AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2018
31/01/2019

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA DICEMBRE 2018

AMBIENTE

 

 

REACH – requisiti di registrazione per i nanomateriali

Regolamento (UE) 2018/1881 del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

Con questo Regolamento vengono modificati alcuni allegati del regolamento REACH per inserire specifiche disposizioni relative alle sostanze chimiche che si presentano sotto forma di nanomateriali.

I nanomateriali sono sostanze chimiche in una particolare forma (nanoforma) con caratteristiche speciali, composti da particelle con almeno una delle dimensioni compresa tra 1 e 100 nanometri (nm), sono utilizzati in molti modi diversi e innovativi, ad esempio nei catalizzatori, nell'elettronica, nei pannelli solari, nelle batterie, nella scienza dei materiali e nelle applicazioni biomediche.

Le modifiche apportate con il Regolamento dettano disposizioni specifiche per la registrazione, anche in considerazioni degli effetti specifici di tossicità e di impatto ambientale di questi materiali che spesso differiscono dalle sostanze convenzionali.

I nuovi requisiti di registrazione per i nanomateriali sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.

Per ottenere la registrazione dovranno essere fornite informazioni sulle loro caratteristiche di base e sulle tipologie di utilizzo, su come gestirli in modo sicuro, sui rischi che possono comportare per la salute e l'ambiente e su come questi rischi possano essere adeguatamente controllati.

 

REACH – limiti concentrazioni ftalati

Regolamento (UE) 2018/2005 del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP).

Con il Regolamento si modifica il limite di concentrazione combinata dei quattro ftalati, inferiore o pari allo 0,1 % nei materiali plastificati.

Il Regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2019.

 

EMAS – modifica ai requisiti di comunicazione ambientale

Regolamento (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Con il regolamento viene sostituito completamente l’allegato IV che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale, al fine di inserire i numerosi miglioramenti individuati alla luce dell’esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.

 

REACH – 1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) nella lista di sostanze CMR

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione, del 14 dicembre 2018, relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) (numero CE: 239-139-9; numero CAS: 15087-24-8) è identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente.

La sostanza viene inclusa nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e reca la seguente indicazione alla voce riguardante il motivo dell'inclusione: “Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]”.

    ENERGIA – governance sull'energia e sull'azione per il clima

    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Il regolamento 2018/1999 istituisce, in particolare, un meccanismo di governance con lo scopo di attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, garantendo nel contempo la possibilità al pubblico di partecipare alla preparazione dei piani nazionali e delle strategie.

     

    ENERGIA – promozione dell’uso delle fonti rinnovabili

    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

    La Direttiva abroga, con effetto dal 01/07/2021, la Direttiva (UE) 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, attuata nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 28/2011, disciplinando l’intera materia e fissando almeno al 32% l’obiettivo per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'Unione nel 2030.

    Nella Direttiva sono presenti disposizioni sul sostegno finanziario per l’energia elettrica da fonti rinnovabili, sull’autoconsumo di tale energia elettrica, sull’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento, nel settore dei trasporti, nonché criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

     

    ENERGIA – efficienza energetica

    Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

    La Direttiva interviene sulla Direttiva (UE) 2012/27 sull’efficienza energetica, precisando che, in considerazione del quadro per il clima e l’energia per il 2030, l’obbligo di risparmio energetico stabilito dalla direttiva (UE) 2012/27 dovrebbe essere esteso oltre il 2020.

    La nuova direttiva modifica una serie di disposizioni precedente direttiva e introduce, in particolare, gli articoli 10-bis, “Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico“, e 11-bis “Costi dell’accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico“.

    Per effetto di questi articoli, entro il primo gennaio 2027 tutti i contabilizzatori di calore in uso nei condomini, dovranno avere la capacità di lettura da remoto; ciò significa che quelli già installati ma sprovvisti di tale capacità dovranno essere sostituiti. L’obbligo decade in presenza di un’evidente impossibilità tecnica o economica.

     

    SISTRI – soppressione

    Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

    Il Decreto Legge Semplificazione, è in vigore dal 15 dicembre 2018, l’art. 6 dispone l’abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019.

    Fino alla definizione dell’annunciato nuovo sistema informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario), nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

    Lo stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel dettato previgente al predetto decreto 205/2010. Pertanto, quale conseguenza dell’abrogazione del Sistema, non sono più dovuti i relativi contributi di iscrizione. Per i contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre il 31 dicembre 2018, il nuovo DL ne prevede la riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente.

     

    RIFIUTI – piani di emergenza interna per gli impianti

    Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (decreto sicurezza).

    Stabilito l'obbligo di predisporre entro il 4 marzo 2019, il Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, adempimento valido sia per gli impianti esistenti che per gli impianti di nuova costruzione.

    Il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi:

    • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni
    • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti
    • informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti
    • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

    Il piano dovrà essere riesaminato e/o aggiornato ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni.

