AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2018
27/03/2018

AGGIORNAMENTO NORMATIVO AMBIENTE e SICUREZZA FEBBRAIO 2018

AMBIENTE

 

 

SOSTANZE PERICOLOSE – esportazione ed importazione

Pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2018/172 della Commissione, del 28 novembre 2017, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Si tratta di modifiche al Regolamento (UE) n. 649/2012 sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, "PIC") che disciplina l'importazione e l'esportazione di alcune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano importare e/o esportare tali sostanze dai/nei paesi extra UE.

Le modifiche principali riguardano:

  • l’aggiunta di n. 11 voci alla Parte 1 dell’Allegato I (sostanze per cui è necessaria la notifica di esportazione rivolta sia all’Autorità Competente Nazionale che all'ECHA prima di poter procedere all’esportazione della sostanza/miscela)
  • l’aggiunta di n. 9 voci alla Parte 2 dell’Allegato I (sostanze assoggettabili alla notifica PIC: per esse è richiesta la notifica di esportazione sia all’Autorità Competente Nazionale che all’ECHA e l’ottenimento del Previo Informato Consenso da parte del Paese importatore)
  • l’inserimento della sostanza “metamidofos” nella Parte 3 dell’Allegato I (sostanza per cui è necessario ottenere il Previo Informato Consenso, oltre all’effettuazione della notifica di esportazione), nonché la modifica della voce già esistente per tale sostanza nella Parte 1 dell’Allegato I e la sua rimozione dalla Parte 2
l’aggiunta nell’Allegato V Parte 1 (Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione) delle seguenti sostanze: esaclorobutadiene (naftaleni policlorurati, esabromociclododecano – HBCDD, articoli contenenti concentrazioni ≥0,1% in peso di tetra-, penta-, esa-, eptabromodifeniletere se prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali provenienti da rifiuti preparati per il riutilizzo).

 

ADR – trasporto nazionale di merci pericolose

Pubblicata la Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione del 31 gennaio 2018, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1.

La modifica è volta a recepire, anche per i trasporti nazionali, gli emendamenti all’edizione 2017 dell’ADR che sono entrati in vigore il 3 gennaio 2018.

La Direttiva entra in vigore il 2 marzo 2018 e gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 3 luglio 2018.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – bisfenolo A

Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione del 12 febbraio 2018 relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il regolamento, che entrerà in vigore il 06 settembre 2018, ha abbassato le soglie di tolleranza del Bisfenolo A (BPA – cas 80-05-7) nei materiali a contatto con alimenti (da 0.6 mg/kg a 0.05 mg/kg) diventando pari a zero per i contenitori di alimenti per bambini fino a tre anni di età. Il nuovo regolamento prolunga inoltre il divieto di utilizzo del BPA nei biberon, sancito nel 2011, e proibisce la migrazione della sostanza da materiali rivestiti contenenti alimenti per neonati e bambini fino a 3 anni.

 

EMISSION TRADING – sistema di scambio di emissioni in UE

Pubblicato il Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione.

Con il Regolamento, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018, è stata modificata la disciplina relativa alla creazione e alla restituzione di quote di emissione di gas a effetto serra all’interno dell’Unione (ETS).

E’ stato definito che le quote create a partire dal 1 gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione, o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato l’intenzione di recedere dall’UE, o destinate alla messa all’asta tramite una piattaforma d’asta designata dallo Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all’anno di creazione.

Se il diritto comunitario risulta essere ancora applicato entro il 30 aprile 2019, o se è garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019, in modo legalmente opponibile, prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato, tali quote non saranno identificate con un codice paese.

