MILLEPROROGHE  - La conversione del D.L. 192/2014 e le disposizioni ambientali
10/03/2015

MILLEPROROGHE - La conversione del D.L. 192/2014 e le disposizioni ambientali

Con la Legge n. 11/2015, in vigore dal 01/03/15, è stato convertito, con modifiche, il D.L. n.192/2014 denominato “Milleproroghe”.

Di seguito sono indicate, per le principali disposizioni di carattere ambientale, le modifiche introdotte con la conversione in legge.

SISTRI

E’ stato posticipato al 01/04/15 il termine iniziale per l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Testo Unico Ambiente (art. 260-bis commi 1 e 2) per l’omessa iscrizione al SISTRI e per il mancato pagamento dei relativi contributi annuali.

E’ stata confermata la proroga sino al 31/12/15 del periodo di “doppio regime” (in cui devono essere utilizzati i consueti registri di carico/scarico e formulari di identificazione dei rifiuti in parallelo con registro cronologico e schede movimentazione SISTRI) e del termine per l’applicazione delle sanzioni inerenti il mancato rispetto delle disposizioni relative al SISTRI. In questo periodo di “doppio regime” continuano, perciò, ad applicarsi le sanzioni previste per la tenuta dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione.

DISCARICHE

E’ stato prorogato ulteriormente sino al 31/12/15 il termine a partire dal quale entra in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di 13.000 kJ/kg.

IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA TERMICA NOMINALE MAGGIORE A 35 kW E INFERIORE A 3 MW

Viene data la possibilità sino al 31/12/15 per ottemperare a quanto stabilito dall’art. 284 comma 2 del D.Lgs. n.152/06 (come modificato dal D.Lgs. n.128/10).

Si tratta dell’obbligo di integrazione del libretto di centrale per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore ai 35 kW (e inferiore a 3MW) e in esercizio al 29/04/06 con:

  • un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del medesimo decreto;
  • l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..
Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione (ovvero il Titolare/Legale rappresentante dell’Azienda se non è stata attuata una delega specifica in tal senso), oltre ad integrare il libretto di centrale, deve inviare all’Ente competente i documenti di cui ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dalla data della loro redazione.

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