AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2024
16/05/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2024

AMBIENTE

SOSTANZE PERICOLOSE – ulteriori divieti e restrizioni nei prodotti cosmetici
Regolamento (UE) 2024/996 della Commissione, del 3 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso della vitamina A, dell’Alpha-Arbutin e dell’Arbutin e di talune sostanze con potenziali proprietà di interferenza endocrina nei prodotti cosmetici.

In aggiunta a quanto già definito dal Regolamento (UE) 2024/858 dello scorso 14 marzo 2024, vengono modificati ulteriormente gli elenchi relativi alle autorizzazioni/restrizioni/divieti di particolari sostanze nei prodotti cosmetici, con specifiche scadenze.

Nel dettaglio:
- All’elenco delle sostanze vietate viene aggiunta la sostanza “4-Methylbenzylidene Camphor”;
- All’elenco delle sostanze il cui uso è vietato salvo entro determinati limiti sono aggiunte le sostanze con denominazione comune “Genistein”, “Daidzein”, “Kojic Acid”, “Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate”, “Alpha-Arbutin” e “Arbutin”;
- All’elenco dei conservanti autorizzati sono sostituite le voci “Triclocarban” e “Triclosan”;
- All’elenco dei filtri UV autorizzati è soppressa la voce “4-Methylbenzylidene Camphor”.

In vigore dal 24 aprile 2024.

EMISSION TRADING – modifiche al meccanismo di assegnazione gratuita delle quote di emissioni
Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni.

Vengono introdotte numerose modifiche al meccanismo di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (EU ETS) per il periodo 2021-2030, tra le quali si segnala la previsione della riduzione delle quote per i gestori di impianti che non sono in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di efficienza energetica e dei livelli di emissioni.

Il regolamento è in vigore dal 4 aprile 2024 e si applica alle assegnazioni per il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

IMPIANTI TERMICI – nuove specifiche di progettazione ecocompatibile per apparecchi per il riscaldamento di ambienti interni
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.

Vengono stabilite le specifiche di progettazione ecocompatibile (relativamente all’efficienza energetica, alle emissioni, ai modi di consumo ridotto, alle informazioni di prodotto obbligatorie, alla riparazione, manutenzione, smantellamento e alla documentazione tecnica), e i metodi per la misura della conformità a tali specifiche , per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale ad uso domestico con potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e per quelli ad uso commerciale con potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW, oltre che per i dispositivi di controllo separati.

In vigore dal 9 maggio 2024, si applica dal 1° luglio 2025 (dal 9 maggio 2024 per l’articolo 6).

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – nuove norme per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano
Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure.

Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei.

Vengono introdotte diverse disposizioni relative alla valutazione della conformità ai requisiti minimi di igiene e alla marcatura dei prodotti che vengono in contatto con le acque destinate al consumo umano.

Inoltre, vengono pubblicate ulteriori disposizioni relative all’istituzione degli elenchi europei (previsti dalla Direttiva (UE) 2020/2184 ed ivi definiti “elenchi positivi europei”) di:
- sostanze di partenza (sostanze aggiunte intenzionalmente nella produzione di materiali organici);
- composizioni (composizioni chimiche di materiali metallici, smalti, ceramiche e altri materiali inorganici);
- costituenti (costituenti organici per la preparazione di miscele cementizie);

di cui è autorizzato l’uso per la fabbricazione di materiali e prodotti destinati al contatto con le acque potabili.

Infine, gli ulteriori atti pubblicati specificano le metodologie per includere o rimuovere le sostanze di partenza/composizioni/costituenti dagli elenchi positivi europei e le metodologie per testare e accettare i materiali finali usati nei prodotti destinati al contatto con acque potabili.

I Regolamenti e le Decisioni pubblicati entrano in vigore dal 13 maggio 2024 e si applicano dal 31 dicembre 2026 (con alcune eccezioni).

