AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2017
10/06/2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA APRILE 2017

AMBIENTE

 

ADR – deroghe relative al trasporto interno di merci pericolose

Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione del 7 aprile 2017, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Modificati l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, gli allegati contengono gli elenchi delle deroghe nazionali all’ADR e al RID che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche.

Le novità riguardano l’inserimento negli allegati di nuove deroghe e alcune modifiche a deroghe nazionali già autorizzate.

 

AEE RAEE – metodologie comuni per il calcolo delle quantità

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro.

Dettando parametri e definizioni comuni, l’UE cerca di garantire condizioni uniformi per tali calcoli conformemente alla direttiva del 2012. La direttiva, stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Il regolamento entra in vigore il 9 maggio 2017.

 

REACH – modifiche per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea

Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione.

Il Regolamento sostituisce il punto 8.3 dell’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 con i punti 8.3 (Sensibilizzazione cutanea), 8.3.1 (Sensibilizzazione cutanea, in vitro/in chemico) e 8.3.2 (Sensibilizzazione cutanea, in vivo), inoltre viene abrogato il Regolamento (UE) n. 2016/1688 che tratta lo stesso argomento.

In sintesi viene eliminato l’obbligo di sperimentare “in vivo” sugli animali la sensibilizzazione cutanea delle sostanze chimiche, qualora i metodi di prova alternativi convalidati “in chemico/in vitro” siano applicabili per la sostanza in oggetto.

Il regolamento entra in vigore dal 10 maggio 2017 ma si applica a decorrere dal 11 ottobre 2016.

 

REACH – modifiche per quanto riguarda i metodi di prova

Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione del 14 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

La modifica effettuata per includere in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall’OCSE al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione. Contiene un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell'ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per valutare il destino e il comportamento ambientale, quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana. Sono inoltre stati eliminati sei metodi di prova.

 

TUTELA ACQUE – informazioni su incidenti gravi per impianti in mare nel settore degli idrocarburi

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri.

La rettifica introduce lievi modiche al Regolamento e ripropone i modelli da utilizzare per la condivisione delle informazioni.

 

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – inquinamento acustico

Decreto Legislativo n. 41 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

Il Decreto definisce la figura del tecnico in acustica ambientale, al quale occorrerà una laurea a indirizzo tecnico e non più il solo diploma. L’elenco dei tecnici sarà redatto dal ministero dell’ambiente e non più dalle regioni.

Razionalizza la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari e poste in commercio nella distribuzione di dettaglio, affidando la responsabilità in materia agli importatori presenti sul territorio comunitario, colmando così un vuoto normativo e garantendo maggiore sicurezza all’utenza.

Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione.

Viene rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.

Il Decreto entra in vigore il 19 aprile 2017.

 

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – inquinamento acustico

Decreto Legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

Il Decreto armonizza, la normativa nazionale con l’obiettivo specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale, operando una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione ed assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.

Viene rivista l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione.

Viene prevista una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

Il Decreto entra in vigore il 19 aprile 2017.

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA – qualità nelle stazioni di misurazione

Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2017 “Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura”.

Nell’allegato al Decreto vengono individuate, ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.lgs. n. 155/201, le procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente nelle stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali di cui all'art. 5 di tale decreto legislativo.

E’ affidato a ISPRA il compito di adottare apposite Linee Guida per individuare i criteri volti a garantire l’applicazione delle suddette procedure su base omogenea su tutto il territorio nazionale.

 

RIFIUTI – trattamento per smaltimento in discarica

Circolare Ministeriale n. 5672 del 21 aprile 2017 “applicazione delle linee guida ISPRA n. 145/2016 recanti Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221".

La Circolare definisce che i “Criteri tecnici” definiti da ISPRA riguardano, in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare, esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare.

Inoltre i “Criteri tecnici”, per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante un Decreto Ministeriale.

Sarà dunque cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 36/2003, che, tra l'altro, abbia modo di disciplinare, alla luce dei “Criteri tecnici” elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati.

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA – biocarburanti

Decreto Legislativo n. 51 del 21 marzo 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Novità introdotte dal Decreto :

  • nuove modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione, nonché dell'obbligo di riduzione, entro il 2020, delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita
  • la previsione di ulteriori precisazioni con riferimento agli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati membri
  • la previsione della possibilità di conteggiare i biocarburanti ad uso aviazione (finora esclusi dal campo di applicazione della normativa di settore), ai fini del raggiungimento dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell'elettricità fornita
  • l'introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare, ai fini dell'obiettivo di utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi energetici nel settore dei trasporti.

Il Decreto entra in vigore il 12 maggio 2017.

 

ACQUE – integrazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 360 del 22 marzo 2017 “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.lgs. 152/2006) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un comma all'art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017”.

