AMBIENTE
TESTO UNICO AMBIENTE – Linee Guida UE per l’interpretazione comune del termine “danno ambientale”
Comunicazione (UE) 118/01 della Commissione del 7 aprile 2021 “Linee guida per un'interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.
Le Linee guida forniscono indicazioni utili e comuni in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Con la comunicazione si è inteso fornire un'interpretazione comune della direttiva 2004/35/CE che nel nostro Paese è stata recepita con il D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Per danno ambientale, secondo le linee guida, si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una delle seguenti risorse naturali o dell'utilità da esse assicurate: specie e habitat protetti, acque, terreno.
In linea generale tutti i soggetti a cui sia imputabile il danno potenziale o materiale devono adottare precise misure di precauzione, prevenzione e ripristino, prevedendo il potere sostitutivo della pubblica amministrazione in caso di inerzia e la conseguente responsabilità degli interessati al risarcimento per equivalente.
AEE – nuova deroga al divieto uso del piombo
Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale).
La direttiva, deroga al divieto di utilizzo di determinati composti del piombo negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile e modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sull’esenzione relativa all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
CLP – XVI adeguamento al progresso tecnico e scientifico
Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il regolamento apporta delle modifiche alle note indicate alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento CLP, per migliorarne la formulazione, eliminando i possibili dubbi interpretativi sull'obbligo di classificazione delle sostanze alle quali si riferiscono (cancerogene o mutagene).
RIFIUTI – TARI e scelta pubblico/privato
Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 37259 del 12 aprile 2021 “D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
Con la Circolare vengono forniti importanti chiarimenti in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali e, conseguentemente, all’applicazione della TARI. In sintesi le principali novità:
- il calcolo per determinare l’importo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ex art. 238, va predisposto secondo la L. 147/2013 per la TARI, e non secondo le indicazioni per la tariffa integrata ambientale (TIA2) richiamata dal suddetto art. 238, in quanto abrogata
- in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico la riduzione della quota variabile è applicabile quando i rifiuti sono avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste dall’allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo (come è previsto dalla L.147/2013), inoltre sempre in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico, i produttori dovranno comunque versare la quota fissa della tariffa rifiuti, relativa ai servizi forniti indivisibili (ad esempio per lo spazzamento strade)
- entro il 31 maggio di ogni anno va comunicata l’eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico (secondo il DL 41/2020) e nella comunicazione occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti (possano essere avviati anche a smaltimento presso il soggetto privato, ma in questo caso non è possibile una riduzione della quota variabile della Tari, prevista solo in caso di avvio a recupero); la circolare precisa che questa comunicazione è preventiva e cioè riguarda la scelta che l’interessato intende effettuare per l’anno successivo, mentre il termine ultimo a disposizione dei Comuni per la definizione della Tari è stato fissato al 30 giugno
- in caso di variazione, durante il quinquennio di riferimento, da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, la variazione può essere effettuata durante l’anno e comunicata entro il successivo 31 maggio
- la circolare ricorda che nell’elenco dell’allegato L-quinques alla Parte IV del D. Lgs.152/06 “elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti urbani” non sono comprese le attività industriali, precisa quindi che: le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e pertanto dove si producono rifiuti speciali, sono escluse dalla Tari, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile, sono incluse in queste superfici anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti; mentre rientrano nel calcolo della Tari, sia quota fissa che variabile, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi, la tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell’allegato L-quinques; infine nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti privati diversi dal servizio pubblico, per il computo della Tari si applica la sola quota fissa.
Le disposizioni indicate, per analogia, si applicano anche alle attività artigianali (ex art.184 co. 3 lett. d, del D. Lgs.152/06).
RIFIUTI ED ENERGIA – Legge di delegazione europea 2019-2020
Legge N. 53 del 22 aprile 2021 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”.
La Legge delega il nostro Governo ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui agli artt. 31 e 32 della L. 234/2012, i decreti legislativi per il recepimento delle Direttive Europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea.
La norma contiene importanti novità in campo ambientale, soprattutto in tema di economia circolare, stabilendo i principi e i criteri a cui dovranno necessariamente attenersi i provvedimenti del Governo al momento del recepimento dei suddetti atti.