Quanto alla restituzione delle quote, è previsto che le quote designate da un codice paese di cui sopra non possono essere restituite.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicate il 06/02/2018 ed il 27/02/2018 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3, n. CAS 7789-12-0/10588-01-9) come :

  • additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio
  • additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell'evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro
  • additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell'evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di potassio
  • inibitore di corrosione nel sistema di raffreddamento ad assorbimento di ammoniaca di un impianto di sintesi del metanolo
in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Tricloroetilene

Pubblicate il 15/02/2018 ed il 27/02/2018 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (n. EC: 201-167-4, n. CAS: 79-01-6) come

  • agente sgrassante nella fabbricazione di separatori in polietilene per batterie al piombo-acido
  • solvente di estrazione per la rimozione di olio da lavorazione e la formazione della struttura porosa nei separatori in polietilene utilizzati nelle batterie al piombo-acido
in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 16/02/2018 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (n. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0) nella cromatura funzionale di cilindri di lavoro utilizzati nelle industrie siderurgica e dell’alluminio, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

RUMORE – macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262”.

Definite le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato delle procedure di valutazione della conformità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 262/2002, con una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche, la frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata.

 

RIFIUTI – trasporto dei propri rifiuti ed iscrizione all’Albo

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1 febbraio 2018 “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.

Definite le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all’art. 193 del D. Lgs. 152/2006, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – etichettatura aerosol

 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2017 "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele".

Con il Decreto sono state apportate delle modifiche all'allegato del D.P.R. 21 luglio 1982, n. 741, in particolare sono stati sostituiti:

  • il punto 2.2 relativo all'etichettatura, con la specifica delle indicazioni da apporre sui generatori di aerosol in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008
  • il punto 3.1.2 "Riempimento", riguardante i valori della pressione non superabili nel generatore aerosol.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018.

 

AUA – RV aggiornamento modello

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 13 febbraio 2018, n. 67, si procede con all'aggiornamento del Modello, approvato con la DGRV n.180/2016.

È prevista una fase sperimentale, che avrà inizio il 14 maggio 2018 e che vedrà coinvolte la Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Padova unitamente alla Provincia di Treviso.

Per le restanti Provincie, è previsto, un periodo di sospensione di applicazione dell’aggiornamento del Modello, della durata di 15 mesi.

Il Direttore della Direzione Ambiente, ha l'incarico di approvare con proprio provvedimento tutte le modifiche e le integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie per l'applicabilità del nuovo Modello, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione.

 

AUA – RV gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali non rientrano nella disciplina AUA

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 13 febbraio 2018, n. 67,

in considerazione delle istanze di semplificazione delle procedure presentate agli uffici regionali, ed in deroga alle previsioni della DGRV n. 622/2014, viene previsto che gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), punto e.2) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R.V. 5 novembre 2009, n. 107) non rientrino nella disciplina dell'A.U.A. e siano soggetti alle autorizzazioni previste dalle discipline di settore.

 

MUD – disponibile il software per la compilazione

Disponibile sul sito mud.ecocerved.it, il software per la compilazione del MUD 2018, per ottemperare agli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, da presentare entro il 30 aprile 2018.

 

REACH – Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

ECHA (European Chemicals Agency) pubblica la raccomandazione prot. ECHA/PR/18/03 del 5 febbraio 2018 “Raccomandazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 5 febbraio 2018 per l'inclusione di sostanze nell'allegato XIV al regolamento REACH (Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti “SVHC” soggette ad autorizzazione)”.

L'ottava raccomandazione dell'ECHA alla Commissione europea per l'inclusione di sostanze nell'allegato XIV al regolamento REACH (SVHC) comprende sette sostanze:

1) La sostanza non ha usi registrati, ma è raccomandata in base al criterio di raggruppamento (somiglianze strutturali con UV-328). Questo per evitare una spiacevole sostituzione

 

SEVESO III – nuovo elenco degli impianti industriali soggetti

Disponibile sul sito del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento al 25 gennaio 2018 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall'ISPRA.

 

VIA – linea guida su Sintesi non Tecnica

Pubblicato dal Ministero dell'Ambiente l'aggiornamento delle “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (VIA)”. Il documento ha l’obiettivo di fornire ai proponenti uno strumento di supporto e di indirizzo per la predisposizione del riassunto non tecnico (Sintesi non Tecnica) che deve essere presentato nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale per garantire una efficace comprensione del progetto e dei suoi potenziali effetti ambientali.

