AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2026
05/10/2026

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA LUGLIO 2026

AMBIENTE

FGAS – abrogazione standard 2007 per controllo perdite

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444 della Commissione, del 2 luglio 2026, che abroga i regolamenti (CE) n. 1497/2007 e (CE) n. 1516/2007 della Commissione sui requisiti di controllo delle perdite per talune apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

I Regolamenti n. 1497/2007 e n. 1516/2007 erano stati adottati per stabilire i requisiti minimi per il controllo delle perdite nelle apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, nelle pompe di calore e nei sistemi di protezione antincendio, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 842/2006. Quest’ultimo è stato abrogato e sostituito dal nuovo Regolamento in tema di FGAS, il n. 2024/573.

Di conseguenza, anche i regolamenti n. 1497 e n. 1516, che normavano standard ormai superati e non allineati tra Paesi membri, sono stati ora abrogati. Dalla data di entrata in vigore del Reg. n. 2026/1444, quindi, gli operatori devono fare riferimento esclusivamente alle prescrizioni previste dal Reg. n. 2024/573.

In vigore dal 23 luglio 2026.

RIFIUTI – deroga al divieto di esportazione di rifiuti urbani non differenziati in Svizzera

Regolamento (UE) 2026/1703 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero.

Il nuovo Regolamento sulle spedizioni di rifiuti, n. 2024/1157, vieta, a partire dal 21 maggio 2026, l’esportazione dall’UE verso paesi terzi di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero; questo ha comportato l’applicazione del divieto anche agli impianti localizzati in Svizzera (la quale non è paese membro UE, ma dove vi sono elevati standard di gestione dei rifiuti). Per evitare quindi che l’applicazione del divieto comporti il trasporto dei rifiuti, invece che in Svizzera, in paesi più lontani (con conseguente maggiore consumo di carburante ed inquinamento atmosferico, a fronte di benefici ambientali limitati), l’UE ha introdotto la deroga, esclusivamente verso la Svizzera, a tale divieto.

In vigore dal 30 luglio 2026.

EUDR – modifiche al sistema informativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565 della Commissione, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, delle dichiarazioni semplificate per i micro o piccoli operatori primari, dei dispositivi di emergenza e di altre misure che semplificano l'uso del sistema di informazione.

Il Regolamento n. 2023/1115, che ha introdotto norme per ridurre il contributo dell’UE alla deforestazione e degrado forestale, è stato modificato dal Reg. n. 2025/2650 relativamente agli obblighi degli operatori a valle e dei commercianti, che sono stati esonerati dal presentare la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo dell’EUDR (cd. TRACES), e dei micro o piccoli operatori primari, che possono presentare una dichiarazione semplificata in tale sistema.

È stato quindi modificato il Reg. n. 2024/3084, che ha introdotto le norme sul funzionamento del sistema informativo, per allinearlo a quanto previsto dal Reg. n. 2025/2650.

In vigore dal 17 luglio 2026; l’art. 1, punto 2, lettera c si applica dal 15 ottobre 2026.

VARIE – attuazione del Registro dei passaporti digitali di prodotto

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Stabilite le modalitàdiattuazione del “Registro dei passaporti digitali di prodotto”, istituito a norma dell'articolo 13 del Reg. n. 2024/1781 (Regolamento sulla progettazione ecocompatibile). Le norme si applicano agli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio:
- prodotti disciplinati da futuri atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del Regolamento n. 2024/1781;
- batterie disciplinate dall'articolo 77 del Regolamento n. 2023/1542;
- prodotti da costruzione disciplinati dall'articolo 76 del Regolamento n. 2024/3110;
- giocattoli disciplinati dall'articolo 19 del Regolamento n. 2025/2509;
- detergenti e tensioattivi destinati all'utilizzatore finale disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento n. 2026/405;
- qualsiasi altro prodotto disciplinato da normative dell'Unione che impongono un passaporto digitale di prodotto e la sua iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 2024/1781.

Per tali prodotti dovrà quindi essere predisposto un passaporto digitale, che consenta la loro identificazione univoca a livello unionale, e lo stesso andrà registrato nel registro.

Per ora, quindi, a parte i prodotti già disciplinati, non vi sono obblighi immediati di caricamento dati sul registro e si dovranno attendere i futuri atti delegati.

In vigore dal 6 agosto 2026.

VARIE – modifiche alle modalità di calcolo della percentuale di plastica riciclata nelle bottiglie in PET

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione.

Rettifica 20 luglio 2026, n. 90601. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione.

Rettifica 31 luglio 2026, n. 2026/90635. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2683 della Commissione.

Poco dopo la pubblicazione della Decisione n. 2026/1425, che ha stabilito le modalità di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande in PET, sostituendo la precedente Decisione n. 2023/2683, è stata presentata una rettifica, che ha sostituito integralmente gli allegati della Decisione n. 2026/1425. Inoltre, qualche giorno dopo è stata presentata un’ulteriore rettifica, che ha sostituito nuovamente il solo allegato II.

Le disposizioni introdotte si allineano a quanto previsto dalla Direttiva n. 2019/904, che ha stabilito obiettivi di riduzione della plastica monouso.

La Decisione n. 2026/1425 è in vigore dal 23 luglio 2026.

VARIE – circolarità per la progettazione dei veicoli e gestione dei veicoli fuori uso

Regolamento (UE) 2026/1738 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2019/1020 e (UE) 2023/1542 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE.

Stabiliti nuovi requisiti di circolarità per la progettazione e la produzione dei veicoli, per quanto riguarda la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità e l'uso di contenuto riciclato, nonché prescrizioni in materia di informazione ed etichettatura di parti, componenti e materiali dei veicoli. Definite inoltre prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore, raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, nonché in materia di esportazione di veicoli usati dall'Unione in paesi terzi.

In vigore dal 13 agosto 2026, si applica dal 1° settembre 2028, con esclusione di alcuni articoli e paragrafi specifici che si applicano dal 13 agosto 2026, 14 settembre 2026 e 1° settembre 2032.

EMISSION TRADING – nessuna riduzione alle quote di emissione assegnate gratuitamente nel periodo 2026-2030

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1862 della Commissione, del 23 luglio 2026, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030.

