SICUREZZA - Modifiche introdotte da leggi di conversione D.L. n. 93/13 e 101/13
11/11/2013

SICUREZZA - Modifiche introdotte da leggi di conversione D.L. n. 93/13 e 101/13

Modifiche al D.Lgs. n.81/2008 introdotte dalla L. n.119/2013

Con la conversione in legge del D.L. n. 93/2013 (L. n. 119 del 15/10/13) sono state apportate le seguenti modifiche al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008):

  • aggiunto il comma 13-bis all’art. 71 – Obblighi del datore di lavoro: si precisa che Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso;
  • aggiunto il comma 5-bis all’art. 73 - Informazione, formazione e addestramento: la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature (di cui al comma 5) per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

Modifiche al D.Lgs. n.81/2008 introdotte dalla L. n.101/2013

Con la legge n.125 del 30/10/13, in vigore dal 31/10/13, è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni che contiene una modifica dell’Art. 71 (obblighi del datore di lavoro) comma 11 del Testo Unico Sicurezza.

In particolare viene specificato che per la prima verifica delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (non più dalla messa in servizio dell’attrezzatura).

Infine, per quanto riguarda la prevenzione incendi, l'articolo 8 del D.L. n.101/2013, come convertito in legge prevede, in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che: "A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

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