AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2017
13/10/2017

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA AGOSTO 2017

AMBIENTE

 

 

EMAS– modifiche al regolamento

Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Modifiche agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 per aggiornarli alla nuova ISO 14001:2015 (terza edizione della norma) che ha sostituito la versione 2004 della stessa, già riferimento nei precedenti allegati EMAS.

In sintesi, l’allegato I individua le aree da sottoporre ad analisi ambientale (contesto organizzativo, esigenze e aspettative delle parti interessate, obblighi giuridici in materia di ambiente, aspetti ambientali diretti e indiretti, valutazione dei dati risultanti da incidenti precedenti, individuazione dei rischi), l’allegato II riguarda le prescrizioni del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto, infine l’allegato III disciplina programma, frequenza e conclusioni degli audit ambientali interni.

 

EMAS – documento di riferimento per Aziende nel settore alimenti e bevande

Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Le migliori pratiche (BEMP, Best Environmental Management Practices) riguardano questioni ambientali fondamentali nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande ed individuano azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l’uso dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.

Le organizzazioni di tali settori registrate a EMAS sono invitate, ai sensi dell’art. 2 della Decisione, ad avvalersi dei pertinenti elementi del documento, sia quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale, sia per comunicare in merito alle loro prestazioni riguardo agli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale, infine è richiesto di indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni.

Il documento, rivolto a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle BEMP al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali, contiene anche una serie di migliori pratiche specifiche per vari sottosettori (lavorazione del caffè, produzione di olio di oliva, fabbricazione di birra, vino, pane, ed altri).

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA – BAT grandi impianti di combustione

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento affinché non si superino i livelli di emissione associati ed indicati nella presente decisione.

Le nuove BAT, in particolare, si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva di cui sopra :

  • 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
  • 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione
  • 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t/ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t/giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.

In particolare, le nuove BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

I combustibili considerati nelle nuove BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, e quindi :

  • combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba)
  • la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE)
  • i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio)
  • i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi)
  • combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia)
i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di piombo

Pubblicata il 11 agosto 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Autorizzato l’uso industriale del cromato di piombo (n. CE: 231-846-0 e n. CAS: 7758-97-6) in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

RIFIUTI– terre e rocce da scavo

Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

In vigore il 22 agosto 2017, il Decreto comprende 31 articoli e 10 allegati ed interessa i materiali da scavo gestiti come rifiuti e quelli derivanti da attività di bonifica.

E’ l’unico strumento normativo applicabile per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

Il Decreto abroga sia il DM 161/12, sia l’art. 184-bis, comma 2-bis del D.Lgs. 152/06, nonché gli artt. 41, c. 2 e 41-bis del DL 69/13.

Il campo di applicazione differenzia le terre e rocce da scavo in 3 tipologie sulla base dei cantieri di provenienza:

  • grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA
  • piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA
  • grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.

La norma disciplina :

  • deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti
  • utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti
  • gestione terre e rocce in siti di bonifica.

Procedure di comunicazione :

  • per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA deve essere presentato il Piano di Utilizzo (PUT) all’Autorità Competente sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 gg. prima dell’inizio dei lavori, in ogni caso prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA
  • per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA si prevede l’invio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, almeno 15 gg. prima dell’avvio dei lavori, a Comune ed ARPA. Tale dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione del PUT (previsto dall’art. 9 per le grandi opere soggette a VIA/AIA).
La norma introduce elementi nuovi o di maggior dettaglio in riferimento ai siti in bonifica ed alle aree con presenza di valore di fondo naturale superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione previste dal Dlgs 152/06 per i siti contaminati.

 

ACQUE – recepita direttiva UE per la qualità delle acque potabili

2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”.

La norma sostituisce gli allegati II e III del D.Lgs. 31/2001, aggiorna i metodi per il controllo delle acque, disciplina i modi di prelevamento e la frequenza, specifica i metodi di analisi applicabili dai laboratori accreditati. L'accreditamento dei laboratori in conformità alla normaUNIENISO/IEC17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori diprovaedi taratura” deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019.

 

RIFIUTI – modifiche Codice Ambiente e classificazione rifiuti

Legge n. 123 del 3 agosto 2017 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”.

All’interno della Legge, sono state inserite delle disposizioni a rilevanza ambientale, quali quelle che regolano la concorrenzialità degli impianti di distribuzione dei carburanti, la gestione degli imballaggi, il trattamento dei RAEE, il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, modifiche al D.Lgs. 152/2006.

Le modifiche più rilevanti si riferiscono al Codice Ambiente in quanto vengono aggiornati i riferimenti normativi in materia di classificazione dei rifiuti e applicazione dei codici CER.