Stabilito dall’UE che le quote di emissione di gas serrarimanenti dal periodo 2021-2025, unitamente alle ulteriori riserve del sistema, consentono di coprire al 100% le nuove assegnazioni gratuite del periodo 2026-2030, senza necessità di tagli.

Di conseguenza, viene garantita piena copertura dei massimali di emissione annui autorizzati alle aziende.

VARIE – aggiornamento modelli per la comunicazione dell’attuazione del PNIEC

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1807 della Commissione, del 24 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e la modifica di quelli vigenti.

Il Regolamento n. 2018/1999 impone agli Stati membri di comunicare ogni due anni lo stato di attuazione del loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, da predisporsi secondo una serie di modelli riportati negli allegati al Regolamento n. 2022/2299.

Vengono dunque aggiornati tali modelli, adeguandoli alle evoluzioni normative intervenute nel tempo.

In vigore dal 16 agosto 2026.

SOSTENIBILITA’ – regolamentazione attività dei fornitori di rating ESG

Regolamento delegato (UE) 2026/871 della Commissione, del 21 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati.

Regolamento delegato (UE) 2026/872 della Commissione, del 21 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono attuare per separare le loro attività di rating ESG dalle loro altre attività.

Regolamento delegato (UE) 2026/904 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Regolamento delegato (UE) 2026/910 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Rafforzata la normativa in tema di regolamentazione del mercato dei rating ESG, ossia le attività di valutazione delle performance ESG (ambiente, sociale, governance) delle aziende:
- Il Regolamento n. 2026/871 definisce quali informazioni debbano essere condivise al pubblico da parte dei fornitori di rating ESG;
- Il Regolamento n. 2026/872 introduce misure per garantire l’indipendenza dei fornitori di rating ESG, nel caso in cui gli stessi svolgano anche altre attività potenzialmente non compatibili con quelle di rating, come investimenti finanziari;
- Il Regolamento n. 2026/904 definisce invece le regole operative nei rapporti tra fornitori di rating ESG e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), tra cui le procedure per sanzioni e more;
- Il Regolamento n. 2026/910 stabilisce i criteri per definire i contributi che i fornitori di rating ESG dovranno versare all’ESMA come copertura delle sue attività di controllo e vigilanza.

I Reg. n. 871 e 872 sono in vigore dal 17 agosto 2026 e si applicano dal 2 luglio 2026.

I Reg. n. 904 e 910 sono in vigore dal 19 agosto 2026.

CBAM – rettifica ad alcuni valori predefiniti

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 della Commissione, del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621 per quanto riguarda gli allegati I e IV.

Il Regolamento n. 2025/2621 stabilisce le modalità di applicazione del Reg. n. 2023/956 ,per quanto riguarda la determinazione dei valori predefiniti nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Con il Reg. n. 2026/1740 vengono corretti alcuni valori riportati negli allegati I e IV del Reg. n. 2025/2621, che erano mancanti o inesatti.

In vigore dal 3 agosto 2026, si applica dal 1° gennaio 2026.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – nuovo accordo M372 sul rame

Accordo Multilaterale 3 luglio 2026, n. M372. Multilateral agreement concerning environmentally hazard of copper and metal alloys containing copper.

Pubblicato il nuovo accordo multilaterale M372, per ora sottoscritto da Germania ed Italia e valido fino al 31 agosto 2028, che consente una deroga alla normativa ADR per quanto riguarda materie prime e rifiuti contenenti:
- rame con superficie specifica > 0,67 mm2/mg;
- leghe metalliche contenenti almeno il 2,5% di rame (con la medesima superficie specifica sopra indicata)

identificati dal numero ONU 3077.

Secondo l’accordo, questi metalli possono ora essere trasportati senza essere soggetti ai requisiti dell’ADR, a condizione che:
- non soddisfino il requisito di nessuna classe diversa dalla Classe 9;
- vengano trasportati in imballaggi o IBC che rispettano i requisiti dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 della normativa ADR, sono a tenuta di polveri e resistenti all’acqua o hanno rivestimenti con le medesime caratteristiche;
- oppure vengano trasportati alla rinfusa in veicoli o container confronti ai codici VC1 e VC2, ossia chiusi o telonati.

EMISSION TRADING – procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità 2025

Deliberazione n. 106/2026. Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di conformità per l’anno 2025 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall’EU ETS di cui all’articolo 2 della deliberazione n. 23/2021.

Il Comitato ETS - Autorità nazionale competente del sistema per lo scambio di quote di emissione nei settori dell’industria, del trasporto aereo e marittimo – ha pubblicato la Delibera n. 106/2026, con cui vengono chiarite le modalità per l’assolvimento all’obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l’anno 2025 per i gestori di impianti piccoli emettitori.

ENERGIA/EMISSIONI IN ATMOSFERA – rapporto ISPRA 2026 sulle emissioni di CO2 dal settore elettrico

Settore elettrico: emissioni di CO2 e altri impatti. Edizione 2026. Rapporti n. 430/2026. ISBN: 978-88-448-0378-0.

Il rapporto elabora le emissioni di CO₂ dal settore elettrico e i fattori di emissione nazionali per la produzione e il consumo di energia elettrica, in ottemperanza al DM MASE n. 224/2023.

RIFIUTI – rapporto ISPRA 2026 sulla produzione di rifiuti speciali

Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2026. Rapporti N. 433/2026. ISBN: 978-88-448-0401-5

Il rapporto offre una panoramica dettagliata sui dati 2024 relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a livello nazionale, regionale e provinciale, con un focus sui flussi di importazione ed esportazione e su specifiche tipologie di rifiuti, e fornisce un quadro informativo aggiornato di supporto al legislatore per orientare le politiche ambientali, monitorarne l'efficacia e introdurre eventuali misure correttive.

VARIE – rapporto SNPA 2026 sul clima

Delibera del Consiglio SNPA n. 319/26 del 10.06.2026. Il clima in Italia nel 2025. Report Ambientali SNPA n. 48/2026. ISBN: 978-88-448-0375-9

Il Rapporto SNPA illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2025 e le variazioni del clima in Italia negli ultimi decenni, anche nel contesto climatico globale ed europeo, analizzando i valori medi e i trend delle principali variabili idro-meteo-climatiche e i loro valori estremi. Inoltre, fornisce approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale, e sugli aspetti e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti e più critici che si sono verificati nel corso dell’anno.

