AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2024
12/09/2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2024

AMBIENTE

PFAS – Linee guida per il monitoraggio nelle acque potabili
Comunicazione (UE) 7 agosto 2024, n. 4910. Linee guida tecniche sui metodi d’analisi per il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano.

Vengono stabilite le linee guida tecniche sui metodi di analisi da utilizzarsi per la misurazione delle PFAS nelle acque destinate al consumo umano, per i parametri “PFAS – totale” e “somma di PFAS”. Le linee guida hanno l’obiettivo di accelerare il monitoraggio delle PFAS e permettere di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva (UE) n.2020/2184 (Direttiva Acqua Potabile), la quale ha stabilito specifici valori limite che gli Stati membri devono garantire vengano soddisfatti entro il 12 gennaio 2026.

Ricordiamo che l’Italia ha emanato, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, il Decreto n.18/2023, in vigore dal 21 marzo 2023.

BIOCARBURANTI – nuove materie prime per la produzione
Direttiva CEE/CEEA/CE 14 marzo 2024, n. 1405. Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas.

Con l’obiettivo di aumentare la quota di energie rinnovabili, l’Unione include una nuova serie di materie utili per la produzione di biocarburanti e biogas, tra cui troviamo oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica, metanolo grezzo proveniente dalla produzione di pasta di legno, cianobatteri ed acque reflue comunali.

In vigore dal 6 giugno 2024.

ACQUE RIUTILIZZO – documento tecnico SNPA
Pubblicazioni tecniche SNPA 2024 – ISBN 978-88-448-1223-2. Il riutilizzo delle acque reflue urbane da impianti di depurazione urbani: ricognizione sui controlli e quadro conoscitivo nazionale.

È stato pubblicato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) il rapporto sul riutilizzo delle acque reflue urbane, con l’obiettivo di illustrare il quadro normativo di riferimento sul tema a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, con focus particolare relativamente al riutilizzo in agricoltura. Sono inoltre oggetto di trattazione i protocolli operativi per il controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane destinate al riutilizzo presenti a livello nazionale, con analisi di alcuni casi studio di diverse regioni.

VALUTAZIONI AMBIENTALI – linee guida per i data center
Decreto Ministeriale 2 agosto 2024, n. 257. Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center.

I data center (infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione di risorse informatiche), in base alle stime dell’UE, rappresentano attualmente quasi il 3% della domanda di elettricità dell’Unione: nel Decreto n.257/2024 vengono definiti gli aspetti da tenere in considerazione nel processo di elaborazione di progetti di data center soggetti a valutazione ambientale, sotto forma di linee guida che descrivono le metodologie applicabili e chiariscono le modalità di adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Le linee guida si focalizzano nello specifico sulle istanze relative ai data center assistiti da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore complessivamente a 50 MWt (che comportano l’assoggettamento all’Autorizzazione Integrata Ambientale).

SOSTANZE PERICOLOSE – Protocollo d’intesa per la dismissione dell’amalgama dentale
Protocollo d'intesa 08 agosto 2024 - Progressiva dismissione dell'uso dell'amalgama dentale in ambito odontostomatologico.

Il Ministero della salute, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e una serie di ulteriori attori coinvolti sul tema hanno elaborato un Protocollo d’intesa per garantire la progressiva dismissione dell’uso dell’amalgama dentale in ambito odontostomatologico (con obiettivo di completa eliminazione entro il 31 dicembre 2024), in accordo con quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2017/852, come modificato dal Regolamento (UE) n.2024/1849.

VARIE – conversione in legge Decreto materie prime critiche
Legge 8 agosto 2024, n. 115. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

È stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto n. 84/2024, che definisce misure per l’attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2024/1252, in relazione all’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche “strategiche”, per il loro ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica, con l’obiettivo di assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti di estrazione di carattere strategico.

Sono state introdotte modifiche nel merito della razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico (tra cui il posticipo al 31 dicembre 2024 del termine entro cui i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 10 kW in esercizio dal 2006 al 2012 possono comunicare al Gestore dei servizi energetici la scelta di partecipare ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE ed inviare la relativa documentazione), dell’export dei rottami metallici che richiede notifica preventiva (con allungamento dell’elenco delle tipologie ricomprese nelle disposizioni) e delle disposizioni per l’approvvigionamento urgente di materie produttive necessarie alle filiere del Made in Italy.