TUTELA AMBIENTALE – UE definisce nuove norme per reati e sanzioni ambientali
Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Con la Direttiva (UE) 2024/1203 vengono stabilite le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni ambientali e le misure per la prevenzione e il contrasto della criminalità ambientale e per l’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione, alla luce della necessità di rivedere le norme sanzionatorie vigenti istituite ai sensi della Direttiva (CE) 2008/99. Obiettivo delle nuove norme è indirizzare gli Stati membri alla definizione più dettagliata dei reati ambientali e all’inasprimento delle sanzioni penali, per aumentarne l’effetto deterrente. Viene difatti indicato che “la complementarità del diritto penale e del diritto amministrativo è fondamentale per prevenire e scoraggiare condotte illecite che danneggiano l’ambiente.”

Il nuovo atto identifica, quindi, tra le varie disposizioni, i nuovi reati perseguibili, le sanzioni per le persone fisiche, le responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche.

Le condotte illecite evidenziate nel testo della Direttiva interessano, tra le altre, le tematiche degli scarichi, emissioni ed immissioni in aria, suolo e acque, la gestione dei rifiuti, la costruzione, esercizio e dismissione di impianti, la gestione di sostanze radioattive, l’estrazione di acque superficiali o sotterranee, la gestione di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati a effetto serra.

In vigore dal 20 maggio 2024. Gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 21 maggio 2026.

RIFIUTI – nuove norme relative alla spedizione
Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Vengono stabilite le misure per prevenire e ridurre gli impatti derivanti dalle spedizioni di rifiuti e dal trattamento di rifiuti nel luogo di destinazione, tra cui le procedure per il controllo delle spedizioni in funzione del tipo di rifiuto, del trattamento da applicare, del luogo di destinazione, dell’origine e dell’itinerario di spedizione. Il Regolamento si applica alle spedizioni tra Stati membri, ad importazioni ed esportazioni da e verso paesi terzi e al transito nell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. Sono evidenziate, inoltre, specifiche esclusioni dall’ambito di applicazione (ad esempio per le spedizioni di rifiuti radioattivi e di acque reflue).

In vigore dal 20 maggio 2024, si applica dal 21 maggio 2026 (con specifiche date di applicazione per alcuni articoli).

REACH – in cantiere proposte di restrizione per sostanze a base di Cromo (VI)
Con nota n. ECHA/NR/24/13, l’ECHA ha comunicato la richiesta, da parte della Commissione Europea, di predisporre una proposta di restrizione per le sostanze a base di cromo esavalente. Il mandato della Commissione, che si unisce alla richiesta già presentata a Settembre 2023, include ora le sostanze elencate con n. voce da 16 a 22 e da 28 a 31 nell’Allegato XIV del Regolamento REACH (“Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”), oltre ad ulteriori sostanze non presenti nell’Elenco, come il cromato di bario, che possono rappresentare un rischio per la popolazione e i lavoratori se utilizzate come sostituti per sostanze presenti in Elenco. La proposta di restrizione dovrà essere presentata da ECHA entro l’11 aprile 2025.

SOSTANZE PERICOLOSE – pubblicazione del EU Indicator Framework for chemicals
In data 17 aprile 2024, l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) ha pubblicato il documento relativo al Quadro europeo degli indicatori per la valutazione dei fattori e dell’impatto dell’inquinamento chimico, il quale è recuperabile dal sito di EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/eu-indicator-framework-for-chemicals/

ALBO GESTORI AMBIENTALI – verifiche di idoneità in modalità digitale per i responsabili tecnici
Deliberazione (naz.) 9 aprile 2024, n. 1/ALBO/CN. Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche in modalità digitale per i responsabili tecnici di cui all'art. 13 del DM del 3 giugno 2014, n. 120.

Viene stabilito che le verifiche di idoneità per i responsabili tecnici possono essere svolte dalle Sezioni regionali e provinciali anche in modalità digitale, su apposito supporto informatico, e vengono definite le modalità di svolgimento di tali verifiche. Si informa inoltre che la modalità digitale “potrà essere applicata a tutte le sessioni di verifica la cui data di apertura delle iscrizioni sia successiva alla data di entrata in vigore della presente deliberazione”, ossia l’11 aprile 2024.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – procedure di notifica di cancellazione per aziende sprovviste di Responsabile tecnico idoneo
Circolare (Comitati) 15 aprile 2024, n. 1. Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancata nomina di un Responsabile tecnico idoneo.

