AMBIENTE
SOSTANZE PERICOLOSE – BAT prodotti chimici organici
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi.
Le BAT adottate si riferiscono alla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno :
Restano escluse:
EMAS – nuove linee guida sulle misure di adesione
Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Integrate le linee guida europee per l'adesione al sistema EMAS con i seguenti temi :
SOSTANZE LESIVE OZONO – restrizioni e quote per il 2018
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione, del 13 dicembre 2017,
che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
Regolate le quote d'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze che riducono lo strato di ozono soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 ed importate attraverso specifiche restrizioni quantitative, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
EMISSIONI IN ATMOSFERA – veicoli pesanti
Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione.
REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio
Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3, n. CAS 10588-01-9 anidro,
REACH – autorizzazione all'uso del 1,2 -dicloroetano
Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di ammonio
Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
EMISSIONI IN ATMOSFERA – impianti di combustione medi
Decreto Legislativo n. 183 del 15 novembre 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Decreto di riordino della disciplina ambientale per gli impianti di combustione medi, relativo alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli stessi.
Contiene l'aggiornamento della disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 (Codice Ambiente) per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli.
Riguarda in particolare gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, ma il decreto detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione.
Per quanto riguarda le procedure autorizzative, si riconosce agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni e si aggiorna il sistema delle sanzioni penali e amministrative.
Il decreto apporta modifiche alla Parte Quinta del Codice Ambiente ed ai relativi allegati.
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE – generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
Decreto del Ministero dell'ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.
Il Decreto stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
Individua, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.
Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente decreto le seguenti categorie di generatori di calore:
Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale deve indicare, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:
ENERGIA – infrastrutture di ricarica veicoli elettrici
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2017 “Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”.
SISTRI – ulteriore proroga
Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
RIFIUTI – registro di carico e scarico e formulario di trasporto
Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
MUD – nuovo modello unico di dichiarazione ambientale
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018”.
Il Decreto contiene il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018 e sostituisce quello precedentemente allegato al DPCM del 21 dicembre 2015.
RIFIUTI – ammissibilità in discarica
Circolare del Ministero dell'ambiente del 14 dicembre 2017, n. 17669 “Circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)”.
Il Ministero ha chiarito che “la conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni, di cui alle lettere :
Sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica. Ciò nonostante, il Ministero non ha mancato di osservare che il rispetto del parametro di cui alla lettera a) non può che intendersi come punto di partenza, muovendo dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui alla lettera g), quale “soluzione di gran lunga preferibile” dal punto di vista della tutela dell’ambiente.
RIFIUTI – trasporto intermodale
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017 indicando che l'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada può essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
CLP – nuova guida ECHA
Pubblicata sul sito dell’ECHA (European Chemicals Agency) la Guida all’etichettatura e all’imballaggio contenente orientamenti in merito alle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio stabilite dal regolamento CLP (1272/2008 del 16 dicembre 2008,), in vigore dal 20 gennaio 2009 (applicato, obbligatoriamente, dal 1° dicembre 2010 alle sostanze, e dal1° giugno 2015 alle miscele) e direttamente applicabile ai fornitori dell’UE che producono, importano, utilizzano e distribuiscono sostanze e miscele chimiche.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche per i responsabili tecnici
Il 19 dicembre si è tenuta a Venezia la prima verifica per l’abilitazione a Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
Sul sito dell’Albo, sono stati pubblicati i risultati con i nominativi dei primi candidati che hanno superato la verifica (obbligatoria dal 16 ottobre 2017), per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
SICUREZZA
AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI – modifiche ed aggiornamenti dei valori limite
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Modifiche e sostituzioni di articoli ed allegati della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Per quanto riguarda la misurazione della concentrazione in aria, viene modificato l'Allegato III della direttiva 2004/37/CE per aggiornare a lungo termine le metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell'aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva.
Viene raccomandato di considerare l’assorbimento cutaneo per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile, rivedendo i valori limite per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro.
Tornano i riferimenti al Cromo VI, alcuni composti rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) ed è opportuno individuarne un valore limite di esposizione, il valore limite di 0,005 mg/m3 può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. Pertanto è necessario introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m3.
Per le attività di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m3 durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m3.
Nella Direttiva si stabilisce un valore limite (0,3 f/ml = fibre per millilitro) per le fibre ceramiche refrattarie che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B), e per la polvere di silice cristallina respirabile (0,1 mg/m3 di frazione inalabile) mentre quella generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008; tale valore dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.
Stabiliti dei valori limite per l'ossido di etilene, per l'1,2-epossipropano, per la acrilammide, per il 2-nitropropano e l'o-toluidina, per 1,3-butadiene, per l'idrazina, per il bromoetilene.
REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio
Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3, n. CAS 10588-01-9 anidro, n. CAS 7789-12-0 diidrato) come mordente nella tintura della lana con colori scuri, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica
REACH – autorizzazione all'uso del 1,2 -dicloroetano
Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di ammonio
Pubblicata il 22/12/2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza
Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.
Il decreto si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
Si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.
Al punto 10 dell'articolo 4 si richiede agli studenti in alternanza di garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate e rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre a ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.
La formazione in materia di sicurezza (sia generale che specifica) per gli studenti in alternanza è a carico dell'istituzione scolastica (salvo diversi accordi con l'azienda ospitante).
Il numero di studenti ammessi in una azienda è determinato in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante e non può essere superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
La sorveglianza sanitaria, se prevista, è svolta dall'ASL.
ANTINCENDIO – Regola Tecnica contenitori-distributori carburanti
Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C”.
Pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.
Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
L'art. 2 stabilisce che i contenitori-distributori disciplinati dal decreto vanno installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi :
ANTINCENDIO – proroga per l'adeguamento delle strutture ricettive
Pubblicata la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio (approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012), con l’approvazione della Legge di Bilancio, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1 dicembre 2018 della SCIA parziale.
La SCIA parziale deve attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
WHISTLEBLOWING – Segnalazioni di reati o irregolarità sul lavoro
Pubblicata la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
La Legge fornisce alcune disposizioni per regolare le segnalazioni di reati o irregolarità di cui i lavoratori siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Per il settore privato, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Il comma 2 bis regola i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, che per la segnalazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, devono prevedere uno o più canali e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.
Nel comma 2-ter si regola la denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro della adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
Al comma 2 -quater si specifica la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come sono riconosciuti nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
Resta onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche nuovo elenco di soggetti abilitati
Pubblicato il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 delle Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che contiene il 15° elenco di abilitati (ai sensi del punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011), per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.1 dicembre 2017).
INAIL – bando ISI 2017
Pubblicato il 20 dicembre 2017dall'INAIL il bando ISI 2017.
L’INAIL mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
I fondi messi a disposizione sono suddivisi nei seguenti cinque assi di finanziamento :
Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale e varia in base all’asse di finanziamento, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi finanziabili specificati nel bando.
La procedura di presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica e sarà articolata in tre fasi, con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali:
INAIL – Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari
Pubblicato la guida INAIL "Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari - Benessere di medici e infermieri, performance e conseguenze sulla sicurezza dei pazienti”.
CEM | Guida ARPAV
Pubblicata sul Portale ARPAV il documento “A proposito di… Inquinamento Elettromagnetico” che approfondisce il tema dell’elettrosmog causato dai campi elettromagnetici. La guida inizia con definizioni di carattere fisico: campo elettrico, campo magnetico, campo di induzione magnetica, campi elettromagnetici, e prosegue classificando le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in base all’individuazione nello spettro di frequenza.
NORMA TECNICA – vibrazioni - Norma Tecnica UNI EN ISO 8041-1:2017 “Risposta degli esseri umani alle vibrazioni - Strumenti di misurazione - Parte 1: Strumenti per la misura di vibrazioni per uso generale”.
Il documento aggiornato nel suo contenuto tecnico in modo sostanziale per l'aggiunta di nuove metodologie di prova degli strumenti non di serie, indica i requisiti e i limiti di accuratezza della strumentazione per la misurazione delle vibrazioni utilizzata per la quantificazione della risposta degli esseri umani alle vibrazioni.
NORMA TECNICA – antincendio Norma Tecnica UNI EN 1364-5:2017 “Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione”.
La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza al fuoco di griglie di ventilazione (ATG). È applicabile alle griglie di ventilazione destinate all'installazione in componenti di edifici (generalmente pareti, pavimenti o soffitti). L'orientamento di installazione delle griglie di ventilazione può essere verticale od orizzontale.
Il meccanismo di chiusura delle griglie di ventilazione può essere realizzato mediante l'espansione di materiale e/o dispositivi di chiusura meccanici o elettrici.
NORMA TECNICA – radioprotezione Norma Tecnica UNI EN ISO 20553:2017 “Monitoraggio dei lavoratori esposti per motivi professionali al rischio di contaminazione interna da materiale radioattivo”.
La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione di adeguati programmi di monitoraggio dei lavoratori esposti al rischio di contaminazione interna da sostanze radioattive e stabilisce i principi per lo sviluppo di traguardi e requisiti compatibili per detti programmi di monitoraggio.
MANUALE TECNICO – impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione, installazione e messa in servizio “Impianti a gas - Applicare la norma UNI 8723:2017”.
Il manuale, oltre a prediligere la sicurezza degli impianti e delle installazioni a gas, ha lo scopo di agevolare e semplificare l’opera degli installatori e quella dei professionisti.
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