Secondo la Legge di conversione, il nuovo Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche dovrà, tra gli altri compiti, predisporre ogni tre anni un Piano Nazionale delle materie prime critiche; ISPRA, invece, avrà il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione (mappatura dei minerali, campagne geotermiche, indagini geognostiche) e vigilare sui progetti di ricerca/estrazione/trasformazione/riciclaggio strategici.

In vigore dal 14 agosto 2024.

EMISSIONI INDUSTRIALI – conversione in legge Decreto n. 89/2024
Legge 8 agosto 2024, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

È stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto n. 89/2024. Viene confermata l’istituzione del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS), attività considerate strategiche per la politica energetica nazionale ed europea nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Comitato dovrà, tra gli altri compiti, occuparsi di individuare le aree idonee per lo stoccaggio di anidride carbonica, esaminare le istanze ai fini di assegnazione delle licenze di esplorazione, approvare i piani di monitoraggio.

In vigore dal 21 agosto 2024.

CAM – interventi edilizi
Decreto Ministeriale 5 agosto 2024. Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".

Viene modificato il Decreto n. 256/2022, che contiene i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono rispettare quando affidano i servizi di progettazione e i lavori per interventi edilizi. La modifica riguarda le specifiche tecniche per gli isolanti termici e acustici, dove il contenuto minimo di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotti per la voce “vetro cellulare” passa dal 60% al 50%.

In vigore dal 23 agosto 2024.

CAM – infrastrutture stradali
Decreto Ministeriale 5 agosto 2024. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

Vengono adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi, da seguire da parte delle stazioni appaltanti, per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale. Nel documento sono inclusi i criteri relativi al progetto (come la sostenibilità ambientale), ai prodotti da costruzione (ad es. il contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo) e al cantiere.

In vigore dal 21 dicembre 2024.

CAM – sistemi edifici-impianti
Decreto Ministeriale 12 agosto 2024. Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

Adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi relativi all’affidamento integrato dei contratti a prestazione energetica di servizi energetici (servizio elettrico e termico) per i sistemi edifici-impianti (sistema complesso, nel quale si sommano tutti gli effetti fisici determinati dall’interazione dello stesso con l’ambiente esterno mediante flussi di materia ed energia, caratterizzato da diverse parti interdipendenti tra di loro e le cui interazioni ed interconnessioni ne determinano le prestazioni energetiche). Nella definizione della documentazione di gara dovranno dunque essere inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai nuovi CAM. Obiettivo generale è contribuire all’efficientamento energetico dei servizi energetici per edifici, sistemi tecnici per l’edilizia e tutti gli altri impianti oggetto di contratti a prestazione energetica.

In vigore dal 27 dicembre 2024.

BIOCARBURANTI – nuove disposizioni sulla certificazione
Decreto Ministeriale 7 agosto 2024 n.294. Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato.

Il Decreto aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019 (Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi), ai sensi dall'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) ed introduce nuove disposizioni relative a:
- il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, con relative modalità di funzionamento e procedure;
- l’adesione ai sistemi di certificazione per i Rfnbo (carburanti rinnovabili di origine non biologica) e Rcf (carburanti da carbonio riciclato);
- idrogeno da fonte biologica.

In vigore dal 27 agosto 2024.

AEE/SOSTANZE PERICOLOSE – esenzione per cadmio e piombo
Decreto Ministeriale 20 giugno 2024. Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

Con la modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27/2014, in recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/232, viene prevista una deroga al divieto di utilizzo di cadmio e piombo nel PVC recuperato utilizzato per finestre e porte elettriche ed elettroniche, a condizione che la concentrazione in peso non superi lo 0,1% per il cadmio e l’1,5% per il piombo. La decisione di approvare l’uso di PVC recuperato, seppur contenente cadmio e piombo, deriva dalle considerazioni nel merito del suo minore impatto, in termini di energia e risorse per la produzione, rispetto al PVC vergine.

L’esenzione è valida dal 1° agosto 2024 e fino al 28 maggio 2028.

BIOCARBURANTI – recepimento della Direttiva UE n. 2024/1405 sulle materie prime per la produzione
Decreto 8 agosto 2024. Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting.

Vengono aggiunte nuove materie prime all’elenco di quelle utilizzabili per la produzione di biocarburanti e biogas nel settore dei trasporti, contenute nell’allegato VIII del D.Lgs. n.199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), in recepimento della Direttiva (UE) n.2024/1405.