RIFIUTI – nuove delibere e circolari dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Deliberazione (naz.) 1 luglio 2026, n. 3/ALBO/CN. Abrogazione della deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 e del Regolamento (UE) 2025/40.

Circolare (Comitati) 2 luglio 2026, n. 5. Non ostatività ai fini dell'iscrizione all'Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 comma 2 del c.p.p.

Circolare (Comitati) 2 luglio 2026, n. 4. Chiarimenti in merito all'iscrizione in categoria 9.

Circolare (Comitati) 8 luglio 2026, n. 6. Errata corrige Circolare n. 4/2026 "Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9".

Circolare (Comitati) 14 luglio 2026, n. 7. Utilizzazione codici dell'elenco europeo dei rifiuti

Deliberazione (naz.) 22 luglio 2026, n. 4/ALBO/CN. Individuazione della sottocategoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti). Criteri e requisiti per l'iscrizione.

Deliberazione (naz.) 22 luglio 2026, n. 5/ALBO/CN. Modelli di provvedimento d'iscrizione e diniego dell'iscrizione nella categoria 2-quater (liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti).

Circolare (Comitati) 23 luglio 2026, n. 8. Applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 e successiva Rettifica 2025/90657, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato, nel corso del mese di luglio, diverse Delibere e Circolari esplicative. Nello specifico:

1. Delibera n. 3/2026: viene sostituita la Tabella D2 (Requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1: sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani […]), per adeguarsi al Regolamento UE n. 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio. Nello specifico, dal 12 agosto 2026 capsule di caffè e di infusi esausti saranno classificate come imballaggi anche se conferite assieme al loro contenuto e non si potrà più usare per esse il codice EER 20.01.99; inoltre, viene eliminato il codice 20.03.99 per i gruppi cartuccia, sostituito da 16.02.15* o 16.02.16. Le imprese interessate dalle modifiche dovranno presentare domanda di variazione all’Albo per inserire le nuove voci. In vigore dal 28 luglio 2026, abroga la Delibera n. 3/2025;

2.
Circolare n. 5/2026: allineandosi a quanto previsto dalla riforma Cartabia sulla giustizia (D.lgs. n. 150/2022), l’Albo chiarisce che la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 comma 2 del Codice di Procedura Penale (sentenza di patteggiamento) non è ostativa all’iscrizione all’Albo, consentendo alle aziende di proseguire le attività (salvo che il giudice non abbia applicato pene accessorie);

3.
Circolare n. 4/2026 (sostituita dalla Circolare n. 6/2026): vengono chiariti i requisiti di iscrizione richiesti alle aziende per l’iscrizione in Categoria 9 – bonifica siti contaminati, evidenziando le specifiche attività che obbligano a suddetta iscrizione (come bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza) e le attività invece non soggette (indagini preliminari, progettazione, analisi di rischio);

4.
Circolare n. 7/2026: a seguito dell’entrata in vigore del DM 26 marzo 2026, recante la Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, che ha comportato la modifica dell’elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche nei Centri di Raccolta, la circolare chiarisce che possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti ma contemplati dall’allegato 1 del DM. Inoltre, possono essere utilizzati, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 o 5, determinati rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali non pericolosi;

5. Delibera n. 4/2026: viene istituita la sottocategoria 2-quater “liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell'ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti" e definite le relative regole operative. Viene dunque prevista la possibilità, per i liberi professionisti iscritti in albi professionali che effettuano attività manutentive, di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti. In vigore dal 15 ottobre 2026;

6. Delibera n. 5/2026: vengono definiti i modelli di provvedimento di iscrizione e di diniego dell’iscrizione per la nuova categoria 2-quater. In vigore dal 15 ottobre 2026;

7. Circolare n. 8/2026: a seguito delle modifiche all’elenco europeo dei rifiuti (EER) introdotto dalla Decisione n. 2025/934 dell’UE, per i codici da utilizzarsi per i rifiuti di batterie, l’Albo fornisce aggiornamenti operativi relativamente alle modalità di adeguamento d’ufficio (dal 9 dicembre 2026, per i nuovi codici) o alla necessità di variazione (dal 14 ottobre 2026, per i codici sostituiti) dell’iscrizione all’Albo delle imprese che gestiscono tali tipologie di rifiuti.

RIFIUTI – relazione tecnica End of Waste

Decreto Ministeriale 2 luglio 2026, n. 139. Approvazione della Relazione tecnica conclusiva contenente gli esiti delle attività svolte in ottemperanza al Decreto n. 28 del 4 marzo 2026 del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, unitamente ai relativi allegati.

Approvata la "Relazione tecnica conclusiva contenente gli esiti delle attività svolte in ottemperanza al Decreto n. 28 del 4 marzo 2026 del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile", che rappresenta la linea guida per le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter (End of Waste – Cessazione della qualifica di rifiuto) del D. lgs. n. 152/2006, allo scopo di garantire l'uniforme applicazione del DM n. 127/2004, con particolare riferimento ai flussi di rifiuti non espressamente ricompresi nel decreto ma finalizzati agli stessi scopi specifici di utilizzabilità previsti nello stesso.

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – circolare esplicativa per autorizzazione al trasporto di batterie al litio con veicoli eccezionali

Circolare Ministeriale 6 luglio 2026, n. 20655. Modalità di accoglimento delle istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto su strada con veicoli eccezionali di merce pericolosa classificata con numero ONU 3536.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante la Circolare n. 20655 chiarisce quanto segue relativamente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto su strada con veicoli eccezionali di merce pericolosa classificata con numero ONU 3536 (batterie al litio installate in unità di trasporto merci): fermo restando che il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità è espressamente vietato dall'art. 368 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, eventuali autorizzazioni in deroga verranno in futuro prese in considerazione esclusivamente in relazione a trasporti di interesse nazionale, ovvero volti a connettere i container BESS di batterie al litio con i nodi strategici di rete, preventivamente individuati dai gestori della rete elettrica, col fine di stabilizzarla. Ulteriori richieste di diverso genere non verranno accolte.

