolo gratuito o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione (art. 16).

Inoltre è previsto che tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano dettagliate informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti) relative alla qualità dell'acqua, al prezzo, al volume consumato (art. 17 e allegato IV).

Le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2020/2184 devono essere recepite entro il 12/01/2023.

AIA/AUA – proroghe validità causa Covid-19

Legge n. 159 del 27 novembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Il provvedimento, ha apportato modifiche all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e quindi le autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla data del 31 gennaio 2021.

Si precisa anche che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente Legge, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al sopra”.

RIFIUTI – Decreto milleproroghe sull’etichettatura degli imballaggi

Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”.

Non sono state previste proroghe in relazione all’applicazione delle disposizioni in tema di classificazione dei rifiuti contenute negli agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinquies del D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 116/2020), tali norme si applicano, come previsto dal testo di legge, dal 1 gennaio 2021.

L'articolo 15 del Decreto Legge "Milleproroghe"1 differisce alcuni termini in materia ambientale tra i quali quello di maggior interesse è quello al comma 6, relativo all’etichettatura degli imballaggi. La norma sospende, fino al 31 dicembre 2021, le norme del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D. Lgs. 152/06, che, recentemente modificato dal D. Lgs. 116/2020, aveva imposto nuovi obblighi di etichettatura stabilendo che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi“.

RIFIUTI – direttiva per la gestione dei pneumatici fuori uso

Direttiva del Ministero dell’Ambiente n. 103883/MATTM del 11 dicembre 2020 “Obblighi di raccolta e di gestione degli PFU”.

Al fine di superare l’emergenza ambientale dovuta alla presenza sul territorio di quantità di PFU superiori rispetto a quelle coperte dal contributo ambientale di cui all’art. 6 del DM 182/2019, la direttiva ha disposto che nell’anno 2021, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton., raccolgano e gestiscano quantità di PFU ulteriori del 15% rispetto alle quantità prescritte dal citato DM 182/2019, avvalendosi del contributo ambientale rideterminato per le nuove quantità.

Pertanto, le quantità degli PFU che le forme associate di gestione e i predetti sistemi individuali sono tenute a gestire nel 2021 è pari al 110% delle quantità in peso degli pneumatici immesse nel 2020.

Per la copertura dei costi di gestione di dette quantità di PFU, tutte le forme associate alla gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton. rideterminano e trasmettono al Ministero dell'Ambiente il nuovo contributo 2021.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti

Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti:

- Quesito n. 20/2020: Applicazione del D. Lgs. 105/15 in uno stabilimento ubicato in area portuale. Il D. Lgs. 105/2015, alla luce di quanto esplicitato agli art. 3, comma 1, lettere a) e h) e art. 2 comma 2, lettera c), nel caso in questione va applicato alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta attraccate a eventuali banchine/pontili/moli, se questi ultimi sono sotto il controllo del gestore dello stabilimento. In tale caso l'analisi di sicurezza va estesa anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli. Non va invece applicato il D. Lgs. 105/2015 allo specchio d’acqua antistante tali infrastrutture, per il quale sono applicabili specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Competente per la gestione dell’area portuale.

- Quesito n. 21/2020: Tempistica per la presentazione della notifica. Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all’applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il l giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall’art 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l’allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa.

ACQUE – RV protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1697 del 9 dicembre 2020 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Quarto Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati e coordinata disciplina per le zone ordinarie. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE, D.Lgs. n. 152/2006, DGR 791/2009): adozione della proposta di Programma, Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non tecnica, Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VIncA (DGR 1400/2017)”.

Nell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dalla Direttiva Nitrati, la Giunta Regionale ha adottato i seguenti documenti:
- la proposta di Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato A);
- la proposta di Rapporto Ambientale - VAS del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato B);
- la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale - VAS del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato C);
- la Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto (allegato D);
- gli Allegati tecnici aventi contenuto applicativo e riepilogativo (allegato E).

