Emanate due proroghe al D. Lgs 81/08.
09/06/2008

Emanate due proroghe al D. Lgs 81/08.

Nel D.L. n.97 del 03/06/08 pubblicato in G.U. n.128 del 03/06/08 ed in vigore da pari data sono state disposte due proroghe all'applicazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La prima riguarda l'obbligo di comunicare all'INAIL/IPSEMA i dati relativi agli infortuni e la seconda il decorrere del divieto delle visite preassuntive.

Dette sono contenute nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 97 che così dispone : "Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009".

Pertanto partirà dal 1° gennaio 2009 l'obbligo da parte del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all’INAIL/IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un’assenza superiore a tre giorni nonché il divieto, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva, che comunque è già stato chiaramente sancito dalla giurisprudenza in materia.

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