VARIE – criteri per la classificazione dei Comuni montani

Decreto Pres. Cons. Ministri 11 maggio 2026, n. 121. Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Il Regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani (l'altitudine, la pendenza del territorio e la quota di superficie interessata) ed elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

ENERGIA – aggiornamento regole operative FER X Transitorio

Decreto Ministeriale 10 luglio 2026, n. 68. Aggiornamento delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024 c.d. FER X Transitorio.

Approvato l’aggiornamento delle regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in sostituzione delle precedenti approvate con DD n. 36/2025. Le regole disciplinano le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW.

ENERGIA – modello unico per impianti a fonti rinnovabili in attività libera

Decreto Ministeriale 15 luglio 2026, n. 223. Adozione del modello unico per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera, di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

È adottato, ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo unico rinnovabili), il modello unico (definito “Modello Unico Parte III”) per la trasmissione sulla piattaforma SUER delle informazioni relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati in regime di attività libera, per cui non è prevista una autorizzazione preventiva.

Il modello integra quelli già presenti relativi alle Parti I e II.

ENERGIA – creazione del portale Permitting FER

Decreto Ministeriale 21 luglio 2026, n. 181. Istituzione del portale "permitting FER".

Istituito dal MASE il portale digitale “Permitting FER”, per la presentazione delle istanze e la gestione telematica del procedimento di autorizzazione unica degli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'allegato C, sezione II, lett. a), t) e v), del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (impianti con potenza > 300 MW, impianti offshore, e relative modifiche che determinino una potenza > 300 MW).

VARIE – autorizzazione data center

Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD) - Primi indirizzi operativi.

Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per il rilascio dell'autorizzazione del progetto di centro dati - Procedimento Unico ai sensi dell'art.8 del D.L. del 20/02/2026 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge del 10/04/2026, n. 49.

Fornite dal MASE le prime indicazioni operative sul nuovo regime autorizzativo dei centri dati, introdotto dal DL n. 21/2026 (convertito dalla Legge n. 49/2026).

Pochi giorni dopo sono stati inoltre resi disponibili sul sito del Ministero il modello di domanda e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/6306.

VARIE – norme per i mercati interni di gas rinnovabile, gas naturale ed idrogeno

D.Lgs. Governo 3 luglio 2026, n. 136. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.

Stabilite le regole generali a livello nazionale per regolare i mercati interni di gas rinnovabile, gas naturale ed idrogeno.

VARIE – norme relative ai proventi destinati a finalità ambientali

Legge 19 giugno 2026, n. 120. Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

La Legge n. 120/2026 stabilisce che, qualora le aziende vendano o promuovano ai consumatori prodotti i cui proventi sono destinate, tra le altre finalità, anche ad iniziative ambientali, tale informazione deve essere chiaramente riportata sulla confezione o fornita nelle comunicazioni commerciali.

RENTRI – chiarimenti dal MASE

Con nota ministeriale del 17 luglio 2026, n. 0153032, il MASE ha pubblicato i chiarimenti ai quesiti elaborati durante il tavolo di confronto del 3 luglio 2026 su RENTRI e xFIR. Tra i riscontri forniti, si segnala che il Ministero ha avviato le considerazioni relative alla possibilità di correzione degli errori nei FIR-

La nota è reperibile al link:

https://assoambiente.org/circolari_file/2026-336_SAEC-REN_LE_Allegato_MASE.REGISTRO_UFFICIALE_.2026.0153032.pdf

RENTRI – guide all’utilizzo dell’app RENTRI FIR digitale

Si segnala che nelle schede operative del portale RENTRI sono state pubblicate due guide per la configurazione ed utilizzo (in modalità DEMO) dell’app RENTRI FIR digitale. Le guide sono reperibili al link:

https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/search?query=&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud&ordinamento=2&dataDa=2026-06-01&dataA=2026-07-23

RIFIUTI/VARIE– documenti di supporto PPWR da CONAI

Si segnala che sul sito di CONAI (https://www.conai.org/imprese/servizi-e-strumenti-per-la-progettazione-degli-imballaggi/regolamento-imballaggi-ppwr/) sono stati pubblicati diversi documenti di supporto in relazione agli adempimenti del Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio, n. 2025/40, tra i quali un vademecum, video approfondimenti e anche alcune indicazioni operative per la stesura della Dichiarazione di conformità.

VALUTAZIONI AMBIENTALI – nuovi sportelli per presentazione on-line delle istanze

Con nota del 30 luglio 2026, il MASE ha comunicato che a partire dal 31 luglio 2026 la presentazione delle istanze on-line mediante l’area riservata del sito sarà disponibile anche per:
- Valutazione Ambientale strategica (artt. 13 e 14 D. Lgs.152/2006)
- Verifica di Assoggettabilità a VAS (art.12 D. Lgs.152/2006)
- Valutazione di impatto Ambientale Legge Obiettivo (Artt.165, 185 D.Lgs.163/2006 e art.225 del D.Lgs.36/2023)

Fino al 31 ottobre 2026sarà possibile presentare le istanze di cui ai punti a), b) e c) anche via PEC e/o posta. A partire dal 1 novembre 2026 non sarà più ammesso l’invio tramite PEC e/o posta per tali procedimenti.

RIFIUTI – chiarimenti dall’Albo Gestori Ambientali per sgomberi di cantine e garage

Con una nuova FAQ sul sito, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito riscontro in merito all’inquadramento di aziende di sgombero di cantine e garage: le stesse non possono essere qualificate come i produttori iniziali dei rifiuti originatisi da tali attività, dunque non possono operare esclusivamente con l’iscrizione in categoria 2-bis, ma devono provvedere ad iscriversi o in categoria 4 o 5 (a seconda dei rifiuti trasportati), quindi come trasportatori professionali.

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/faq.sgombero

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – Regione Lombardia. Modalità telematiche di presentazione di istanze di PAUR

Decreto del Dirigente (reg.) 1 luglio 2026, n. 8713. Disposizioni in merito alle modalità telematiche di presentazione delle istanze per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, comprensive della documentazione tecnica relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006. Aggiornamento delle modalità operative di cui alla d.g.r. n. XI/5058/2021.

Viene stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2026, al fine di perfezionare la presentazione telematica delle istanze di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, la documentazione relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 208, 209 e 211 del D.lgs. n. 152/2006 dovrà essere caricata sui rispettivi applicativi della Piattaforma Procedimenti, dai quali sarà automaticamente recuperata dal Portale S.I.L.V.I.A. (Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale).