 

VAS / VIA – nuovo portale online

Il sito (www.va.minambiente.it/) è stato radicalmente rinnovato nella veste grafica per favorire la comunicazione istituzionale, la condivisione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, la fruibilità delle informazioni e degli strumenti a disposizione del pubblico, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese sulle procedure di VAS e di VIA di competenza statale.

 

CONAI – nuova guida 2018

Pubblicata dal CONAI la nuova "Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale" costituita da due volumi, il primo dedicato ad adempimenti, procedure e schemi esemplificativi, il secondo alla modulistica.

Tra le novità di quest’anno :

  • i nuovi valori delle tre fasce contributive per gli imballaggi in plastica : 179,00 €/t per la fascia A, 208,00 €/t per la fascia B e 228,00 €/t per la fascia C
  • le variazioni del Contributo (in aumento o in diminuzione) per altri quattro materiali : per gli imballaggi in carta (da 4,00 a 10,00 €/t), in acciaio (da 13,00 a 8,00 €/t) e in vetro (da 16,30 a 13,30 €/t) e dal 1˚ giugno, per gli imballaggi in alluminio (da 45,00 a 35,00 €/t)
  • una nuova procedura di rimborso del Contributo ambientale (Mod. 6.6 Bis) dedicata alle aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati al CONAI con le procedure semplificate per import, per un importo annuo fino a 2.000 €
  • una nuova modalità di fatturazione dei saldi infrannuali (Mod. 6.10) Compensazione import/export nonché una semplificazione procedurale per il rimborso del credito risultante a fine anno dallo stesso modello
una nuova procedura di esenzione ex-post (in aggiunta a quella ex-ante già esistente) per le aziende che acquistano imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici.

 

NORMA TECNICA – Risk management - Norma Tecnica ISO 31000:2018 - “Risk management – Guidelines”.

La norma fornisce le indicazioni quadro e metodologiche per la gestione del rischio (della sicurezza e ambientale) all'interno delle organizzazioni aziendali di qualsiasi dimensione o tipologia.

 

 

 

SICUREZZA

 

REACH – autorizzazione all'uso del Dicromato di sodio

Pubblicate il 06/02/2018 ed il 27/02/2018 n. 3 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Dicromato di sodio (n. CE 234-190-3, n. CAS 7789-12-0/10588-01-9) come

  • additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell’evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro o di clorito di sodio
  • additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell'evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di sodio, con o senza successiva produzione di diossido di cloro
  • additivo per la soppressione di reazioni parassitarie e dell'evoluzione di ossigeno, per il tamponamento del pH e per la protezione catodica dalla corrosione nella produzione elettrolitica del clorato di potassio
  • inibitore di corrosione nel sistema di raffreddamento ad assorbimento di ammoniaca di un impianto di sintesi del metanolo
in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

REACH – autorizzazione all'uso del Tricloroetilene

Pubblicate il 15/02/2018 ed il 27/02/2018 n. 2 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Tricloroetilene (n. EC: 201-167-4, n. CAS: 79-01-6) come

  • agente sgrassante nella fabbricazione di separatori in polietilene per batterie al piombo-acido
  • solvente di estrazione per la rimozione di olio da lavorazione e la formazione della struttura porosa nei separatori in polietilene utilizzati nelle batterie al piombo-acido
in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica

 

REACH – autorizzazione all'uso del Triossido di cromo

Pubblicata il 16/02/2018 la sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Autorizzato l’uso del Triossido di cromo (n. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0) nella cromatura funzionale di cilindri di lavoro utilizzati nelle industrie siderurgica e dell’alluminio, in quanto, conformemente all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica.

 

RUMORE – macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 gennaio 2018 “Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262”.

Definite le caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale per il personale incaricato delle procedure di valutazione della conformità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 262/2002, con una durata minima di 24 ore, delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche, la frequenza ai corsi è obbligatoria per la totalità della durata.

 

SINP – COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO

Con il Decreto del Ministero del Lavoro N. 14 del 06 febbraio 2018 è stato costituito il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). I componenti del tavolo tecnico resteranno in carica per tre anni.

