Limiti emissioni C.O.V. Dal 01/01/07 in vigore il D. Lgs. 27/03/06 n. 161
22/02/2007

Limiti emissioni C.O.V. Dal 01/01/07 in vigore il D. Lgs. 27/03/06 n. 161

Dal 1° gennaio 2007 devono essere osservati i nuovi valori limite del contenuto di COV in alcune pitture e vernici nonché in alcuni prodotti per carrozzeria (stucchi, mastici ecc.). I COV (Composti Organici Volatili), sono sostanze o preparati contenuti nei prodotti vernicianti, a base solvente o a base d’ acqua. Per la loro natura essi sono idonei a cagionare fenomeni di inquinamento atmosferico. Pertanto sia l'U.E., con la Direttiva 2004/42/CE, sia i singoli Stati Membri hanno ora intesto regolamentare l'uso di prodotti, quali le vernici, che li contengono, per diminuire la quantità di COV emessi nell'aria. Il decreto legislativo n. 161del 27 marzo 2006 ha recepito in Italia la Direttiva predetta, che sostanzialmente ha definito delle categorie omogenee di prodotti ed ha previsto, per ciascuna di esse, i limiti di concentrazione massima di COV. Tali limiti entreranno in vigore in due momenti: dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2010 con valori ancora più restrittivi. Questi tempi di riferimento vengono ricollegati alla fase di “immissione sul mercato” dei prodotti vernicianti, quale la cessione a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, dei prodotti in questione, equiparando quindi i produttori con i distributori. Due le categorie dei prodotti interessati: i prodotti vernicianti immessi sul mercato, e di cui all’Allegato I del decreto, destinati ad essere applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti ed i prodotti per le carrozzerie. I limiti di concentrazione in grammi/litro di COV, vengono calcolati i riferimento al prodotto pronto all'uso, ossia che non ha bisogno di ulteriori operazioni di miscelazione per essere applicato. Pertanto ove il prodotto non sia pronto all'uso, il limite dovrà valutarsi con riferimento al prodotto già diluito o miscelato. Quanto alle scadenze la norma in commento consente che i prodotti fabbricati sino al 31/12/2006, che non rispettano le concentrazioni di cui alla prima fase, possano essere immessi sul mercato sino al 31/12/2007 sia da parte dei produttori sia da parte dei distributori. E così, i prodotti fabbricati entro il 31/12/2009, che non rispettano le concentrazioni di cui alla seconda fase, potranno essere immessi sul mercato fino al 31/12/2010. Superate tali date limite, per ciascuna fase, né i produttori né i rivenditori potranno più immettere sul mercato prodotti non conformi. E' ritenuta motivo di non conformità anche la non corretta etichettatura del prodotto, quand'anche il prodotto rientrasse nei limiti di emissione. Infatti a fronte del d.lgs 161 anche per quanto attiene all’etichettatura di questi prodotti vernicianti sono previsti dei requisiti fondamentali, in quanto essi dovranno riportare in etichetta tre indicazioni: a) la categoria di appartenenza del prodotto, secondo le definizioni di cui all'Allegato I(allegato A della Direttiva2004/42/CE), b) il valore limite di COV per quella categoria di prodotto, c) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, dello specifico prodotto, pronto all'uso. Per effettuare il calcolo dei COV nei prodotti pronti all'uso, si considerano i valori di diluizione riportati nelle indicazioni d'uso del prodotto Il decreto legislativo contiene sanzioni sia penali (l'arresto fino a due anni), sia amministrative(ammenda da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro) per le varie fattispecie. Da ricordare infine, che tra le deroghe più significative al d.lgs 161 vi sono quelle per cui i prodotti vernicianti per edilizia con contenuti di COV non conformi ai limiti indicati nel Decreto Legislativo potranno ancora essere prodotti e venduti senza limiti di tempo, ma unicamente per la verniciatura in impianti dotati di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ma tali prodotti dovranno riportare un'etichetta con l'indicazione del tipo "Per usi non regolamentati dal D. lgs. 161/2006", inoltre, i valori limite non si applicano nemmeno, ai prodotti da utilizzare per il restauro o la manutenzione di edifici d'epoca, previa richiesta autorizzata dalle autorità competenti.

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