VARIE – Regione Lombardia. Legge di revisione normativa ordinamentale 2026

Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17. Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026.

Introdotte alcune modifiche alle seguenti leggi:
- 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)
- 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)
- 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)
- 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

In vigore dal 4 luglio 2026.

ACQUE APPROVVIGIONAMENTO – Regione Lombardia. Deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico

Delib. Giunta Reg. 6 luglio 2026, n. XII/6443. Disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico).

Viene stabilito che, in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. n. XI/3380 del 14 luglio 2020, nei sottobacini idrografici regionali che presentano deficit di risorsa idrica maggiore del 30% rispetto alla media del periodo di riferimento, e caratterizzati da uno scenario di severità idrica media o superiore, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili i titolari delle utenze di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA (Programma di Tutela e Uso delle Acque – derivazioni ad uso irriguo), possano presentare domanda di deroga rispetto al valore minimo di deflusso minimo vitale/deflusso ecologico (DMV/DE).

VALUTAZIONI AMBIENTALI – Regione Lombardia. Legge regionale VIA

Legge Regionale 10 luglio 2026, n. 18. Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

Pubblicata la nuova legge lombarda sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA), per allinearsi alle novità introdotte nel tempo a livello nazionale ed europeo. Viene in concomitanza potenziato il portale S.I.L.V.I.A., la piattaforma unica digitale per la gestione, la consultazione e il monitoraggio delle istanze di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA.

Le nuove regole si applicheranno alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore della legge.

In vigore dal 29 luglio 2026, abroga la precedente LR n. 5/2010.

RIFIUTI – Regione Lombardia. Linee guida per varianti sostanziali e non sostanziali impianti trattamento rifiuti

Delib. Giunta Reg. 13 luglio 2026, n. XII/6488. Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Approvate le "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di trattamento rifiuti che operano ai sensi della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006", che consentono di chiarire le procedure da seguire in caso di richiesta di variante di un impianto di trattamento rifiuti già esistente.

PREVENZIONE INCENDI – Regione Lombardia. Aggiornamento Piano incendi boschivi

Delib. Giunta Reg. 13 luglio 2026, n. XII/6496. Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025 - 2028 (legge n. 353/2000) - Aggiornamento per l'anno 2026.

Approvatol'aggiornamento per l'anno 2026 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028 (Legge n. 353/2000).

RIFIUTI – Regione Lombardia. Chiarimenti per procedure di autorizzazione impianti con nuovi codici EER batterie

Visto l’approssimarsi del termine del 9 dicembre 2026, in cui entreranno in vigore i nuovi codici EER per i rifiuti di batterie definiti dalla Decisione UE n. 2025/934, la regione Lombardia ha fornito indicazioni agli operatori per comprendere come procedere relativamente alle modifiche delle autorizzazioni degli impianti di trattamento rifiuti: https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/gestione-dei-rifiuti/red-vademecum-procedura-autorizzazione-impianti-rifiuti#accordion-multifieldAccordion

VALUTAZIONI AMBIENTALI - Regione Veneto. Aggiornamento composizione Comitato Via e Commissione VAS

Decreto Pres. Giunta Reg. 10 luglio 2026, n. 76. Aggiornamento della composizione del Comitato tecnico regionale VIA. L.R. n. 12/2024, art. 10. DPGR n. 12/2025.

Decreto Pres. Giunta Reg. 10 luglio 2026, n. 75. Aggiornamento della composizione della Commissione regionale VAS. L.R. n. 12/2024, art. 6. DPGR n. 11/2025.

Aggiornate le composizioni del Comitato tecnico regionale VIA e Commissione regionale VAS del Veneto.

RIFIUTI – Regione Veneto. Approvazione EoW Materiale drenante e Sabbia

Delib. Giunta Reg. 30 giugno 2026, n. 674. Approvazione delle due Schede End of Waste denominate "Materiale drenante" e "Sabbia", redatte da ARPAV e già validate dal Tavolo Tecnico di riferimento per gli End of Waste istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 18 aprile 2023.

Approvate le due schede ARPAV relative a “Materiale drenante” e “Sabbia” validate dal Tavolo Tecnico Regionale di riferimento per gli End of Waste ad aprile 2026. Le schede approvate vengono ora condivise con il Tavolo per l’edilizia sostenibile e circolare, il cui scopo è quello di definire proposte operative per l’attuazione dell’economia circolare nel settore dell’edilizia.

VARIE – Regione Veneto. Modifiche funzionamento ARPAV

Legge Regionale 31 luglio 2026, n. 16. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n 32 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

Introdotte varie modifiche alle norme sul funzionamento di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale.

In vigore dal 1° agosto 2026.

VARIE – Regione Veneto. Aggiornamento cartografia Rete Natura 2000

Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 24 giugno 2026. Rete ecologica europea Natura 2000. Revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie dei siti IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e IT3230022 "Massiccio del Monte Grappa".

Approvata la revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie dei siti IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine” e IT3230022 “Massiccio del Monte Grappa”, secondo le specifiche tecniche definite con DGR n. 1066 del 17/04/2007.

RIFIUTI – Comune di Verona. Modifiche art. 21 Regolamento TARI

Deliberazione di Consiglio. Seduta del 16 luglio 2026 n. 40. DIREZIONE TRIBUTI - TASSA RIFIUTI – APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L’art. 21, comma 3 del Regolamento TARI (Tassa Rifiuti) vigente prevede il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per la presentazione della domanda per richiedere la riduzione della parte variabile della tassa per le utenze non domestiche, con la possibilità di integrare la documentazione entro il 30 aprile, a pena di decadenza.

Il termine del 31 gennaio risulta penalizzante per le attività economiche che entro tale data potrebbero non essere ancora in possesso delle copie complete dei formulari attestanti la percentuale di raccolta differenziata, risultando obbligate alla presentazione in ritardo dei dati.

Considerato che l’interesse del Comune è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, e che far decadere le attività economiche dal beneficio tributario sulla parte variabile della Tari disincentiverebbe le stesse a impegnarsi nella raccolta differenziata, viene modificato l’art. 21, fissando il termine per la presentazione della domanda di riduzione della parte variabile al 30 giugno.