Viene stabilita la procedura, per le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo, per notificare la cancellazione dall’Albo alle aziende prive di responsabile tecnico idoneo (poiché non ha superato le verifiche di aggiornamento entro il 16 ottobre 2023) e che non hanno provveduto, entro il 15 aprile 2024, a nominarne un altro, in sostituzione della temporanea acquisizione del ruolo da parte del legale rappresentante (come da deliberazione n.5 del 11 ottobre 2023). Una volta decorso il termine del 15 aprile 2024, entro il 30 aprile 2024 le Sezioni devono dunque aver provveduto ad avviare i procedimenti disciplinari per la cancellazione; viene concesso un ulteriore termine di 30 giorni alle aziende per nominare un nuovo responsabile tecnico idoneo, trascorsi i quali, se la nomina non è avvenuta, verrà ufficializzata la cancellazione dall’Albo via PEC.

EMISSION TRADING – modalità di funzionamento del comitato ETS
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2024. Abrogazione e sostituzione del decreto 30 luglio 2021, recante: "Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica".

Vengono introdotte nuove disposizioni che disciplinano il funzionamento del Comitato ETS (Autorità nazionale competente per l’attuazione della Direttiva 2003/87/CE e le attività di progetto del protocollo di Kyoto) e della Segreteria tecnica.

RIFIUTI ED IMBALLAGGI – modalità di funzionamento dell’organismo di vigilanza dei consorzi e sistemi autonomi di gestione
Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023. Obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Vengono stabiliti gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, il cui obiettivo è rafforzare la vigilanza su tali sistemi, garantendo ad esempio il corretto impiego del Contributo ambientale versato dai produttori e supportando i Ministeri nelle attività di vigilanza.

PNRR – nuove disposizioni per l’attuazione, conversione in legge del D.L. 19/2024
Legge 29 aprile 2024, n. 56. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

È stato convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, che ha introdotto ulteriori disposizioni per l’attuazione del PNRR, tra cui, nell’ambito sicurezza, la “patente a punti” per lavoratori e imprese che operano nei cantieri.

In tema ambientale, viene confermata la modifica all’articolo 25 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla proroga del provvedimento di VIA ed introdotta la possibilità, per l’autorità competente in materia di VIA, di avvalersi del supporto di ISPRA per monitorare il rispetto, da parte del proponente, delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA rilasciato.

RIFIUTI – introdotto il nuovo Registro Pneumatici
Con Decreto n.147 del 16 aprile 2024, il MASE, ai sensi del D.M. 182/2019, ha ufficializzato l’istituzione del Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici, per favorire la corretta gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Il decreto evidenzia i soggetti obbligati, le modalità di iscrizione al registro e i successivi adempimenti, tra cui la trasmissione delle comunicazioni periodiche sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro utilizzo, unitamente alle modalità di accesso ai dati da parte di pubblico, Enti, amministrazioni e organi di controllo.

ARERA – tariffe di accesso per impianti di gestone rifiuti “minimi”
Con la determinazione n.2/Dtac/2024 del 16 aprile 2024, l’ARERA ha fornito le istruzioni per i gestori degli impianti di rifiuti “minimi” per comunicare i piani economico-finanziari funzionali alla definizione delle tariffe di accesso. Il termine ultimo per la trasmissione della documentazione è il 30 giugno 2024. Con la stessa determinazione sono fornite indicazioni per l’applicazione del metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio, che riguarda anche gli impianti “intermedi” (da cui provengono i flussi in ingresso agli impianti “minimi”).

RIFIUTI – Regione Lombardia. Proroga dei termini per la comunicazione dei dati nell’applicativo O.R.SO.
Decreto del Dirigente (reg.) 27 marzo 2024, n. 4999. Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Proroga dei termini 2024.

Viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine per la compilazione e convalida, nell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati relativi alla gestione dei rifiuti nel 2023 da parte degli impianti di trattamento della Lombardia. Tale proroga viene prevista in ragione della necessità di allegare, alla Scheda impianti dell’applicativo, la dichiarazione MUD, la cui scadenza per il 2024 è stata fissata al 30 giugno (con proroga al 1° luglio).

VARIE – Regione Piemonte. Modifiche all’ordinamento regionale
Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 10. Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024.