Si segnalano, in sintesi:
- l’art. 5 delega il Governo ad adeguare, entro il 30 giugno 2021, la normativa nazionale alle disposizioni europee in tema di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, che stabilisce una serie di misure necessarie a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici
- l’art. 22 reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, la suddetta Direttiva, che dovrà essere recepita dal Governo entro il 3 luglio 2021, promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili, al fine di ridurre l’incidenza di prodotti in plastica monouso sull’ambiente (in particolare sull’ambiente acquatico) e sulla salute, e promuovere la transizione verso un’economia circolare (anche sulla base del principio di prevenzione in materia di rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE).
Inoltre, l’Allegato A alla legge di delegazione europea 2019-2020 fornisce un elenco completo delle Direttive e degli atti dell’Unione che dovranno essere oggetto di attuazione.
In campo ambientale, il Governo dovrà dare attuazione, oltre a quelle sopra indicate, anche alla Direttiva (UE) 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico ed acustico e sostenere la decarbonizzazione del settore dei trasporti.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MiTE)
Legge n. 55 del 22 aprile 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”.
Nello scorso mese di febbraio, con il DL 22/2021 è stato istituito il nuovo Ministero della Transizione Ecologica (MITE) in sostituzione del precedente Ministero dell’Ambiente. Con la Legge di conversione di tale decreto, è stata sancita la riorganizzazione dei Ministeri e reso effettivo il passaggio da Ministero dell’Ambiente a Ministero della Transizione Ecologica.
Al nuovo MITE spetterà dunque la definizione degli obiettivi e delle linee guida della politica energetica e mineraria nazionale, pianificando altresì le politiche in materia di economia circolare. Il nuovo dicastero avrà anche la competenza su tutte le autorizzazioni statali degli impianti di energia, comprese le rinnovabili. Rimane inoltre confermata l’istituzione del CITE, il nuovo Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica che dovrà approvare il Piano per la Transizione Ecologica riguardo il coordinamento delle politiche in materia di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale e la nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
La nuova legge prevede inoltre per il Ministro in carica l’obbligo di presentare entro il 15 luglio di ogni anno una relazione alle due Camere del Parlamento e al neonato CITE sugli esiti dell’aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – chiarimento riguardante le classi di iscrizione della categoria 1
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare n. 5 del 2 aprile 2021 “Applicazione articolo 9, comma 2, decreto 3 giugno 2014, n. 120”.
Chiarimento circa l'applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, con particolare riferimento al significato di «popolazione complessivamente servita» riguardante le classi di iscrizione della categoria 1. Il Comitato nazionale ritiene che per “popolazione complessivamente servita”, debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell'intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Inventario Nazionale ISPRA
Disponibile online l’Inventario Nazionale ISPRA delle emissioni di gas serra e di altri inquinanti.
Nel 2019 le emissioni di gas serra in Italia diminuiscono del 19% rispetto al 1990, passando da 519 a 418 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e del 2,4% rispetto al 2018. La diminuzione è dovuta alla crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico), all’incremento dell’efficienza energetica nei settori industriali e alla riduzione dell’uso del carbone.
NORME TECNICHE – concentrazione degli agenti chimici
Norma Tecnica UNI EN 482:2021
“Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base”
La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta.
La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica.
NORME TECNICHE – Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose
Norma Tecnica UNI EN 17416:2021
“Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose - Determinazione dell'emissione di prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici”
La norma fornisce regole specifiche per la valutazione dell'emissione di sostanze pericolose da prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici, integrando le regole orizzontali fornite dalla EN 16516.
SICUREZZA
CLP – XVI adeguamento al progresso tecnico e scientifico
Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il regolamento apporta delle modifiche alle note indicate alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI, parte 1, del regolamento CLP, per migliorarne la formulazione, eliminando i possibili dubbi interpretativi sull'obbligo di classificazione delle sostanze alle quali si riferiscono (cancerogene o mutagene).
RISCHIO BIOLOGICO – cronologia provvedimenti Covid-19
- Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Contiene la proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 previste dal DPCM del 2 marzo 2021 (misure nazionali e misure relative alle zone contraddistinte dai colori), esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale ed introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario.
- N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, la seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento, la terza ordinanza disciplina i rientri da Paesi esteri.
- N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza dispone il passaggio in area rossa per la Regione Sardegna, la seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.