Con l’occasione viene variato dal 31 luglio al 31 dicembre anche il termine per la realizzazione del presupposto dell’agevolazione dovuto a lavori pubblici che si protraggono per oltre sei mesi e per i lavori pubblici relativi al cantiere della Filovia.

Le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 2026.

RIFIUTI – Comune di Verona. Approvazione tariffe TARI 2026

Deliberazione di Consiglio. Seduta del 09 luglio 2026 n. 36. DIREZIONE TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2026.

Approvato il Piano Tariffario della TARI per l’anno 2026 e le tariffe in esso elencate.

NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 12485

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbonato di calcio, calce grassa e dolomite semicalcinata, ossido di magnesio e carbonato di calcio e magnesio - Metodi di prova.

La norma definisce un metodo utilizzato per le analisi chimiche e per la determinazione di proprietà fisiche di carbonato di calcio, calce grassa e dolomite semicalcinata, ossido di magnesio e carbonato di calcio e magnesio utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano.

NORME TECNICHE – Trattamento acque reflue

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 12255-7

Impianti di trattamento delle acque reflue - Parte 7: Reattori a pellicola biologica adesa

La norma stabilisce principi di progetto e requisiti di prestazione per il trattamento secondario e terziario mediante reattori a pellicola biologica adesa in impianti di trattamento delle acque reflue per più di 50 PT. La sua applicazione primaria è per impianti di trattamento delle acque reflue progettati per la depurazione di acque reflue domestiche e civili.

NORME TECNICHE – Rumore in ambiente esterno

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 16272-3-2

Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per determinare le prestazioni acustiche - Parte 3-2: Spettro normalizzato del rumore ferroviario e classificazioni a numero singolo per applicazioni in campo sonoro diretto.

La norma specifica uno spettro normalizzato del rumore ferroviario per la valutazione e l'analisi delle prestazioni acustiche dei dispositivi progettati per ridurre il rumore ferroviario per via aerea in prossimità delle linee ferroviarie. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente documento tutti i dispositivi di riduzione del rumore diversi dalle barriere antirumore e dai dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea, ad esempio i dispositivi per l'attenuazione delle vibrazioni trasmesse per via solida e i dispositivi installati a bordo.

NORME TECNICHE – Prevenzione incendi

Norma Tecnica UNI 9 luglio 2026, n. 11224

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.

La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.

NORME TECNICHE – Acqua destinata al consumo umano

Norma Tecnica UNI EN 30 luglio 2026, n. 1717

Protezione dall'inquinamento dell'acqua destinata al consumo umano negli impianti idraulici potabili e requisiti generali dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso.

La norma specifica una metodologia di analisi per proteggere l'acqua potabile negli impianti ad essa dedicati all'interno e all'esterno degli edifici, ma anche all'interno dei locali, dal rischio di inquinamento dovuto al riflusso di acqua non potabile e fornisce raccomandazioni sulla progettazione, l'analisi dei rischi, i dispositivi di prevenzione del riflusso e i relativi metodi di installazione.

SICUREZZA

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA – nuovo accordo M372 sul rame

Accordo Multilaterale 3 luglio 2026, n. M372. Multilateral agreement concerning environmentally hazard of copper and metal alloys containing copper.

Pubblicato il nuovo accordo multilaterale M372, per ora sottoscritto da Germania ed Italia e valido fino al 31 agosto 2028, che consente una deroga alla normativa ADR per quanto riguarda materie prime e rifiuti contenenti:

- rame con superficie specifica > 0,67 mm2/mg;

- leghe metalliche contenenti almeno il 2,5% di rame (con la medesima superficie specifica sopra indicata) identificati dal numero ONU 3077.

Secondo l’accordo, questi metalli possono ora essere trasportati senza essere soggetti ai requisiti dell’ADR, a condizione che:

- non soddisfino il requisito di nessuna classe diversa dalla Classe 9;

- vengano trasportati in imballaggi o IBC che rispettano i requisiti dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 della normativa ADR, sono a tenuta di polveri e resistenti all’acqua o hanno rivestimenti con le medesime caratteristiche;

- oppure vengano trasportati alla rinfusa in veicoli o container confronti ai codici VC1 e VC2, ossia chiusi o telonati.

SANZIONI – violazioni che possono comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale

Decreto Ministeriale 22 giugno 2026. Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento stabilisce in modo puntuale quali violazioni in materia di lavoro e sicurezza sono considerate sufficientemente gravi da giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 81/2008

VARIE – Piano strategico operativo a una pandemia

Comunicato relativo all'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2026 riguarda il Piano strategico operativo di preparazione e risposta a una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029

VARIE – Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Decreto Ministeriale 15 luglio 2026, n. 90. Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’art. 1, c. 1187, l. 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 2, c. 534, l. 24 dicembre 2007, n. 244. Gestione esercizio finanziario 2026.

Il Fondo, istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge n. 296/2006, fornisce un sostegno economico ai familiari dei lavoratori deceduti a seguito di gravi infortuni sul lavoro, anche nei casi in cui non vi fosse una copertura assicurativa obbligatoria INAIL. Restano ferme le procedure e i requisiti già stabiliti dalla normativa precedente

CAMPI ELETTROMAGNETICI – Innalzamento del limite emissivo dei campi elettromagnetici

Decreto Ministeriale 30 luglio 2026. Criteri e modalità relative all'innalzamento del limite emissivo dei campi elettromagnetici.

Il Decreto stabilisce i criteri e le modalità per calcolare il limite emissivo dei campi elettromagnetici attribuibile a ciascun operatore di telefonia mobile.

Il decreto non è un'autorizzazione generale ad aumentare indiscriminatamente le emissioni. Stabilisce invece come distribuire tra gli operatori di telefonia mobile la capacità emissiva disponibile, in modo proporzionale alle rispettive bande di frequenza.

NORMA TECNICA – Sistemi protettivi di ventilazione per macchine in movimento

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 17969

Macchine movimento terra - Sicurezza - Sistemi di protezione dalla contaminazione.

La norma si applica ai sistemi protettivi di ventilazione destinati a fornire aria respirabile alle postazioni degli operatori delle macchine movimento terra utilizzate in aree contaminate. Lo scopo è limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) ad agenti pericolosi quando la macchina movimento terra viene utilizzata in tali ambienti. Essa specifica i requisiti, le procedure di prova e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante dei sistemi protettivi di ventilazione destinati a fornire aria respirabile alle postazioni degli operatori delle macchine movimento terra utilizzate in aree contaminate.