Con la legge annuale di riordino 2024 dell’ordinamento regionale, vengono apportate modifiche alle seguenti leggi regionali:
- N.32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), relativamente al parcheggio di mezzi in zone boschive/prati/terreni agricoli;
- N.23/2002 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), relativamente alla competenza per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia idroelettrica di potenza fino a 500 kW;
- N.19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- N. 3/2015 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), relativamente ad alcune precisazioni nel testo, ai sensi delibera della Giunta regionale 6 ottobre 2014 n.13-381 sul tema dei modelli di libretto di impianto termico e di rapporto di efficienza energetica;
- N.1/2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), relativamente all’accertamento e riscossione delle sanzioni per i consorzi e la Città di Torino;
- N.26/2020 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

Ed ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di, tra le altre, foreste e governo del territorio, sanità, attività estrattive, agricoltura.

VIA/VAS/AIA – Regione Piemonte. Modalità per la presentazione delle istanze
Delib. Giunta Reg. 8 aprile 2024, n. 15-8403. Legge regionale 13/2023, articolo 8. Approvazione dei criteri e delle modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.

In ragione del tempo trascorso dalla progettazione dei già presenti servizi digitali PIVIA e SIVIA, per la presentazione delle istanze telematiche per le procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), e quindi della relativa obsolescenza tecnologica, unitamente alle modifiche introdotte nel frattempo al D.Lgs. 152/2006 e alla necessità di una riprogettazione complessiva, vengono stabiliti i criteri e le modalità tecniche per la pubblicazione e presentazione di tali istanze alla Regione Piemonte e alle altre autorità competenti per le valutazioni ambientali.

Tali criteri e modalità si applicano per le nuove istanze presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione.

ENERGIA – Regione Veneto. Adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 04 aprile 2024. Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER) di cui all'art. 2 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25. Adozione del documento di Piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della documentazione di VINCA e dello schema di avviso pubblico ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2022, n. 545 in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano Energetico Regionale è il “documento di programmazione strategica che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale”. Con DGR n.335 del 4 aprile 2024 viene adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), ai fini dell’avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), passaggio fondamentale per la definizione e monitoraggio delle politiche energetiche regionali, con percorso avviato nel 2022.

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Comune di Verona. Approvazione del 1° Aggiornamento del Piano d’Azione dell’Agglomerato
Deliberazione di Consiglio n. 2024/24. Seduta del 11 aprile 2024 n. 24.

Dopo l’adozione dello scorso febbraio, viene approvato definitivamente il nuovo Piano d’Azione dell’Agglomerato di Verona, aggiornamento del documento originale del 2020, strumento essenziale per la gestione dell’inquinamento acustico e per la mitigazione del rumore ambientale derivante dalle infrastrutture di trasporto, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della popolazione esposta a livelli elevati di rumore.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 11 aprile 2024, n. 16032.
Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici o attività in edifici - Metodo tecnico progettuale.

La norma specifica un metodo tecnico progettuale per la misurazione del livello di pressione sonora nei locali provenienti dalle attrezzature di servizio installate nell'edificio. Questo documento riguarda specificamente le misurazioni del suono proveniente da impianti sanitari, ventilazione meccanica, attrezzature di servizio di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, scivoli per rifiuti, dispositivi di riscaldamento, ventilatori, pompe e altre attrezzature di servizio ausiliarie, e porte di parcheggi motorizzate. Può essere applicato anche alle misurazioni dei suoni provenienti da altri tipi di attrezzature o attività all'interno dell'edificio, ad esempio il rumore proveniente da impianti sportivi o ristoranti. Questi metodi sono adatti ad ambienti di approssimativamente 300 m3 o meno come appartamenti, alberghi, scuole, uffici ed ospedali. Questi metodi non sono destinati a grandi auditorium o sale di concerto.

NORME TECNICHE – Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione
Norma Tecnica UNI CEN/TS 18 aprile 2024, n. 18020.
Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione.

La specifica tecnica riassume i metodi per il campionamento, la preparazione dei campioni e l'identificazione dell'amianto nei prodotti da costruzione. Specifica le procedure appropriate per la preparazione dei campioni per l'analisi quantitativa della frazione in massa dell'amianto negli aggregati minerali di grandi dimensioni naturali, lavorati o riciclati e nei prodotti da costruzione costituiti da materiali con granulometria fine.


