IV CONTO ENERGIA, Registro Grandi Impianti: precisazioni sulla certificazione di fine lavori
02/04/2012

IV CONTO ENERGIA, Registro Grandi Impianti: precisazioni sulla certificazione di fine lavori

Facendo seguito alle numerose richieste di delucidazione pervenute al GSE in merito al mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici ammessi al Registro Grandi Impianti che hanno inviato la certificazione di fine lavori al GSE e successivamente la documentazione relativa all’entrata in esercizio, si informa che il GSE non può procedere alla valutazione della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti in assenza dell’esito della verifica di rispondenza di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 5 maggio 2011, a cura del Gestore di Rete.

A tale proposito si ricorda che:

• ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DM 5 maggio 2011 e del paragrafo 9 delle “Regole Tecniche per l’iscrizione al Registro per i Grandi Impianti fotovoltaici di cui al DM 5 maggio 2011” pubblicate dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al Gestore di Rete territorialmente competente le stampe della comunicazione di fine lavori e della perizia asseverata, caricate sul sistema informatico, recanti il protocollo del GSE, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal GSE, ai fini della verifica di rispondenza di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 5 maggio 2011;

• unitamente ai documenti sopra descritti, il Soggetto Responsabile dovrà inviare al Gestore di Rete anche l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo convenzionale per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori previsto ai sensi dell’articolo 4 della Delibera dell’AEEG n. 149 del 27 ottobre 2011;

• il Gestore di Rete, entro 30 giorni dalla data di ricezione della certificazione di fine lavori, verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata con quanto effettivamente realizzato. A seguito di tale attività il Gestore di Rete trasmette l’esito della verifica al GSE;

• il termine di 120 giorni a disposizione del GSE per assicurare l’erogazione delle tariffe incentivanti decorre dal momento in cui il GSE venga a conoscenza dell’esito della verifica di rispondenza, semprechè l’impianto sia già entrato in esercizio.

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