NORMA TECNICA – Comportamento del fuoco

Norma Tecnica UNI EN ISO 2 luglio 2026, n. 6940

Tessili - Comportamento al fuoco - Determinazione della facilità di accensione di provette orientate verticalmente.

La norma specifica un metodo per la misurazione della facilità di accensione di tessuti orientati verticalmente e di prodotti industriali costituiti da tessuti a uno o più strati (spalmati, trapuntati, multistrato, a struttura a sandwich e combinazioni simili), quando sottoposti a una fiamma piccola e definita.

NORMA TECNICA – Apparecchi a gas

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 18126

Apparecchi a gas per uso esterno - Disposizioni aggiuntive per l'uso di gas della II famiglia.

La norma si applica unitamente alle norme di prodotto elaborate dal CEN/TC 181 dedicate agli apparecchi a Gpl per uso esterno che utilizzano gas della II famiglia oppure della II e III famiglia e non si applica agli apparecchi per attività commerciali. La norma non si applica agli apparecchi trattati dalla UNI EN 449 e agli apparecchi equipaggiati con un regolatore della pressione del gas. Vengono specificati:

- i requisiti di fabbricazione e di marcatura;

- il metodo di prova degli apparecchi prima della loro immissione sul mercato e nel corso di ulteriori valutazioni;

- le modifiche autorizzate agli apparecchi per cambiare il gas di alimentazione in funzione delle famiglie di gas di appartenenza

NORMA TECNICA – Rumore in ambiente esterno

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 16272-3-2

Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Barriere antirumore e dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea - Metodo di prova per determinare le prestazioni acustiche - Parte 3-2: Spettro normalizzato del rumore ferroviario e classificazioni a numero singolo per applicazioni in campo sonoro diretto.

La norma specifica uno spettro normalizzato del rumore ferroviario per la valutazione e l'analisi delle prestazioni acustiche dei dispositivi progettati per ridurre il rumore ferroviario per via aerea in prossimità delle linee ferroviarie. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente documento tutti i dispositivi di riduzione del rumore diversi dalle barriere antirumore e dai dispositivi correlati che agiscono sulla propagazione del suono per via aerea, ad esempio i dispositivi per l'attenuazione delle vibrazioni trasmesse per via solida e i dispositivi installati a bordo.

NORMA TECNICA – Acqua destinata al consumo umano

Norma Tecnica UNI EN 2 luglio 2026, n. 12485

Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - Carbonato di calcio, calce grassa e dolomite semicalcinata, ossido di magnesio e carbonato di calcio e magnesio - Metodi di prova.

La norma definisce un metodo utilizzato per le analisi chimiche e per la determinazione di proprietà fisiche di carbonato di calcio, calce grassa e dolomite semicalcinata, ossido di magnesio e carbonato di calcio e magnesio utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano.

NORMA TECNICA – Movimentazione container

Norma Tecnica UNI EN 9 luglio 2026, n. 15056

Apparecchi di sollevamento - Requisiti per spreader per container.

La norma specifica i requisiti di sicurezza per gli spreader utilizzati con apparecchi di sollevamento progettati per la movimentazione di container, quali per esempio quelli conformi alla ISO 668:2020. Il collegamento tra lo spreader e il container avviene tramite twistlock che si innestano negli angoli superiori del container. La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni pericolose o gli eventi pericolosi relativi agli spreader per la movimentazione di container, sia quando utilizzati come previsto, sia in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibili dal fabbricante. Lo spreader è interfacciato con il sistema di controllo e di sicurezza degli apparecchi di sollevamento. La norma non si applica ai seguenti tipi di spreader: spreader azionati manualmente (senza alimentazione esterna); spreader con bracci a pinza utilizzati per casse mobili e rimorchi stradali con sollevamento dal basso. La norma non tratta il sollevamento di persone. La norma non è applicabile agli spreader per la movimentazione di container fabbricati prima della data di pubblicazione.

NORMA TECNICA – Valutazione Dispositivi medici

Norma Tecnica UNI EN ISO 9 luglio 2026, n. 10993-7

Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene.

La norma specifica i limiti tollerabili per i residui di ossido di etilene e di etilene cloroidrina nei dispositivi medici singoli sterilizzati a ossido di etilene, le procedure per misurarli e i metodi di prova per determinarne la conformità in modo tale che tali dispositivi possano essere rilasciati.

NORMA TECNICA – Misurazione emissioni sonore pneumatico

Norma Tecnica UNI ISO 9 luglio 2026, n. 20908

Misurazione delle emissioni sonore del pneumatico - Metodo su ruota strada motrice (tamburo).

La norma specifica i metodi per la misurazione delle emissioni sonore prodotte dal contatto del pneumatico con la strada, utilizzando dei pneumatici montati su una attrezzatura che spinge il pneumatico in condizioni di rotolamento libero contro una ruota strada motrice (anche detta "tamburo"). La metodologia è finalizzata a ottenere una correlazione fra i risultati di emissioni sonore in una camera semi anecoica e i risultati delle prove esterne con veicolo come descritte nella ISO 13325. La norma è applicabile ai pneumatici che equipaggiano le autovetture e i veicoli commerciali leggeri come definito nel punto 3.1. Non è inteso per essere usato per determinare il contributo sonoro dei pneumatici a cui è applicata una coppia, né per la determinazione delle emissioni sonore derivanti dal traffico in un dato luogo.

NORMA TECNICA – Protezione dalle radiazione di tipo pulsato

Norma Tecnica UNI EN ISO 9 luglio 2026, n. 18090-1

Protezione dalle radiazioni - Caratteristiche delle radiazioni di riferimento di tipo pulsato - Parte 1: Fotoni

La norma specifica le caratteristiche della radiazione di tipo pulsato di riferimento per la taratura e la verifica dei dosimetri per radioprotezione e dei rateometri, in relazione alla loro risposta alla radiazione di tipo pulsato. La norma si applica direttamente alla radiazione X di tipo pulsato con durata dell’impulso compresa tra 0,1 ms e 10 s.

