SISTRI: nuove disposizioni della conversione in legge del D.L. n. 101/13
08/11/2013

SISTRI: nuove disposizioni della conversione in legge del D.L. n. 101/13

Con la legge n.125 del 30/10/13, in vigore dal 31/10/13, è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni che contiene disposizioni in materia di SISTRI e di responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In materia di SISTRI è stato stabilito quanto segue.

Adesione al SISTRI

Sono obbligati ad aderire al SISTRI:

  • gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
  • gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
  • in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Possono aderire su base volontaria al SISTRI i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli sopra elencati.

Termine iniziale operatività

Il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1/10/13 per:

  • gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale;
  • gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

Il termine iniziale di operatività è fissato al 3/03/14 per:

  • i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Periodo di doppio regime

Dal 01/10/13 sino al 31/07/14 si applicano gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri carico/scarico e dei formulari di identificazione rifiuti e le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri non si applicano.

 

Infine, in data 04/11/13 è stata messa a disposizione sul sito www.sistri.it la CIRCOLARE n. 1 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013). Tale circolare sostituisce la Nota esplicativa, pubblicata il 01/10/13, nelle more della conversione del D.L. n. 101/2013.

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