A partire dall'11 dicembre 2020 è aperta, per un periodo di 60 giorni, ossia fino al 9 febbraio 2021, la fase di consultazione pubblica durante la quale ogni soggetto interessato può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – raccolta e trasporto dei “nuovi” rifiuti urbani

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 “Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Con la Delibera vengono fornite importanti indicazioni circa l’applicazione dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. 152/2006, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Oggetto della Delibera, sono tutti i rifiuti di imballaggio, anche terziari, quindi anche i bancali e le casse di legno per i trasporti eccezionali, come anche i rifiuti delle lavorazioni artigianali di produzione di beni costituiti da metalli, plastica, vetro, carta, scarti tessili, ma anche da vernici, inchiostri, resine e detergenti, prodotti da imprese, enti e liberi professionisti, che diventeranno per legge rifiuti urbani dal 1 gennaio 2021 ai sensi del D. Lgs. 116/2020, la norma che ha recepito nell’ordinamento nazionale le modifiche alla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) introdotte dalla Direttiva 2018/851/CE, e quindi potranno essere conferiti in quantità illimitate al servizio pubblico di raccolta.

Stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Pertanto, l’Albo ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – sospensione verifiche di idoneità del responsabile tecnico

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 13 del 9 dicembre 2020 “Rinvio verifiche d’idoneità RT”.
In applicazione del DPCM del 3dicembre 2020 le verifiche d’idoneità per responsabili tecnici rimangono sospese.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – proroga la validità delle iscrizioni

Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 “Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020”.

La Circolare dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

RIFIUTI – ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani 2020

Ispra ha presentato il "Rapporto Rifiuti Urbani" edizione 2020 che fornisce i dati, aggiornati all’anno 2019, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l’import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell’ISPRA sui costi dei servizi di igiene urbana e sull’applicazione del sistema tariffario.

Il Rapporto illustra che i rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, con un lieve calo rispetto al 2018 dello 0,3%, mentre aumenta ancora la raccolta differenziata del 3,1%, dal 2008 la percentuale risulta raddoppiata. Nel 2019, il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata viene inviato ad impianti di recupero di materiali. Il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 53,3% e riguarda le frazioni organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno.

NORME TECNICHE – Sistemi di gestione ambientale _ Norma Tecnica UNI EN 14002-1:2020

“Sistemi di gestione ambientale - Linee guida per l'utilizzo della ISO 14001 per affrontare gli aspetti e le condizioni ambientali all'interno di un'area tematica ambientale - Parte 1: Generalità”

La norma fornisce linee guida generali per le organizzazioni che cercano di gestire sistematicamente gli aspetti ambientali o di rispondere agli effetti del cambiamento delle condizioni ambientali all'interno di una o più aree tematiche ambientali, sulla base della ISO 14001. La norma costituisce anche un quadro per elementi comuni delle parti successive della serie ISO 14002.

NORME TECNICHE – Matrici solide ambientali _ Norma Tecnica UNI EN 17322:2020

“Matrici solide ambientali - Determinazione di bifenili policlorurati (PCB) mediante gascromatografia - Rilevamento selettivo di massa (GC-MS) o rilevamento a cattura elettronica (GC-ECD)”

La norma specifica i metodi per la determinazione quantitativa di sette policlorodifenili selezionati (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 e PCB180) in terreni, fanghi, sedimenti, rifiuti organici trattati e rifiuti utilizzando GC-MS e GC-ECD.


SICUREZZA

ADR – aggiornamento termini

Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

La Direttiva modifica i seguenti termini nelle regolamentazioni per il trasporto di merci pericolose:
- ADR: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”.
- RID: il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”.
- ADN: il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”.

Gli Stati membri dell’UE devono recepire le modifiche entro il 30/06/2021, data di fine del periodo transitorio che inizia dal 01/01/2021.

REACH – modifiche al regolamento

Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Il Regolamento modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

La voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “Clp” (regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis(pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento UE 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.

REACH – autorizzazioni all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per Formulazione di miscele destinate esclusivamente agli usi REACH/20/17/1 e REACH/20/17/2:

- Cromatura funzionale nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito o effetto sulla morfologia della superficie.

- Trattamento superficiale (ad eccezione della passivazione dell'acciaio stagnato) per l'uso in diversi settori industriali (non correlato alla cromatura funzionale o alla cromatura funzionale di tipo decorativo), ovvero i settori dell'architettura, automobilistico, metallurgico e della finitura dei metalli nonché dell'ingegneria industriale generale, nei casi in cui l'uso previsto rende necessaria una delle seguenti funzionalità essenziali: resistenza alla corrosione / inibizione della corrosione attiva, spessore dello strato, resistenza all'umidità, miglioramento dell'aderenza (a un successivo strato di rivestimento o di vernice), resistività, resistenza chimica, resistenza all'usura, conduttività elettrica, compatibilità con il substrato, proprietà (termo) ottiche (aspetto visivo), resistenza al calore, sicurezza alimentare, tensione del rivestimento, isolamento elettrico o velocità di deposizione

In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 21 dicembre 2020 una sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (num. CE: 215-607-8, num. CAS: 1333-82-0) per uso nella cromatura funzionale nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie. In quanto a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee.