SICUREZZA

ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 39 del 22 aprile 2024 “cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il cinquantesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA – prevenzione e contrasto del lavoro irregolare
Legge n. 56 del 29 aprile 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Nella Legge di conversione, in sintesi, sono intervenute le seguenti modifiche:

- Appalti (art. 29, comma 2). In materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato).

- Responsabilità solidale (art. 29 comma 2). Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento (art. 29, comma 2, lett. b).

- Somministrazione, appalti e distacco: inasprite le sanzioni (art. 29 commi 3 e 4).

- Lista di conformità dell’Ispettorato (art. 29, commi da 7 a 9). Previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. In tal caso i datori di lavoro in possesso dell’attestato di iscrizione alle liste di conformità non saranno sottoposti, per una durata di dodici mesi, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, ad eccezione di verifiche concernenti la sicurezza sul lavoro per eventuali richieste di intervento o attività di indagine della Procura della Repubblica.

- Verifica della congruità della manodopera (art. 29 commi da 10 a 13). Con la conversione in Legge trova conferma anche la nuova disciplina in materia di verifica dell’incidenza della manodopera negli appalti, pubblici e privati, per la realizzazione di lavori edili.

- Patente a punti (art. 29, commi da 19 a 20). Con la conversione del provvedimento, è stata completamente riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. ll nuovo strumento sarà obbligatorio dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Al momento, l’applicazione della patente a crediti è prevista per i cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo strumento potrà essere esteso anche ad altri ambiti di attività. La patente non sarà necessaria per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro in presenza di specifici requisiti che possono anche essere autocertificati. La decurtazione del punteggio potrà avvenire solo a seguito di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di cui all' art. 18, legge n. 689/1981, divenute definitive), emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. In ogni caso, se sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nei casi di infortunio mortale del lavoratore o di infortunio dal quale consegua un'inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore, l'Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi. Il punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma in sede di conversione è stato precisato che è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

- Durc e agevolazioni (Art. 29, comma 1). Restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 29, comma 1, lett. a). Confermata anche la possibilità, introdotta con il decreto, di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nell’ipotesi di inadempimento non sanato o non sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (art. 29, comma 1, lett. b).

- Contrasto alle violazioni contributive e previdenziali (art. 30). Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388. L'obbiettivo è promuovere l'adempimento spontaneo del contribuente. Viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti (a fronte di un tasso applicabile del 5,5 punti per il versamento già previsto entro i 30 giorni); inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale con l’applicazione della misura ridotta della sanzione civile subordinata al versamento della prima rata.

- Rapporto INPS e contribuenti (art. 30, commi da 5 a 16). Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati.

FORMAZIONE – Numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Interpello n. 2/2024 del 26/04/2024 “Sicurezza – numero di partecipanti ai corsi di formazione”.

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha posto il seguente quesito: “È da ritenersi conforme all’ACSR del 21/12/11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?”.

La Commissione, pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Regione Piemonte. Protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto
Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-8469 del 22 aprile 2024 “Presa d'atto e recepimento sul territorio regionale dell'Intesa, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sull'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto del 22 febbraio 2018, rep. atti n. 39/CSR. Approvazione delle indicazioni nel documento denominato "Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto", in conformità all'intesa stessa e istituzione dell'elenco dei soggetti ex esposti ad amianto presso il Centro regionale per la prevenzione dei tumori dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (CRPT già CPO Piemonte) nell'articolazione funzionale Registro Tumori Piemonte”.

Con la Delibera viene approvato, il documento allegato di indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti ad amianto denominato "Protocollo Regionale di sorveglianza sanitaria per lavoratori ex-esposti ad amianto".

Viene inoltre istituito l'Elenco Regionale Ex Esposti ad Amianto, da gestirsi dalla struttura sanitaria competente presso il Centro regionale per la prevenzione dei tumori dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino (CRPT già CPO Piemonte) nell'ambito dell'articolazione funzionale Registro Tumori Piemonte.

INAIL – Certificazioni accreditate per i sistemi di gestione
Pubblicato da INAIL “L’efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall’attualità alle prospettive”.