Aggiunto un nuovo comma 9 all'art. 11 "Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose", così formulato:

9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile.

 

ALBO GESTORI AMBIENTALI – rinnovo iscrizioni fuori tempo

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 413 del 6 aprile 2017 in cui si specifica che, come previsto dall’art. 22, comma 2, del DM n. 120 del 3 giugno 2014, la domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione.

Quindi si ritiene che le domande di rinnovo dell'iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.

Tuttavia si fa presente che, ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell'iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione.

La conseguenza sarà che, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto dell'iscrizione non potranno essere svolte.

 

EMISSION TRADING – rilascio quote

Comitato Emission Trading, Delibera 42/2017 “Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2017 agli impianti di cui all’allegato D della deliberazione 34/2017 per cui non esiste un effetto potenziale sull’assegnazione”. In allegato A, n. 294 impianti.

 

EMISSION TRADING – rettifica

Comitato Emission Trading, Delibera 43/2017 “Rettifica del dato emissivo calcolato sulla base del potere calorifico inferiore (PCI) del gas naturale di cui ai comunicati n.1, 2 e 3 del 2017”.

Autorizzazione alla correzione del dato emissivo all’Amministratore del Registro delle emissioni, già inserito sul registro per gli impianti di cui all’allegato 1, al fine di conformarlo al dato del Potere Calorifico Inferiore (PCI) come rettificato dal precedente comunicato n. 1/2017.

 

RIFIUTI – sentenza sul tema miscelazione

Sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 2017, n. 75 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (green economy) che introduce il comma 3 bis nell'art.187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) del D.lgs. 152/2006. Il comma sottrae all’autorizzazione e alle prescrizioni ad essa connesse la miscelazione di rifiuti con uguali caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi, che invece è assoggettata ad autorizzazione dall’art. 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

La sentenza sancisce il principio secondo cui anche le miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ossia quelle fra rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quelle fra rifiuti non pericolosi, devono comunque essere autorizzate dalle autorità competenti.

 

VIA / VAS / AIA – linee guida per la Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario

Pubblicazione dell’ISPRA “Linee guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA e AIA)”.

Il documento nasce dall’esigenza di dotare gli operatori che si occupano della valutazione della componente salute pubblica, di uno strumento conoscitivo e metodologico finalizzato al supporto delle attività di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) da sviluppare in tali contesti operativi.

 

VIA – linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario

Pubblicazione dell’ISS che rappresenta la prima versione di linee guida per svolgere una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), relativa ai grandi impianti di combustione e comunque a tutti gli impianti di cui al punto 1) e 2) dell’Allegato II del DL.vo 152/2006, nell’ambito di quanto stabilito dalla Legge 221 del 2015 che detta norme in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

La VIS affianca la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) con l’obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti di un’opera sul territorio, in un’ottica prospettica; è quindi uno strumento preventivo a supporto dei processi decisionali.

Obiettivi principali della VIS :

  • tutelare la salute, integrando conoscenze e competenze in maniera multidisciplinare
  • definire in maniera trasparente procedure e metodi per la stima degli effetti potenziali sulla salute di una popolazione
  • valutare in modo sistematico diverse fonti di dati e metodi analitici, includendo i contributi degli stakeholder
  • identificare e classificare gli impatti positivi e negativi e proporre interventi per la loro prevenzione e riduzione
  • produrre una base di informazioni sullo stato di salute della popolazione locale e dell’ambiente attraverso lo sviluppo di indicatori sanitari e misurazioni ambientali per il monitoraggio
  • identificare le migliori soluzioni e realistiche raccomandazioni per il monitoraggio e la gestione degli effetti attesi
  • includere una forma di partecipazione degli stakeholder e interagire con le figure amministrative e politiche ai fini della migliore definizione del progetto e delle raccomandazioni.

In analogia con la VIA, la VIS dovrà considerare l’insieme degli effetti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione dell’opera può indurre sulla salute di una popolazione. Per le opere soggette a VIS, incluse nell’attuale legge, sono considerati diretti gli impatti sulla salute determinati dall’esposizione della popolazione agli inquinanti prodotti e/o emessi dovuti alla realizzazione e funzionamento dell’opera, mentre sono considerati indiretti gli impatti sulla salute determinati dall’influenza che l’opera potrà produrre sul territorio.

 

VAS – nuove linee guida

Pubblicazione dell’ISPRA “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS”.

Le Linee guida forniscono indicazioni metodologiche e operative per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali pertinenti a piani o programmi di diversi settori e scale territoriali nell’ambito dell’analisi del contesto ambientale interessato dal piano o programma.

