
AEROPORTI - Disposizioni sul servizio antincendio ove non assicurato dai VVF
Con il DM 06/08/14 (in vigore dal 05/09/14) sono state fornite disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei VVF e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.
Il decreto si applica alle seguenti infrastrutture:
- aeroporti aperti al traffico commerciale, ove il Servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- eliporti individuati dal relativo regolamento emanato dall'E.N.A.C.;
- aeroporti di aviazione generale;
- aviosuperfici individuate dal regolamento emanato dall'E.N.A.C. concernente la disciplina generale della protezione antincendio delle stesse;