In vigore dal 23 agosto 2024.

MOBILITY MANAGEMENT – indirizzi operativi per i Mobility Manager d’Area
Indirizzi operativi per le attività dei Mobility Manager d'Area - Documento redatto nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico sul mobility management di cui al Decreto Ministeriale n.231 del 22 luglio 2022.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha redatto un documento tecnico che riporta gli indirizzi operativi per i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Mobility Manager d’Area (figura inserita internamente alle Pubbliche Amministrazioni, tra il personale in ruolo del Comune, che affianca il Mobility Manager delle aziende con sede in territorio comunale), con indicazione delle attività ad essi assegnate e supporto per il loro svolgimento.

VARIE – indirizzi operativi per la redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile
Indirizzi operativi per la redazione del piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) per i comuni dai 50.000 ai 100.000 abitanti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha elaborato un documento, rivolto ai Comuni con popolazione compresa tra i 50.000 e i 100.000 abitanti non ricompresi nel territorio di città metropolitane e alle città individuate quali nodi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, con gli indirizzi operativi per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), strumenti di pianificazione strategica elaborati per affrontare le sfide della mobilità urbana di persone e merci, conciliando la lotta all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale, in un orizzonte temporale decennale.

VARIE – Regione Lombardia. Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale
Legge Regionale 8 agosto 2024, n. 15. Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.

La nuova legge regionale lombarda n.15/2024 cerca di disciplinare i processi di pianificazione territoriale per la localizzazione di insediamenti logistici con rilevanza sovracomunale (superficie operativa superiore a tre ettari, inclusi magazzini, uffici e piazzali), in modo tale da gestire gli effetti sul territorio, anche dal punto di vista ambientale, di questa tipologia di insediamenti. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta Regionale dovrà stabilire i criteri con cui le Province e la Città metropolitana di Milano, entro i successivi 12 mesi, dovranno definire gli ambiti territoriali idonei per la localizzazione di tali insediamenti.

In vigore dal 13 agosto 2024.

RADIAZIONI IONIZZANTI – Regione Veneto. Approvazione Programma regionale di controllo delle sostanze radioattive nelle acque potabili
Deliberazione della Giunta Regionale n. 974 del 27 agosto 2024. Approvazione del Programma regionale di Controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano (PdC-3) - Biennio 2023-2024. DGR 20 maggio 2022, n. 581.

È stato approvato il terzo Programma regionale di Controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano (PdC-3) per il biennio 2023-2024, finalizzato a garantire il rispetto dei valori di parametro definiti dal D.Lgs. n. 28/2016 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano).

BIOCARBURANTI – Regione Veneto. Autorizzazioni per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano
Deliberazione della Giunta Regionale n. 958 del 13 agosto 2024. Determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano. L.R. n. 11/2001, art. 42.

Vengono deliberate modalità organizzative in relazione all’adozione del provvedimento finale di modifica, integrazione, voltura e subentro del titolo abilitativo delle autorizzazioni di competenza regionale rilasciate per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano. La responsabilità dell’adozione del provvedimento è in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, così come la responsabilità di assumere i provvedimenti di messa in pristino dei luoghi una volta cessata l’attività di produzione e ad emanare sanzioni amministrative.

VARIE – Regione Veneto. Territorio di applicazione del progetto MoVe-In
Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 238 del 02 agosto 2024. Approvazione della revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In (limitazione al traffico dei veicoli più inquinanti) in esecuzione del decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 230 del 20.11.2023.

È stata approvata la revisione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In (prevista annualmente a partire dal 1° ottobre 2024), in ragione dell'aggiornamento delle adesioni da parte dei Comuni.

RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO – Provincia di Verona. Piano di azione per assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/
Delibera del Presidente n.90 del 05/08/2024. Adozione del Piano di azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno per il quinquennio 2024-2028, ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" – quarta fase.

Con deliberazione n. 64 del 17 giugno 2024, la Provincia di Verona ha adottato la mappatura acustica per le strade provinciali con flussi di traffico superiore ai 3.000.000 veicoli/anno. Viene dunque ora adottato il Piano d’Azione per gli assi stradali provinciali con flusso di traffico superiore a 3.000.000 di veicoli/anno, elaborato sulla base di tale mappatura acustica.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI ISO/PAS 1 agosto 2024, n. 1996-3
Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 3: Metodo oggettivo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi e per la correzione del LAeq.