NORMA TECNICA – Punto di infiammabilità prodotti chimici

Norma Tecnica UNI EN ISO 9 luglio 2026, n. 24966

Determinazione del punto di infiammabilità - Metodo del punto di infiammabilità in vaso chiuso continuo modificato (MCCCFP).

La norma descrive un metodo di prova per la determinazione del punto di infiammabilità di prodotti chimici, oli lubrificanti, combustibili compresi combustibili per turbine per aviazione, gasolio per motori diesel e sue miscele con biodiesel e prodotti correlati. La precisione del metodo è stata determinata nell'intervallo compreso tra 24,5 °C e 229,5 °C.

NORMA TECNICA – Metodi di verifica uniformità dei pneumatici

Norma Tecnica UNI ISO 9 luglio 2026, n. 13326

Metodi di prova per la misurazione dell’uniformità del pneumatico.

La norma specifica i metodi di prova eseguiti in condizioni controllate per la verifica dell’uniformità dei pneumatici per autovetture, veicoli commerciali e motocicli. Sono compresi i metodi per misurare le variazioni geometriche del pneumatico in entrambe le direzioni radiali e laterali, così come i metodi per la misurazione dei seguenti parametri: • variazione della forza radiale; • variazione della forza laterale totale; • variazione della forza laterale dovuta alla struttura a tele incrociate ("ply steer"); • variazione della forza laterale generata dalla conicità del pneumatico. La norma non include metodi per la misura dello squilibrio statico e dinamico dell'assemblato pneumatico-ruota. I metodi di prova specificati in questo documento non sono destinati per la classificazione né per la definizione dei livelli di qualità dei pneumatici.

NORMA TECNICA – Sicurezza gruppi elettrogeni

Norma Tecnica UNI EN ISO 9 luglio 2026, n. 8528-13

Gruppi elettrogeni a corrente alternata alimentati da motori a combustione interna - Parte 13: Sicurezza.

La norma specifica i requisiti di sicurezza per i gruppi elettrogeni alimentati da motori a combustione interna (RIC - Reciprocating Internal Combustion) fino a 1000 V in corrente alternata (CA) o 1500 V in corrente continua (CC) e tensioni superiori a 1000 V (CA) e non superiori a 36 kV, costituiti da un motore RIC, un generatore CA comprese le apparecchiature aggiuntive necessarie per il funzionamento, ad esempio quadri di comando, quadri di distribuzione, apparecchiature ausiliarie. La norma è applicabile ai gruppi elettrogeni per uso terrestre e marittimo (applicazioni domestiche, ricreative e industriali). La norma non è applicabile ai gruppi elettrogeni utilizzati a bordo di navi marittime e di unità mobili offshore, nonché su aeromobili o per la propulsione di veicoli stradali e locomotive. La norma non è applicabile ai gruppi elettrogeni e ai componenti fabbricati prima della data della sua pubblicazione. La norma non specifica i requisiti speciali necessari per il funzionamento in atmosfere potenzialmente esplosive e non è applicabile a tali ambienti. I pericoli relativi ai gruppi elettrogeni azionati da motori RIC sono identificati nel prospetto A.1.

NORMA TECNICA – Anticendio

Norma Tecnica UNI 9 luglio 2026, n. 11224 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.

La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio

NORMA TECNICA – Progettazione presse piegatrici

Norma Tecnica UNI EN ISO 9 luglio 2026, n. 6909

Macchine utensili - Sicurezza - Presse piegatrici.

La norma specifica i requisiti tecnici di sicurezza e le misure che devono essere adottate da chi si occupa della progettazione, della fabbricazione e della fornitura di presse piegatrici destinate alla lavorazione a freddo di metalli o di materiali parzialmente costituiti da metallo a freddo, ma che possono essere utilizzate allo stesso modo per la lavorazione di altri materiali in fogli (ad esempio cartone, plastica, gomma, cuoio), denominate anche "macchine". La norma specifica i requisiti di sicurezza per le presse piegatrici definite nel punto 3. La norma non riguarda le presse piegatrici che trasmettono energia per imprimere il movimento della trave mediante mezzi pneumatici o frizioni meccaniche, né le presse piegatrici che utilizzano una combinazione di tecnologie (ad esempio, presse piegatrici con azionamento combinato idraulico e servoazionamento a vite o presse piegatrici con azionamento combinato idraulico e servoazionamento a vite). Il presente documento non riguarda le macchine il cui scopo principale di progettazione è: la piegatura di lamiere mediante azione rotativa; la curvatura di tubi e condutture mediante azione rotativa; la curvatura a rulli. Il presente documento non riguarda i rischi connessi all'uso delle presse piegatrici in atmosfere esplosive. La norma non è applicabile alle presse piegatrici fabbricate prima della data della sua pubblicazione. La norma non riguarda gli aspetti di sicurezza delle attrezzature per il carico e lo scarico automatico dei pezzi, qualora presenti. Indicazioni su come tenere conto delle attrezzature aggiuntive di carico e scarico automatico sono disponibili nella norma ISO 11161:2007.

NORMA TECNICA – Sicurezza degli ascensori

Norma Tecnica UNI EN ISO 23 luglio 2026, n. 8100-1

Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 1: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori per passeggeri e merci.

La norma specifica le regole di sicurezza per gli ascensori a servizio permanente di edifici e costruzioni, destinati al trasporto di persone o di persone e cose. Si applica agli ascensori a trazione, agli ascensori a comando positivo e agli ascensori idraulici che: servono livelli definiti; hanno una velocità nominale maggiore di 0,15 m/s; sono dotati di cabina chiusa; si muovono lungo guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale; e sono installati all'interno o protetti dagli agenti atmosferici. La norma si applica anche all'equipaggiamento elettrico di tali ascensori, compresi l'illuminazione e le prese di corrente nel vano.

NORMA TECNICA – DPI rischi meccanici

Norma Tecnica UNI EN ISO 30 luglio 2026, n. 16321-3

Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a rete.

La norma specifica requisiti aggiuntivi di prestazione e marcatura per le protezioni a rete progettate per fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro rischi meccanici come impatti da particelle e frammenti volanti. Gli altri requisiti applicabili per le protezioni a rete e i telai/montaggi su cui sono destinati ad essere montati sono indicati nella UNI EN ISO 16321-1.

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