Aggiornamento del Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro
06/04/2021

Aggiornamento del Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

In data 06/04/2021 è stato aggiornato il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le novità principali sono:

1 ) E' raccomandato il massimo utilizzo ove possibile del lavoro agile e da remoto ma l'azienda dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

2) I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario

3) La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, deve rispettare quanto indicato nella circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

4) Le aziende dovranno assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale

5) In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore (l’uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento),

6) E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. I lavoratori che non necessitano di particolari strumenti di lavoro e che possono lavorare da soli, potrebbero in via transitoria essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

7) In merito alle trasferte e ai viaggi di lavoro nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP, valuti il rischio anche considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

8) E' permessa la formazione in presenza esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, e solo in materia di protezione civile, salute e sicurezza, rispettando il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

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