Il presente metodo categorizza in maniera oggettiva le sorgenti tramite la determinazione della rilevanza del suono impulsivo, con l'obiettivo di correlarla alla risposta della comunità. Tale metodo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi è inteso per sorgenti non identificate come colpi da arma da fuoco o suoni impulsivi ad alta energia. Tipicamente produce correzioni nell'intervallo da 0,0 dB a 9,0 dB.

NORME TECNICHE – Luce e illuminazione
Norma Tecnica UNI EN 1 agosto 2024, n. 12665
Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici.

La norma definisce i termini fondamentali e le definizioni da utilizzare in tutte le applicazioni illuminotecniche. Definisce inoltre un quadro di riferimento per le specifiche dei requisiti illuminotecnici, fornendo dettagli sugli aspetti da considerare nella definizione di tali requisiti.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 8 agosto 2024, n. 5114-1
Acustica - Determinazione delle incertezze associate alle misure di emissione sonora - Parte 1: Livelli di potenza sonora determinati da misure di pressione sonora.

La norma fornisce indicazioni sulla determinazione delle incertezze di misura dei livelli di potenza sonora determinati secondo la ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 3747 o secondo un codice di prova del rumore basato su una di queste norme di misura.

NORME TECNICHE – Radiazioni ionizzanti
Norma Tecnica UNI EN ISO 8 agosto 2024, n. 18589-2
Misurazione della radioattività nell'ambiente - Suolo - Parte 2: Guida per la selezione della strategia di campionamento, il campionamento e il pre-trattamento dei campioni.

La norma specifica i requisiti generali, basati sulle norme ISO 11074 e ISO/IEC 17025, per tutte le fasi di pianificazione (studio a tavolino e ricognizione dell'area) del campionamento e della preparazione dei campioni per le misure. Include la selezione della strategia di campionamento, lo schema del piano di campionamento, la presentazione generale dei metodi e delle attrezzature di campionamento nonché la metodologia di pre-trattamento dei campioni adattato alle misure dei radionuclidi nel suolo includendo materiali granulari di origine naturale che contengono NORM o radionuclidi artificiali, come fango, sedimento, detriti di materiale da costruzione, rifiuti solidi di diverso tipo e materiali naturalmente radioattivi tecnologicamente potenziati (TE-NORM) (da miniere, combustione del carbone, produzione di fertilizzanti fosfatici).

SICUREZZA

ANTINCENDIO – criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature – aggiornamento Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, indica che per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi, essi dovranno essere eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto. La norma tecnica di riferimento conferisce presunzione di conformità, gli interventi potranno essere attuati anche tramite i modelli di gestione di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008.

Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata la Norma Tecnica UNI 9994-1:2024 “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.

La norma tecnica, revisione della precedente del 2013, prescrive i criteri che guidano il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, per garantirne l’efficienza.

La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D. Non si applica alle attività di installazione degli estintori d’incendio.

Le principali novità della norma riguardano la periodicità massima per gli interventi di revisione e collaudo degli estintori, indicati nelle seguenti tabelle:

Tipologia estintore
Periodicità revisione UNI 9994-1:2013
Nuova periodicità revisione UNI 9994-1:2024
Polvere (tutte le tipologie)
36 mesi
60 mesi
Acqua serbatoio plastificato a pressione permanente
48 mesi
60 mesi
Acqua serbatoio inox a pressione permanente
48 mesi
60 mesi
Acqua serbatoio plastificato a pressione ausiliaria
48 mesi
60 mesi
Acqua serbatoio inox a pressione ausiliaria
48 mesi
60 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione permanente
48 mesi
60 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione permanente
48 mesi
60 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione ausiliaria
48 mesi
60 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione ausiliaria
48 mesi
60 mesi

Rispetto alla precedente norma, non cambia, invece, la periodicità della revisione degli estintori a biossido di carbonio – CO2 (60 mesi) e idrocarburi alogenati (72 mesi).