In particolare, l’art. 9 conferma che alla classificazione dei rifiuti è effettuata dalproduttore assegnando il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nelregolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18dicembre2014,nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell' 8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico".All’art. 9-bis si interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, attraverso un lungo elenco di modificazioni in materia di elaborazione dei dati sull’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero.

Per quanto riguarda le procedure di dismissione per gli impianti di distribuzione dei carburanti vengono indicate le modalità dello smantellamento delle attrezzature fuori terra, della rimozione dei fondami e della messa in sicurezza delle strutture interrate, nel caso di contaminazione, l’indagine ambientale e l’obbligo di bonifica, in capo al titolare dell’impianto di distribuzione nell’ipotesi di riutilizzo dell’area.

In materia di gestione autonoma degli imballaggi, viene modificato l’art. 221, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo la sospensione dell’obbligo di corrispondere il contributo ambientale al CONAI in seguito al riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo, fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento, o mancato funzionamento, del sistema, e trasferendo, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi all’ISPRA.

La determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei RAEE, viene demandata a un futuro DM, e dovrà avvenire anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea.

Modifiche riguardanti la raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non, che prevedono l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, che definisca le modalità semplificate per gli adempimenti dell’esercizio delle attività di raccolta e trasporto, e l’individuazione da parte dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di modalità semplificate di iscrizione degli esercenti dette attività.

 

VIA – aggiornata modulistica

Il Ministero Ambiente comunica che è stata aggiornata la modulistica dedicata ai proponenti per la presentazione delle istanze VIA, in seguito dell’emanazione del decreto legislativo 104/2017 che ha modificato la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

In particolare sono stati elaborati nuovi moduli relativi alle procedure introdotte dal D.Lgs. 104/2017:

    • Richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo (art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006);
    • Richiesta di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art.20 del D.Lgs.152/2006);
    • Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del D.Lgs.152/2006);

e sono stati aggiornati i seguenti moduli:

    • Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D.Lgs.152/2006);
    • Istanza di VIA (art.23 del D.Lgs.152/2006);
    • Istanza di Verifica dell'Ottemperanza (art.28 del D.Lgs.152/2006);
    • Istanza di VIA Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.165 e 183 del D.Lgs.163/2006);
    • Istanza di Verifica dell'Ottemperanza Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; artt.166 e 185 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.);
Istanza di Variante Legge Obiettivo (art.216 c.27 del D.Lgs.50/2016; art.169 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

 

 

 

SICUREZZA

 

REACH – modifiche alla lista di sostanze CMR

Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR.

Modifica dovuta al fatto che, con i Regolamenti n. 605/2014, 2015/1221 e 2016/1179, sono state aggiornate le classificazioni delle sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).

In particolare sono state inserite o modificate alcune voci relative ad alcune sostanze nelle appendici 2, 4, 5 e 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Si ricorda che per le sostanze classificate come CMR, l’immissione sul mercato o l’uso per la vendita al pubblico sono vietati.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Cromato di piombo

Pubblicata il 11 agosto 2017 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Autorizzato l’uso industriale del cromato di piombo (n. CE: 231-846-0 e n. CAS: 7758-97-6) in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

ANTINCENDIO – nuova Regola Tecnica per le attività scolastiche

Decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, con affollamento superiore a 100 occupanti (corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 151, del 1 agosto 2011, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido).

Sono esclusi dal campo d’applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme comunque possono costituire un utile riferimento.

Entra in vigore il 25 agosto 2017.

 

INAIL – agevolazioni per chi investe in sicurezza

Pubblicazione INAIL "Sicurezza al passo coi tempi", opuscolo che raccoglie tutte le problematiche connesse all'istituzione del rapporto di lavoro e alla sua gestione nel tempo.

Focus sulle agevolazioni tariffarie ed il sostegno economico previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese che investono in prevenzione.

 

INAIL – apparecchiature fisse di sollevamento dei materiali

Pubblicazione INAIL “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I” che fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.

Nello specifico il lavoro tratta gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011.

L’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., infatti, prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

 

INAIL – lavoratori agricoli nel comparto delle coltivazioni in serra

Pubblicazione gli atti del convegno INAIL su salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nel comparto delle coltivazioni in serra, con focalizzazione dei rischi presenti nel settore agricoltura, in particolare sul rischio chimico da esposizione a prodotti fitosanitari

 

NORMA TECNICA – ascensori - Norma Tecnica UNI 24 agosto 2017, n. 10411-5. “Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1”

La norma specifica i requisiti per la modifica di ascensori elettrici a frizione conformi alla direttiva ascensori così definiti:

    • progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame della tipologia
    • per i quali sia stato attuato un sistema di garanzia totale di qualità, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate
progettati e fabbricati non in piena conformità alla UNI EN 81-1 e sottoposti a verifica dell'unità

 

 

 

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