La direttiva del Consiglio
e del Parlamento europeo 2003/87/CE sui gas serra
13/10/2004

La direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo 2003/87/CE sui gas serra

Il 13 ottobre 2003 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva (2003/87/CE) che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea, di cui si fornisce in seguito una breve sintesi.

SINTESI DIR. 2003/87/CE – Emission Trading

La direttiva 2003/87/EC istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effettoserra nella Comunità, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri diefficacia dei costi ed efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:

  • Il campo d’applicazione della direttiva è esteso alle attività ed i gas elencati nell’allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerari, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.
  • La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: 1) la necessità per operare di possedere un permesso all’emissione in atmosfera di gas serra; 2) l’obbligo di rendere alla fine dell’anno un numero di quote (o diritti) d’emissione pare alle emissioni di gas serra rilasciate durante l’anno.
  1. Il permesso all’emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell’operatore dell’impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra
  2. Le quote d’emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all’operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente
  3. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall’allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l’assegnazione di quote a livello d’impianto per periodi di tempo predeterminati
  4. Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (e.g. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell’ambito di un registro nazionale
  5. La resa delle quote d’emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi
  6. Le emissioni reali utilizzati nell’ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall’operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti
  7. La mancata resa di una quota d’emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall’obbligo di resa di quote

L'avvio del sistema di scambio è fissato per il 1 gennaio 2005. A tale riguardo la direttiva prevede che dal 1 gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione. La direttiva stabilisce, inoltre, che entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rilasciate quote di emissioni di CO2 per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario.

Considerati i vincoli temporali imposti dalla direttiva il 12/11/04 è stato approvato un decreto legge (pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15/11/04), finalizzato ad attivare le procedure necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissioni.

Il decreto legge stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di:

  • presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 5 dicembre 2004;
  • presentare le informazioni necessarie per procedere all'assegnazione delle quote di emissione di CO2 entro il 30 dicembre 2004 (LA CUI MODULISTICA SARA’ DISPONIBILE A PARTIRE DAL 26/11/04).

L’attività da Voi svolta rientra nel campo di applicazione della normativa descritta, in quanto rientra tra quelle indicate nell’allegato I alla Dir.2003/87/CE riportato in seguito.

ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

 

AttivitàGas serra
Attività energetiche Biossido di carbonio
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio Biossido di carbonio
Cokerie Biossido di carbonio
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora Biossido di carbonio
Industria dei prodotti minerali
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 Biossido di carbonio
Altre attività
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio

Alla presente documentazione viene allegata la modulistica per la stesura della domanda di rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e istruzioni per la compilazione. La domanda può essere inviata su supporto cartaceo o trasmessa per via telematica.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pna_c02.asp di cui Vi consigliamo di prendere visione.

I gestori degli impianti possono richiedere eventuali chiarimenti sulle modalità di adempimento dei suddetti obblighi al seguente indirizzo di posta elettronica: info-ET@minambiente.it, nonché segnalare eventuali problemi tecnici relativi alla compilazione della modulistica o alla trasmissione della stessa al seguente indirizzo di posta elettronica: registro.emissioni@apat.it).

Qualora fosse Vostra intenzione affidarci l’incarico, ci rendiamo disponibili a fornirVi supporto nella compilazione della modulistica e potete contattarci agli indirizzi: silvia.quartaroli@lachiver.com oppure orfeo.turrini@lachiver.com

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