Tipologia estintore
Periodicità collaudo UNI 9994-1:2013
Nuova Periodicità collaudo
UNI 9994-1:2024
Polvere (tutte le tipologie)
144 mesi
120 mesi
Idrocarburi alogenati (tutte le tipologie)
144 mesi
120 mesi
Acqua serbatoio plastificato a pressione permanente
96 mesi
72 mesi
Acqua serbatoio inox a pressione permanente
144 mesi
120 mesi
Acqua serbatoio plastificato a pressione ausiliaria
96 mesi
72 mesi
Acqua serbatoio inox a pressione ausiliaria
144 mesi
120 mesi
Idrico/schiuma miscelato serbatoio inox pressione permanente
144 mesi
120 mesi
Idrico/schiuma miscelato serbatoio inox pressione ausiliaria
144 mesi
120 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione permanente
96 mesi
72 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione permanente
144 mesi
120 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio plastificato pressione ausiliaria
96 mesi
72 mesi
Idrico/schiuma cartuccia serbatoio inox pressione ausiliaria
144 mesi
120 mesi

Le nuove tempistiche di revisione e collaudo degli estintori valgono per le manutenzioni effettuate a partire dall’agosto 2024 sia sugli estintori già presenti, sia su quelli prodotti e installati dopo il 25 luglio 2024.

Secondo le norme vigenti (DM 1° settembre 2021), il datore di lavoro deve garantire che le attrezzature antincendio e quindi anche gli estintori presenti in azienda siano sottoposti a regolare manutenzione, affinché siano sempre efficienti nel caso di emergenza per rischio incendio.

La manutenzione degli estintori avviene ad opera di tecnici specializzati e abilitati, esterni all'azienda e in possesso delle attrezzature idonee.

All'interno dell'impresa va comunque prevista una persona responsabile del programma di manutenzione e delle ispezioni eseguite, che vanno riportate in un apposito registro (quest'ultimo va sempre messo a disposizione dell'autorità competente e del manutentore stesso).

La manutenzione degli estintori, secondo quanto previsto dalla norma, si compone delle seguenti sei tipologie di attività:

RADIAZIONI IONIZZANTI – modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università e della Ricerca, n. 362 del 23 luglio 2024 recante modifiche al D.M. 4 maggio 2022 in tema di modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il Decreto introduce le seguenti principali modifiche:
- iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati: sono state aggiornate le modalità di iscrizione per i medici autorizzati a sorvegliare la salute dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
- formazione e aggiornamento professionale: sono stati definiti nuovi requisiti per la formazione e l’aggiornamento professionale dei medici autorizzati;
- sorveglianza sanitaria: sono state introdotte nuove disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

ATTREZZATURE DI LAVORO – cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 73 del 2 agosto 2024 “cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”.

Adottato con il Decreto il cinquantaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

ORGANIZZAZIONE GENERALE SICUREZZA - Decreto “Semplificazione” dei controlli alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro - prime indicazioni operative dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, le prime indicazioni operative relativamente all’applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 103/2024, in materia di “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.

Di seguito le principali indicazioni operative dell’INL:
- L’art. 2: introduce alcune disposizioni finalizzate ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi, tuttavia non ancora effettivamente operative.

- L’art. 3 del decreto istituisce, ai fini della programmazione dei controlli, un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria”, riferito ad alcuni ambiti omogenei, tra cui quello della sicurezza dei lavoratori ma anche, ad esempio, quello della protezione ambientale, della igiene e salute pubblica e della sicurezza pubblica. Rispetto a ciascun ambito l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) (art. 4, L. n. 317/1986) elabora, sulla base di alcuni parametri (ad es. esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e settore economico in cui opera il soggetto controllato) norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso “al quale è associabile un Report certificativo”.

- L’art. 4 del decreto, sebbene non immediatamente operativo, appare comunque di particolare interesse per l’INL, in quanto fornisce importanti indicazioni ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza. La disposizione stabilisce infatti che, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.

- L’art. 5 del decreto introduce alcuni principi informatori sui controlli alle imprese di interesse per l’INL. La disposizione rimette a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ finalizzate ad agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i quali dovranno fondarsi sul principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché su quelli della “efficacia, efficienza e proporzionalità”, minimizzando le richieste documentali “secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato”. Trattasi di principi che già guidano anche l’azione ispettiva dell’INL che, non a caso, in passato aveva dato indicazioni in tal senso. L’art. 5 prevede, inoltre, che “non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta”. Tale ultima disposizione richiede, quindi, un più attento e capillare coordinamento con le altre amministrazioni che operano controlli in materia di lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento ad INPS, INAIL e Guardia di Finanza, per quanto concerne le verifiche in materia di lavoro sommerso.