REACH – 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

Regolamento (UE) 2020/2160 della Commissione del 18 dicembre 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il gruppo di sostanze 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (che comprende sostanze ben definite e sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici, polimeri e omologhi).

Il Regolamento modifica la voce 42 dell'allegato XIV del Regolamento n. 1907/2006. Le modifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal 04/07/2019.

In particolare, con le modifiche apportate slittano alcune scadenze di presentazione per il gruppo di sostanze controllate 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato utilizzate per la lotta al Covid-19.

La commissione ha deciso, visto l’utilizzo di queste sostanze nella produzione dei kit diagnostici e nello sviluppo e, presumibilmente nella produzione dei vaccini, di posticipare di 18 mesi la data ultima per la presentazione delle domande e di 36 mesi la data di scadenze.

Le modifiche si applicano in maniera pregressa: a decorrere dal 4 luglio 2019.

TUS – modifica al D. Lgs. 81/08 in materia di rischio biologico

Legge n. 159 del 27 novembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Confermato all’art.4 l'importante modifica all'Allegato XLVI (Agenti biologici) del Testo Unico di Sicurezza, inserendo nella sezione VIRUS, la voce SARS-CoV-2. Confermata anche l’indicazione per il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 che deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2, mentre il lavoro propagativo che riguarda il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.

Confermati anche i riferimenti alle misure restrittive già introdotte con DL 19/2020 (obbligo mascherina all'aperto e al chiuso, applicazioni protocolli e linee guida anti contagio).

RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19

- Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Il Decreto introduce limitazioni agli spostamenti fra Regioni e da un Comune all'altro fino al 6 gennaio 2021 e durante le festività nelle seconde case in Comuni o Regioni diverse dalla propria.

- ISS rapporto del 2 dicembre 2020 “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia”. Aggiornato il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19". Il Decreto mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dal DPCM del 3 novembre 2020, nelle tre aree, gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese, introducendo ulteriori restrizioni per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Rinnovo delle misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano”. Le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall’area rossa all’area arancione.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria”. Le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano dall’area arancione a quella gialla.

- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 167 del 10 dicembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza per il territorio regionale relative al comportamento personale, agli esercizi di commercio al dettaglio, agli esercizi di ristorazione e simili, misure riguardanti i medici di medicina generale e misure relative ai pediatri di libera scelta.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”. Le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano in area gialla, mentre l’Abruzzo passa in area arancione.

- Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Dal 19 dicembre al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14.00, limitazioni agli spostamenti tra comuni.

- Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. Il Decreto contiene ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, dal 24 dicembre al 6 gennaio.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 18 dicembre 2020 “Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale”. Integrazioni ed ulteriori restrizioni agli ingressi nel territorio rispetto a quanto indicato nel DPCM del 3 dicembre 2020.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 20 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

- Ordinanza del Ministero della Salute del 23 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Riattivazione dei voli commerciali dal Regno Unito all'Italia con indicate le modalità e le condizioni per la possibilità d’ingresso nel territorio nazionale per le persone.

PATENTE DI GUIDA – proroga dei termini di validità

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 35018 del 4 dicembre 2020 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni – art. 1, comma 4-quater, ed art 3-bis della legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 125 del 2020”.

In attuazione dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, la validità delle patenti di guida con scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020, è stata prorogata, per la sola circolazione nei Paesi dell’Unione Europea esclusa l’Italia, di sette mesi dalla data di scadenza, mentre sul territorio italiano la validità delle patenti con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/04/2021 è prorogata fino al 30/04/2021.

SMART WORKING – Decreto milleproroghe

Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”.

Il decreto proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2021 e conseguentemente l'applicazione del lavoro agile per l'emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail.

Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili" maggiormente a rischio.

SORVEGLIANZA SANITARIA – lavoratori fragili

L'INAIL, con la Circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020, fornisce istruzioni operative in merito all'applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2, ribadendo che il concetto di fragilità deve essere individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore o lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o letale.

Con riguardo a tale condizione, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'INAIL.

TRASPORTO – calendario per le limitazioni alla circolazione stradale

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 dicembre 2020 “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - Anno 2021”.

Il Decreto disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale.