 

ATTREZZATURE DI LAVORO – Verifiche periodiche XVII elenco di soggetti abilitati

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 contenente il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

 

SOSTANZE PERICOLOSE – etichettatura aerosol

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2017 "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele".

Con il Decreto sono state apportate delle modifiche all'allegato del D.P.R. 21 luglio 1982, n. 741, in particolare sono stati sostituiti:

  • il punto 2.2 relativo all'etichettatura, con la specifica delle indicazioni da apporre sui generatori di aerosol in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008
  • il punto 3.1.2 "Riempimento", riguardante i valori della pressione non superabili nel generatore aerosol.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2018.

 

AMIANTO – protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti

Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni, Intesa del 22 febbraio 2018 sull'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all'amianto.

Definite le azioni e le procedure per attivare, da parte delle Regioni e delle Province autonome, il protocollo per il controllo sanitario dei lavoratori ex esposti all'amianto, non oneroso per gli interessati.

 

REACH – Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

ECHA (European Chemicals Agency) pubblica la raccomandazione prot. ECHA/PR/18/03 del 5 febbraio 2018 “Raccomandazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche del 5 febbraio 2018 per l'inclusione di sostanze nell'allegato XIV al regolamento REACH (Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti “SVHC” soggette ad autorizzazione)”.

L'ottava raccomandazione dell'ECHA alla Commissione europea per l'inclusione di sostanze nell'allegato XIV al regolamento REACH (SVHC) comprende sette sostanze:

1) La sostanza non ha usi registrati, ma è raccomandata in base al criterio di raggruppamento (somiglianze strutturali con UV-328). Questo per evitare una spiacevole sostituzione.

 

SEVESO III – nuovo elenco degli impianti industriali soggetti

Disponibile sul sito del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento al 25 gennaio 2018 dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall'ISPRA.

 

VIDEOSORVEGLIANZA – controllo dell’attività lavorativa

Pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5/2018 del 19 febbraio 2018, contenente indicazioni operative sulle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

Le principali novità introdotte dalla circolare sono:

  • possibilità di inquadrare direttamente l’operatore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”
  • non sarà più fondamentale indicare il numero di telecamere da installare, dichiarando tuttavia sempre le ragioni strettamente connesse alle legittime esigenze dell’Azienda. In tal senso il Ministero ha compreso sia l’inutilità di indicare modello e marca degli impianti (che in caso di sostituzione, richiederebbero una nuova comunicazione), sia l’indicazione degli spazi che potrebbero mutare nel corso del tempo per ragioni logistiche o di ristrutturazione
  • non è più necessario il rilascio dell’autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa.
il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e pertanto, si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

 

INAIL – Gru su autocarro

Pubblicata la guida INAIL "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Gru su autocarro".

La pubblicazione tratta delle gru su autocarro descrivendone le principali caratteristiche costruttive e l’evoluzione dello stato dell’arte. Fornisce inoltre indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

 

INAIL – sicurezza nei bioprocessi dei rifiuti organici

Pubblicata la guida INAIL "Bioprocessi innovativi per la valorizzazione di rifiuti organici" che descrive uno studio sperimentale multidisciplinare per lo sviluppo di processi biotecnologici a partire da materie prime rinnovabili (economia circolare). Lo studio si inquadra in un'ottica di "bioraffineria", puntando alla diversificazione dei prodotti ottenibili dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani nonché all’incremento del loro valore economico, prevedendo una modifica sostanziale della digestione anaerobica per la produzione di biogas/bioidrometano e polimeri biodegradabili (bioplastiche). Anche se i processi biotecnologici sono tendenzialmente "dolci", il loro sviluppo deve includere la valutazione degli aspetti della salute e sicurezza sin dalle fasi iniziali. Nella filiera specifica sono stati studiati i rischi occupazionali che variano in relazione alla biomassa di partenza, ai pretrattamenti applicati e alle diverse configurazioni di processo.