    Ai Prefetti viene affidato il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

     

    LEGGE DI BILANCIO 2019 – disposizioni ambientali

    Legge n. 145, del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

    Dal 1 gennaio 2019 è in vigore la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”, di seguito riassumiamo le disposizioni rilevanti in tema ambientale :

    • rumore: per determinare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche di cui all’art. 6-ter del decreto-legge 208/2008, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico
    • bonifiche: entro 4 mesi il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica, di quelli per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, e degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica
    • Tassa rifiuti: proroga, per il 2019, della possibilità per i Comuni di commisurare la TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti
    • pneumatici fuori uso: intervenendo sull’art. 228 del D.L.vo 152/2006, la L. Bilancio 2019 aggiunge, circa l’obbligo per produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, che “un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque“, e che “i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale“
    • plastiche monouso: per effetto dell’introduzione, all’interno del citato D.L.vo 152/2006, del nuovo art. 226-quater, dal 1° gennaio 2019 i produttori dei prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile possono “su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023″ adottare “modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo”, nonché produrre, utilizzare ed avviare a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale ed utilizzare, “entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso“.

     

    RUMORE – elenco tecnici competenti

    E' disponibile l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017, al seguente indirizzo :

    https://agentifisici.isprambiente.it/enteca

    EMAS – il Decalogo della comunicazione

    Pubblicato sul sito dell’ISPRA “Il Decalogo della comunicazione in EMAS”.

    Lo scopo è quello di fornire un supporto metodologico alle organizzazioni registrate EMAS per rafforzare l'efficacia comunicativa della Dichiarazione Ambientale.

    Il decalogo rappresenta un vademecum da poter utilizzare a completamento dei requisiti previsti nell’Allegato IV delRegolamento EMAS.

     

    NORME TECNICHE – ETV (Environmental Technology Verification) Norma Tecnica UNI EN ISO 6 dicembre 2018 n. 14034 “Gestione ambientale - Verifica della tecnologia ambientale (ETV)”

    La norma specifica principi, procedure e requisiti per la verifica della tecnologia ambientale (ETV).

     

     

    SICUREZZA

     

    REACH – requisiti di registrazione per i nanomateriali

    Regolamento (UE) 2018/1881 del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

    Con questo Regolamento vengono quindi modificati alcuni allegati del regolamento REACH per inserire specifiche disposizioni relative alle sostanze chimiche che si presentano sotto forma di nanomateriali.

    I nanomateriali sono sostanze chimiche in una particolare forma (nanoforma) con caratteristiche speciali, composti da particelle con almeno una delle dimensioni compresa tra 1 e 100 nanometri (nm), sono utilizzati in molti modi diversi e innovativi, ad esempio nei catalizzatori, nell'elettronica, nei pannelli solari, nelle batterie, nella scienza dei materiali e nelle applicazioni biomediche.

    Le modifiche apportate con il Regolamento dettano disposizioni specifiche per la registrazione, anche in considerazioni degli effetti specifici di tossicità e di impatto ambientale di questi materiali che spesso differiscono dalle sostanze convenzionali.

    I nuovi requisiti di registrazione per i nanomateriali sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2020.

    Per ottenere la registrazione dovranno essere fornite informazioni sulle loro caratteristiche di base e sulle tipologie di utilizzo, su come gestirli in modo sicuro, sui rischi che possono comportare per la salute e l'ambiente e su come questi rischi possano essere adeguatamente controllati.

      REACH – limiti concentrazioni ftalati

      Regolamento (UE) 2018/2005 del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP).

      Con il Regolamento si modifica il limite di concentrazione combinata dei quattro ftalati, inferiore o pari allo 0,1 % nei materiali plastificati.

      Il Regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2019.

       

      REACH – 1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) nella lista di sostanze CMR

      Decisione di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione, del 14 dicembre 2018, relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

      L'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) (numero CE: 239-139-9; numero CAS: 15087-24-8) è identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente.

       

      RIFIUTI – piani di emergenza interna per gli impianti

      Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (decreto sicurezza).

      Stabilito l'obbligo di predisporre entro il 4 marzo 2019, il Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, adempimento valido sia per gli impianti esistenti che per gli impianti di nuova costruzione.

      Il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi:

      • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni
      • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti
      • informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti
      • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

      Il piano dovrà essere riesaminato e/o aggiornato ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni.

      Ai Prefetti viene affidato il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

       

      CANTIERI – modifiche relative alla notifica preliminare

       

      Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (decreto sicurezza).

      A seguito della pubblicazione del DL 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto l’obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, del D. Lgs. 81/2008 per tutti i cantieri. A seguito dell’iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l’obbligo dell’invio al Prefetto è stato limitato ai soli lavori pubblici.

      Il nuovo testo del comma 1, dell’articolo 99, in vigore dal 4 dicembre 2018 è il seguente :

      • 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro “nonché, limitatamenteailavori pubblici, al prefetto” territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: omissis

        LEGGE DI BILANCIO 2019 – maggiorazione delle sanzioni D. LGS. 81/2008

         

        Legge n. 145, del 30 dicembre 2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

        L’art. articolo 1 comma 445 della Legge indica che, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale.

