Novità: L’obbligo di vaccinazione per il lavoratore per la prevenzione da contagio con SARS-CoV-2
21/06/2021

Novità: L’obbligo di vaccinazione per il lavoratore per la prevenzione da contagio con SARS-CoV-2

L’obbligo di vaccinazione per il lavoratore per la prevenzione da contagio con SARS-CoV-2

Domanda: E’ possibile per il datore di lavoro imporre l’obbligo del vaccino SARS-CoV-2 ai propri lavoratori?

Risposta: No, ma per talune attività lavorative a rischio specifico può sospendere dalla mansione specifica i lavoratori che non sono vaccinati.

Con l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, solo i lavoratori corrispondenti a professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali hanno l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Nei casi si riscontri da parte dell’ASL la mancata effettuazione del vaccino, il decreto citato determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del Piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

A seguito di tale sospensione, al datore di lavoro è stato riconosciuto il potere di adibire il lavoratore che rifiuta la vaccinazione, ove possibile, a mansioni anche inferiori, che non implichino contatti interpersonali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Il legislatore ha altresì previsto che, ove l’assegnazione a mansioni diverse per il periodo di sospensione non fosse possibile, al lavoratore interessato non debba essere corrisposta la retribuzione, nonché altro compenso o emolumento comunque denominato. Specifiche disposizioni sono state altresì previste a tutela dei lavoratori fragili.

Per tali settori, in considerazione del rischio biologico connesso e all’ inserimento del virus SARS-CoV-2 in Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati del D.Lgs. 81/2008, si è ritenuto inoltre opportuno procedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi comprendendo il rischio da contagio da SARS-CoV-2.

In ogni caso, gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid-19 hanno comunque diritto al riconoscimento come infortunio sul lavoro, se viene accertata la riconduzione dell'evento infortunistico all'occasione di lavoro stesso, così come precisato nella circolare INAIL n.13/2020.

Questo perché il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all'occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l'ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione.

Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, anche se fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato.

Ma per i lavoratori delle altre categorie?

Per gli altri ambiti di attività, in considerazione che l’esposizione al virus può essere solo occasionale e non direttamente connessa al lavoro svolto, la maggioranza dei giuristi ritiene che non sia possibile imporre l’obbligo alla vaccinazione. Ciò anche in applicazione delle art. 32 della Costituzione che prevede che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

In tali settori viene inoltre generalmente ritenuto sufficiente la semplice adozione del protocollo anti-contagio ai fini dell’adempimento degli obblighi di prevenzione, senza procedere ad un aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi.

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