- L’art. 6 del decreto è quello che più impatta sulle attività di controllo di competenza dell’INL. Si prevede anzitutto che “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. La diffida amministrativa, così come definita all’art. 1 del decreto, troverà dunque applicazione nelle ipotesi in cui si rinvengano tutti i presupposti normativi. Si rimanda alla lettura integrale della Nota per quanto riguarda gli aspetti del campo di applicazione ed al procedimento della diffida amministrativa. L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

INAIL – sostanze chimiche sensibilizzanti
Pubblicata la scheda “Sostanze chimiche sensibilizzanti”. Secondo la normativa europea un agente chimico viene classificato come “sensibilizzante” nel caso in cui risponda a specifici criteri definiti nel regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP). In particolare, viene classificato come “sensibilizzante respiratorio” (cat. 1) se c’è evidenza, nell’essere umano, della possibilità di indurre una specifica ipersensibilità respiratoria oppure in presenza di risultati positivi da appropriati test su animali.

Analogamente, si classifica come “sensibilizzante per la cute” (cat. 1) se c’è evidenza che la sostanza possa causare nell’essere umano una sensibilizzazione per contatto cutaneo oppure se ci sono risultati positivi da appropriati test sull’animale.

L’attenzione al rischio legato all’esposizione ai sensibilizzanti chimici è andata crescendo negli ultimi anni, in Europa si è stimato che circa 5 milioni di persone siano sensibilizzate a diverse sostanze, in particolare per contatto con articoli tessili o di cuoio.

Per quanto riguarda gli effetti sulla pelle e partendo dall’inventario delle classificazioni ed etichettature, più di 14.000 sostanze, di cui oltre 1.000 in classificazione armonizzata, hanno indicazioni di un rischio di sensibilizzazione cutanea.

Già dal 2012 il Comitato degli Stati membri (MSC) ha ritenuto che “forti” sensibilizzanti respiratori per la loro aggressività dessero luogo a un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze estremamente preoccupanti (VHC), che annoverano anche gli agenti chimici cancerogeni, mutageni e reprotossici.

INAIL – infortuni sul lavoro in orario notturno
Pubblicato il documento “Gli infortuni sul lavoro in orario notturno in Italia”, che tratta il lavoro notturno, che analizza la normativa vigente, la quantità di lavoratori interessati e in particolar modo il relativo fenomeno infortunistico.

Il documento aggiorna e approfondisce a distanza di anni una precedente pubblicazione che ha rappresentato il primo studio sul fenomeno infortunistico dei lavoratori in orario notturno. A distanza di tempo si è voluta riesaminare la tematica con l’intento di aggiornare le statistiche degli infortuni sul lavoro, ampliando le analisi con ulteriori variabili, per evidenziare peculiarità e cogliere aspetti nuovi. L’arco temporale preso in esame per lo studio del fenomeno infortunistico è il quinquennio 2018-2022; le statistiche presentate analizzano sia le denunce, con l’evidenza dei casi mortali, sia le definizioni positive e le conseguenze degli eventi.

MICROCLIMA – Regione Piemonte. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole
Ordinanza del Presidente della Regione n. 1/2024/XII del 2 agosto 2024 “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'articolo 32 della Legge 833/1978. Misure di prevenzione sull'intero territorio regionale per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole”.

L’Ordinanza dispone che a decorrere dal 5 agosto 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, sull'intero territorio regionale della Regione Piemonte, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati, del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività classificabili come "attività fisica intensa" sul sito web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#caldo o altre attività equiparabili ove non sia possibile introdurre misure del riduzione del rischio, tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito web dedicato https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";

la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

NORME TECNICHE – Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro - malattie infettive
Norma Tecnica UNI ISO 45006:2024
“Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro - Linee di indirizzo per le organizzazioni per prevenire, controllare e gestire le malattie infettive”

La norma fornisce linee guida per le organizzazioni su come prevenire o controllare l'esposizione agli agenti infettivi sul posto di lavoro e gestire i rischi associati alle malattie infettive che:
- presentino un rischio di gravi malattie o decessi e possono avere un impatto sulla salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori e di altre parti interessate;
- presentino un rischio inferiore per la salute ma hanno un impatto significativo sull'organizzazione, sui suoi lavoratori e su altre parti interessate.

Il documento è applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori.

