Certificato antincendio, obbligatorio entro il 2009 il certificato definitivo
21/02/2006

Certificato antincendio, obbligatorio entro il 2009 il certificato definitivo

Dopo vent’anni sparisce il nullaosta provvisorio antincendi. A prescriverlo è il nuovo decreto ministeriale del 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2006. Il provvedimento si rivolge alle attività soggette a certificato di prevenzione incendi, per le quali era stato richiesto anni fa il nullaosta provvisorio. In base al decreto i titolari dei certificati antincendio provvisori dovranno, entro il 1°giugno 2009, presentare ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco un regolare progetto, comprensivo di allegati tecnici, sul modello di quelli riportati nel d.m. 04/05/98 e fare domanda di sopralluogo, al fine di ottenere un certificato di prevenzione incendi definitivo. La documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformita' dovrà consentire di accertare la rispondenza delle attivita' alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi. Dopo il 1° giugno 2009 i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco decadranno e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, sarà consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto, sempre entro il 1° giugno 2009, a presentare una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato attestante il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e che costituirà autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'. Entro 45 giorni dal rilascio di questa autorizzazione provvisoria, i Vigili del fuoco dovrebbero esaminare la conformità del progetto presentato. I 45 giorni, tuttavia, sono prorogabili fino a 90 in casi di complessità, e previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla presentazione. Vi è da ricordare che il nullaosta antincendi, era una sorta di “condono provvisorio”: in sostanza si permetteva alle attività, a quei tempi esistenti, di adeguarsi, in un tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent’anni prima, la legge n. 966/1965, e nel frattempo di farsi rilasciare il nullaosta a mezzo di una sorta di auto-certificazione di rispetto delle prescrizioni di sicurezza minimali. Con il passare degli anni, vari decreti ministeriali hanno creato nuove regole e scadenze ad hoc per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi ed elencate nel d.m. 16/02/82. Quindi le direttive per il superamento del regime del nullaosta provvisorio contenute nel nuovo decreto ministeriale, si applicano solo per categorie residuali di attività, quelle per cui non erano state imposte scadenze definitive per l’adeguamento nei vecchi edifici.

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