A seguito delle ispezioni di Ispettorato del lavoro o dello SPISAL potrà avvenire la sospensione dell'attività aziendale quando:
1) viene riscontrato che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (la sospensione non si applica se il lavoratore non in regola risulti l'unico occupato dall'impresa).
2) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate nel nuovo allegato I del D.Lgs. 81/2008, ovvero:
• Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
• Mancata formazione ed addestramento
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
• Mancanza di protezioni verso il vuoto
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
• Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Il provvedimento di sospensione si applica alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni relative alla mancata formazione o mancata fornitura di DPI contro la caduta dall’alto (numeri 3 e 6 del precedente elenco).
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro o SPISAL possono imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione immediatamente all’atto dei propri accertamenti oppure, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente provvede ai provvedimenti da adottare in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, che procedono di conseguenza in applicazione alla normativa antincendio.
Per ottenere la revoca della sospensione è necessario:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (vedi tabella seguente)
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza, il pagamento della seguente somma aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Di seguito elenco delle Fattispecie e relativo Importo Somma Aggiuntiva
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione - Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile - Euro 3.000
5 Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) - Euro 2.500
6 Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto - Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto - Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno - Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - Euro 3.000
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Su richiesta dell’azienda, e dopo aver assolto alle prescrizioni dell’ente di controllo, la revoca è concessa dopo il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
Rimangono comunque applicabili le altre sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
E’ ammesso ricorso contro i provvedimenti di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
Il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive per il lavoro irregolare.
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