Il volume presenta i risultati del confronto effettuato da Inail in collaborazione con Accredia degli indici infortunistici delle aziende con una certificazione accreditata del proprio sistema di gestione Uni En Iso 45001:23 rispetto alle omologhe a livello nazionale e una serie di approfondimenti sui temi correlati.

INAIL – infortuni nel settore agricolo
Il numero Dati INAIL di marzo 2024 è dedicato ai dati sugli infortuni in agricoltura che tra il 2018 e il 2022 confermano una tendenza decrescente con un calo nel quinquennio del 21,5% dei casi denunciati all’Istituto. I decessi sono stati in media 150 all’anno.

Nel 2022 gli infortuni denunciati all’Inail nella gestione assicurativa Agricoltura sono stati 26.459, in calo del 2,9% rispetto all’anno precedente (27.239) e del 21,5% rispetto al 2018 (33.705). Gli infortuni sono di gran lunga più frequenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (24.934) rispetto a quelli avvenuti in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro (1.525). Segnalata anche la progressiva riduzione degli occupati di questo settore, passati dai 927mila del 2019 agli 872mila del 2023 (-5,9%), con una leggera prevalenza dei dipendenti (53,4%) rispetto agli indipendenti (46,6%).

NORME TECNICHE – DPI
Norma Tecnica UNI 10913:2024
“Dispositivi di protezione individuale (DPI) - Linee guida per la redazione delle istruzioni ed informazioni del fabbricante”

La norma ha lo scopo di fornire al fabbricante indicazioni utili per la stesura del documento contenente “istruzioni ed Informazioni" relativamente ai dispositivi di protezione individuale. Essa non tratta né di qualità della documentazione tecnica (oggetto della UNI 10653) né dell'articolazione e ordine espositivo del contenuto (oggetto della UNI 10893).

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 16032:2024
“Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici o attività in edifici - Metodo tecnico progettuale”

La norma specifica un metodo tecnico progettuale per la misurazione del livello di pressione sonora nei locali provenienti dalle attrezzature di servizio installate nell'edificio. Questo documento riguarda specificamente le misurazioni del suono proveniente da impianti sanitari, ventilazione meccanica, attrezzature di servizio di riscaldamento e raffreddamento, ascensori, scivoli per rifiuti, dispositivi di riscaldamento, ventilatori, pompe e altre attrezzature di servizio ausiliarie, e porte di parcheggi motorizzate. Può essere applicato anche alle misurazioni dei suoni provenienti da altri tipi di attrezzature o attività all'interno dell'edificio, ad esempio il rumore proveniente da impianti sportivi o ristoranti. Questi metodi sono adatti ad ambienti di approssimativamente 300 m3 o meno come appartamenti, alberghi, scuole, uffici ed ospedali. Questi metodi non sono destinati a grandi auditorium o sale di concerto.

NORME TECNICHE – Macchine agricole e forestali
Norma Tecnica UNI EN 17750:2024
“Macchine agricole e forestali - Installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa su attrezzature portate”

La norma si applica alle attrezzature portate montate anteriormente e posteriormente su trattori agricoli o forestali, macchine semoventi, rimorchi o macchine trainate. Specifica i requisiti per i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa da installare sull'attrezzatura per un utilizzo sicuro su strada. La norma descrive l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa sulle attrezzature portate quando i dispositivi di illuminazione e segnalazione del veicolo non possono essere conformi ai requisiti del regolamento stradale applicabile.

NORME TECNICHE – Attrezzature e accessori per GPL
Norma Tecnica UNI EN 16728:2024
“Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica”

La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove per bombole trasportabili ricaricabili per GPL con una capacità d'acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi. La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.

NORME TECNICHE – Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione
Norma Tecnica UNI CEN/TS 18020:2024
“Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Campionamento e determinazione quantitativa dell'amianto nei prodotti da costruzione”

La specifica tecnica riassume i metodi per il campionamento, la preparazione dei campioni e l'identificazione dell'amianto nei prodotti da costruzione. Specifica le procedure appropriate per la preparazione dei campioni per l'analisi quantitativa della frazione in massa dell'amianto negli aggregati minerali di grandi dimensioni naturali, lavorati o riciclati e nei prodotti da costruzione costituiti da materiali con granulometria fine.

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