- Sottoscritto il 6 aprile il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna e rinnova il precedente.
- Sottoscritto il 6 aprile il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” che contiene le indicazioni per costituire, allestire e gestire dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 15125 del 12 aprile 2021 “Trasmissione Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” con cui viene ufficialmente pubblicato il documento INAIL “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro" che contiene i requisiti e la procedura da seguire per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro, destinati alle lavoratrici e ai lavoratori.
- Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” che chiarisce le procedure da eseguire per il rientro sul posto di lavoro dei dipendenti che hanno contratto il virus Covid-19. È sempre necessario un test che abbia dato risultato negativo. Inoltre, in caso di ricovero, occorre una visita specifica del medico competente che accerti la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per i lavoratori positivi a lungo termine il Ministero rimarca di valutare anche la possibilità di ricorrere al lavoro agile.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina i rientri da Paesi esteri.
- N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per la Regione Campania. La seconda Ordinanza rinnova fino al 30 aprile la permanenza in zona rossa per le Regioni Puglia e Valle d'Aosta.
- Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui viene prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che indica il cronoprogramma per la graduale rimozione delle restrizioni, introdotte nei mesi scorsi per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna vaccinale. Il Decreto Legge prevede che le attività già oggetto di anteriori restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati, o da adottare, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in base ai criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
- Approvate dalla Conferenza delle Regioni, in data 28 aprile 2021, le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto delle disposizioni del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021. In continuità con le precedenti linee guida, che si sono dimostrate efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici, è stata mantenuta la precedente impostazione sintetica e di immediata consultazione, suddivisa nei seguenti capitoli: ristorazione e cerimonie, attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei archivi e biblioteche, parchi tematici e di divertimento, circoli culturali e ricreativi, congressi e grandi eventi fieristici.
- N. 3 Ordinanze del Ministero della Salute del 23 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna. La seconda dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 25 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disciplina i rientri da Paesi esteri.
- N. 2 Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha prorogato di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D) oltre a confermare il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe.
- Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che contiene il posticipo di termini legislativi in considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (lavoro agile, validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, controlli radiometrici di cui al D. Lgs. 101/2020)
- N. 2 Ordinanze del Ministero della Salute del 30 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La prima Ordinanza classifica in area rossa la Regione Valle d’Aosta e la seconda porta in area arancione la Regione Sardegna.
- Comunicato sul sito INAIL “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2021 “Attivazione di un piano mirato di prevenzione sulle misure anti-contagio e sulla gestione dei focolai di infezione da COVID-19 negli impianti di macellazione e sezionamento: nota metodologica ad interim. Versione dell'8 aprile 2021” che illustra le modalità di attivazione di un Piano mirato di prevenzione per approfondire le conoscenze sulle condizioni di rischio negli stabilimenti e sensibilizzare i datori di lavoro alla corretta applicazione delle misure anti-contagio.
ANTINCENDIO – Regola tecnica per strutture sanitarie
Decreto del Ministero dell'interno del 29 marzo 2021 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.
Con il Decreto viene approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, valida sia per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sia per quelle di nuova realizzazione.
Modificato il Codice di prevenzione incendi all’allegato 1 del DM del 3 agosto 2015, nella sezione V “Regole tecniche verticali”: viene aggiunto il capitolo “V.11 – Strutture sanitarie” che contiene le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività in oggetto.
PATENTE DI GUIDA – proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14282 del 27 aprile 2021 “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. Omnibus II".
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Riaperture (Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021) che ha provveduto a prorogare lo stato di emergenza, dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, slittano tutti i termini che fanno riferimento a questo termine, che si spostano ai 90 giorni successivi, anche con riferimento alle scadenze di documenti, attestati e patenti relative all’attività di autotrasporto.
ADR – esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 11880 del 6 aprile 2021 “Esami per i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile – D.D. 29 dicembre 2010 (modifiche D.D 04.03.2021). Chiarimenti”.
La Circolare precisa che la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.D. 4 marzo 2021, di modifica del D.D. 29 dicembre 2010, fissata al 01/05/2021, è da intendersi riferita alla data di presentazione della domanda di esame.
Conseguentemente le sessioni di esame già programmate sulla base delle domande pervenute entro la suddetta data, saranno espletate secondo la previgente normativa.