NORME TECNICHE – Protezione dalle radiazioni
Norma Tecnica UNI EN ISO 14146:2024
“Protezione dalle radiazioni - Criteri e curve limite di riferimento di prestazione per la verifica periodica di servizi di dosimetria”

La norma specifica i criteri e le procedure di verifica da utilizzarsi per la verifica periodica della prestazione di servizi di dosimetria che forniscono dosimetri personali o di area. La qualità di un fornitore di dosimetria individuale dipende sia dalle caratteristiche del sistema dosimetrico approvato e caratterizzato con test di tipo che dall'esperienza e formazione del personale del servizio di dosimetria insieme alle procedure di calibrazione e di assicurazione di qualità. Un dosimetro di area può essere un dosimetro per ambienti di lavoro o ambientale. La valutazione della prestazione può essere realizzata come parte della procedura di approvazione (riconoscimento) del sistema dosimetrico come controllo indipendente per la verifica che quel servizio di dosimetria soddisfa specificati requisiti nazionali o internazionali in condizioni di irraggiamento rappresentative che simulano o ci si attende nei campi di radiazione delle attività con rischi da radiazioni ionizzanti che devono essere monitorate. La presente norma si applica a dosimetri personali e di area per la misura della esposizione esterna di foroni con una energia media (mediata sulla fluenza) compresa fra 8 keV e 10 MeV, campi di radiazione beta con una energia media (mediata sulla fluenza) compresa fra 60 keV e 1,2 MeV e campi di neutroni con energia media (mediata sulla fluenza) compresa fra 25,3 meV, cioè neutroni termici con una distribuzione di energia Maxwelliana con kT = 25,3 meV, e 200 MeV.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI ISO/PAS 1996-3:2024
“Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale - Parte 3: Metodo oggettivo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi e per la correzione del LAeq”

Il metodo categorizza in maniera oggettiva le sorgenti tramite la determinazione della rilevanza del suono impulsivo, con l'obiettivo di correlarla alla risposta della comunità. Tale metodo per la misurazione della rilevanza dei suoni impulsivi è inteso per sorgenti non identificate come colpi da arma da fuoco o suoni impulsivi ad alta energia. Tipicamente produce correzioni nell'intervallo da 0,0 dB a 9,0 dB.

NORME TECNICHE – Acustica
Norma Tecnica UNI EN ISO 5114-1:2024
“Acustica - Determinazione delle incertezze associate alle misure di emissione sonora - Parte 1: Livelli di potenza sonora determinati da misure di pressione sonora”

La norma fornisce indicazioni sulla determinazione delle incertezze di misura dei livelli di potenza sonora determinati secondo la ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 3747 o secondo un codice di prova del rumore basato su una di queste norme di misura.

NORME TECNICHE – Apparecchi di sollevamento
Norma Tecnica UNI EN 12077-2:2024
“Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Requisiti per la salute e la sicurezza - Parte 2: Dispositivi di limitazione e indicazione”

La norma specifica i requisiti generali per l'applicazione e per i parametri di funzionamento dei dispositivi limitatori e indicatori installati sulle gru motorizzate. La norma non riguarda le operazioni di montaggio, smontaggio o cambiamento di configurazione della gru.

NORME TECNICHE – Indumenti di protezione
Norma Tecnica UNI EN ISO 24231:2024
“Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia - Metodo di prova per capi di abbigliamento pronti da indossare contro goccioline ad alta energia provenienti dall'alto”

La norma specifica un metodo di prova per determinare la tenuta ai liquidi degli indumenti di protezione contro la pioggia, utilizzando un manichino statico esposto dall'alto a una grande quantità di goccioline ad alta energia. Esso è applicabile alle prove su giacche, pantaloni, cappotti e abiti interi o due pezzi. Il documento non è applicabile alla prova di resistenza dei capi di abbigliamento ad altre condizioni atmosferiche, per esempio neve, grandine o forti venti.

NORME TECNICHE – Luce e illuminazione
Norma Tecnica UNI EN 12665:2024
“Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”

La norma definisce i termini fondamentali e le definizioni da utilizzare in tutte le applicazioni illuminotecniche. Definisce inoltre un quadro di riferimento per le specifiche dei requisiti illuminotecnici, fornendo dettagli sugli aspetti da considerare nella definizione di tali requisiti.

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno
Norma Tecnica UNI EN ISO 19085-6:2024
“Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)”

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per fresatrici verticali monoalbero, adatte ad un uso produttivo continuo. Le macchine sono progettate per tagliare legno massiccio e materiali con caratteristiche fisiche simili al legno.

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