SISTRI: le disposizioni del decreto sulla razionalizzazione della P.A.
09/09/2013

SISTRI: le disposizioni del decreto sulla razionalizzazione della P.A.

Dal 01/09/13 è in vigore il D.L. n.101 del 31/08/13 che nel Capo IV si occupa di misure in materia ambientale.

In particolare viene ridefinito il campo di applicazione del SISTRI. Infatti sono tenuti all’adesione al sistema:

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • gli Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori (ovvero chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti).

Altri soggetti oltre a quelli sopra elencati possono aderire al sistema su base volontaria.

Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato:

  • al 1/10/13 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
  • al 1/10/13 per coloro che intendono usare il sistema su base volontaria;
  • al 03/03/14 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

Inoltre, le sanzioni previste:

  • in caso di incompleta o inesatta compilazione dei registri cronologici e delle schede SISTRI – Area Movimentazione;
  • per il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione

per gli illeciti commessi dal 01/10/13 al 31/03/14 per i soggetti per i quali il sistema è obbligatorio dal 1/10/13 e dal 03/03/14 al 30/09/14 per i soggetti per i quali il sistema è obbligatorio dal 03/03/14, sono irrogate in caso di più di tre violazioni commesse nell’arco temporale sopra indicato.

Sono demandati ad una serie di successivi decreti:

  • la specificazione delle categorie di soggetti già obbligati all’adesione al sistema e l’individuazione (entro il 03/03/14), nell’ambito degli enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI;
  • la semplificazione periodica del SISTRI (anche al fine di ridurre i costi di esercizio del sistema da parte degli utenti); in sede di prima applicazione si deve procedere alle semplificazioni entro il 03/03/14 (salvo differimento, per non oltre sei mesi, se ciò si rendesse necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte), fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all’emanazione del decreto sulla semplificazione e che devono concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l’operatività del sistema, entro il 31/01/14;
  • l’istituzione entro il 31/10/13 di un tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI (in sostituzione del Comitato di vigilanza e controllo che è soppresso).

Si ricorda che se il D.L. non fosse convertito in legge in tempo utile ritornerebbero in vigore le disposizioni previgenti con il conseguente ritorno al più ampio campo di applicazione del SISTRI.

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