 

BONIFICA SITI CONTAMINATI – scheda informativa

Online la scheda informativa di ARPAT "Bonifiche" dove viene illustrato da chi e come deve essere attivato il procedimento di bonifica e quali siano le sue fasi secondo la legislazione italiana e regionale.

La pubblicazione "Bonifiche" di ARPAT vuole spiegare anche ai non addetti ai lavori quali cause possano condurre ad un procedimento di bonifica di un sito ritenuto inquinato e quali siano gli step previsti dalla normativa italiana e regionale.

 

 

 

SICUREZZA

 

 

ELETTROMAGNETISMO – catasto nazionale sorgenti radioelettriche

Decreto del Ministero dell'ambiente del 31 marzo 2017 “Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni”.

Il Decreto definisce la modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, per il passaggio dei dati dai catasti regionali al catasto nazionale.

Sono comprese, ai sensi del DM 13 febbraio 2014, le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori. Sono esclusi gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia, le cui modalità di inserimento dei dati nel catasto nazionale sono stabilite con specifici decreti.

 

INAIL – rischio elettrico nei locali medici

Pubblicazione INAIL "Impianti elettrici nei locali medici: verifiche" che presenta le disposizioni legislative e normative, alcune indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici e indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

Nei locali medici in oggetto, la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti si aggiunge a quella dei lavoratori. Ed i pazienti, a causa del loro stato e della presenza di elettrodi all'interno o a contatto con il corpo, sono soggetti a pericoli anche quando si hanno valori dei parametri elettrici che per un essere umano in condizioni normali non rappresentano un pericolo.

 

INAIL – ponteggi metallici

Pubblicazione INAIL relativa ai ponteggi metallici fissi di facciata.

Il volume ha come finalità quella di individuare una metodologia sperimentale che consenta la caratterizzazione dei nodi strutturali, sia in termini di rigidezza, che di resistenza, come previsto dalla UNI EN 12810-2 e dalla UNI EN 12811-3.

 

INAIL – rischio nelle attività di scavo

Aggiornata la pubblicazione INAIL "Riduzione del rischio nelle attività di scavo" rivolto a datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti.

Dopo una disamina delle principali caratteristiche dei terreni, dei problemi di instabilità, dei fattori organizzativi e ambientali, nonché delle possibili dinamiche infortunistiche, l'opuscolo riporta pratiche soluzioni organizzative e istruzioni tecniche.

Sono riportati due nuovi capitoli riguardanti aspetti importanti e spesso sottovalutati, quali la sicurezza del cantiere stradale e i rischi di natura elettrica nelle attività di scavo.

 

INAIL – sistemi di comando delle macchine

Pubblicazione INAIL "I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2".

Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine.

Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.

 

MICROCLIMA – effetti del caldo nei cantieri edili

Sul portale agenti fisici (PAF) è disponibile il documento: “Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute prodotto dal comitato regionale di coordinamento ex art. 7 d. lgs. 81/08 – Regione Toscana” che fornisce un contributo alle imprese, a tutti i soggetti della prevenzione ed ai lavoratori per valutare il rischio conseguente ad esposizione ad alte temperature nei cantieri edili e per adottare conseguenti misure di prevenzione.

La corretta applicazione delle misure indicate nel documento costituisce quindi una delle possibili modalità (in questo caso validata preventivamente dagli organi di vigilanza) per adempiere agli obblighi di legge relativamente al rischio alte temperature nei cantieri edili.

 

NORMA TECNICA – dpi - Norma Tecnica UNI EN 207:2017 “Equipaggiamento di protezione personale degli occhi”.

La norma si applica ai protettori dell'occhio utilizzati per la protezione contro l'esposizione accidentale alle radiazioni laser come definite nella CEI EN 60825-1 nel campo spettrale da 180 nm (0,18 µm) a 1 000 µm. e definisce i requisiti, i metodi di prova e la marcatura. Nell'appendice B è riportata una guida per la scelta e l'uso. La norma non si applica ai protettori per esposizione intenzionale a radiazione laser.

 

NORMA TECNICA – classificazione al fuoco - Norme Tecniche UNI EN 13501-2:2016 "Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione" e UNI EN 13501-4:2016 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 4: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei componenti dei sistemi di controllo del fumo”.

La prima norma specifica il procedimento per la classificazione dei componenti dei sistemi di controllo del fumo in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

La seconda norma specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

 

NORMA TECNICA – antincendio - Norme Tecniche UNI EN 28 aprile 2017, n. 12101-1 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore”.

La norma si applica agli evacuatori naturali di fumo e calore (SENFC) come componenti in sistemi per il controllo di fumo e calore. La norma specifica i requisiti e indica metodi di prova per evacuatori naturali di fumo e calore destinati all'installazione negli edifici come componenti in sistemi per il controllo di fumo e calore.

 

 

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