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE – risposte ai quesiti

Pubblicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente le risposte ai seguenti quesiti:

- Quesito n. 20/2020: Applicazione del D. Lgs. 105/15 in uno stabilimento ubicato in area portuale. Il D. Lgs. 105/2015, alla luce di quanto esplicitato agli art. 3, comma 1, lettere a) e h) e art. 2 comma 2, lettera c), nel caso in questione va applicato alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta attraccate a eventuali banchine/pontili/moli, se questi ultimi sono sotto il controllo del gestore dello stabilimento. In tale caso l'analisi di sicurezza va estesa anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli. Non va invece applicato il D. Lgs. 105/2015 allo specchio d’acqua antistante tali infrastrutture, per il quale sono applicabili specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Competente per la gestione dell’area portuale.

- Quesito n. 21/2020: Tempistica per la presentazione della notifica. Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all’applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il l giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall’art 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l’allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa.

INAIL – esposizione a inquinanti aerodispersi tra cui i pollini

INAIL ha pubblicato la scheda informativa “Allergie da pollini: approccio integrato per la tutela della salute pubblica e occupazionale" che rappresenta un prodotto di ricerca sulle esposizioni a inquinanti aerodispersi di varia natura tra cui i pollini, con l’obiettivo di essere materiale informativo da indirizzare ai lavoratori e ad altri gruppi a rischio.

INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19

Pubblicati da INAIL i dati aggiornati al 31 novembre, i contagi sul lavoro da Covid-19 in più rispetto al monitoraggio del mese precedente sono 37.547, di cui 27.788 riferiti a novembre e 9.399 a ottobre. Nel bimestre ottobre-novembre, si rileva il picco dei contagi con quasi 49.000 denunce di infortunio (pari al 47% del totale) rispetto alle circa 46.500 registrate nel bimestre marzo-aprile.

INAIL – congedo dei lavoratori dipendenti per DAD del figlio

INAIL con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, ferme restando le indicazioni contenute nella Circolare n. 132/2020, comunica le modalità di presentazione della domanda telematica di accesso al congedo COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti per sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di anni 14.

INAIL – infortuni domestici

Disponibile online sul sito dell’INAIL il vademecum 2021 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, con le informazioni utili per l’iscrizione e il rinnovo della polizza in modalità telematica, entro la scadenza del 31 gennaio 2021, e l’indicazione di alcune misure da adottare per prevenire gli incidenti.

NORME TECNICHE – DPI _ Norma Tecnica UNI EN ISO 21420:2020

“Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova”

La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, e l'efficienza, così come la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione. Per “guanto” s’intende quel dispositivo di protezione individuale che protegge la mano o parte della mano dai pericoli, può anche coprire parte dell'avambraccio e del braccio.

NORME TECNICHE – Bombole per gas _ Norma Tecnica UNI EN ISO 15995:2020

“Bombole per gas - Specifiche e prove per valvole per bombole GPL - Funzionamento manuale”

La norma descrive i requisiti di progettazione, le specifiche, le prove di tipo, di produzione e i controlli necessari per le valvole per bombole di GPL ad azionamento manuale destinate all’uso e al collegamento diretto con bombole di GPL ricaricabili e trasportabili.

NORME TECNICHE – Macchine agricole _ Norma Tecnica UNI EN ISO 4254-6:2020

“Macchine agricole - Sicurezza - Parte 6: Irroratrici e distributori di concimi liquidi”

La norma, da usare insieme alla UNI EN ISO 4254-1, specifica i requisiti di sicurezza e la loro verifica per la progettazione e la costruzione di irroratrici agricole di fitofarmaci e per la distribuzione di concimi liquidi, portate, semiportate, trainate e semoventi, progettate per essere utilizzate da un solo operatore. Inoltre, la norma specifica il tipo di informazioni che devono essere fornite dal fabbricante sulle procedure per un impiego sicuro.

NORME TECNICHE – Vibrazioni meccaniche _ Norma Tecnica UNI CEN/TR 15350:2020

“Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell'esposizione al sistema mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina”

La norma fornisce delle linee guida per la stima e la documentazione dell'esposizione giornaliera alle vibrazioni dovuta all'utilizzo di utensili elettrici portatili e macchine a guida manuale, in relazione ai requisiti della Direttiva Europea sugli Agenti Fisici (vibrazioni) 2002/44/CE.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento _ Norma Tecnica UNI EN 12999:2020

“Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici”

La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le verifiche e le prove delle gru caricatrici idrauliche ed il loro montaggio su autoveicoli o su fondazioni statiche.

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