INAIL – Apparecchi di sollevamento persone
Pubblicato da INAIL ""Apparecchi di sollevamento persone. L'accertamento tecnico per la verifica periodica" che rappresenta un archivio dei pareri tecnici elaborati sugli apparecchi di sollevamento materiali, al fine di fornire utili indirizzi che possano rendere più efficace l’attività di verifica periodica, nell’ottica di un miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
INAIL – Recipienti a pressione
Pubblicato da INAIL " Recipienti a pressione. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d. m. 11 aprile 2011" che descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei recipienti a pressione, fornendo le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica e le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.
INAIL –infortuni e malattie professionali in agricoltura
Pubblicati da INAIL l'andamento degli infortuni in agricoltura tra effetti del COVID-19 e innovazioni tecnologiche. Emerge un calo del 19,6% delle denunce registrate nel 2020 rispetto all’anno precedente in questo comparto, che occupa oltre 900mila lavoratori e contribuisce per il 2,2% al valore aggiunto prodotto dall’economia italiana.
INAIL – ambienti confinati e sospetti di inquinamento
Pubblicati da INAIL n. 3 factsheet su ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili:
- "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Aspetti legislativi e caratterizzazione" che raccoglie gli aspetti legislativi attinenti agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili e approfondisce gli aspetti utili alla loro caratterizzazione.
- "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Prodotti di ricerca dell’istituto" che presenta le principali attività di sperimentazione e ricerca svolte dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'INAIL, nell'ambito degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili.
- "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili - Formazione in aula e addestramento in campo" che presenta la prima esperienza formativa e di addestramento in campo per i lavoratori e i rappresentanti del datore di lavoro committente che operano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili, relativa al progetto sperimentale di formazione esperienziale elaborato dal Laboratorio Macchine e Attrezzature di lavoro del Dit dell'INAIL.
INAIL – contagi sul lavoro da Covid-19
I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 marzo sono 165.528, rispetto alle 156.766 infezioni di origine professionale rilevate alla fine di febbraio, l’incremento è di 8.762 casi (+5,6%).
NORME TECNICHE – Sicurezza e resilienza
Norma Tecnica UNI EN ISO 22300:2021
“Sicurezza e resilienza – Vocabolario”
La norma definisce i termini utilizzati nelle norme sulla sicurezza e resilienza. All’interno della norma, tra le tante definizioni, troviamo ad esempio quella riferita al rischio (analisi, propensione, valutazione, gestione, identificazione, criteri di rischio) che rappresenta un evento che avviene naturalmente o è indotto dall’uomo (sia intenzionale sia accidentale) o è causato da tecnologia con un impatto potenziale su un’organizzazione, comunità o società e sull’ambiente da cui dipende.
NORME TECNICHE – concentrazione degli agenti chimici
Norma Tecnica UNI EN 482:2021
“Esposizione nei luoghi di lavoro - Procedure per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici - Requisiti prestazionali di base”
La norma specifica i requisiti prestazionali per le procedure prescritte per la determinazione della concentrazione degli agenti chimici nei luoghi di lavoro, come richiesto da Chemical Agents Directive 98/24/EC. Questi requisiti si applicano a tutti i livelli delle procedure di misura indipendentemente dallo stato fisico dell'agente chimico (gas, vapore, particelle aeriforme), dalle procedure di misura con campionamento e metodo analitico separato, o da strumenti con lettura diretta.
La norma definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misura, quando vengono applicate in condizioni di laboratorio ben definite, necessari a causa della vastità delle condizioni ambientali che si possono incontrare nella pratica.
Norma Tecnica UNI EN 17416:2021
“Vetro per edilizia - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose - Determinazione dell'emissione di prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici”
La norma fornisce regole specifiche per la valutazione dell'emissione di sostanze pericolose da prodotti di vetro nell'atmosfera interna degli edifici, integrando le regole orizzontali fornite dalla EN 16516.
NORME TECNICHE – Vibrazioni
Norma Tecnica UNI EN ISO 7096:2021
“Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore”
La norma specifica un metodo di laboratorio per la misurazione e la valutazione dell'efficacia delle sospensioni del sedile nella riduzione della vibrazione verticale di tutto il corpo trasmessa all'operatore delle macchine movimento terra a frequenze comprese fra 1 Hz e 20 Hz, in conformità alla ISO 10326-1:2016.
