Sottoprodotti della vinificazione  - Disposizioni della Regione Veneto
23/12/2014

Sottoprodotti della vinificazione - Disposizioni della Regione Veneto

Con la DGRV n.2015/2014 sono aggiornate le norme tecniche e le procedure amministrative per gli utilizzi alternativi delle fecce e delle vinacce, ai sensi dell'articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, per la campagna vendemmiale 2014-2015 e campagne successive.

E’ stato abolito, altresì, il limite massimo di 4.000 hl/anno di quantità di vino lavorato dall'azienda al di sopra del quale non sono ammessi gli usi alternativi dei sottoprodotti disciplinati dalle presenti disposizioni.

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