Albo gestori nuove disposizioni per l’imballaggio e le etichettature dei rifiuti.
18/10/2007

Albo gestori nuove disposizioni per l’imballaggio e le etichettature dei rifiuti.

  • Il Comitato Nazionale con la Delibera n. 1912 del 02 ottobre scorso ha ritenuto di dover aggiornare e uniformare il testo della prescrizione relativa agli imballaggi e alle etichettature contenuta negli schemi dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti. E’ stato quindi previsto che per quanto all’imballaggio ed al trasporto dei rifiuti non pericolosi si dovranno rispettare le norme previste dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose, mentre per l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
  • a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
  • b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Dovranno altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.

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