Specifica, inoltre, i criteri di accettazione per l'applicazione ai sedili su macchine diverse. È applicabile ai sedili dell'operatore utilizzati su macchine movimento terra come definite nella norma ISO 6165.
NORME TECNICHE – Trasloelevatori
Norma Tecnica UNI EN 528:2021
“Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza per le macchine S/R”
La norma si applica a tutti i tipi di macchine, dette trasloelevatori, comprendenti i mezzi di sollevamento in cui gli spostamenti all’interno ed all’esterno dei corridoi avvengono su rotaie. Sono compresi anche i mezzi di movimentazione laterale per il prelievo e lo stoccaggio di carichi unitari e/o di elementi lunghi quali materiali in barre e/o per il prelievo di ordini o compiti simili, compresa l'attrezzatura di trasferimento fra corridoi.
NORME TECNICHE – Carrelli industriali
Norma Tecnica UNI ISO 21262:2021
“Carrelli industriali - Regole di sicurezza per l'applicazione, il funzionamento e la manutenzione”
La norma fornisce i requisiti di sicurezza per l'applicazione, il funzionamento, la manutenzione, il trasporto, il traino, il montaggio e lo stoccaggio dei carrelli industriali secondo la UNI ISO 5053-1.
NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 13155:2021
“Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico”
La norma specifica i requisiti di sicurezza per le attrezzature amovibili di presa del carico per apparecchi di sollevamento, paranchi e dispositivi di manipolazione del carico a controllo manuale.
NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 13586:2021
“Apparecchi di sollevamento - Accessi”
La norma specifica i requisiti per la progettazione di accessi non motorizzati installati sugli apparecchi di sollevamento.
NORME TECNICHE – Tubazioni industriali metalliche
Norma Tecnica UNI EN 13480-3:2021
“Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo”
La norma specifica le modalità di progettazione e di calcolo per i sistemi di tubazioni industriali metalliche, inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1.
NORME TECNICHE – Funi di acciaio
Norma Tecnica UNI EN 12385-3:2021
“Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 3: Informazioni per l'uso e la manutenzione”
La norma specifica le informazioni per l'uso e la manutenzione delle funi di acciaio che devono essere fornite dal fabbricante della fune o che devono essere incluse nel manuale del fabbricante che accompagna la macchina, la parte dell'attrezzatura o l'installazione di cui la fune di acciaio è parte.
NORME TECNICHE – Sistemi di refrigerazione e pompe di calore
Norma Tecnica UNI EN 378-1:2021
“Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione”
Norma Tecnica UNI EN 378-3:2021
“Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone”
Le norme specificano rispettivamente:
- i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigeranti
- i requisiti del sito per la quanto riguarda la sicurezza, che potrebbe essere richiesta a causa di, ma non direttamente correlata con il sistema di refrigerazione e i materiali accessori.
NORME TECNICHE – attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili
Norma Tecnica UNI CEN/TS 17606:2021
“Installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, a integrazione di norme esistenti”
La specifica tecnica fornisce informazioni tecniche per l'installazione di attrezzature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore contenenti refrigeranti infiammabili, in particolare della classe A3, a integrazione di norme esistenti.
Sono esclusi dallo scopo i refrigeranti appartenenti alla classe di tossicità B.
NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno
Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-1:2021
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni”
La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per ridurre i rischi derivanti durante il funzionamento, la regolazione, la manutenzione, il trasporto, il montaggio, lo smantellamento, la disattivazione e la demolizione, relativi alle macchine per la lavorazione del legno in grado di utilizzare la produzione continua. Tali requisiti e misure di sicurezza sono quelli comuni alla maggior parte delle macchine, quando sono utilizzate come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, è stato considerato anche un utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile.
NORME TECNICHE – Autobetoniere
Norma Tecnica UNI EN 12609:2021
“Autobetoniere - Requisiti di sicurezza”
La norma specifica i requisiti di sicurezza per le autobetoniere. Essa tratta inoltre anche l'interfaccia tra l'unità di miscelazione e l'autocarro o il rimorchio (ma non l'autocarro o il rimorchio stesso).
La norma non include i requisiti che sono trattati dalle direttive relative alla costruzione dei veicoli o dai regolamenti stradali nazionali
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