 

INAIL – diagnosi delle malattie professionali polmonari

Pubblicata la guida INAIL "Indirizzi operativi per la diagnosi delle malattie professionali dell’apparato respiratorio" che si propone di operare un riordino nell’ambito delle malattie dell’apparato respiratorio, la cui classificazione risulta quanto mai complessa per la difficoltà di individuare specifici gruppi con caratteristiche peculiari che non siano rinvenibili anche in altri.

 

INAIL – lavori elettrici in alta tensione

Pubblicata la guida INAIL "Lavori elettrici in alta tensione" che presenta le disposizioni legislative e normative per lavoratori che si occupano dell’esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici di impianti a tensione > 1000 V (lavori in alta tensione) e per i lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti (in prossimità), pur non avendo direttamente a che fare con essi.

 

INAIL – rischio di fulminazione nei parchi avventura

Pubblicata la guida INAIL "La protezione dai fulmini dei parchi avventura" dedicata alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori e dei visitatori dei parchi avventura rispetto ai rischi di fulminazione e ai danni prodotti dai fulmini.

I parchi avventura (percorsi acrobatici in altezza, percorsi su corde alte e percorsi vita sospesi) sono strutture composte da percorsi aerei, ponti tibetani ed altri elementi, realizzati in legno, corda e cavi d’acciaio.

 

NORMA TECNICA – Risk management - Norma Tecnica ISO 31000:2018 - “Risk management – Guidelines”

La norma fornisce le indicazioni quadro e metodologiche per la gestione del rischio (della sicurezza e ambientale) all'interno delle organizzazioni aziendali di qualsiasi dimensione o tipologia

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NORME TECNICHE – Utensili per la lavorazione del legno - Norma Tecnica UNI EN 847-1:2018 - “Utensili per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Frese e lame di seghe circolari” - Norma Tecnica UNI EN 847-2:2018 - “Utensili per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Requisiti per il codolo di frese e lame circolari montate su codolo”.

Le norme specificano rispettivamente :

  • tutti i pericoli che derivano dall'utilizzo di utensili di macchine per la lavorazione del legno e descrive i metodi per l'eliminazione o la riduzione di tali pericoli mediante la progettazione degli utensili e la predisposizione di informazioni
  • la determinazione della velocità massima per una data eccentricità sui dispositivi di bloccaggio per la forza del codolo degli utensili di fresatura con codolo cilindrico e tronco-conico. Essa specifica inoltre la marcatura dell'utensile.

 

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno - Norma Tecnica UNI EN 19085-3:2018 - “Macchine per la lavorazione del legno - Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)”

La norma fornisce i requisiti di sicurezza e le misure per le macchine foratrici, fresatrici e macchine combinate foratrici/fresatrici a controllo numerico.

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi pertinenti alle macchine quando esse sono azionate, regolate e mantenute come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante compreso l'utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile.

 

NORME TECNICHE – Macchine per la lavorazione del legno - Norma Tecnica UNI EN 1870-6:2018 - “Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 6: Seghe circolari per legna da ardere”.

La norma tratta tutti i pericoli significativi, le situazioni e gli eventi pericolosi relativi alle seghe circolari per legna da ardere con carico e/o scarico manuale, con carrello azionato a mano, progettate per tagliare il legno massiccio quando esse sono utilizzate come previsto e nelle condizioni previste dal fabbricante, includendo l'utilizzo improprio ragionevolmente prevedibile.

 

NORMA TECNICA – Vibrazioni meccaniche - Norma Tecnica UNI ISO 2631-2:2018 - “Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)”.

La norma specifica un metodo per la misura e la valutazione, compresa l'individuazione della direzione e punti di misura, dell'esposizione umana alle vibrazioni al corpo intero all'interno degli edifici per quanto riguarda il comfort ed il disturbo degli occupanti.

Inoltre essa definisce la ponderazione in frequenza applicabile nell'intervallo di frequenza fra 1 Hz e 80 Hz, nella quale la postura degli occupanti non necessita di essere definita.

 

NORMA TECNICA – impianti a fune con trasporto di persone - Norma Tecnica UNI EN 1907:2018 - “Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Terminologia”

La norma definisce i termini generali utilizzati nei requisiti di sicurezza degli impianti a fune progettati per il trasporto di persone.

 

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