Con la legge n.125 del 30/10/13, in vigore dal 31/10/13, è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni che contiene disposizioni in materia di SISTRI e di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
In materia di SISTRI è stato stabilito quanto segue.
Adesione al SISTRI
Sono obbligati ad aderire al SISTRI:
Possono aderire su base volontaria al SISTRI i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli sopra elencati.
Termine iniziale operatività
Il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1/10/13 per:
Il termine iniziale di operatività è fissato al 3/03/14 per:
Periodo di doppio regime
Dal 01/10/13 sino al 31/07/14 si applicano gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri carico/scarico e dei formulari di identificazione rifiuti e le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri non si applicano.
Infine, in data 04/11/13 è stata messa a disposizione sul sito www.sistri.it la CIRCOLARE n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013). Tale circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata il 01/10/13, nelle more della conversione del D.L. n. 101/2013.
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