         

        ANTINCENDIO – attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.

        Decreto del Ministero dell'Interno del 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015”.

        Il Decreto contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per attività commerciali

        individuate con il numero 69 dell’allegato I del DPR n. 151 del 1 agosto 2011 sia di nuova realizzazione che esistenti.

        Le indicazioni riguardano la reazione e la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo, l’allarme, i sistemi di evacuazione fumi e calore, gli impianti tecnologici.

        Le norme tecniche, si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010.

         

        ANTINCENDIO – proroga della SCIA parziale per le strutture alberghiere superiori a 25 posti

        Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 16419 del 28/11/2018 "Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018".

        E’ stato richiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga.

        Al riguardo si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1 dicembre 2018.

        In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l'attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi

         

        INPS – riduzione contributiva settore edilizia

        Circolare INPS n. 118 del 13 dicembre 2018 “Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative”.

        Con la circolare, l'Inps riepiloga la normativa che regola la materia e fornisce le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva pari al 11,5% confermata con il decreto 4 ottobre 2018 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

         

        RUMORE – elenco tecnici competenti

        E' disponibile l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (ENTECA), predisposto dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con ISPRA, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017, al seguente indirizzo :

        https://agentifisici.isprambiente.it/enteca

         

        NORME TECNICHE – linee guida sulla gestione del rischio Norma Tecnica UNI ISO 31000:2018 “Gestione del rischio - Linee guida”

        La norma fornisce linee guida per gestire i rischi, prendere decisioni, fissare e conseguire obiettivi e migliorare le prestazioni, può essere utilizzato durante tutta la vita dell’organizzazione, oltre a poter essere applicato a qualsiasi attività, compreso il processo decisionale a tutti i livelli.

         

        NORME TECNICHE – protezione incendio per cavi elettrici Norma Tecnica UNI EN 1366-11:2018 “Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati”

        La norma descrive il metodo per valutare le prestazioni dei sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio. Dovrebbe essere utilizzato unitamente alla EN 1363-1

         

        NORME TECNICHE – DPI Norma Tecnica UNI EN 14594:2018 “Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea - Requisiti, prove e marcatura”

        La norma specifica i requisiti minimi per i respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea per l'utilizzo con maschera intera, semimaschera o con cappuccio incorporato, elmetto o tuta e con apparecchi utilizzati in operazioni di sabbiatura come apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

         

        NORME TECNICHE – valvole ad apertura rapida di bombole per gas - Norma Tecnica UNI EN ISO 17871:2018 - “Bombole per gas - Valvole ad apertura rapida - Specifiche e prove di tipo”

        La norma definisce, insieme alla UNI EN ISO 10297 e alla UNI EN ISO 14246, le prove e i controlli in produzione, nonché i requisiti per l'etichettatura delle valvole ad apertura rapida per bombole di gas trasportabili ricaricabili per gas non tossici, non ossidanti, non infiammabili e non corrosivi compressi o liquefatti, o per gas compressi salvataggio. Tratta la funzione di una valvola ad apertura rapida come chiusura e non è applicabile alle valvole ad apertura rapida per attrezzature criogeniche, per estintori portatili o per gas di petrolio liquefatto (GPL).

         

        NORME TECNICHE – recipienti a pressione non esposti a fiamma - Norma Tecnica UNI EN 13445-2:2018 - “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali”

        La norma specifica i requisiti per i prodotti in acciaio utilizzati per i recipienti a pressione non esposti a fiamma

         

        NORME TECNICHE – recipienti a pressione non esposti a fiamma - Norma Tecnica UNI EN 13445-5:2018 - “Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove”

        La norma specifica i controlli e le prove dei recipienti a pressione di acciaio non esposti a fiamma, prodotti individualmente o in serie, in accordo con la UNI EN 13445-2:2014. Indicazioni speciali per il funzionamento ciclico sono fornite nell'appendice G di questa parte. Indicazioni speciali per recipienti o parti di recipienti operanti in regime di scorrimento viscoso sono fornite nelle appendici F e I di questa parte.

         

        NORME TECNICHE – Sedia da lavoro per ufficio - Norma Tecnica UNI EN 1335-2:2018 - “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza”

        La norma specifica i requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità per le sedie da lavoro per ufficio

         

         

         

        NEWSLETTER

        Iscriviti per rimanere Aggiornato

        Cookie

        Questo sito web utilizza cookie di terze parti

        X
        Questo sito utilizza cookie tecnici anonimi per garantire la navigazione e cookie di terze parti per monitorare il traffico e per offrire servizi aggiuntivi come ad esempio la visualizzazione di video o di sistemi di messaggistica. Senza i cookie di terze parti alcune pagine potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di terze parti possono tracciare la tua attività e verranno installati solamente cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookie". Puoi cambiare idea in ogni momento cliccando sul link "Cookie" presente in ogni pagina in basso a sinistra. Cliccando su uno dei due pulsanti dichiari di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.
        MAGGIORI INFORMAZIONI